Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02172/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01147/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Franco De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura U.T.G. di Salerno, in persona dei legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per la declaratoria ex art. 31 e 117 c.p.a
dell'illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta diretta ad ottenere la convocazione delle parti ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.L. 73/2022 per la formalizzazione della proposta di lavoro giusta nulla osta prot.-OMISSIS-;
nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
e per il contestuale rilascio di permesso di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno attesa occupazione per i casi di impossibilità alla stipula.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell'Interno e la Prefettura U.T.G. di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AR EN, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal ricorrente e udito per l’amministrazione il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data-OMISSIS- è stato rilascio alla -OMISSIS- nulla osta al lavoro subordinato stagionale prot. n.-OMISSIS- per l’assunzione del ricorrente.
Fatto ingresso in Italia, il ricorrente ha poi richiesto alla Prefettura di -OMISSIS-in data-OMISSIS- la convocazione delle parti per la stipula del contratto.
Con p.e.c. del-OMISSIS- il ricorrente ha chiesto all’amministrazione di fissare “ la data per la convocazione delle parti ai sensi dell’art. 42 co. 4 D.L. n. 73/22 per la formalizzazione della proposta di lavoro ” ed ha diffidato il legale rappresentante della -OMISSIS- a presentarsi nella data che sarà fissata presso la Prefettura.
Con p.e.c. del -OMISSIS-(indirizzata al legale del ricorrente ed all’amministrazione) il legale rappresentante della -OMISSIS- ha dichiarato “ formalmente di non conoscere la persona in oggetto né di aver mai promosso o autorizzato alcuna procedura di assunzione a suo favore ”, che “ il documento di identità allegato alla pratica e riportante i miei dati risulta falso e non è mai stato da me rilasciato né trasmesso a terzi ” e di disconoscere “ totalmente la pratica ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS-e depositato in pari data) il ricorrente ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta diretta ad ottenere la convocazione delle parti ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.L. 73/2022 per la formalizzazione della proposta di lavoro giusta nulla osta prot.-OMISSIS-, nonché l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, chiedendo altresì il contestuale rilascio di permesso di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno attesa occupazione per i casi di impossibilità alla stipula.
A fondamento di tali domande il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione sull’istanza del-OMISSIS- per la convocazione ai fini della stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro e la violazione dell'affidamento del ricorrente.
3. Con decreto n. -OMISSIS- il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato da parte della relativa Commissione.
4. Con memoria depositata in data -OMISSIS- l’amministrazione ha dedotto la sopravvenuta archiviazione della pratica in data -OMISSIS- e, per l’effetto, l’intervenuta cessazione della materia del contendere. L’amministrazione ha quindi chiesto la declaratoria della stessa, con compensazione delle spese di lite.
5. Con memoria depositata in data -OMISSIS- il ricorrente, premesso nuovo richiamo alla tutela dell’affidamento, ha evidenziato di aver confidato nella validità del nulla osta suddetto e nella legittimità degli atti dell’amministrazione e di essere stato nell’impossibilità di verificare la regolarità della documentazione e che non vi sarebbero certezze allo stato in ordine all’effettiva sussistenza della falsità denunciata dalla -OMISSIS-.
Il ricorrente ha quindi censurato la condotta dell’amministrazione per non aver consentito la partecipazione dello stesso al procedimento e non aver valutato la possibilità di rilasciare allo stesso un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il ricorrente ha quindi ribadito le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto va dichiarato improcedibile facendo seguito a quanto rilevato a verbale nel corso della suddetta udienza.
“ Rileva in tal senso la considerazione che il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione sull'istanza che le è stata presentata e sulla quale è chiamata a provvedere.
Pertanto, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo stesso Consiglio di Stato, la condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia e che dunque non sia venuto meno l'interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-inadempimento.
Trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione.
