TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
2544 /2022 R.G.
All'udienza del 14/01/2025 alle ore 09.34, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. BONANNO anche in sostituzione dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO per parte attrice
[...]
Parte_1
l'Avv. Claudia Pizzo in sostituzione dell'Avv. BALISTRERI NICOLA PASQUALE per parte convenuta
Controparte_1
entrambi i procuratori concludono e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
L'Avv. Bonanno contesta l'avversa nota conclusiva in quanto infondata in fatto ed in diritto. Non accetta il contraddittorio sulla domanda tardiva, avanzata solo con onte conclusionali, e volta ad ottenere una pronuncia di condanna in relazione al saldo negativo, mai azionata in via riconvenzionale. Per il resto si riporta ai propri scritti difensivi.
L'Avv. Pizzo contesta tutto quanto ex adverso eccepito, anche a verbale, ed insiste in tutti gli atti depositati nonché nelle note conclusive autorizzate ed in tutte le richieste ivi formulate compresa l'emissione della sentenza di condanna e/o dichiarativa e/o costitutiva, come meglio formulate nelle proprie note.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.13, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2544/2022 R.G.
OGGETTO: azione di accertamento negativo del credito in materia bancaria vertente tra
, partita IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del titolare , (C.F.: ) nato il Parte_1 C.F._1
04.03.1966 a AR (TP) e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in allegato alla busta telematica, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi
Giacomo Messina del Foro di Trapani ed Antonio Bonanno del Foro di AR,
-attore-
E con sede in Piazza Salimbeni n. 3, iscritta Controparte_2 CP_1
nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero di codice fiscale, in persona del Dr. CP_1 P.IVA_2
nella sua qualità di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione "Credito CP_3
Problematico" livello D5 della suddetta e rappresentante della Controparte_2
medesima giusta procura del 15 giugno 2021 ai rogiti Dott. Notaio in (Rep. n. Persona_1 CP_1
40.124/Racc. n. 20.466), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Balistreri, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta.,
-convenuto-
Conclusioni delle parti: Attore: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo, per quanto esposto in narrativa;
accertare e dichiarare che gli interessi usurari nei singoli periodi ammontano complessivamente ad euro 15.138,23; ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità del contratto di apertura di credito in c/c, perché non redatto in forma scritta, della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e commissioni e spese indebite, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta e/o per insufficiente determinatezza;
ritenere e dichiarare che stante la mancanza di un valido contratto di apertura di credito in conto corrente sul conto
Contr n. 11504.22 già nr 11504.80 Antonveneta, già n. 11504 A dovrà essere effettuato il CP_5
ricalcolo al tasso legale senza spese e cms;
accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito e, conseguentemente, la mancata pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali addebitati dalla banca e quantificati dal ctp in € 25.461,19, non ricompresi nelle competenze usurarie, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito e, conseguentemente, la mancata pattuizione delle commissioni e spese indebite e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti commissioni e spese indebite addebitati dalla banca e quantificati parzialmente dal ctp in € 4.737,67, non ricompresi nelle competenze usurarie, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto depurandolo dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni e spese indebite e dalle competenze usuraie;
conseguentemente, ritenere e dichiarare una differenza in favore di parte attrice la somma di € 45.337,09 o quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio;
da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, rideterminare il saldo del conto predetto;
vinte le spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Convenuto: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale della domanda di ripetizione di indebito e restituzione somme ed interessi;
ritenere e dichiarare la compensazione tra il credito della Banca MPS e qualsiasi somma a qualunque titolo venga riconosciuta alla controparte;
nel merito: rigettare le domande, le deduzioni ed eccezioni avversarie, in quanto generiche, pretestuose, prescritte e del tutto infondate in fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione;
in subordine, rigettare anche solo parzialmente le domande, le deduzioni ed eccezioni avversarie, in quanto generiche, pretestuose, prescritte e del tutto infondate in fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione;
in ogni caso, rigettare la domanda di accertamento negativo del credito spiegata dalla controparte ed ogni altra ulteriore pretesa in quanto prescritta, infondata in fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione ovvero ed in subordine compensare le eventuali somme riconosciute a parte attrice con il maggior credito della vinte le spese. Controparte_2
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice lamenta la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, afferente al rapporto di conto corrente acceso con la banca e contraddistinto con il n. 11504.22 Controparte_1
Mps, già n. 11504.80 Antonveneta, già n. 11504 A CP_5
Sostiene infatti che tale contratto non sia stato redatto in forma scritta e7o comunque, non contenga in maniera chiara ed univoca le condizioni disciplinanti il rapporto.
