TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4695/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4695/2023 R.G.A.C.,
TRA
, elettivamente domiciliato in Crispano (NA) alla via Santa Barbara n.10, Parte_1
presso lo studio dall'avv. Giovanni Russo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, residente in [...]; CP_1
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo, c.p.c. e 617
c.p.c.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto, notificato in data 4.04.2024 da in forza del titolo CP_1
esecutivo costituito dalla sentenza n. 9790 del 2012, emessa dal Tribunale di Napoli
Pag. 1 di 5
all'esito del procedimento di separazione giudiziale, con formula esecutiva rilasciata in data 23.02.2023.
L'opponente lamentava la nullità dell'atto di precetto poiché privo della sottoscrizione dell'opposta e la nullità della procura ad litem in quanto rilasciata da soggetto non iscritto all'albo degli avvocati ordinari;
nel merito, deduceva l'inefficacia del titolo esecutivo, dato dalla sentenza di separazione.
Per quanto correttamente evocata in giudizio, non si costituiva, ne va, CP_1
pertanto, dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, è opportuno constatare che l'atto di precetto è annoverabile nella categoria degli atti preliminari stragiudiziali, che precede e dà inizio alla procedura esecutiva;
dunque, non costituisce un atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che, nonostante sia un atto per cui si richiede la sottoscrizione ai sensi dell'art. 125 c.p.c, il precetto può essere sottoscritto dalla parte o dal solo procuratore “ad negotia”, il quale provvede ad esercitare il potere di rappresentanza conferito con mandato. Si osserva, infatti, che la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato.
Non rileva, peraltro, che il precetto sia privo di procura alle liti, in quanto, non essendo un atto del processo, non è indispensabile che sia conferita la rappresentanza tecnica.
Se ne desume che, se il professionista legale si dichiara difensore della parte istante, sebbene non sia munito di procura, l'atto non presenta un vizio rilevabile di ufficio, ma un vizio che si presta ad essere sanato attraverso il conferimento successivo della procura, che la parte istante può dare al suo difensore fino a quando non si costituisce nel giudizio di opposizione proposto dal debitore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10497 del
2006).
È, altresì, opportuno evidenziare che la mancanza della procura alle liti costituisce un vizio formale del precetto, che deve esser fatto valere in giudizio mediante opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c, nel rispetto del termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Detto termine, nel caso di specie, non è stato rispettato, giacché il precetto è stato notificato il 4.04.2023, mentre la presente azione di opposizione è stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 17.05.2023. Dunque il motivo di opposizione ex art. 617
c.p.c. è inammissibile per tardività.
Pag. 2 di 5
Tanto premesso, l'opposizione, nella restante parte, qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., va accolta nel merito per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per ciò che concerne la carenza del titolo esecutivo, è possibile rilevare l'intervenuta riconciliazione di fatto dei due coniugi, circostanza che, ai sensi dell'art. 157 c.c., comporta la cessazione degli effetti della sentenza di separazione.
La norma, infatti, espressamente dispone che il titolo perde efficacia ex nunc in conseguenza del mero comportamento non equivoco, incompatibile con lo stato di separazione.
A tal proposito, la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione afferma che la riconciliazione: “non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28655 del 24 dicembre 2013).
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, è, dunque, possibile ritenere che i coniugi debbano ripristinare il rapporto di coniugio, non consistente nel solo fatto della convivenza o di occasionali incontri e frequentazioni, ma nella ripresa delle relazioni materiali e spirituali (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1630 del 23 gennaio 2018).
Ne consegue che la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile. A sua volta, il giudice di merito è chiamato a verificare la riconciliazione, operando un'indagine di fatto, rimessa al suo prudente apprezzamento.
Ciò posto, la parte opponente ha dato prova dell'avvenuta riconciliazione di fatto, innanzitutto, allegando il certificato di residenza storico, dal quale si evince che CP_1 ha lasciato nel 2010 l'abitazione familiare, per formalizzare poi nel 2015 il
[...]
ripristino dalla convivenza con il coniuge.
Peraltro, la ripresa della relazione materiale e spirituale è desumibile anche dagli allegati fotografici, i quali rappresentano episodi della vita familiare e coniugale della coppia.
Pag. 3 di 5
Infine, nell'ambito del procedimento penale n. 5272 del 2021, ha CP_1 espressamente confermato, innanzi all'autorità giudiziaria, il ripristino della relazione con . Nella sentenza n. 4362 del 2022, come confermato anche nel verbale Parte_1 stenotipico di udienza del 19.10.2021, è possibile leggere che: “La ha CP_1
sostanzialmente descritto un rapporto coniugale ormai logoro, ricordando che già nel
2009 una profonda crisi del rapporto di coppia determinava una prima cessazione della coabitazione. Nel 2014, i due si riappacificavano e riprendevano stabilmente a convivere".
In conclusione, ai sensi dell'art. 157 c.c., il ripristino del rapporto di coniugio ha determinato il venir meno degli effetti della sentenza che costituisce il titolo esecutivo contestato con la presente opposizione, che, pertanto, va accolta.
Le spese del presente grado di giudizio tenendo conto della parziale soccombenza vengono compensate per la metà; la restante parte viene liquidata come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
- dichiara la contumacia di;
CP_1
-dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- l'accoglie l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, co.1, c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto notificato il notificato in data 4.04.2024 da CP_1
in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 9790 del 2012, emessa
[...]
dal Tribunale di Napoli;
- condanna alla refusione in favore di delle spese di lite che, CP_1 Parte_1
compensate per la metà, vengono liquidate ( al netto della detta decurtazione) nella misura complessiva di euro 4.216,00 per compenso , oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Giovanni Russo.
Così deciso in Aversa, il 7.03.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
Pag. 4 di 5
Pag. 5 di 5