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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 7081/2022, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione il 13/1-3/3/2022, iscritto al n. 1669/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
Parte_1
(c.f. ), costituitosi in persona del curatore Avv.
[...] P.IVA_1
Gianfranco Alinei, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., nonché di autorizzazione del G.D. del
12/4/2024, dall'Avv. Enrico Maria Buonfantino (c.f. ; C.F._1
AT T O R E IN R IAS SUN Z I ON E
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
in virtù di procura rilasciata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Renato Veneruso (c.f. ; C.F._3
CO NV EN U TA IN R I ASS UN Z ION E
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23/4/2012, la curatela del Parte_1
proponeva nei confronti di , amministratore e
[...] Controparte_1
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n. 1669/2022 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
socio unico della società fallita, azione di responsabilità ex art. 146 l.f., deducendo, a sostegno della stessa, che:
- la società, che svolgeva attività di vendita di prodotti di abbigliamento della
[...]
era stata dichiarata fallita il 5/9/2011; CP_2
- lo , alla fine del 2010, aveva ordinato ingenti quantitativi di merce, CP_1 arrivando a contrarre un debito nei confronti della di oltre 450.000 € che Controparte_2 aveva poi indotto quest'ultima a proporre ricorso per la dichiarazione di fallimento;
- operando sul conto della società intrattenuto presso la filiale di Sorrento del
[...]
aveva prelevato, distraendole, ingenti somme di danaro;
CP_3
- il conto infatti presentava alla data del 30/1/2011 un saldo attivo di € 60.281,92, mentre dal mese di febbraio vi erano state movimentazioni in uscita che non trovavano alcuna giustificazione, tra cui, in particolare, una in favore dello stesso di € CP_1
50.000 che indicava quale causale “restituzione soci”;
- vi erano poi numerosi ingiustificati prelievi in contanti;
- dal bilancio risultava che le rimanenze, alla fine dell'esercizio 2010, ammontavano ad € 329.957 mentre in contabilità, alla data del 31/8/2011, erano indicate rimanenze per € 91.780 comunque non rinvenute;
- poteva quindi ritenersi che lo avesse distratto la merce acquistata in CP_1
favore di società, a lui comunque riferibili, come Le Nuvole S.r.l. di cui erano socie al
50% la moglie separata e la sorella e la Sisters S.r.l. di cui egli stesso Controparte_4
era amministratore unico;
- aveva distratto altresì un'autovettura Volkswagen Passat tg. EG041RA di proprietà della società, venduta addirittura con atto trascritto al PRA dopo la dichiarazione di fallimento;
la stessa era stata poi riconsegnata al curatore dallo stesso . CP_1
Chiedeva pertanto la condanna dello al risarcimento dei danni nella CP_1 misura di € 446.548,04, pari allo sbilancio fallimentare “ovvero in diversa misura ritenuta di giustizia”.
Si costituiva il convenuto, il quale rilevava che lo stato di insolvenza si era evidenziato nell'autunno 2010, che non vi era stata alcuna distrazione e che la Sisters
S.r.l. non vendeva prodotti di cui era invece rivenditrice la società fallita. Controparte_2
Deduceva inoltre che tutti i prelievi ed i bonifici erano stati compiuti per pagare debiti della società; in particolare il bonifico di € 50.000 era stato necessario per il pagamento
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n. 1669/2022 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
di forniture da parte della Infine, le rimanenze di magazzino erano state Controparte_5 svalutate in ragione del deprezzamento dei capi d'abbigliamento.
Con sentenza n. 3971/2012 il Tribunale rigettava le domande e compensava le spese.
Osservava in particolare che:
- non vi era prova che lo avesse acquistato la merce dalla CP_1 CP_2
senza pagarla per poi rivenderla in altri esercizi gestiti da società a lui riconducibili;
[...]
non erano stati prodotti né gli ordinativi alla né la domanda di Controparte_2 insinuazione al passivo di quest'ultima;
- con riguardo alla questione delle rimanenze, era “plausibile la giustificazione addotta dal convenuta, secondo cui la significativa oscillazione per la tipologia di merce caratterizzata da rapido deprezzamento da una stagione all'altra avrebbe indotto ad una revisione del valore delle rimanenze;
quindi, nessuna distrazione, bensì una diversa valutazione dei beni, in linea con la natura degli stessi”;
- le altre condotte non avevano prodotto danni, in quanto l'autovettura era stata restituita, mentre il bonifico in favore dello aveva dato luogo solo ad una CP_1
violazione della par condicio creditorum e poteva quindi essere oggetto di revocatoria, ma non generava alcun danno per la società né per il ceto creditorio complessivamente considerato.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il
23/4/2012, la curatela, deducendo che:
- per la dimostrazione del danno alla era sufficiente il deposito della Controparte_2 sentenza dichiarativa di fallimento dalla quale risultava il credito vantato da quest'ultima;
- il depauperamento emergeva dai numerosi prelievi operati dall'amministratore ed in particolare dal bonifico eseguito in suo favore che quanto meno determinava una violazione dell'art. 2467 c.c. e che senz'altro non poteva definirsi “neutro”; anzi, tale comportamento rientrava nella condotta penalmente rilevante prevista dall'art. 2626 c.c.;
- il Tribunale non aveva inoltre posto la necessaria attenzione sui dati emergenti dalla contabilità ed in particolare su quelli relativi alle rimanenze;
- in ogni caso sarebbe stato opportuno nominare un CTU per svolgere accertamenti sulla contabilità, come aveva disposto il precedente giudice istruttore, la cui ordinanza era stata poi revocata dal magistrato che lo aveva sostituito.
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Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda proposta.
Si costituiva lo che resisteva all'appello. CP_1
Nel corso del giudizio di secondo grado, la curatela depositava sentenza di condanna in sede penale dell'appellato per bancarotta fraudolenta.
Con sentenza n. 3873/2017 la Corte d'Appello (si riporta di seguito la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nell'ordinanza n. 7081/2022 della S.C.)
“facendo espressa applicazione dell'art. 342 c.p.c. «nel testo applicabile nel presente giudizio, pendente da epoca anteriore all'11.9.2012», ha dichiarato inammissibile
l'appello del , per difetto di specificità dell'«unico complesso motivo di Parte_1
doglianza», per essersi l'appellante «limitato a richiamare le difese spiegate nel primo grado di giudizio», senza fare alcun riferimento critico alle rationes decidendi della sentenza del tribunale, e in particolare senza svolgere alcuna specifica argomentazione idonea ad evidenziare (testualmente) «l'erroneità della pronuncia del Tribunale a fondamento della ritenuta infondatezza della domanda di manutenzione nel possesso».
1.4. I giudici d'appello partenopei si sono poi pronunciati sulla allegata sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8739/2015, di condanna dello «per il reato di CP_1
bancarotta fraudolenta patrimoniale per le medesime condotte oggetto di causa», e, pur dando atto che «il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, operante al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 651 651 bis e 654 c.p.p., esclude
l'obbligo per il giudice civile di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale, ma non giustifica da parte di questi la totale omessa considerazione delle argomentazioni difensive, che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile (cfr. Cass. 1665/16)», hanno osservato che «l'appellante alcuna argomentazione difensiva ha svolto nel presente giudizio in relazione alle risultanze probatorie acquisite in sede penale costituite dalla relazione del curatore ed accertamenti effettuati dalla GDF sulla società fallita e su altre società ad essa collegate limitandosi a segnalare alla Corte l'intervenuta condanna penale»”.
Avverso tale sentenza la curatela ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi: “Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.
342 c.p.c. – nella versione successiva a quella ritenuta applicabile dalla corte territoriale
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(per l'erroneo riferimento all'inizio del giudizio di primo grado), stante la proposizione dell'appello nel luglio 2014 – in quanto l'atto di appello conteneva in realtà aspre e puntuali critiche alle motivazioni addotte dal tribunale, riportate testualmente da pag. 15
a pag. 18 del ricorso.
2.2. Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 146
l.fall., nonché 2467, 2476 e 2626 c.c., in relazione allo «stringato esame nel merito compiuto dalla Corte di Appello, effettuato con il mero richiamo alla sentenza di primo grado».