Di conseguenza, asserisce l'erroneità del saldo passivo indicato dall'istituto di credito al momento della chiusura del rapporto di conto corrente, inficiato appunto dalla nullità del contratto di apertura di credito.
Richiamando le conclusioni rassegnate dal proprio consulente, chiede, previo accertamento peritale, dichiararsi la nullità dell'impugnato contratto e la rideterminazione dei rapporti di dare/avere, con una differenza a favore del correntista pari ad € 25.787,12.
L'istituto convenuti, contestati gli assunti avversari, ha eccepito preliminarmente l'avvenuta prescrizione decennale e quinquennale delle rimesse solutorie, ritenendo che tutte le rimesse vadano considerate solutorie poiché l'onere della prova della loro natura ripristinatoria grava sul correntista.
In ogni caso ha chiesto la compensazione con il maggior credito vantato, chiedendo in conclusione il rigetto dell'azione, mancando agli atti copia di tutti gli estratti conto. Il procedimento, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, condizione di procedibilità dell'azione, ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e gli accertamenti econometrici demandati al nominato consulente.
Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
L'azione promossa da titolare della ditta “ ” è fondata e merita Parte_1 Parte_1
di essere accolta.
Va infatti dichiarata la nullità delle condizioni disciplinanti l'apertura di credito per mancata pattuizione per iscritto delle stesse.
Nello specifico, dalla documentazione in atti risulta chiaramente ed espressamente la concessione di un fido di € 30.000,00 a valere sul c/c n. 11504, accordato in data 08.11.2004 (cfr. doc. 2 prodotto dall'istituto di credito).
Da tale documento, al quale può riconoscersi natura confessoria, emerge che l'istituto bancario ha concesso una linea di credito per scoperto in c/c sino alla somma di € 30.000,00, contestualmente alla stipula del contratto di conto corrente ordinario.
Tuttavia, nessun documento prodotto e, in particolar modo, il contratto agli atti, contiene le condizioni economiche di tale linea di credito per scoperto.
A ciò si aggiunga che, anche la cms applicata al rapporto bancario è frutto di una pattuizione nulla per indeterminatezza delle sue modalità di calcolo.
Dunque, aderendo all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, è nulla la clausola concernente la c.m.s. applicata al contratto a cagione dell'indeterminatezza della stessa, non essendo indicate le modalità di calcolo e risultando indicata la sola percentuale applicabile.
La Corte di Cassazione ha infatti sancito che “in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr. Cass. 19825/2022).
Nel caso specifico, peraltro, la percentuale indicata in contratto riguarderebbe utilizzi senza affidamento laddove invece, al contratto di conto corrente risulta, sin dalla sua stipula, affiancato un contratto di credito su scoperto.
Pertanto, non solo la clausola relativa alla cms è nulla per indeterminatezza ma non avrebbe comunque potuto trovare ingresso nella fattispecie oggetto di controversia riguardando una ipotesi differente.
Acclarate le lamentate nullità, è stato demandato al ctu il compito di rideterminare il saldo del rapporto di dare/avere intercorso tra le parti, espungendo dal calcolo sia l'applicata cms (proprio per la nullità della relativa clausola) che ogni interesse passivo poiché illegittimamente applicato in mancanza di pattuizione scritta, sostituendo siffatto tasso di interesse con quello di cui all'art. 117 c. 7 del T.U.B..
Sul punto va rilevato, per come già indicato in ordinanza del 18 settembre 2024, che le condizioni indicate in contratto riguardano l'ipotesi di saldo passivo in assenza di affidamento e, non possono trovare applicazione al caso de quo, proprio per l'affidamento concesso dall'Istituto bancario.
Né possono essere applicate le condizioni economiche che il ctu ha, in prima battuta, estrapolato dall'esame degli estratti conto, mancando le relative pattuizioni (nonostante tali condizioni risultino favorevoli al correntista rispetto a quanto stabilito dal contratto di conto corrente).
A questo punto, è opportuno, vista altresì la doglianza sollevata da parte convenuta, precisare che, difformemente agli assunti contenuti nella comparsa di costituzione, secondo l'ormai granitico insegnamento giurisprudenziale, la mancata contestazione degli estratti conto riguarda esclusivamente la verità contabile delle operazioni annotate, ma non impedisce affatto di formulare censure circa la validità
e l'efficacia dei rapporti sottostanti (v. Cass. 23421/2016; Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 3573/2011; Cass.
n. 11749/2006) e, conseguentemente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto - se precludono, ex art. 1832 c. 1 c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto
(salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) - non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006).
Stabilita pertanto l'erroneità del saldo indicato dall'istituto bancario, per nullità delle condizioni economiche applicate, in ordine alla eccepita prescrizione, soggetta all'ordinario termine decennale, vanno distinte le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie.
Sul punto la Suprema Corte a Sez. U. 2 dicembre 2010, 24418, ha sancito che “se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”
In base ai princìpi richiamati, per la Cassazione è necessario dunque distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.
I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ad ogni modo, tenuto conto che dai ricalcoli eseguiti dal ctu è emersa l'insussistenza di rimesse solutorie, non è venuta a maturare alcuna prescrizione, tenuto conto che il rapporto bancario è stato chiuso nel
2016.
Concludendo, richiamati gli accertamenti eseguiti dal nominato consulente secondo le istruzioni impartite in sede di conferimento di incarico, epurato il conto da ogni addebito risultato illegittimo per nullità delle relative condizioni, si dichiara che il conto corrente intestato alla ditta attrice, riportava, alla data del 15 settembre 2016, un saldo passivo a favore dell'istituto, pari ad € 14.403,24, piuttosto che quanto risultante dall'estratto conto, pari ad € 50.598,25.
All'accoglimento delle domande avanzate dall'attore segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta, secondo soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di AR, in composizione monocratica, nella causa n. 2544 /2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara la nullità del contratto di apertura di credito in c/c, nonché delle commissioni di massimo scoperto per carenze ed indeterminatezza delle relative condizioni economiche;
ridetermina il saldo passivo del rapporto bancario oggetto di controversia, alla data di chiusura dello stesso, nella somma di € 14.403,24; condanna l'istituto convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.500,00 per compensi di procuratore (€ 1.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il ttto distratto in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu;
Così deciso in AR in data 14/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
2544 /2022 R.G.
All'udienza del 14/01/2025 alle ore 09.34, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. BONANNO anche in sostituzione dell'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO per parte attrice
[...]
Parte_1
l'Avv. Claudia Pizzo in sostituzione dell'Avv. BALISTRERI NICOLA PASQUALE per parte convenuta
Controparte_1
entrambi i procuratori concludono e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
L'Avv. Bonanno contesta l'avversa nota conclusiva in quanto infondata in fatto ed in diritto. Non accetta il contraddittorio sulla domanda tardiva, avanzata solo con onte conclusionali, e volta ad ottenere una pronuncia di condanna in relazione al saldo negativo, mai azionata in via riconvenzionale. Per il resto si riporta ai propri scritti difensivi.
L'Avv. Pizzo contesta tutto quanto ex adverso eccepito, anche a verbale, ed insiste in tutti gli atti depositati nonché nelle note conclusive autorizzate ed in tutte le richieste ivi formulate compresa l'emissione della sentenza di condanna e/o dichiarativa e/o costitutiva, come meglio formulate nelle proprie note.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.13, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2544/2022 R.G.