Conseguentemente, l'emanazione di un provvedimento (o l'adozione di un comportamento) esplicito in risposta all'istanza dell'interessato od in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire od improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (od il comportamento conforme all'interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016 n. 1502, V, 1 ottobre 2015, n. 4605, 22 gennaio 2015, n. 273, 1 luglio 2014, n. 3293; VI, 30 marzo 2015, n. 1648, 31 luglio 2014, n. 4058).
Tale esito del giudizio prescinde da qualsiasi ulteriore indagine e statuizione circa l'intervenuta integrale soddisfazione della domanda proposta per effetto delle dette sopravvenienze, posto che nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, il soggetto interessato è tutelato dalla normativa processuale che consente di proporre contro di esso una nuova impugnazione (o di convertire il ricorso avverso il silenzio in un ricorso impugnatorio ordinario – ex art. 117 comma 5 c.p.a.) ” (Consiglio di Stato, III Sez., 4 maggio 2018, n. 2660).
Nel caso di specie l’avvenuta emanazione del provvedimento del -OMISSIS- di archiviazione dell’istanza per intervenuto disconoscimento della stessa da parte del legale rappresentante della -OMISSIS- ha fatto venir meno il silenzio dell’amministrazione e determinato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Tale provvedimento non è stato impugnato nel presente giudizio con motivi aggiunti e, del resto, quanto alla questione del rilascio del permesso per attesa occupazione non si può mancare di rilevare che la giurisprudenza amministrativa ormai consolidatasi sul punto ha evidenziato quanto segue:
“ Nel merito l’appello dell’Amministrazione è fondato in quanto le conclusioni del primo giudice, secondo cui lo SUI, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno (e indipendentemente dalle ragioni della stessa), avrebbe dovuto rilasciare all’odierno appellato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non sono in linea con la più recente giurisprudenza di questa Sezione, la quale, anche in tema di applicazione dell’articolo 42 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è nel senso che l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403).
…
Pertanto, dal momento che fin dal giorno dopo il rilascio del nulla osta sarebbe stato già possibile avviare il rapporto di lavoro (e, in tale ipotesi, pacificamente in caso di successiva interruzione dello stesso si sarebbe potuto, o dovuto, far luogo a rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione), finisce per essere del tutto irrilevante la questione – su cui pure insiste l’odierna appellante – del carattere giustificato o meno dei tempi impiegati dall’Amministrazione per concludere il procedimento” (Consiglio di Stato, III Sez., 3 settembre 2025, n. 7186).
Da quanto precede deriva che nella presente vicenda l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente era legata alla sopravvenuta interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato. Tuttavia, nel caso di specie è pacifico che nessun rapporto di lavoro sia stato instaurato tra il ricorrente ed il datore di lavoro richiedente il rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato ai sensi del D. Lgs. 286/1998 ” (v. la sentenza n. 2087/2025 di questa Sezione ed i precedenti ivi citati).
Anche nel caso di specie è pacifico che nessun rapporto di lavoro sia stato instaurato tra il ricorrente ed il datore di lavoro che avrebbe richiesto il rilascio del nulla osta suddetto.
In conclusione, il ricorso proposto va dichiarato improcedibile.
7. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
8. Si deve poi:
confermare in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, così come già disposta in via provvisoria dall’apposita Commissione;
provvedere alla liquidazione del compenso per l’attività prestata dal difensore per la rappresentanza e la difesa del ricorrente, visti gli artt. 82 e 130 del D.P.R. 115/2002, nonché quanto disposto dal D.M. 55/2014 e tenuto conto dell’impegno professionale prestato e della concreta complessità della causa, con conseguente relativa liquidazione come da parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di -OMISSIS-(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Liquida in favore dell’avvocato Pasquale Franco De Rosa, difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di € 800,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e del soggetto che avrebbe richiesto il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, nonché degli altri dati idonei ad identificare tali soggetti.
Così deciso in -OMISSIS-nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER SS, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
AR EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR EN | ER SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.