2.3. Il terzo motivo si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), avuto riguardo alla incidenza delle motivazioni della sentenza penale di condanna in primo grado dello e all'omessa pronuncia sulla richiesta di c.t.u. avanzata CP_1 dal ricorrente”.
La S.C. ha accolto il primo motivo (dichiarando assorbiti i rimanenti), osservando, preliminarmente, che trovava applicazione l'art. 342 c.p.c. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte con d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012 ed evidenziando che
“l'appello non aveva le caratteristiche di genericità ed acriticità attribuitegli dalla Corte partenopea, contenendo, se non altro, la censura di erroneità sul danno derivante dall'acquisto di merce da «nonostante la sentenza di fallimento sia stata CP_2
pronunciata su istanza del creditore medesimo» (pag. 4) e di «mancata analisi degli elementi contabili … messi a disposizione della curatela» e segnatamente la movimentazione del conto corrente della società, in base alla quale, «contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, doveva ritenersi provato lo svuotamento delle casse sociali da parte dello » (pag. 5)”. CP_1
A tali conclusioni perveniva in quanto “ove l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, e ciò anche sulla base delle argomentazioni difensive già svolte in primo grado, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 24464/2020, 3115/2018).
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4.3. La stessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame può quindi consistere nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 23781/2020)”.
Ha pertanto rinviato a questa Corte per la valutazione della fondatezza dei motivi di appello e per l'adozione dei provvedimenti sulle spese.
La curatela ha quindi riassunto il giudizio riproponendo le proprie doglianze e chiedendo l'accoglimento delle originarie domande.
All'udienza del 21/2/2023 è stata dichiarata la contumacia dello . CP_1
All'udienza del 5/12/2023, la Corte ha trattenuto il processo in decisione;
lo ha quindi rimesso sul ruolo invitando la curatela a depositare l'autorizzazione del G.D. ex art. 25 l.f..
In data 17/4/2024 la curatela ha depositato l'autorizzazione “in ratifica” all'introduzione del giudizio resa dal G.D. il 12/4/2024.
Con comparsa depositata il 17/6/2024 si è costituito lo , deducendo CP_1
che
- non era stata fornita alcuna prova circa la dolosa preordinazione dell'operazione di acquisto della merce dalla alla sua distrazione o al suo trasferimento ad altre CP_2
società;
- il prelievo di € 50.000, oltre a non essere dannoso per la società, in quanto idoneo solo ad alterare la par condicio creditorum non aveva affatto determinato l'appropriazione della somma che era stata in realtà utilizzata “per pagare (come dimostrato proprio dalla sua annotazione tra gli acconti su fatture, come rilevato dallo stesso appellante) l'esposizione nei confronti di altra società fornitrice cui si era dovuto rivolgere per acquistare i capi – di cui era licenziatario esclusivo - che la CP_2
licenziante aveva cessato di somministrare”;
- era condivisibile “la delibazione di giustificatezza operata dal Tribunale quanto al dato del deprezzamento di valore del magazzino, specie ove si consideri che questo è frutto dello stratificato effetto di difficoltà nella rivendita, aggravate dalla indisponibilità della licenziante a riassortire il magazzino per le successive stagioni estate/inverno, di
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talché anche il dato delle rimanenze ne è risultato contabilmente stravolto, con la necessità di un suo assestamento in peius in sede di bilancio fallimentare al 31.8.2011, in ragione del deprezzamento al di sotto del costo dei relativi capi una volta passata la stagione di loro riferimento”.
Ha concluso pertanto per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 9/7/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed il processo è stato introitato in decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1.1 In via preliminare, va formalmente revocata la dichiarazione di contumacia dello resa all'udienza del 21/2/2023, in considerazione della sua costituzione CP_1
in giudizio avvenuta il 17/6/2024.
