Articolo 8 della Legge 25 giugno 1909, n. 422
Articolo 7Articolo 9
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25 luglio 1909
Art. 8.

Per pagamento di acconti negli appalti a cooperative o Consorzi di cooperative di produzione e lavoro possono emettersi mandati di anticipazione fino alla somma di L. 50,000 ed a disposizione fino a L. 100,000.

Entrata in vigore il 25 luglio 1909