OGGETTO: azione di accertamento negativo del credito in materia bancaria vertente tra
, partita IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del titolare , (C.F.: ) nato il Parte_1 C.F._1
04.03.1966 a AR (TP) e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in allegato alla busta telematica, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi
Giacomo Messina del Foro di Trapani ed Antonio Bonanno del Foro di AR,
-attore-
E con sede in Piazza Salimbeni n. 3, iscritta Controparte_2 CP_1
nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero di codice fiscale, in persona del Dr. CP_1 P.IVA_2
nella sua qualità di Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione "Credito CP_3
Problematico" livello D5 della suddetta e rappresentante della Controparte_2
medesima giusta procura del 15 giugno 2021 ai rogiti Dott. Notaio in (Rep. n. Persona_1 CP_1
40.124/Racc. n. 20.466), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Balistreri, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta.,
-convenuto-
Conclusioni delle parti: Attore: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo, per quanto esposto in narrativa;
accertare e dichiarare che gli interessi usurari nei singoli periodi ammontano complessivamente ad euro 15.138,23; ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità del contratto di apertura di credito in c/c, perché non redatto in forma scritta, della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e commissioni e spese indebite, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta e/o per insufficiente determinatezza;
ritenere e dichiarare che stante la mancanza di un valido contratto di apertura di credito in conto corrente sul conto
Contr n. 11504.22 già nr 11504.80 Antonveneta, già n. 11504 A dovrà essere effettuato il CP_5
ricalcolo al tasso legale senza spese e cms;
accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito e, conseguentemente, la mancata pattuizione del tasso di interesse ultralegale e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali addebitati dalla banca e quantificati dal ctp in € 25.461,19, non ricompresi nelle competenze usurarie, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Accertare la nullità del contratto del conto corrente e di apertura di credito e, conseguentemente, la mancata pattuizione delle commissioni e spese indebite e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti commissioni e spese indebite addebitati dalla banca e quantificati parzialmente dal ctp in € 4.737,67, non ricompresi nelle competenze usurarie, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto depurandolo dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto, delle commissioni e spese indebite e dalle competenze usuraie;
conseguentemente, ritenere e dichiarare una differenza in favore di parte attrice la somma di € 45.337,09 o quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio;
da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, rideterminare il saldo del conto predetto;
vinte le spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Convenuto: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale della domanda di ripetizione di indebito e restituzione somme ed interessi;
ritenere e dichiarare la compensazione tra il credito della Banca MPS e qualsiasi somma a qualunque titolo venga riconosciuta alla controparte;
nel merito: rigettare le domande, le deduzioni ed eccezioni avversarie, in quanto generiche, pretestuose, prescritte e del tutto infondate in fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione;
in subordine, rigettare anche solo parzialmente le domande, le deduzioni ed eccezioni avversarie, in quanto generiche, pretestuose, prescritte e del tutto infondate in fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione;
in ogni caso, rigettare la domanda di accertamento negativo del credito spiegata dalla controparte ed ogni altra ulteriore pretesa in quanto prescritta, infondata in fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione ovvero ed in subordine compensare le eventuali somme riconosciute a parte attrice con il maggior credito della vinte le spese. Controparte_2
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice lamenta la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, afferente al rapporto di conto corrente acceso con la banca e contraddistinto con il n. 11504.22 Controparte_1
Mps, già n. 11504.80 Antonveneta, già n. 11504 A CP_5
Sostiene infatti che tale contratto non sia stato redatto in forma scritta e7o comunque, non contenga in maniera chiara ed univoca le condizioni disciplinanti il rapporto.
Di conseguenza, asserisce l'erroneità del saldo passivo indicato dall'istituto di credito al momento della chiusura del rapporto di conto corrente, inficiato appunto dalla nullità del contratto di apertura di credito.
Richiamando le conclusioni rassegnate dal proprio consulente, chiede, previo accertamento peritale, dichiararsi la nullità dell'impugnato contratto e la rideterminazione dei rapporti di dare/avere, con una differenza a favore del correntista pari ad € 25.787,12.
L'istituto convenuti, contestati gli assunti avversari, ha eccepito preliminarmente l'avvenuta prescrizione decennale e quinquennale delle rimesse solutorie, ritenendo che tutte le rimesse vadano considerate solutorie poiché l'onere della prova della loro natura ripristinatoria grava sul correntista.
In ogni caso ha chiesto la compensazione con il maggior credito vantato, chiedendo in conclusione il rigetto dell'azione, mancando agli atti copia di tutti gli estratti conto. Il procedimento, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, condizione di procedibilità dell'azione, ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti e gli accertamenti econometrici demandati al nominato consulente.
Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
L'azione promossa da titolare della ditta “ ” è fondata e merita Parte_1 Parte_1
di essere accolta.
Va infatti dichiarata la nullità delle condizioni disciplinanti l'apertura di credito per mancata pattuizione per iscritto delle stesse.
Nello specifico, dalla documentazione in atti risulta chiaramente ed espressamente la concessione di un fido di € 30.000,00 a valere sul c/c n. 11504, accordato in data 08.11.2004 (cfr. doc. 2 prodotto dall'istituto di credito).
Da tale documento, al quale può riconoscersi natura confessoria, emerge che l'istituto bancario ha concesso una linea di credito per scoperto in c/c sino alla somma di € 30.000,00, contestualmente alla stipula del contratto di conto corrente ordinario.
Tuttavia, nessun documento prodotto e, in particolar modo, il contratto agli atti, contiene le condizioni economiche di tale linea di credito per scoperto.
