Art. 1.
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di circoscrizioni comunali.
In particolare le funzioni relative:
a) alla istituzione di nuovi comuni e alla variazione di circoscrizioni comunali;
b) alla denominazione dei comuni, delle frazioni e delle borgate;
c) alla determinazione delle sedi municipali;
d) alla determinazione, rettifica e contestazione di confini;
e) alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita' nel caso di variazioni circoscrizionali;
f) alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passivita' e di spese tra comuni riuniti od aggregati;
g) alla separazione, o fusione, delle rendite patrimoniali, delle passivita' e di spese delle frazioni nei confronti dei comuni cui appartengono;
h) ad ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi dello Stato in materia di circoscrizioni comunali.
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di circoscrizioni comunali.
In particolare le funzioni relative:
a) alla istituzione di nuovi comuni e alla variazione di circoscrizioni comunali;
b) alla denominazione dei comuni, delle frazioni e delle borgate;
c) alla determinazione delle sedi municipali;
d) alla determinazione, rettifica e contestazione di confini;
e) alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita' nel caso di variazioni circoscrizionali;
f) alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passivita' e di spese tra comuni riuniti od aggregati;
g) alla separazione, o fusione, delle rendite patrimoniali, delle passivita' e di spese delle frazioni nei confronti dei comuni cui appartengono;
h) ad ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi dello Stato in materia di circoscrizioni comunali.