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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3578/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3578/2024 promossa in grado d'appello DA (C.F. e P. IVA , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti WALTER MARINI (C.F. ) e ALBERTO C.F._1
PO (C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, C.F._2
Piazza Armando Diaz n. 7, presso lo studio dei predetti difensori;
APPELLANTE CONTRO (C.F. e P. IVA , con il patrocinio degli CP_1 P.IVA_2 avv.ti FRANCESCA DE FLORIO (C.F. ) e C.F._3
CO OR (C.F. , elettivamente C.F._4 domiciliata in Milano, Via Conservatorio n. 17, presso lo studio dei predetti difensori. APPELLATA Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie e/o opportune e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione, accogliere il presente appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza n. 10101/2024 del Tribunale di Milano, sezione VII civile, Giudice dott.ssa Paola Condorelli, R.G. n. 10731/2023, pubblicata in data 21 novembre 2024 e notificata in pari data, così giudicare:
1. in via preliminare: per tutti i motivi enunciati in narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato prescritte le domande proposte da
[...] el giudizio di primo grado;
Parte_1
2. nel merito: preso atto di tutte le opere mancanti e dei vizi e difetti delle opere elettriche commissionate a osì come risultanti dalle conclusioni rassegnate dal Controparte_1 nominato CTU nella relazione di perizia depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Milano – R.G. n. 43843/2021 ovvero come risultanti dall'istruzione probatoria del giudizio di primo grado svoltosi avanti al Tribunale di Milano R.G. n. 10731/2023, comunque accertata e dichiarata la responsabilità di ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. e/o 1453 e Controparte_1
1455 c.c. e/o ai sensi delle norme di legge comunque ritenute disciplinanti la fattispecie per cui è causa, condannarsi l'appellata al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante nella misura pari a € 4.850,00 per provvedere, a cura di terzi, ai lavori di cui in atti, € 1.894,49 a titolo di onorari del CTU. ing. € 1.281,00 a titolo di onorari del CTP Persona_1 ed € 3.204,24 a titolo di spese legali per il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Milano – R.G. n. 43843/2021, € 3.500,00 a titolo di danno emergente, € 3.230,00 a titolo di lucro cessante ed € 20.000,00 quale danno all'immagine, per un totale complessivo di € 37.959,73 ovvero della diversa somma, maggiore
o minore, risultata all'esito della causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto sino al saldo effettivo, per i motivi tutti di cui in atti;
3. in via istruttoria, accogliere le istanze istruttorie articolate nella II memoria ex art. 171 ter c.p.c. di non ammesse nel corso del giudizio di primo grado Parte_1 svoltosi avanti al Tribunale di Milano R.G. n. 10731/2023 e respingere, ove reiterate, le pagina 2 di 10 istanze istruttorie di in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai Controparte_1 fini del decidere per i motivi esposti nella III memoria ex art. 171 ter c.p.c. di
[...] nonché, in subordine, nel denegato caso di ammissione di uno o più dei Parte_1 capitoli di prova avversari, ammetterla a prova contraria con i testimoni indicati nella propria II memoria ex art. 171 ter c.p.c.;
4. in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio nonché per il giudizio di accertamento tecnico preventivo. Con ogni più ampia riserva.
