Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
VERBALE A TRATTAZIONE SCRITTA
r.g.n. 1171/24
Successivamente all'udienza del 21 maggio 2025 il giudice, dott.ssa Francesca Capuzzi, dà atto del provvedimento del giorno 8.11.2024, con cui veniva disposta la celebrazione dell'odierna udienza a mezzo di trattazione scritta e delle note di udienza depositate dalle parti, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, e così decide
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1171 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Prof.ssa Laura Cecchetti n. 39, C.F. elettivamente domiciliato in Roma, alla Via C.F._1
Gian Giacomo Porro n. 8, preso lo studio dell'Avv. Giuseppe Catinelli Guglielminetti (C.F.-
) che lo rappresenta e difende giusto separato mandato. C.F._2
Ricorrente
E in persona del Dirigente procuratore e legale Controparte_1 rappresentante in giudizio, Dott. , con sede legale in Torino, alla Via Corte d'Appello 11, CP_2
Codice Fiscale – partita Iva e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Gozzi (C.F. ) giusta Procura CodiceFiscale_3
Generale alle liti a rogito del notaio Prof. rep. 81955/38076 (doc. 1) ed elettivamente Persona_1 domiciliata presso il suo Difensore, domicilio digitale Email_1
Resistente
OGGETTO: responsabilità contrattuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ha chiesto che la Parte_1 Controparte_1 fosse condannata al pagamento della somma di € 25.560,49 in forza della polizza
[...] assicurativa numero 2015/05/2605408 e a titolo di rimborso spese di cura da infortunio e indennizzo
Nella resistenza della convenuta e acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata discussa in data odierna mediante sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte.
E' pacifico che il ricorrente ha ricevuto la somma di € 3.000,00 a titolo di indennizzo ai sensi dell'art.
4.2. lett. b) delle condizioni generali di polizza ovvero nella misura del 3% del capitale assicurato di
€ 100.000,00, tuttavia la compagnia assicuratrice nega il diritto al risarcimento delle spese e della diaria poiché la lesione del tendine d'Achille darebbe diritto alla sola prestazione per “invalidità permanente da infortunio” nella suddetta misura del 3%.
Siffatta interpretazione delle clausole contrattuali non può essere accolta poiché la polizza assicurativa è stata stipulata per rendere operative due specifiche sezioni:
1. la sezione infortuni suddivisa nelle seguenti sottocategorie: a) garanzie per morte da infortunio, b) invalidità permanente da infortunio, c) invalidità permanente grave infortunio, d) rimborso spese di cura da infortunio;
2. la sezione indennitaria suddivisa nelle seguenti sottocategorie: a) diaria per ricovero completo, b) diaria post ricovero completa, c) diaria da immobilizzazione.
In base alle condizioni generali di contratto, gli indennizzi vengono liquidati sulla base di una tabella di valutazione del grado percentuale d'invalidità salvo alcune specifiche lesioni, tra cui quella al tallone d'Achille per cui è riconosciuta la percentuale di invalidità permanente nella misura massima del 3%.
La deroga è prevista al punto 4.2 lett. b) delle condizioni generali di contratto e poiché è espressamente riferita alla misura percentuale della invalidità, fissata nel 3%, è evidente che è funzionale a limitare il solo importo della invalidità rispetto alla misura che sarebbe risarcibile in base alle tabelle di liquidazione, sicché non può essere estesa a voci di danno ovvero a indennizzi diversi da quelli espressamente considerati e nominati.
Sulla scorta di ciò la polizza assicurativa deve ritenersi pienamente operativa in relazione alle altre sezioni indennitarie di cui si è detto sopra e, quindi, al ricorrente spettano sia le spese per le cure che le diarie contrattualmente pattuite.
Ai fini della quantificazione delle somme occorre riferirsi alla relazione del perito nominato dalla stessa Assicurazione, Dott. che è depositata in atti e da cui si evince che il sig. ha Per_2 Pt_1 sofferto una inabilità temporanea del 100% per 25 giorni ed una invalidità al 50% per 50 giorni, mentre risultano documentate spese mediche correlate all'evento per € 19.466,84.
Con riferimento alle spese va puntualizzato che non è vero quanto ritenuto da parte convenuta, secondo cui il perito non avrebbe ritenuto coerenti le spese mediche limitandosi solo ad elencarle, poiché invece è espressamente indicata l'esclusione della voce indicata al punto 6 delle spese farmacologiche, ritenuta non ammissibile perché precedente al fatto di cui è causa, di conseguenza deve concludersi che le altre sono state ritenute congrue rispetto all'evento.
In ordine alla diaria, il paziente è stato ricoverato per un giorno, per il quale, in base alle condizioni di polizza, gli spetta l'importo di € 50; nella stessa misura va calcolata la diaria post ricovero completa per 25 giorni di inabilità temporanea al 100% per il complessivo importo di € 1.250, mentre per i restanti 50 giorni l'importo va ridotto alla metà sicché sono dovuti € 1.250 (condizioni generali di contratto punti 8.1 e 8.3).
In sintesi, le somme dovute all'assicurato in base al contratto sono pari a € 21.966,84, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da così Parte_1 provvede:
1. Accoglie la domanda e condanna la a pagare a Controparte_1 la somma di € 21.966,84, oltre interessi dalla fata della domanda al Parte_1 saldo.;
2. condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 234 per esborsi ed € 1.700 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo il 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi