Articolo 2 della Legge 4 giugno 1969, n. 312
Articolo 1
Versione
12 luglio 1969
Art. 2.
All'onere annuo di lire 3.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per gli anni finanziari 1968 e 1969, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 luglio 1969