Per CP_1
Pertanto, per tutti i motivi sin qui esposti, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così giudicare: NEL MERITO Dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto da e, Parte_1 conseguentemente, confermare la sentenza n. 10101/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sez. VII Civile, Dott.ssa Condorelli, in data 21.11.2024, pubblicata in data 21.11.2024, per tutti i motivi esposti in fatto e diritto del presente atto. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1.Il giudizio di I grado Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 2 marzo 2023,
[...] convenne dinanzi al Tribunale di Milano Re Modulor per sentire Pt_1 accertare e dichiarare (previa acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. conclusosi dinanzi al Tribunale di Milano, R.G. 43843/2921) la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. e/o degli artt. 1453 e 1455 c.c. e, conseguentemente, condannare al risarcimento CP_1 di tutti i danni patiti dall'attrice, da liquidare nella misura complessiva di € 37.959,73, o nella diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, a causa del blocco totale dell'impianto elettrico installato nell'esercizio commerciale “Barmare l'Altro” verificatosi nelle serate del 16 e 17 luglio 2019. A sostegno della domanda dedusse: Parte_1
pagina 3 di 10 - di aver commissionato a l'esecuzione di opere elettriche presso CP_1
l'immobile ubicato a Milano in Via Lecco n. 4, da adibire all'attività commerciale di ristorazione denominata “Barmare L'Altro”;
- che i lavori venivano ultimati e consegnati all'attrice in data 1° maggio 2019;
- che durante le serate del 16 e 17 luglio si verificavano due distinti episodi di totale interruzione di energia elettrica derivanti dal malfunzionamento del quadro elettrico generale;
- che solo in data 18 luglio 2019 l'elettricista incaricato da risolveva, CP_1 temporaneamente, il problema;
- che i vizi dell'impianto elettrico venivano prontamente denunciati alla convenuta con lettera del 26 luglio 2019, con cui veniva altresì richiesto il risarcimento di tutti danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti per effetto dell'interruzione dell'attività commerciale nelle serate del 16 e 17 luglio 2019;
- che negava qualsivoglia responsabilità e che, a seguito di un CP_1 ulteriore e infruttuoso invito a risolvere bonariamente la vertenza inoltrato alla convenuta con mail del 20 luglio 2020, l'attrice si era vista costretta a proporre dinanzi al Tribunale di Milano il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per l'accertamento dei vizi e difetti dell'impianto elettrico e la quantificazione dei danni risarcibili;
- che all'esito della consulenza tecnica espletata nel corso dell'ATP il perito incaricato dal Tribunale aveva accertato l'esclusiva responsabilità di CP_1 per i black-out verificatisi il 16 e 17 luglio 2019 poiché la convenuta non aveva redatto il progetto dell'impianto elettrico e, di conseguenza, non aveva cablato correttamente il quadro elettrico generale dell'impianto come si era impegnata a fare contrattualmente. Inoltre, non aveva consegnato alla CP_1 committente il progetto dell'impianto elettrico e la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti. Si costituì in giudizio chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in CP_1 causa di (subappaltatore dei lavori commissionati Controparte_2
a ed eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione CP_1 risarcitoria per decorso del termine biennale di cui all'art. 1667, co. 3, c.c. nonché l'infondatezza delle domande attoree. Il Tribunale, respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n. 10101/2024 pronunciata in data 21.11.2024, dichiarò prescritte le domande proposte da ai sensi dell'art. 1667 c.c. e condannò l'attrice alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore della convenuta liquidate, quanto al giudizio di pagina 4 di 10 merito, in € 5.331,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, e in € 2.200,00 quanto al procedimento di ATP. Il Tribunale motivò la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- la fattispecie in esame era soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1667-1668 c.c. poiché i lavori appaltati a per esplicita ammissione dell'attrice, CP_1 erano stati ultimati e consegnati in data 1° maggio 2019 (tanto vero che l'attività di ristorazione presso il locale “Barmare L'Altro” di via Lecco a Milano era stata inaugurata in data 4 maggio 2019). Non sussistevano, pertanto, i presupposti per l'applicazione della disciplina generale sull'inadempimento contrattuale, di cui all'art. 1453 c.c., che poteva essere utilmente invocata solo qualora l'opera non fosse stata eseguita o non fosse stata completata o l'appaltatore avesse realizzato l'opera con ritardo rispetto ai termini contrattuali o, pur avendo eseguito l'opera, si fosse rifiutato di consegnarla, ossia in fattispecie che non venivano in considerazione nel caso de quo;
- l'azione ex artt. 1667 e 1668 c.c. era prescritta poiché i vizi dell'impianto elettrico (da considerare occulti in quanto manifestatisi per la prima volta in data 16-17 luglio 2019) erano stati denunciati alla convenuta appaltatrice in data 26/07/2019, mentre il ricorso per ATP e il pedissequo decreto di fissazione udienza erano stati notificati soltanto l'11/11/2021 e, quindi, oltre il termine di due anni previsto dall'art. 1667 c.c.. Peraltro, la prescrizione era maturata anche rispetto alla missiva del 09/08/2019, inviata dall'attrice per ribadire la contestazione dei vizi e chiedere l'integrale risarcimento dei danni, mentre non era idonea a interrompere il decorso della prescrizione biennale la mail del 20 luglio 2020, con cui il legale di aveva sollecitato al legale di Parte_1 [...] un “riscontro in merito alla proposta transattiva di cui alla mia del 17 giugno CP_1
u.s..”, poiché, secondo l'orientamento affermato dalla Cassazione nelle sentenze n. 25861/2010 e 6034/2008, doveva escludersi la possibilità di ricollegare alle trattative di bonario componimento efficacia interruttiva della prescrizione, non rappresentando un riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., né una rinuncia a far valere la prescrizione ex art. 2937, co. 3, c.c.. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. all'udienza del 3 luglio 2025 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
***
§. 2 I Motivi di Impugnazione pagina 5 di 10 Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, per violazione dell'art. 2943 c.c. e omessa motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la mail del 20/07/2020, inoltrata dal legale dell'appellante al procuratore di
[...]