1.2 Sempre preliminarmente va osservato che, in data 5/2/2024, la curatela ha prodotto la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4404/2019 depositata il 18/7/2019 con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa nei confronti di
[...]
per bancarotta fraudolenta riguardante i medesimi fatti oggetto del presente CP_1
processo. Non è tuttavia documentata la definitività di tale sentenza sicché la stessa non può produrre gli effetti del giudicato. Inoltre, anche ove volesse prescindersi da tale circostanza – nonché da ogni altra considerazione circa la tempestività della sua produzione - gli effetti del giudicato riguarderebbero solo fatti accertati nella stessa non anche le conseguenze dannose che vanno comunque valutate in questa sede.
2.1 Ciò posto e passando all'esame del merito della controversia, a seguito del rinvio della S.C., occorre valutare nuovamente i fatti sottoposti al vaglio del Tribunale alla luce delle critiche mosse a tale decisione con l'atto d'appello dalla curatela, mai valutate in precedenza (trattasi, secondo la tradizionale distinzione, di un rinvio cd. restitutorio).
Va innanzi tutto evidenziato che del tutto irrilevante sotto il profilo del danno è la vicenda della vendita dell'autovettura, dal momento che la stessa è stata restituita alla curatela.
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2.2 Non è poi di per sé rilevante l'acquisto (a credito) di merce per circa 450.000
€ dalla non essendo dimostrato che tale acquisto sia avvenuto fin dal Controparte_2 primo momento con l'intento fraudolento di non pagare il corrispettivo e di sottrarre la merce (anche se la prosecuzione dell'attività da parte della società Nuvole S.r.l. costituita in data 7/3/2011, che ha come soci coniuge separata dello Controparte_4
e sua sorella , in Sorrento, al Corso Italia n. 76, negli stessi CP_1 Persona_1
locali che prima ospitavano un punto vendita della società, fanno sorgere sospetti al riguardo;
cfr. sentenza Tribunale penale n. 8739/2015). In ogni caso è evidente che tale addebito si sovrappone a quello riguardante la distrazione della merce;
sicché è sufficiente in questa sede valutare l'utilizzo che è stato fatto della stessa.
Orbene, può ritenersi dimostrata, quanto meno la distrazione di merce - o del ricavato dalla vendita - per un ammontare complessivo di € 329.957 pari al valore delle rimanenze risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2010. Circa l'esistenza di tali rimanenze alla fine del 2010, infatti, non vi è dubbio, dal momento che la stessa risulta dai dati contabili (cfr. dati di bilancio riportati nella relazione ex art. 33 l.f.) e che tali dati sono perfettamente compatibili con l'acquisto di articoli di abbigliamento dalla CP_2
che ha determinato poi il credito in forza del quale tale fornitore ha proposto istanza
[...]
di fallimento. Tale circostanza neppure è contestata dallo il quale ha in CP_1
proposito solo affermato, in varie occasioni, che la riduzione del valore delle rimanenze era frutto del deprezzamento della merce.
La giustificazione addotta, tuttavia, non convince per diversi motivi. Innanzi tutto, va rilevato che tale merce è praticamente sparita, dal momento che presso la sede della società, in località Barra, alla Via G.B. Vela n. 286, il curatore rinvenne solo capi d'abbigliamento di scarsissimo valore, in larga parte riportanti ancora i prezzi in Lire (cfr. relazione ex art. 33 l.f.). Inoltre, lo stesso , in occasione dell'audizione del CP_1
28/11/2011, dichiarò al curatore che non vi era altra merce al di fuori di quella presente presso la sede legale. Né appaiono convincenti le dichiarazioni rese da quest'ultimo in occasione dell'audizione del 3/11/2011, secondo le quali il modesto valore delle merci rinvenute dal curatore si giustificava in quanto “il magazzino più recente ed in particolare quello di fornitura è stato reso ad un'altra società del gruppo CP_2 CP_2
( e su indicazione di quest'ultimo) – come da prassi commerciale – Controparte_6 all'esito delle vendite stagionali e valorizzato percentualmente al ribasso con valori
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oscillanti fra il 30% ed il 5% del prezzo di costo, per cui sono state rinvenute soltanto le vecchie rimanenze, mentre il valore del magazzino (scorta iniziale di merci) indicato nello sato patrimoniale è ancora rappresentativo dell'intero valore di realizzo”.
