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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9590 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
Attanasio pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 17446/23, avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale e riservata in decisione all'udienza del 23.10.2025 ex artt. 350bis-350terzo comma, 281sexies (u.c.) cpc, vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato in atti dall'Avv. Gianluca Piccirillo, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Carlo III n. 53; APPELLANTE e (C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 subentrata a titolo universale nei rapporti di Controparte_2 incorporante di ed Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 in persona del Procuratore dell , rapp.ta e difesa in Controparte_1 virtù di mandato in atti dall'Avv. Vincenzo D'Ago, il cui studio elett.te CP_6 domicilia in Napoli alla via San G. B. de La Salle n. 2; APPELLATA E
Controparte_7 APPELLATO CONTUMACE Ragioni di fatto e diritto
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. Parte_1
689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso la cartella esattoriale n. 071202100238766000 emessa dall Controparte_1
, notificata in data 13.4.2022 con cui veniva ingiunto all'attrice il
[...] pagamento della somma di € 1.878,90 per il recupero di sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Municipale di Napoli. Il non si costituiva. Controparte_7
L chiedeva il rigetto. Controparte_1
Con la sentenza n. 26983/23 pubblicata in data 29.5.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, in quanto i resistenti non hanno assolto al loro onere probatorio, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “Per la natura della controversia e la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, valutate le ragioni che hanno portato all'accoglimento del ricorso, sussistono, ex art. 92 comma 2° c.p.c., i motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.”. Con citazione notificata avverso tale decisione, ha proposto appello Parte_1
.
[...]
Si è costituita l' che ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto. Non si è invece costituito il Controparte_7
In via preliminare, va rilevato che l'appello è ammissibile anche se proposto con atto di citazione. Anticipando subito che, previa discussione in presenza all'odierna udienza
-poi contestualmente riservata in decisione- le parti hanno concordato che si decida ex art. 281sexies ultimo comma cpc. In base a quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. 01.09.2011, n. 150, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. 02.11.2015, n. 22390). L'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo. In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello. Come osservato dalla Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021:” Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”. Ma si vedano anche, per quanto di ragione, SSUU 758/22 secondo cui nel giudizio ex art. dlgs 150/11 erroneamente introdotto con citazione invece che con ricorso vale (ancor prima) la data di notifica della citazione stessa ove tale notifica sia stata eseguita tempestivamente, indipendentemente poi dalla pronuncia di mutamento del rito. Nel caso di specie, la citazione è stata notificata il 7/8/23 e la causa è stata quindi iscritta a ruolo in data 08.08.2023 con l'effetto, pertanto, che tale atto introduttivo è stato partecipato e poi depositato in cancelleria nel pieno rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (qui avvenuta in data 29.05.2023), tenuto peraltro conto della sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto (vedi art. 1 legge n. 742 del 07.10.1969). Nel merito, l'appello è fondato L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 29.5.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato la cartella esattoriale in quanto i resistenti non hanno assolto al loro onere probatorio, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., l' deve essere Controparte_1 condannata a rifondere a le spese di lite relative al primo Parte_1 grado, riconoscendo all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 456,50, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard”), della palese semplicità delle questioni giuridiche trattate. Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di € 125,00.
***** Al pagamento delle spese è tenuto anche il concessionario perché, nel giudizio -in parte qua assimilabile- di opposizione a cartella esattoriale relativo al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2570 del 31/01/2017).
***** Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 26983/23 pubblicata in data 29.5.2023 del Giudice di Pace di Napoli, condanna l' Controparte_1
e il a rimborsare a
[...] Controparte_7 Parte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 456,50 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna l' e il Controparte_1 Controparte_7
a rimborsare a le spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, liquidate in € 147,00 per esborsi ed € 850,50 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 23.10.2025. Il giudice Antonio Attanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
Attanasio pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 17446/23, avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale e riservata in decisione all'udienza del 23.10.2025 ex artt. 350bis-350terzo comma, 281sexies (u.c.) cpc, vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato in atti dall'Avv. Gianluca Piccirillo, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Carlo III n. 53; APPELLANTE e (C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 subentrata a titolo universale nei rapporti di Controparte_2 incorporante di ed Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 in persona del Procuratore dell , rapp.ta e difesa in Controparte_1 virtù di mandato in atti dall'Avv. Vincenzo D'Ago, il cui studio elett.te CP_6 domicilia in Napoli alla via San G. B. de La Salle n. 2; APPELLATA E
Controparte_7 APPELLATO CONTUMACE Ragioni di fatto e diritto
proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della L. n. Parte_1
689/1981 e ss.mm.ii., dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, avverso la cartella esattoriale n. 071202100238766000 emessa dall Controparte_1
, notificata in data 13.4.2022 con cui veniva ingiunto all'attrice il
[...] pagamento della somma di € 1.878,90 per il recupero di sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Municipale di Napoli. Il non si costituiva. Controparte_7
L chiedeva il rigetto. Controparte_1
Con la sentenza n. 26983/23 pubblicata in data 29.5.2023, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso, in quanto i resistenti non hanno assolto al loro onere probatorio, ma ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: “Per la natura della controversia e la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, valutate le ragioni che hanno portato all'accoglimento del ricorso, sussistono, ex art. 92 comma 2° c.p.c., i motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.”. Con citazione notificata avverso tale decisione, ha proposto appello Parte_1
.
[...]
Si è costituita l' che ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto. Non si è invece costituito il Controparte_7
In via preliminare, va rilevato che l'appello è ammissibile anche se proposto con atto di citazione. Anticipando subito che, previa discussione in presenza all'odierna udienza
-poi contestualmente riservata in decisione- le parti hanno concordato che si decida ex art. 281sexies ultimo comma cpc. In base a quanto previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del d.lgs. 01.09.2011, n. 150, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. 02.11.2015, n. 22390). L'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo. In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello. Come osservato dalla Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21153 del 22/07/2021:” Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”. Ma si vedano anche, per quanto di ragione, SSUU 758/22 secondo cui nel giudizio ex art. dlgs 150/11 erroneamente introdotto con citazione invece che con ricorso vale (ancor prima) la data di notifica della citazione stessa ove tale notifica sia stata eseguita tempestivamente, indipendentemente poi dalla pronuncia di mutamento del rito. Nel caso di specie, la citazione è stata notificata il 7/8/23 e la causa è stata quindi iscritta a ruolo in data 08.08.2023 con l'effetto, pertanto, che tale atto introduttivo è stato partecipato e poi depositato in cancelleria nel pieno rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (qui avvenuta in data 29.05.2023), tenuto peraltro conto della sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto (vedi art. 1 legge n. 742 del 07.10.1969). Nel merito, l'appello è fondato L'appellante sostiene che il GdP ha errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare, vi è una motivazione del tutto generica e stereotipata, del tutto inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che giustifichi la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 29.5.2023, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato la cartella esattoriale in quanto i resistenti non hanno assolto al loro onere probatorio, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., l' deve essere Controparte_1 condannata a rifondere a le spese di lite relative al primo Parte_1 grado, riconoscendo all'appellante compensi corrispondenti al minimo applicabile, ossia pari a € 456,50, tenuto conto del valore modesto della controversia, della natura seriale della causa (i motivi di opposizione sono quelli “standard”), della palese semplicità delle questioni giuridiche trattate. Vanno altresì riconosciute le spese vive nella misura di € 125,00.
***** Al pagamento delle spese è tenuto anche il concessionario perché, nel giudizio -in parte qua assimilabile- di opposizione a cartella esattoriale relativo al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2570 del 31/01/2017).
***** Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, per gli stessi motivi da ultimi indicati, sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 26983/23 pubblicata in data 29.5.2023 del Giudice di Pace di Napoli, condanna l' Controparte_1
e il a rimborsare a
[...] Controparte_7 Parte_1 le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 456,50 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna l' e il Controparte_1 Controparte_7
a rimborsare a le spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, liquidate in € 147,00 per esborsi ed € 850,50 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 23.10.2025. Il giudice Antonio Attanasio