non avesse efficacia interruttiva della prescrizione. CP_1
A tale proposito, deduce che: Parte_1
a) la decisione in parte qua si sarebbe basata su due precedenti della Cassazione del tutto inconferenti poiché aventi ad oggetto la diversa fattispecie di cui all'art. 2944 c.c. - e, in particolare, la possibilità di attribuire alle trattative per comporre bonariamente una vertenza il valore di “riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere” - sebbene l'appellante non avesse mai sostenuto che dalla mail del 20/07/2020 si dovesse desumere il riconoscimento del debito da parte di CP_1
b) il Tribunale avrebbe errato nel non attribuire efficacia di atto interruttivo della prescrizione alla mail del 20/07/2020 poiché così facendo non avrebbe tenuto conto (x) dell'orientamento più recente della giurisprudenza secondo cui l'atto interruttivo non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (Cass. n. 24913/2022 e Cass. n. 1166/2018); (xx) delle pronunce della Cassazione che hanno attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a fattispecie assimilabili a quelle in esame (i.e. Cass. n. 15766/2006 che avrebbe considerato atto interruttivo della prescrizione una missiva contenente una offerta di soluzione stragiudiziale della controversia e Cass n. 24913/2022 che avrebbe valorizzato ai fini interruttivi un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'autorità giudiziaria in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare); (xxx) del fatto che la mail del 20/07/2020, finalizzata a sollecitare un riscontro in merito alla proposta transattiva formulata dall'appellante, si poneva in continuità con le precedenti comunicazioni inoltrate a (in data CP_1
17 giugno 2020, 09/08/2019 e 26/07/2019) comprovanti la reiterata volontà dell'appellante di esercitare il proprio diritto al risarcimento del danno. Con il secondo motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza laddove ha escluso l'applicazione della disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento, di cui all'art. 1453 c.c., in ragione del fatto che l'opera commissionata a era stata ultimata e consegnata in data 1° maggio CP_1
2019, senza avvedersi del fatto che l'opera appaltata non era stata completata poiché, come evidenziato dal CTU nel procedimento per ATP, la convenuta pagina 6 di 10 non aveva consegnato il progetto dell'impianto e la certificazione di conformità dei lavori eseguiti. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1453 c.c., non soggetto al termine biennale di prescrizione, che in base alla giurisprudenza da sè stesso citata viene in considerazione anche “nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata”, come nel caso di specie. Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado, debitamente riproposte in appello.
* * *
§.3 L'Opinione della Corte L'appello è infondato. L'esame del secondo motivo è logicamente prioritario. Dalle allegazioni della stessa appellante (si veda l'atto di citazione di primo grado ove si afferma a pag. 2 che i lavori appaltati “venivano ultimati il 1° maggio 2019”) risulta inequivocabilmente che i lavori sull'impianto elettrico, di cui all'offerta di del 12/03/2019, sono stati ultimati e consegnati in data 1° maggio CP_1
2029, senza riserve di sorta da parte della committente che, peraltro, come affermato dall'appaltatore e non ex adverso contestato, ha inaugurato il locale
“Barmare L'Altro” in data 4 maggio 2019 e ha provveduto a corrispondere integralmente il prezzo pattuito per gli interventi commissionati. Ne consegue che, ad onta di quanto affermato dall'appellante, i lavori in questione sono stati integralmente eseguiti, con la conseguenza che non può essere invocata la disciplina in materia di inadempimento dettata all' art. 1453 e ss. c.c. che, per pacifica giurisprudenza, in materia di appalto si applica esclusivamente quando l'appaltatore non esegue integralmente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito (cfr. ex multis Cass. sent. 15502/2018), a nulla rilevando ai fini del completamento “dell'opera”, ovvero dell'impianto elettrico, la mancata consegna del progetto e della relativa dichiarazione di conformità. La mancata consegna di tali documenti ben può dar luogo ad un autonomo e distinto inadempimento contrattuale dell'appaltatore e al