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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2094/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 2094/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Giovanna Allocca (C.F.
[...] P.IVA_1
), domiciliata come in atti;
C.F._1
- ATTRICE –
E
(C.F. ), nato ad [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE–
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 163 CCII
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 25.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.2.2025, la liquidazione giudiziale attrice conveniva in giudizio per la dichiarazione di inefficacia relativa, ex art. 163 CCII, Controparte_1
del contratto di donazione stipulato con atto pubblico per notaio del 04.08.2022 Persona_1
(Rep. 17964; Racc. 13107), con il quale (socio accomandatario illimitatamente Parte_1
1 responsabile della , riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, ha donato a Parte_1
suo nipote , la nuda proprietà di un fabbricato sito in Casapesenna (CE), alla via Controparte_1
Roma n.40 e di un terreno agricolo in San Cipriano d'VE (CE) con atto
In particolare, l'attrice rilevava che: con sentenza pubblicata del 21.6.2024, il Tribunale di Napoli
Nord dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 [...]
e del suo socio accomandatario, ; che, anteriormente alla dichiarazione Parte_1 Parte_1
di liquidazione giudiziale, (socio accomandatario illimitatamente responsabile), Parte_1
riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, donava al nipote la nuda proprietà di Controparte_1
un fabbricato sito in Casapesenna (CE), alla via Roma n.40 e di un terreno agricolo in San Cipriano
d'VE (CE), per un valore complessivo della donazione di 33.170,00 euro;
che sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di disposizione de quo ex art. 163 CCII, trattandosi di atto a titolo gratuito compiuto nei due anni antecedenti al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono necessari ulteriori presupposti, atteso che per gli atti a titolo gratuito nel biennio antecedente alla liquidazione giudiziale l'inefficacia relativa si produce in via automatica;
che la proposizione di tale azione era stata autorizzata dal giudice delegato con provvedimento del 31.10.2025.
Il convenuto, benché regolarmente citato, non si costitutiva in giudizio.
All'udienza del 17.7.2025, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e, Parte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 25.9.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con deposito della sentenza nei trenta giorni successiva.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'art. 163 CCII stabilisce che sono privi di effetto, rispetto ai creditori, gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei due anni antecedenti al deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, salvi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, a condizione che la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
Ne deriva che, in base all'art. 163 CCII, l'inefficacia relativa è un effetto automatico che si produce in presenza di due presupposti: il compimento di un atto di disposizione a titolo gratuito compiuto da parte del debitore e che tale atto sia stato posto in essere nel “periodo sospetto”, ossia entro i due anni antecedenti al deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
2 La declaratoria di inefficacia relativa, pertanto, prescinde sia dallo stato soggettivo di buona o mala fede, sia dalla conoscenza dello stato di insolvenza, sia dal pregiudizio patrimoniale ai creditori derivante dal depauperamento del patrimonio del debitore, ed in generale dagli altri presupposti della revocatoria fallimentare di cui all'art. 166 CCII, tutti elementi che non devono essere accertati nella diversa ipotesi di cui all'art. 163 CCII.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la donazione con riserva di usufrutto vitalizio costituisca un atto a titolo gratuito, stante lo spirito di liberalità ad esso sotteso, come espressamente dichiarato nell'atto pubblico di donazione prodotto dalla curatela.
Peraltro, la giurisprudenza pacificamente ammette, con riferimento all'art. 64 l.fall. ma senz'altro estendibile all'art. 163 CCII, che ne ha ripreso la disciplina, che, “ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo” (Cass., Sez. I, sent. 13087 del
24.6.2025). Inoltre, sempre “in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa;
sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege"” (Cass., Sez. I, sent. 23140 del 22.10.2020).
Con riferimento al requisito temporale, anche tale elemento appare provato in atti, atteso che la donazione è stata effettuata mediante atto pubblico la cui data (2.8.2022) è qualificabile come data certa ed è rientrante nel limite temporale del biennio antecedente al deposito del ricorso della sentenza di liquidazione giudiziale, pubblicata il 21.6.2024.
Tanto premesso, occorre ancora precisare “in tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio che ha natura di eccezione in senso stretto da
3 proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito” (Cass., Sez. I, ord.