A ciò si aggiunga che, anche la cms applicata al rapporto bancario è frutto di una pattuizione nulla per indeterminatezza delle sue modalità di calcolo.
Dunque, aderendo all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, è nulla la clausola concernente la c.m.s. applicata al contratto a cagione dell'indeterminatezza della stessa, non essendo indicate le modalità di calcolo e risultando indicata la sola percentuale applicabile.
La Corte di Cassazione ha infatti sancito che “in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr. Cass. 19825/2022).
Nel caso specifico, peraltro, la percentuale indicata in contratto riguarderebbe utilizzi senza affidamento laddove invece, al contratto di conto corrente risulta, sin dalla sua stipula, affiancato un contratto di credito su scoperto.
Pertanto, non solo la clausola relativa alla cms è nulla per indeterminatezza ma non avrebbe comunque potuto trovare ingresso nella fattispecie oggetto di controversia riguardando una ipotesi differente.
Acclarate le lamentate nullità, è stato demandato al ctu il compito di rideterminare il saldo del rapporto di dare/avere intercorso tra le parti, espungendo dal calcolo sia l'applicata cms (proprio per la nullità della relativa clausola) che ogni interesse passivo poiché illegittimamente applicato in mancanza di pattuizione scritta, sostituendo siffatto tasso di interesse con quello di cui all'art. 117 c. 7 del T.U.B..
Sul punto va rilevato, per come già indicato in ordinanza del 18 settembre 2024, che le condizioni indicate in contratto riguardano l'ipotesi di saldo passivo in assenza di affidamento e, non possono trovare applicazione al caso de quo, proprio per l'affidamento concesso dall'Istituto bancario.
Né possono essere applicate le condizioni economiche che il ctu ha, in prima battuta, estrapolato dall'esame degli estratti conto, mancando le relative pattuizioni (nonostante tali condizioni risultino favorevoli al correntista rispetto a quanto stabilito dal contratto di conto corrente).
A questo punto, è opportuno, vista altresì la doglianza sollevata da parte convenuta, precisare che, difformemente agli assunti contenuti nella comparsa di costituzione, secondo l'ormai granitico insegnamento giurisprudenziale, la mancata contestazione degli estratti conto riguarda esclusivamente la verità contabile delle operazioni annotate, ma non impedisce affatto di formulare censure circa la validità
e l'efficacia dei rapporti sottostanti (v. Cass. 23421/2016; Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 3573/2011; Cass.
n. 11749/2006) e, conseguentemente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto - se precludono, ex art. 1832 c. 1 c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto
(salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) - non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006).
Stabilita pertanto l'erroneità del saldo indicato dall'istituto bancario, per nullità delle condizioni economiche applicate, in ordine alla eccepita prescrizione, soggetta all'ordinario termine decennale, vanno distinte le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie.
Sul punto la Suprema Corte a Sez. U. 2 dicembre 2010, 24418, ha sancito che “se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”
In base ai princìpi richiamati, per la Cassazione è necessario dunque distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.
I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Ad ogni modo, tenuto conto che dai ricalcoli eseguiti dal ctu è emersa l'insussistenza di rimesse solutorie, non è venuta a maturare alcuna prescrizione, tenuto conto che il rapporto bancario è stato chiuso nel
2016.
Concludendo, richiamati gli accertamenti eseguiti dal nominato consulente secondo le istruzioni impartite in sede di conferimento di incarico, epurato il conto da ogni addebito risultato illegittimo per nullità delle relative condizioni, si dichiara che il conto corrente intestato alla ditta attrice, riportava, alla data del 15 settembre 2016, un saldo passivo a favore dell'istituto, pari ad € 14.403,24, piuttosto che quanto risultante dall'estratto conto, pari ad € 50.598,25.
All'accoglimento delle domande avanzate dall'attore segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta, secondo soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di AR, in composizione monocratica, nella causa n. 2544 /2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara la nullità del contratto di apertura di credito in c/c, nonché delle commissioni di massimo scoperto per carenze ed indeterminatezza delle relative condizioni economiche;
ridetermina il saldo passivo del rapporto bancario oggetto di controversia, alla data di chiusura dello stesso, nella somma di € 14.403,24; condanna l'istituto convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.500,00 per compensi di procuratore (€ 1.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il ttto distratto in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu;
Così deciso in AR in data 14/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.