conseguente risarcimento dei danni, ove debitamente documentati, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal DM 37/2008, ma non incide sulla responsabilità che grava sull'appaltatore per il mancato completamento delle opere materialmente pagina 7 di 10 eseguite o per i relativi vizi, ossia sulla fattispecie che viene in considerazione nel caso di specie. Alla luce delle considerazioni che precedono deve, quindi, essere confermata la sentenza del Tribunale di Milano laddove ha applicato la disciplina anche in punto di prescrizione dettata all'art. 1667, co. 3 c.c.. Non ha migliore destino il primo motivo . Ferma la correttezza delle argomentazioni del tribunale in merito alla inidoneità della mail datata 20.07.20 ad assurgere ad atto interruttivo della prescrizione, ad integrazione della motivazione della sentenza di I grado, si osserva che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, affinché possa attribuirsi ad un atto efficacia interruttiva a norma dell'art. 2943, co. 4 c.c., occorre la compresenza di un elemento soggettivo consistente nella chiara indicazione del soggetto obbligato e di un elemento oggettivo costituito da “l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto” (cfr. Cass. ord. n. 15714/2018; Cass. ord. n. 279/2024 in cui la S.C. ha escluso rilievo interruttivo ad un atto di citazione contenente la riserva di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati;
da ultimo Cass. ord. n. 7188/2025). Né l'effetto interruttivo potrebbe essere ritenuto sussistere in base ad una lettura della mail del 20.07.20 “in necessaria continuità con le pregresse interlocuzioni avvenute tra le parti” (così pag. 12 appello) cioè con le comunicazioni del 17.06.20 e del 9.08.19 e 26.07.19, giacché, secondo quanto afferma la S.C. “la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto” (così Cass. ult. cit.). In considerazione di quanto sopra deve escludersi la possibilità di attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alle trattative per la composizione bonaria di una vertenza, alle proposte, alle concessioni e alle rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, a meno che dal comportamento di una delle parti risulti il pagina 8 di 10 riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito (o danno) e non anche all'esistenza di tale diritto, poiché in tal caso l'effetto interruttivo discende non già dall'art. 2943 c.c., bensì dall'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2944 c.c. (cfr.; Cass. sent. 18875/2015; Cass. sent. 19872/2011; Cass. sent. 6034/2008). Venendo al caso di specie si osserva che l'atto al quale l'appellante pretende di attribuire efficacia interruttiva consiste in una mail del 20/07/2020 con cui il legale di si è limitato a sollecitare “un cortese riscontro” rispetto alla Parte_1 proposta transattiva inoltrata dal medesimo legale in via riservata il 17/06/2020 (doc. 10 . Parte_1
Ebbene, in base alla sopra richiamata giurisprudenza, tale atto non è idoneo a produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione. A ciò aggiungasi che
[...]
oltre ad aver sempre negato qualsivoglia responsabilità in merito ai CP_1 black-out verificatisi il 16 e 17 luglio 2019, non ha mai dato riscontro alle predette mail, sicché l'effetto interruttivo non si è prodotto nemmeno ai sensi dell'art. 2944 c.c.. Peraltro, a non diverso risultato si perverrebbe anche qualora si volesse valorizzare, come richiesto dall'appellante, i principi affermati in alcune sentenze della Cassazione - secondo cui “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. sentenze nn. 24913/2022, 1166/2018 e 15766/2006). Le fattispecie esaminate dalla Cassazione nelle predette pronunce non sono in alcun modo assimilabili al caso in esame, ove si consideri che negli atti sottoposti al vaglio dei giudici di legittimità, oltre ad essere chiaramente esplicitata al destinatario la pretesa economica, viene fatta riserva di agire, per la tutela del proprio diritto, in difetto di positivo riscontro entro un determinato termine. La mail del 20/07/2020, al contrario, non ha tali caratteristiche in quanto non contiene né una richiesta economica né esprime la volontà della parte di agire in sede giudiziale per la tutela del proprio credito, in caso di mancato riscontro da parte del destinatario.
* * * Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al pagina 9 di 10 valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività difensiva svolta, senza alcun riconoscimento per la non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Milano n. Parte_1
10101/2024, pubblicata in data 21/11/2024, così dispone:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese di lite di Parte_2 CP_1 questo grado, che si liquidano nell'importo di € 5.900,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 9 luglio 2025. La Consigliera est. Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3578/2024 promossa in grado d'appello DA (C.F. e P. IVA , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti WALTER MARINI (C.F. ) e ALBERTO C.F._1
PO (C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, C.F._2
Piazza Armando Diaz n. 7, presso lo studio dei predetti difensori;
APPELLANTE CONTRO (C.F. e P. IVA , con il patrocinio degli CP_1 P.IVA_2 avv.ti FRANCESCA DE FLORIO (C.F. ) e C.F._3
CO OR (C.F. , elettivamente C.F._4 domiciliata in Milano, Via Conservatorio n. 17, presso lo studio dei predetti difensori. APPELLATA Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie e/o opportune e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione, accogliere il presente appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza n. 10101/2024 del Tribunale di Milano, sezione VII civile, Giudice dott.ssa Paola Condorelli, R.G. n. 10731/2023, pubblicata in data 21 novembre 2024 e notificata in pari data, così giudicare:
1. in via preliminare: per tutti i motivi enunciati in narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato prescritte le domande proposte da
[...] el giudizio di primo grado;
Parte_1
2. nel merito: preso atto di tutte le opere mancanti e dei vizi e difetti delle opere elettriche commissionate a osì come risultanti dalle conclusioni rassegnate dal Controparte_1 nominato CTU nella relazione di perizia depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Milano – R.G. n. 43843/2021 ovvero come risultanti dall'istruzione probatoria del giudizio di primo grado svoltosi avanti al Tribunale di Milano R.G. n. 10731/2023, comunque accertata e dichiarata la responsabilità di ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. e/o 1453 e Controparte_1
1455 c.c. e/o ai sensi delle norme di legge comunque ritenute disciplinanti la fattispecie per cui è causa, condannarsi l'appellata al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante nella misura pari a € 4.850,00 per provvedere, a cura di terzi, ai lavori di cui in atti, € 1.894,49 a titolo di onorari del CTU. ing. € 1.281,00 a titolo di onorari del CTP Persona_1 ed € 3.204,24 a titolo di spese legali per il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. Tribunale di Milano – R.G. n. 43843/2021, € 3.500,00 a titolo di danno emergente, € 3.230,00 a titolo di lucro cessante ed € 20.000,00 quale danno all'immagine, per un totale complessivo di € 37.959,73 ovvero della diversa somma, maggiore
o minore, risultata all'esito della causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto sino al saldo effettivo, per i motivi tutti di cui in atti;
3. in via istruttoria, accogliere le istanze istruttorie articolate nella II memoria ex art. 171 ter c.p.c. di non ammesse nel corso del giudizio di primo grado Parte_1 svoltosi avanti al Tribunale di Milano R.G. n. 10731/2023 e respingere, ove reiterate, le pagina 2 di 10 istanze istruttorie di in quanto inammissibili e/o irrilevanti ai Controparte_1 fini del decidere per i motivi esposti nella III memoria ex art. 171 ter c.p.c. di
[...] nonché, in subordine, nel denegato caso di ammissione di uno o più dei Parte_1 capitoli di prova avversari, ammetterla a prova contraria con i testimoni indicati nella propria II memoria ex art. 171 ter c.p.c.;
4. in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio nonché per il giudizio di accertamento tecnico preventivo. Con ogni più ampia riserva.
Per CP_1
Pertanto, per tutti i motivi sin qui esposti, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così giudicare: NEL MERITO Dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto da e, Parte_1 conseguentemente, confermare la sentenza n. 10101/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sez. VII Civile, Dott.ssa Condorelli, in data 21.11.2024, pubblicata in data 21.11.2024, per tutti i motivi esposti in fatto e diritto del presente atto. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
§.