8978 del 29.3.2019), nonché eventuali fatti impeditivi, modificativi, estintivi della pretesa attorea, quale la natura non gratuita, ma onerosa, dell'atto di disposizione compiuto.
Nel caso di specie, il convenuto non si è costituito e non ha pertanto fornito alcuna prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi, estintivi della pretesa attorea e tali da dimostrare l'inesistenza dei presupposti per l'operatività dell'effetto della revocatoria automatica (periodo temporale e natura gratuita dell'atto di disposizione), ad esempio attraverso il versamento di un corrispettivo.
In conclusione, la domanda di parte attrice va accolta e, di conseguenza, va dichiarata l'inefficacia relativa, ex art. 163 CCII, nei confronti della liquidazione giudiziale, dell'atto di donazione per atto pubblico di notaio del 4.8.2022 (repertorio n.17964; raccolta n.13107) con il quale Parte_1
donava a la nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, dei Controparte_1
seguenti immobili: terreno agricolo in San Cipriano d'VE in località "Madonna del Carmine"
(foglio 6, particella 5082, seminativo, classe 1, a. 47 ca. 77, Reddito Dominicale Euro 91,28,
Reddito Agrario Euro 39,47) e Fabbricato in Casapesenna, alla via Roma n.40 (catastalmente vicolo
Benevento n.1), costituito da: 1) appartamento al piano terra, della consistenza catastale di 3,5 vani.
(Catasto Fabbricati del Comune di Casapesenna, Foglio 2, particella 5372, subalterno 3, vicolo
Benevento n.1 piano: T, categoria A/2, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale totale 98 mq, t.e.a.s. 96 mq, Rendita euro 216,91); 2) unità abitativa dislocata tra i piani primo e secondo
(Catasto Fabbricati del Comune di Casapesenna, Foglio 2, particella 5372, subalterno 4, vicolo
Benevento n.1, piano: 1-2, categoria A/2, classe 4, consistenza 8 vani, superficie catastale totale 212 mq, t.e.a.s. 206 mq, rendita euro 599,09); 3) locale deposito al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq 100 (Catasto Fabbricati del Comune di Casapesenna, con i seguenti dati: Foglio 2, particella 5372, subalterno 2, vicolo Benevento n.1 piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza
100 mq, superficie catastale totale 113 mq, rendita catastale Euro 154,94).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti della liquidazione giudiziale attrice dell'atto di donazione per atto pubblico del 4.8.2022 con cui Pt_1
donava a , riservandosi il diritto di usufrutto, i seguenti immobili:
[...] Controparte_1
4 terreno agricolo in San Cipriano d'VE in località "Madonna del Carmine" (foglio 6, particella 5082, seminativo, classe 1, a. 47 ca. 77, Reddito Dominicale Euro 91,28, Reddito
Agrario Euro 39,47) e Fabbricato in Casapesenna, alla via Roma n.40 (catastalmente vicolo
Benevento n.1), costituito da: 1) appartamento al piano terra, della consistenza catastale di
3,5 vani. (Catasto Fabbricati del Comune di Casapesenna, Foglio 2, particella 5372, subalterno 3, vicolo Benevento n.1 piano: T, categoria A/2, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale totale 98 mq, t.e.a.s. 96 mq, rendita euro 216,91); 2) unità abitativa dislocata tra i piani primo e secondo (Catasto Fabbricati del Comune di Casapesenna, Foglio
2, particella 5372, subalterno 4, vicolo Benevento n.1, piano: 1-2, categoria A/2, classe 4, consistenza 8 vani, superficie catastale totale 212 mq, t.e.a.s. 206 mq, rendita euro 599,09);
3) locale deposito al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq 100 (Catasto
Fabbricati del Comune di Casapesenna, con i seguenti dati: Foglio 2, particella 5372, subalterno 2, vicolo Benevento n.1 piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza 100 mq, superficie catastale totale 113 mq, rendita catastale Euro 154,94);
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte Controparte_1
attrice, che si liquidano in complessivi € 3.065,00, di cui € 2.547,00 per compensi professionali ed € 518,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
VE, 06/10/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli Nord.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 2094/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Giovanna Allocca (C.F.