Tali dichiarazioni non trovano riscontro documentale;
inoltre, in considerazione del breve periodo di tempo trascorso dal 31/12/2010 al mese di agosto 2011, appare del tutto inverosimile una svalutazione tale da determinare l'azzeramento del valore delle rimanenze.
Dunque, è evidente che o tale merce è stata venduta - ma nemmeno di tale circostanza vi è prova - ed in tal caso il ricavato non è stato versato nelle casse della società oppure è stata distratta. In ogni caso, è ravvisabile la responsabilità dell'amministratore unico.
2.3 Analogamente, la responsabilità dell'amministratore è ravvisabile per i movimenti sul conto corrente limitatamente all'importo di € 50.000. Ed infatti, in data
2/2/2011 risulta eseguito un bonifico dal conto della società in favore di CP_1 con la causale “restituzione soci”. Ad avviso del Tribunale tale operazione non
[...]
determinerebbe alcun danno, giacché comporterebbe solo una violazione della par condicio creditorum che andrebbe tutelata non con l'azione di responsabilità, bensì con l'azione revocatoria fallimentare.
Tali conclusioni non possono essere condivise. Non è neppure il caso di affrontare, in questa sede, la complessa questione relativa alla possibilità di ravvisare un danno risarcibile con l'azione ex art. 146 l.f. in caso di violazione della par condicio creditorum
(peraltro risolta in senso positivo da Cass. SS.UU. 1641/2017), né quella relativa alle conseguenze della violazione dell'art. 2467 c.c.. È sufficiente, infatti, soffermarsi sulle particolari circostanze in cui tale pagamento è avvenuto. Il bonifico è stato compiuto in favore dell'unico socio ed amministratore della società, senza che, a parte la causale del bonifico stesso, vi fosse alcuna prova dell'esistenza di un suo credito verso la società; né lo ha mai chiarito la natura di tale presunto credito, anzi ha affermato, ancora CP_1
con la comparsa di costituzione nel presente giudizio, che tali somme erano state impiegate “per pagare (come dimostrato proprio dalla sua annotazione tra gli acconti su fatture, come rilevato dallo stesso appellante) l'esposizione nei confronti di altra società fornitrice cui si era dovuto rivolgere per acquistare i capi – di cui era CP_2
licenziatario esclusivo - che la licenziante aveva cessato di somministrare”. È evidente,
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quindi, che la finalità di tale bonifico è assai poco chiara – essendovi quanto meno un contrasto tra la causale del bonifico e la giustificazione addotta dallo stesso CP_1
– che non vi è prova di un credito dello per finanziamento soci o per altra CP_1
causale e che neppure appare credibile che tale importo sia stato utilizzato per pagare altri fornitori, atteso che la società, che versava in gravi difficoltà, aveva rimanenze, acquistate pochi mesi prima, per oltre 300.000 €.
Quanto ai rimanenti bonifici e prelievi, tutti di importo minore, a parte la genericità delle deduzioni svolte al riguardo dalla curatela, non vi sono elementi per ritenere che siano stati compiuti con la finalità di distrarre i relativi importi.
2.4 Per quanto esposto, la domanda va accolta limitatamente agli importi di €
329.957 e di € 50.000. Su tali importi, trattandosi di crediti di valore, in quanto di natura risarcitoria, vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) dalla data in cui si è verificato il danno a quella della presente decisione e gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1° c.c. (dalla medesima data) da calcolarsi di anno in anno sull'importo via via rivalutato (secondo i principi indicati in Cass. SS.UU. 1712/1995 e nella giurisprudenza successiva tutta conforme). Circa l'individuazione della data da cui decorrono gli accessori nessun problema si pone in ordine al bonifico essendo sufficiente far riferimento alla data della disposizione (2/2/2011); quanto alla distrazione delle rimanenze, non essendo nota la data esatta in cui si è verificato l'evento dannoso, deve farsi necessariamente riferimento a quella del fallimento, momento in cui certamente la merce era già stata distratta, non essendo stata rinvenuta dal curatore.