1.Il giudizio di I grado Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 2 marzo 2023,
[...] convenne dinanzi al Tribunale di Milano Re Modulor per sentire Pt_1 accertare e dichiarare (previa acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. conclusosi dinanzi al Tribunale di Milano, R.G. 43843/2921) la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. e/o degli artt. 1453 e 1455 c.c. e, conseguentemente, condannare al risarcimento CP_1 di tutti i danni patiti dall'attrice, da liquidare nella misura complessiva di € 37.959,73, o nella diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, a causa del blocco totale dell'impianto elettrico installato nell'esercizio commerciale “Barmare l'Altro” verificatosi nelle serate del 16 e 17 luglio 2019. A sostegno della domanda dedusse: Parte_1
pagina 3 di 10 - di aver commissionato a l'esecuzione di opere elettriche presso CP_1
l'immobile ubicato a Milano in Via Lecco n. 4, da adibire all'attività commerciale di ristorazione denominata “Barmare L'Altro”;
- che i lavori venivano ultimati e consegnati all'attrice in data 1° maggio 2019;
- che durante le serate del 16 e 17 luglio si verificavano due distinti episodi di totale interruzione di energia elettrica derivanti dal malfunzionamento del quadro elettrico generale;
- che solo in data 18 luglio 2019 l'elettricista incaricato da risolveva, CP_1 temporaneamente, il problema;
- che i vizi dell'impianto elettrico venivano prontamente denunciati alla convenuta con lettera del 26 luglio 2019, con cui veniva altresì richiesto il risarcimento di tutti danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti per effetto dell'interruzione dell'attività commerciale nelle serate del 16 e 17 luglio 2019;
- che negava qualsivoglia responsabilità e che, a seguito di un CP_1 ulteriore e infruttuoso invito a risolvere bonariamente la vertenza inoltrato alla convenuta con mail del 20 luglio 2020, l'attrice si era vista costretta a proporre dinanzi al Tribunale di Milano il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per l'accertamento dei vizi e difetti dell'impianto elettrico e la quantificazione dei danni risarcibili;
- che all'esito della consulenza tecnica espletata nel corso dell'ATP il perito incaricato dal Tribunale aveva accertato l'esclusiva responsabilità di CP_1 per i black-out verificatisi il 16 e 17 luglio 2019 poiché la convenuta non aveva redatto il progetto dell'impianto elettrico e, di conseguenza, non aveva cablato correttamente il quadro elettrico generale dell'impianto come si era impegnata a fare contrattualmente. Inoltre, non aveva consegnato alla CP_1 committente il progetto dell'impianto elettrico e la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti. Si costituì in giudizio chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in CP_1 causa di (subappaltatore dei lavori commissionati Controparte_2
a ed eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione CP_1 risarcitoria per decorso del termine biennale di cui all'art. 1667, co. 3, c.c. nonché l'infondatezza delle domande attoree. Il Tribunale, respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n. 10101/2024 pronunciata in data 21.11.2024, dichiarò prescritte le domande proposte da ai sensi dell'art. 1667 c.c. e condannò l'attrice alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore della convenuta liquidate, quanto al giudizio di pagina 4 di 10 merito, in € 5.331,00, oltre a spese generali, IVA e CPA, e in € 2.200,00 quanto al procedimento di ATP. Il Tribunale motivò la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
- la fattispecie in esame era soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1667-1668 c.c. poiché i lavori appaltati a per esplicita ammissione dell'attrice, CP_1 erano stati ultimati e consegnati in data 1° maggio 2019 (tanto vero che l'attività di ristorazione presso il locale “Barmare L'Altro” di via Lecco a Milano era stata inaugurata in data 4 maggio 2019). Non sussistevano, pertanto, i presupposti per l'applicazione della disciplina generale sull'inadempimento contrattuale, di cui all'art. 1453 c.c., che poteva essere utilmente invocata solo qualora l'opera non fosse stata eseguita o non fosse stata completata o l'appaltatore avesse realizzato l'opera con ritardo rispetto ai termini contrattuali o, pur avendo eseguito l'opera, si fosse rifiutato di consegnarla, ossia in fattispecie che non venivano in considerazione nel caso de quo;
- l'azione ex artt. 1667 e 1668 c.c. era prescritta poiché i vizi dell'impianto elettrico (da considerare occulti in quanto manifestatisi per la prima volta in data 16-17 luglio 2019) erano stati denunciati alla convenuta appaltatrice in data 26/07/2019, mentre il ricorso per ATP e il pedissequo decreto di fissazione udienza erano stati notificati soltanto l'11/11/2021 e, quindi, oltre il termine di due anni previsto dall'art. 1667 c.c.. Peraltro, la prescrizione era maturata anche rispetto alla missiva del 09/08/2019, inviata dall'attrice per ribadire la contestazione dei vizi e chiedere l'integrale risarcimento dei danni, mentre non era idonea a interrompere il decorso della prescrizione biennale la mail del 20 luglio 2020, con cui il legale di aveva sollecitato al legale di Parte_1 [...] un “riscontro in merito alla proposta transattiva di cui alla mia del 17 giugno CP_1
u.s..”, poiché, secondo l'orientamento affermato dalla Cassazione nelle sentenze n. 25861/2010 e 6034/2008, doveva escludersi la possibilità di ricollegare alle trattative di bonario componimento efficacia interruttiva della prescrizione, non rappresentando un riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., né una rinuncia a far valere la prescrizione ex art. 2937, co. 3, c.c.. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. all'udienza del 3 luglio 2025 ed è stata decisa nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
***
§. 2 I Motivi di Impugnazione pagina 5 di 10 Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, per violazione dell'art. 2943 c.c. e omessa motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la mail del 20/07/2020, inoltrata dal legale dell'appellante al procuratore di
[...]
