Art. 33.
Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dalla lettera a) del precedente articolo.
Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi saranno stabilite annualmente in conformita del disposto dell' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378 .
I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dalla lettera a) del precedente articolo.
Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi saranno stabilite annualmente in conformita del disposto dell' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378 .
I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalita' stabilite nel regolamento.