[...] P.IVA_1
), domiciliata come in atti;
C.F._1
- ATTRICE –
E
(C.F. ), nato ad [...] l'[...]; Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE–
OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 163 CCII
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 25.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.2.2025, la liquidazione giudiziale attrice conveniva in giudizio per la dichiarazione di inefficacia relativa, ex art. 163 CCII, Controparte_1
del contratto di donazione stipulato con atto pubblico per notaio del 04.08.2022 Persona_1
(Rep. 17964; Racc. 13107), con il quale (socio accomandatario illimitatamente Parte_1
1 responsabile della , riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, ha donato a Parte_1
suo nipote , la nuda proprietà di un fabbricato sito in Casapesenna (CE), alla via Controparte_1
Roma n.40 e di un terreno agricolo in San Cipriano d'VE (CE) con atto
In particolare, l'attrice rilevava che: con sentenza pubblicata del 21.6.2024, il Tribunale di Napoli
Nord dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 [...]
e del suo socio accomandatario, ; che, anteriormente alla dichiarazione Parte_1 Parte_1
di liquidazione giudiziale, (socio accomandatario illimitatamente responsabile), Parte_1
riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, donava al nipote la nuda proprietà di Controparte_1
un fabbricato sito in Casapesenna (CE), alla via Roma n.40 e di un terreno agricolo in San Cipriano
d'VE (CE), per un valore complessivo della donazione di 33.170,00 euro;
che sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto di disposizione de quo ex art. 163 CCII, trattandosi di atto a titolo gratuito compiuto nei due anni antecedenti al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono necessari ulteriori presupposti, atteso che per gli atti a titolo gratuito nel biennio antecedente alla liquidazione giudiziale l'inefficacia relativa si produce in via automatica;
che la proposizione di tale azione era stata autorizzata dal giudice delegato con provvedimento del 31.10.2025.
Il convenuto, benché regolarmente citato, non si costitutiva in giudizio.
All'udienza del 17.7.2025, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e, Parte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 25.9.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con deposito della sentenza nei trenta giorni successiva.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'art. 163 CCII stabilisce che sono privi di effetto, rispetto ai creditori, gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei due anni antecedenti al deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, salvi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, a condizione che la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
Ne deriva che, in base all'art. 163 CCII, l'inefficacia relativa è un effetto automatico che si produce in presenza di due presupposti: il compimento di un atto di disposizione a titolo gratuito compiuto da parte del debitore e che tale atto sia stato posto in essere nel “periodo sospetto”, ossia entro i due anni antecedenti al deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
2 La declaratoria di inefficacia relativa, pertanto, prescinde sia dallo stato soggettivo di buona o mala fede, sia dalla conoscenza dello stato di insolvenza, sia dal pregiudizio patrimoniale ai creditori derivante dal depauperamento del patrimonio del debitore, ed in generale dagli altri presupposti della revocatoria fallimentare di cui all'art. 166 CCII, tutti elementi che non devono essere accertati nella diversa ipotesi di cui all'art. 163 CCII.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la donazione con riserva di usufrutto vitalizio costituisca un atto a titolo gratuito, stante lo spirito di liberalità ad esso sotteso, come espressamente dichiarato nell'atto pubblico di donazione prodotto dalla curatela.
Peraltro, la giurisprudenza pacificamente ammette, con riferimento all'art. 64 l.fall. ma senz'altro estendibile all'art. 163 CCII, che ne ha ripreso la disciplina, che, “ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo” (Cass., Sez. I, sent. 13087 del
24.6.2025). Inoltre, sempre “in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa;
sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege"” (Cass., Sez. I, sent. 23140 del 22.10.2020).
Con riferimento al requisito temporale, anche tale elemento appare provato in atti, atteso che la donazione è stata effettuata mediante atto pubblico la cui data (2.8.2022) è qualificabile come data certa ed è rientrante nel limite temporale del biennio antecedente al deposito del ricorso della sentenza di liquidazione giudiziale, pubblicata il 21.6.2024.
Tanto premesso, occorre ancora precisare “in tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio che ha natura di eccezione in senso stretto da
3 proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito” (Cass., Sez. I, ord.
8978 del 29.3.2019), nonché eventuali fatti impeditivi, modificativi, estintivi della pretesa attorea, quale la natura non gratuita, ma onerosa, dell'atto di disposizione compiuto.
Nel caso di specie, il convenuto non si è costituito e non ha pertanto fornito alcuna prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi, estintivi della pretesa attorea e tali da dimostrare l'inesistenza dei presupposti per l'operatività dell'effetto della revocatoria automatica (periodo temporale e natura gratuita dell'atto di disposizione), ad esempio attraverso il versamento di un corrispettivo.
In conclusione, la domanda di parte attrice va accolta e, di conseguenza, va dichiarata l'inefficacia relativa, ex art. 163 CCII, nei confronti della liquidazione giudiziale, dell'atto di donazione per atto pubblico di notaio del 4.8.2022 (repertorio n.17964; raccolta n.13107) con il quale Parte_1
donava a la nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio, dei Controparte_1
seguenti immobili: terreno agricolo in San Cipriano d'VE in località "Madonna del Carmine"
(foglio 6, particella 5082, seminativo, classe 1, a. 47 ca. 77, Reddito Dominicale Euro 91,28,
Reddito Agrario Euro 39,47) e Fabbricato in Casapesenna, alla via Roma n.40 (catastalmente vicolo
Benevento n.1), costituito da: 1) appartamento al piano terra, della consistenza catastale di 3,5 vani.
(Catasto Fabbricati del Comune di Casapesenna, Foglio 2, particella 5372, subalterno 3, vicolo
Benevento n.1 piano: T, categoria A/2, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale totale 98 mq, t.e.a.s. 96 mq, Rendita euro 216,91); 2) unità abitativa dislocata tra i piani primo e secondo
(Catasto Fabbricati del Comune di Casapesenna, Foglio 2, particella 5372, subalterno 4, vicolo
Benevento n.1, piano: 1-2, categoria A/2, classe 4, consistenza 8 vani, superficie catastale totale 212 mq, t.e.a.s. 206 mq, rendita euro 599,09); 3) locale deposito al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq 100 (Catasto Fabbricati del Comune di Casapesenna, con i seguenti dati: Foglio 2, particella 5372, subalterno 2, vicolo Benevento n.1 piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza
100 mq, superficie catastale totale 113 mq, rendita catastale Euro 154,94).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti della liquidazione giudiziale attrice dell'atto di donazione per atto pubblico del 4.8.2022 con cui Pt_1
donava a , riservandosi il diritto di usufrutto, i seguenti immobili:
[...] Controparte_1
4 terreno agricolo in San Cipriano d'VE in località "Madonna del Carmine" (foglio 6, particella 5082, seminativo, classe 1, a. 47 ca. 77, Reddito Dominicale Euro 91,28, Reddito
Agrario Euro 39,47) e Fabbricato in Casapesenna, alla via Roma n.40 (catastalmente vicolo
Benevento n.1), costituito da: 1) appartamento al piano terra, della consistenza catastale di
3,5 vani. (Catasto Fabbricati del Comune di Casapesenna, Foglio 2, particella 5372, subalterno 3, vicolo Benevento n.1 piano: T, categoria A/2, classe 3, consistenza 3,5 vani, superficie catastale totale 98 mq, t.e.a.s. 96 mq, rendita euro 216,91); 2) unità abitativa dislocata tra i piani primo e secondo (Catasto Fabbricati del Comune di Casapesenna, Foglio
2, particella 5372, subalterno 4, vicolo Benevento n.1, piano: 1-2, categoria A/2, classe 4, consistenza 8 vani, superficie catastale totale 212 mq, t.e.a.s. 206 mq, rendita euro 599,09);
3) locale deposito al piano seminterrato, della consistenza catastale di mq 100 (Catasto
Fabbricati del Comune di Casapesenna, con i seguenti dati: Foglio 2, particella 5372, subalterno 2, vicolo Benevento n.1 piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza 100 mq, superficie catastale totale 113 mq, rendita catastale Euro 154,94);
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte Controparte_1
attrice, che si liquidano in complessivi € 3.065,00, di cui € 2.547,00 per compensi professionali ed € 518,00 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
VE, 06/10/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli Nord.
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