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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luisa Poppi Presidente Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1870/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MURGO ANTONIO con domicilio in VIA UGO Parte_1
BASSI N. 15 40121 BOLOGNA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. TONINI STEFANIA con domicilio in VIALE Controparte_1
ENRICO AC 19 40136 BOLOGNA
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza (collegiale) Tribunale di Bologna n. 14820/2024 del
03/10/2024 - (Procedimento RG 15896/2023) di rigetto del reclamo di avverso Parte_1
l'Ordinanza (monocratica) ex artt. 473 bis nn. 38 e 39 cpc Tribunale di Bologna n. 16338/2023 del
20/11/2023 (Procedimento R.G. 8410/2023).
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
nel giugno 2023 -premettendo che le parti, avevano divorziato consensualmente e che le Parte_1
figlie sono in regime di affidamento condiviso- promuoveva giudizio urgente ex artt. 473-bis. 38 e 39
cpc chiedendo al Tribunale di Bologna l'ammonimento e la condanna dell'ex coniuge CP_1
ritenendola responsabile del rifiuto delle loro due figlie minori (nata il 10
[...] Per_1
settembre 2009) e (nata il [...]) ad avere con lui contatti, anche solo telefonici. Per_2
Il procedimento veniva definito con ordinanza di rigetto (n. cronol. 16338/2023) del 20/11/2023, con la quale il Giudice Monocratico preliminarmente precisava che: “l'odierna domanda del padre si deve
interpretare, ad avviso del giudicante, ai sensi dell'art.473 bis. 38, 1° co. c.p.c., in quanto Pt_1
lamenta il mancato rispetto di precedenti provvedimenti emessi in tema di affidamento delle figlie
minori, comprensivo delle modalità di vista, rientrando questo nell'esercizio della responsabilità
genitoriale. Solo in seconda battuta, accertato l'inadempimento della controparte, chiede Pt_1
l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.473 bis. 39 c.p.c. In questa prospettiva, la competenza
funzionale è del giudice del provvedimento la cui attuazione/adempimento è oggetto di contestazione,
in composizione monocratica”.
Nel merito il Giudice monocratico respingeva il ricorso, conferendo al servizio sociale territorialmente competente l'incarico di compiere un monitoraggio sul nucleo familiare, “anche per un progetto di
percorso di ripresa del rapporto genitoriale con il padre, senza forzature per le figlie, ed un supporto
psicologico per le stesse”.
Avverso suddetta ordinanza, proponeva “reclamo” al Tribunale e prendeva avvio il Parte_1
procedimento rubricato R.G. 15896/2023, nell'ambito del quale veniva nominata Curatrice speciale delle minori l'Avv. Antonella Micele e svolta attività istruttoria con esperimento di CTU, redatta dalla dott.ssa Per_3
Tale “reclamo” si concludeva con ordinanza collegiale (n. cronol. 14820/2024) del 03/10/2024 con la pagina 2 di 5 quale il Tribunale rigettava l'impugnazione proposta da avverso il provvedimento del Parte_1
Tribunale di Bologna n. 16338/23 pubblicato il 20 novembre 2023 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, lo condannava a rifondere integralmente a le spese dei due gradi di Controparte_1
giudizio (oltre alla liquidazione in solido, delle spese di CTU).
Avverso l'ordinanza collegiale del 3.10.24 proponeva il presente “ricorso in appello”, Parte_1
chiedendo alla Corte d'Appello, in totale riforma del provvedimento impugnato, di:
“a) accertare il grave inadempimento della OR nell'esercizio della Controparte_1
responsabilità genitoriale, e conseguentemente
b) ammonire la OR;
Controparte_1
c) condannare la OR al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, Controparte_1
nella somma che riterrà equa e giusta tra il minimo di 75 euro il massimo di 5.000 euro a favore della
Cassa delle ammende;
d) condannare la OR al risarcimento dei danni a favore del signor Controparte_1 Parte_1
da quantificarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
All'odierna udienza del 1.5.25 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.
*************
In via preliminare deve la Corte rilevare l'inammissibilità del ricorso.
Infatti, l'originario ricorso di è stato proposto ex artt. 473 bis 38 e 39 c.p.c. L'ordinanza Parte_1
monocratica di definizione del procedimento ha chiarito che la domanda andava interpretata ai sensi dell'art. 473 bis. 38, 1° co. c.p.c., “in quanto lamenta il mancato rispetto di precedenti Pt_1
provvedimenti emessi in tema di affidamento delle figlie minori, comprensivo delle modalità di vista,
rientrando questo nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Solo in seconda battuta, accertato
l'inadempimento della controparte, chiede l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.473 bis. 39 Pt_1
c.p.c. In questa prospettiva, la competenza funzionale è del giudice del provvedimento la cui
pagina 3 di 5 attuazione/adempimento è oggetto di contestazione, in composizione monocratica”.