non avesse efficacia interruttiva della prescrizione. CP_1
A tale proposito, deduce che: Parte_1
a) la decisione in parte qua si sarebbe basata su due precedenti della Cassazione del tutto inconferenti poiché aventi ad oggetto la diversa fattispecie di cui all'art. 2944 c.c. - e, in particolare, la possibilità di attribuire alle trattative per comporre bonariamente una vertenza il valore di “riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere” - sebbene l'appellante non avesse mai sostenuto che dalla mail del 20/07/2020 si dovesse desumere il riconoscimento del debito da parte di CP_1
b) il Tribunale avrebbe errato nel non attribuire efficacia di atto interruttivo della prescrizione alla mail del 20/07/2020 poiché così facendo non avrebbe tenuto conto (x) dell'orientamento più recente della giurisprudenza secondo cui l'atto interruttivo non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (Cass. n. 24913/2022 e Cass. n. 1166/2018); (xx) delle pronunce della Cassazione che hanno attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a fattispecie assimilabili a quelle in esame (i.e. Cass. n. 15766/2006 che avrebbe considerato atto interruttivo della prescrizione una missiva contenente una offerta di soluzione stragiudiziale della controversia e Cass n. 24913/2022 che avrebbe valorizzato ai fini interruttivi un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'autorità giudiziaria in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare); (xxx) del fatto che la mail del 20/07/2020, finalizzata a sollecitare un riscontro in merito alla proposta transattiva formulata dall'appellante, si poneva in continuità con le precedenti comunicazioni inoltrate a (in data CP_1
17 giugno 2020, 09/08/2019 e 26/07/2019) comprovanti la reiterata volontà dell'appellante di esercitare il proprio diritto al risarcimento del danno. Con il secondo motivo l'appellante deduce la erroneità della sentenza laddove ha escluso l'applicazione della disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento, di cui all'art. 1453 c.c., in ragione del fatto che l'opera commissionata a era stata ultimata e consegnata in data 1° maggio CP_1
2019, senza avvedersi del fatto che l'opera appaltata non era stata completata poiché, come evidenziato dal CTU nel procedimento per ATP, la convenuta pagina 6 di 10 non aveva consegnato il progetto dell'impianto e la certificazione di conformità dei lavori eseguiti. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1453 c.c., non soggetto al termine biennale di prescrizione, che in base alla giurisprudenza da sè stesso citata viene in considerazione anche “nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata”, come nel caso di specie. Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate nel giudizio di primo grado, debitamente riproposte in appello.
* * *
§.3 L'Opinione della Corte L'appello è infondato. L'esame del secondo motivo è logicamente prioritario. Dalle allegazioni della stessa appellante (si veda l'atto di citazione di primo grado ove si afferma a pag. 2 che i lavori appaltati “venivano ultimati il 1° maggio 2019”) risulta inequivocabilmente che i lavori sull'impianto elettrico, di cui all'offerta di del 12/03/2019, sono stati ultimati e consegnati in data 1° maggio CP_1
2029, senza riserve di sorta da parte della committente che, peraltro, come affermato dall'appaltatore e non ex adverso contestato, ha inaugurato il locale
“Barmare L'Altro” in data 4 maggio 2019 e ha provveduto a corrispondere integralmente il prezzo pattuito per gli interventi commissionati. Ne consegue che, ad onta di quanto affermato dall'appellante, i lavori in questione sono stati integralmente eseguiti, con la conseguenza che non può essere invocata la disciplina in materia di inadempimento dettata all' art. 1453 e ss. c.c. che, per pacifica giurisprudenza, in materia di appalto si applica esclusivamente quando l'appaltatore non esegue integralmente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito (cfr. ex multis Cass. sent. 15502/2018), a nulla rilevando ai fini del completamento “dell'opera”, ovvero dell'impianto elettrico, la mancata consegna del progetto e della relativa dichiarazione di conformità. La mancata consegna di tali documenti ben può dar luogo ad un autonomo e distinto inadempimento contrattuale dell'appaltatore e al conseguente risarcimento dei danni, ove debitamente documentati, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal DM 37/2008, ma non incide sulla responsabilità che grava sull'appaltatore per il mancato completamento delle opere materialmente pagina 7 di 10 eseguite o per i relativi vizi, ossia sulla fattispecie