3. In considerazione dell'esito del giudizio, va disposta la condanna dello al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio. I compensi vanno CP_1
liquidati, per tutti i gradi, in base alle tariffe contenute nel d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 260.000 ed Euro
520.000, anche se il giudizio di primo grado è cominciato nel 2012.
In caso di successione nel tempo delle tariffe professionali per gli avvocati, infatti, secondo la S.C., quelle sopravvenute “sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del (…) decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione
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abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (Cass. SS.UU.
17405/2012).
Non è chiaro, tuttavia, ciò che si intende per completamento dell'opera professionale e cioè se la prestazione può ritenersi conclusa in relazione a ciascun grado del processo. Al riguardo (pur dovendosi dare atto dell'esistenza di diversi orientamenti sul punto), appare condivisibile l'interpretazione secondo la quale, quanto meno quando vi sia stata la riforma delle sentenze rese nei gradi precedenti, le prestazioni svolte in relazione a quei gradi non possono considerarsi concluse, dovendosi valutare le stesse in base all'esito finale della lite (Cass. 30529/2017).
Pertanto, le spese dei diversi gradi di giudizio possono essere liquidate secondo i valori riportati di seguito: primo grado fase di studio: € 1.800
fase introduttiva: € 1.200
fase istruttoria: € 5.300
fase decisoria: € 3.100 secondo grado fase di studio: € 2.200
fase introduttiva: € 1.300
fase istruttoria: € 3.000
fase decisoria: € 3.700 giudizio di legittimità
fase di studio: € 2.500
fase introduttiva: € 1.700
fase decisoria: € 1.300 giudizio di rinvio fase di studio: € 2.200
fase introduttiva: € 1.300
fase istruttoria: € 3.000
fase decisoria: € 3.700
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n. 1669/2022 r.g.a.c.c. 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Per i primi due gradi di giudizio e per il giudizio di cassazione, la condanna va emessa in favore dello Stato, giacché la curatela era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'art. 144 d.P.R. 115/2002; per il giudizio di rinvio l'ammissione risulta revocata in data 1/3/2023 (cfr. istanza del curatore al G.D. del 9/4/2024), sicché per esso la condanna alle spese va disposta in favore della curatela. Infine, anche per i gradi per i quali risulta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la liquidazione delle spese va compiuta secondo i criteri ordinari e senza far riferimento ai criteri indicati dagli artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002, attesa l'indipendenza del rapporto tra le parti del giudizio, regolato con la presente sentenza rispetto a quello tra lo Stato e la parte ammessa al patrocinio (Cass. 13666/2023; Cass. 18223/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel processo di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7081/2022:
1. revoca la dichiarazione di contumacia di;
Controparte_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento della domanda ex art. 146 l.f., condanna al Controparte_1 pagamento, in favore del di € Parte_1
50.000, oltre rivalutazione monetaria dal 2/2/2011 alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale, da calcolarsi di anno in anno sulla somma via via rivalutata, dal 2/2/2011 fino alla data della presente sentenza;
di € 329.957 oltre rivalutazione monetaria dal 5/9/2011 alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale, da calcolarsi di anno in anno sulla somma via via rivalutata, dal 5/9/2011 fino alla data della presente sentenza;
3. condanna al pagamento in favore dello Stato: Controparte_1
- per il giudizio di primo grado: delle spese anticipate e di quelle prenotate a debito, nonché del compenso professionale che liquida in € 8.400, oltre spese generali per € 1.260;
- per il giudizio di appello: delle spese anticipate e di quelle prenotate a debito, nonché del compenso professionale che liquida in € 10.200, oltre spese generali per € 1.530;
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n. 1669/2022 r.g.a.c.c. 12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
- per il giudizio di cassazione: delle spese anticipate e di quelle prenotate a debito, nonché del compenso professionale che liquida in € 5.500, oltre spese generali per € 825;
4. condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
delle spese del giudizio di rinvio che liquida in € Parte_1
1.241 per spese vive, € 10.200 per compenso professionale ed € 1.530 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2024.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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