Tale ordinanza, dunque, poteva solo essere opposta ai sensi dello stesso art. 473 bis 38 ultimo comma c.p.c. Tuttavia, ha proposto reclamo innanzi al Collegio del Tribunale, radicando il Parte_1
procedimento RG N. 15896/2023 che si è concluso con l'ordinanza 14820/2024 oggetto del ricorso in appello.
A questo punto ha ritenuto di proporre ricorso in appello avverso l'ordinanza collegiale Parte_1
del Tribunale di Bologna, in questo modo introducendo un sostanziale terzo grado di giudizio di merito, non previsto dal codice di rito e certamente non ammissibile.
Peraltro, la Corte non condivide l'assunto sostenuto dalla difesa del reclamante secondo cui l'eccezione dovrebbe essere rigettata in quanto “non esiste alcuna espressa esclusione dell'impugnazione
dell'Ordinanza collegiale”: il principio fondante il sistema delle impugnazioni è quello -contrario- per il quale, in linea di massima, i mezzi di impugnazione concretamente proponibili sono quelli che il codice prevede per ciascun provvedimento così come esso si presenta sotto il profilo formale. Sono,
infatti, salvi solo i casi eccezionali in cui questo aspetto formale sia soltanto apparente e quelli in cui lo stesso codice consente di attribuire rilievo alla sostanza del provvedimento.
In ogni caso, verrebbe ad essere violato anche l'ulteriore principio generale, secondo cui l'ordinamento prevede la possibilità, per stabilire la definitività del giudizio, che venga svolta una sola sua rinnovazione (principio del doppio grado di giurisdizione).
L'impugnazione deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna di al pagamento delle spese di Parte_1
lite che si liquidano, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia,
applicati i compensi minimi, esclusa la fase istruttoria, in € 3.470,00 , oltre, rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 del Tribunale di Bologna n. 14820/2024 del 03/10/2024 - (Procedimento RG 15896/2023) di rigetto del reclamo di avverso l'Ordinanza (monocratica) ex artt. 473 bis nn. 38 e 39 cpc Tribunale Parte_1
di Bologna n. 16338/2023 del 20/11/2023 (Procedimento R.G. 8410/2023), così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.470,00, oltre spese generali, Parte_1
IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15.5.25
Il Presidente relatore dott.ssa Luisa Poppi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luisa Poppi Presidente Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1870/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MURGO ANTONIO con domicilio in VIA UGO Parte_1
BASSI N. 15 40121 BOLOGNA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. TONINI STEFANIA con domicilio in VIALE Controparte_1
ENRICO AC 19 40136 BOLOGNA
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza (collegiale) Tribunale di Bologna n. 14820/2024 del
03/10/2024 - (Procedimento RG 15896/2023) di rigetto del reclamo di avverso Parte_1
l'Ordinanza (monocratica) ex artt. 473 bis nn. 38 e 39 cpc Tribunale di Bologna n. 16338/2023 del
20/11/2023 (Procedimento R.G. 8410/2023).
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
nel giugno 2023 -premettendo che le parti, avevano divorziato consensualmente e che le Parte_1
figlie sono in regime di affidamento condiviso- promuoveva giudizio urgente ex artt. 473-bis. 38 e 39
cpc chiedendo al Tribunale di Bologna l'ammonimento e la condanna dell'ex coniuge CP_1
ritenendola responsabile del rifiuto delle loro due figlie minori (nata il 10
[...] Per_1
settembre 2009) e (nata il [...]) ad avere con lui contatti, anche solo telefonici. Per_2
Il procedimento veniva definito con ordinanza di rigetto (n. cronol. 16338/2023) del 20/11/2023, con la quale il Giudice Monocratico preliminarmente precisava che: “l'odierna domanda del padre si deve
interpretare, ad avviso del giudicante, ai sensi dell'art.473 bis. 38, 1° co. c.p.c., in quanto Pt_1
lamenta il mancato rispetto di precedenti provvedimenti emessi in tema di affidamento delle figlie
minori, comprensivo delle modalità di vista, rientrando questo nell'esercizio della responsabilità
genitoriale. Solo in seconda battuta, accertato l'inadempimento della controparte, chiede Pt_1
l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.473 bis. 39 c.p.c. In questa prospettiva, la competenza
funzionale è del giudice del provvedimento la cui attuazione/adempimento è oggetto di contestazione,
in composizione monocratica”.
Nel merito il Giudice monocratico respingeva il ricorso, conferendo al servizio sociale territorialmente competente l'incarico di compiere un monitoraggio sul nucleo familiare, “anche per un progetto di
percorso di ripresa del rapporto genitoriale con il padre, senza forzature per le figlie, ed un supporto
psicologico per le stesse”.
Avverso suddetta ordinanza, proponeva “reclamo” al Tribunale e prendeva avvio il Parte_1
procedimento rubricato R.G. 15896/2023, nell'ambito del quale veniva nominata Curatrice speciale delle minori l'Avv. Antonella Micele e svolta attività istruttoria con esperimento di CTU, redatta dalla dott.ssa Per_3
Tale “reclamo” si concludeva con ordinanza collegiale (n. cronol. 14820/2024) del 03/10/2024 con la pagina 2 di 5 quale il Tribunale rigettava l'impugnazione proposta da avverso il provvedimento del Parte_1
Tribunale di Bologna n. 16338/23 pubblicato il 20 novembre 2023 e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, lo condannava a rifondere integralmente a le spese dei due gradi di Controparte_1
giudizio (oltre alla liquidazione in solido, delle spese di CTU).
Avverso l'ordinanza collegiale del 3.10.24 proponeva il presente “ricorso in appello”, Parte_1
chiedendo alla Corte d'Appello, in totale riforma del provvedimento impugnato, di:
“a) accertare il grave inadempimento della OR nell'esercizio della Controparte_1
responsabilità genitoriale, e conseguentemente
b) ammonire la OR;
Controparte_1
c) condannare la OR al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, Controparte_1
nella somma che riterrà equa e giusta tra il minimo di 75 euro il massimo di 5.000 euro a favore della
Cassa delle ammende;
d) condannare la OR al risarcimento dei danni a favore del signor Controparte_1 Parte_1
da quantificarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
All'odierna udienza del 1.5.25 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.
*************
In via preliminare deve la Corte rilevare l'inammissibilità del ricorso.
Infatti, l'originario ricorso di è stato proposto ex artt. 473 bis 38 e 39 c.p.c. L'ordinanza Parte_1
monocratica di definizione del procedimento ha chiarito che la domanda andava interpretata ai sensi dell'art. 473 bis. 38, 1° co. c.p.c., “in quanto lamenta il mancato rispetto di precedenti Pt_1
provvedimenti emessi in tema di affidamento delle figlie minori, comprensivo delle modalità di vista,
rientrando questo nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Solo in seconda battuta, accertato
l'inadempimento della controparte, chiede l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.473 bis. 39 Pt_1
c.p.c. In questa prospettiva, la competenza funzionale è del giudice del provvedimento la cui
pagina 3 di 5 attuazione/adempimento è oggetto di contestazione, in composizione monocratica”.
Tale ordinanza, dunque, poteva solo essere opposta ai sensi dello stesso art. 473 bis 38 ultimo comma c.p.c. Tuttavia, ha proposto reclamo innanzi al Collegio del Tribunale, radicando il Parte_1
procedimento RG N. 15896/2023 che si è concluso con l'ordinanza 14820/2024 oggetto del ricorso in appello.
A questo punto ha ritenuto di proporre ricorso in appello avverso l'ordinanza collegiale Parte_1
del Tribunale di Bologna, in questo modo introducendo un sostanziale terzo grado di giudizio di merito, non previsto dal codice di rito e certamente non ammissibile.
Peraltro, la Corte non condivide l'assunto sostenuto dalla difesa del reclamante secondo cui l'eccezione dovrebbe essere rigettata in quanto “non esiste alcuna espressa esclusione dell'impugnazione
dell'Ordinanza collegiale”: il principio fondante il sistema delle impugnazioni è quello -contrario- per il quale, in linea di massima, i mezzi di impugnazione concretamente proponibili sono quelli che il codice prevede per ciascun provvedimento così come esso si presenta sotto il profilo formale. Sono,
infatti, salvi solo i casi eccezionali in cui questo aspetto formale sia soltanto apparente e quelli in cui lo stesso codice consente di attribuire rilievo alla sostanza del provvedimento.
In ogni caso, verrebbe ad essere violato anche l'ulteriore principio generale, secondo cui l'ordinamento prevede la possibilità, per stabilire la definitività del giudizio, che venga svolta una sola sua rinnovazione (principio del doppio grado di giurisdizione).
L'impugnazione deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna di al pagamento delle spese di Parte_1
lite che si liquidano, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia,
applicati i compensi minimi, esclusa la fase istruttoria, in € 3.470,00 , oltre, rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 del Tribunale di Bologna n. 14820/2024 del 03/10/2024 - (Procedimento RG 15896/2023) di rigetto del reclamo di avverso l'Ordinanza (monocratica) ex artt. 473 bis nn. 38 e 39 cpc Tribunale Parte_1
di Bologna n. 16338/2023 del 20/11/2023 (Procedimento R.G. 8410/2023), così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.470,00, oltre spese generali, Parte_1
IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15.5.25
Il Presidente relatore dott.ssa Luisa Poppi
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