che viene in considerazione nel caso di specie. Alla luce delle considerazioni che precedono deve, quindi, essere confermata la sentenza del Tribunale di Milano laddove ha applicato la disciplina anche in punto di prescrizione dettata all'art. 1667, co. 3 c.c.. Non ha migliore destino il primo motivo . Ferma la correttezza delle argomentazioni del tribunale in merito alla inidoneità della mail datata 20.07.20 ad assurgere ad atto interruttivo della prescrizione, ad integrazione della motivazione della sentenza di I grado, si osserva che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, affinché possa attribuirsi ad un atto efficacia interruttiva a norma dell'art. 2943, co. 4 c.c., occorre la compresenza di un elemento soggettivo consistente nella chiara indicazione del soggetto obbligato e di un elemento oggettivo costituito da “l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto” (cfr. Cass. ord. n. 15714/2018; Cass. ord. n. 279/2024 in cui la S.C. ha escluso rilievo interruttivo ad un atto di citazione contenente la riserva di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati;
da ultimo Cass. ord. n. 7188/2025). Né l'effetto interruttivo potrebbe essere ritenuto sussistere in base ad una lettura della mail del 20.07.20 “in necessaria continuità con le pregresse interlocuzioni avvenute tra le parti” (così pag. 12 appello) cioè con le comunicazioni del 17.06.20 e del 9.08.19 e 26.07.19, giacché, secondo quanto afferma la S.C. “la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto” (così Cass. ult. cit.). In considerazione di quanto sopra deve escludersi la possibilità di attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alle trattative per la composizione bonaria di una vertenza, alle proposte, alle concessioni e alle rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, a meno che dal comportamento di una delle parti risulti il pagina 8 di 10 riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito (o danno) e non anche all'esistenza di tale diritto, poiché in tal caso l'effetto interruttivo discende non già dall'art. 2943 c.c., bensì dall'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2944 c.c. (cfr.; Cass. sent. 18875/2015; Cass. sent. 19872/2011; Cass. sent. 6034/2008). Venendo al caso di specie si osserva che l'atto al quale l'appellante pretende di attribuire efficacia interruttiva consiste in una mail del 20/07/2020 con cui il legale di si è limitato a sollecitare “un cortese riscontro” rispetto alla Parte_1 proposta transattiva inoltrata dal medesimo legale in via riservata il 17/06/2020 (doc. 10 . Parte_1
Ebbene, in base alla sopra richiamata giurisprudenza, tale atto non è idoneo a produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione. A ciò aggiungasi che
[...]
oltre ad aver sempre negato qualsivoglia responsabilità in merito ai CP_1 black-out verificatisi il 16 e 17 luglio 2019, non ha mai dato riscontro alle predette mail, sicché l'effetto interruttivo non si è prodotto nemmeno ai sensi dell'art. 2944 c.c.. Peraltro, a non diverso risultato si perverrebbe anche qualora si volesse valorizzare, come richiesto dall'appellante, i principi affermati in alcune sentenze della Cassazione - secondo cui “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. sentenze nn. 24913/2022, 1166/2018 e 15766/2006). Le fattispecie esaminate dalla Cassazione nelle predette pronunce non sono in alcun modo assimilabili al caso in esame, ove si consideri che negli atti sottoposti al vaglio dei giudici di legittimità, oltre ad essere chiaramente esplicitata al destinatario la pretesa economica, viene fatta riserva di agire, per la tutela del proprio diritto, in difetto di positivo riscontro entro un determinato termine. La mail del 20/07/2020, al contrario, non ha tali caratteristiche in quanto non contiene né una richiesta economica né esprime la volontà della parte di agire in sede giudiziale per la tutela del proprio credito, in caso di mancato riscontro da parte del destinatario.
* * * Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al pagina 9 di 10 valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività difensiva svolta, senza alcun riconoscimento per la non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Milano n. Parte_1
10101/2024, pubblicata in data 21/11/2024, così dispone:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese di lite di Parte_2 CP_1 questo grado, che si liquidano nell'importo di € 5.900,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 9 luglio 2025. La Consigliera est. Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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