Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1189 /2024 , promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv. FIERI LEONARDO CRISTOFORO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il Controparte_1
31/07/1974 , con il patrocinio dell'avv. FIERI LEONARDO CRISTOFORO parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DI DIVORZIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni del divorzio tra le parti contenute nella sentenza n.
189/2023. I ricorrenti hanno esposto di aver tre figli nato il [...], Per_1
nato il 19,7. 2006 e nato il [...], e che dal mese Per_2 Per_3 Controparte_1
San Daniele Comboni, n. 12/4 e ha trovato un lavoro a tempo indeterminato lavora in un centro commerciale. Da tale data, le parti provvisoriamente si sono accordate tra loro in merito al figlio nelle seguenti modalità: che risiedeva presso Persona_4 Persona_4 la madre, vive presso il padre unitamente ai fratelli nella abitazione familiare di
Montecastrilli ed il Sig. provvede in via diretta ed esclusiva al Parte_1 mantenimento dei figli , e fino alla loro indipendenza Per_1 Per_2 Per_3 economica. Il in accordo con la non verserà più il contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio in favore della stessa, fissato precedentemente in € Per_3
300,00/mese.
Tanto premesso le parti hanno chiesto modificarsi le condizioni di divorzio nei termini che seguono:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni modificare le condizioni di divorzio stabilite precedentemente tra le parti con sentenza n. 626/23 del Tribunale di Terni, accogliendo le seguenti modifiche:
1) il minore vivrà e risiederà con il padre ed i fratelli in Montecastrilli Persona_4
(TR), Via del Mattatoio, n. 26. La madre, Sig.ra autorizza con il Controparte_1 presente atto lo spostamento della residenza del minore a Montecastrilli (TR), Via del
Mattatoio, n. 26;
2) il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento dei figli fino Parte_1 al raggiungimento della loro indipendenza economica e contribuirà a quella del figlio maggiorenne che, pur lavorando, ancora non è del tutto economicamente Per_1 indipendente;
3) il Sig. cesserà il versamento della somma di € 300,00 in favore ella Parte_1
Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per il minore , CP_1 Persona_4 provvedendovi in via diretta ed esclusiva;
4) tutte le spese di natura straordinaria occorrenti per i figli relative all'istruzione (ad esempio: tasse di iscrizione per la frequenza scolastica, libri di testo, corredo di prima dotazione, mensa, gite scolastiche) alle eventuali attività sportive praticate, e del tempo libero e quelle necessarie e/o utili per la loro salute, se non coperte dal Servizio sanitario nazionale (ad esempio: relative a cure, trattamenti o visite specialistiche) faranno carico ai genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli nella crisi familiare del Tribunale di Terni;
5) le parti si accorderanno liberamente di volta in volta affinchè la Sig.ra CP_1 possa frequentare i figli minori con cadenza bisettimanale o mensile. Altresì i figli minori potranno, sempre su accordo tra le parti, trascorrere dei periodi durante le festività natalizie, pasquali ed estive presso la madre a Villa D'Arco Cordenons (PN); il tutto nello spirito di una reciproca e fattiva collaborazione per la serenità dei figli stessi;
6) rimangono ferme tutte le altre condizioni non modificate dal presente ricorso”.
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate. All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di modifica delle condizioni di divorzio , sopra riportate, sono da ritenere congrue
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di modifica della sentenza di divorzio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.2. 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti