Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 15/04/2026, n. 6829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6829 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06829/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05737/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5737 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Sergio, Simona Barchiesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- del 3 marzo 2025 (notificato il 10 marzo 2025) adottato dal Questore di Roma recante il divieto per “ -OMISSIS-, per anni 2 (due), a far data dalla notifica del presente provvedimento, di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati. Tale divieto viene esteso anche agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana di Calcio ”, con “ estensione del presente divieto, da quattro ore prima e sino a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive, a tutte le aree di rispetto dei menzionati luoghi, di volta in volta individuate ed evidenziate, con transenne o altro, a cura del responsabile del servizio di ordine pubblico ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle suddette manifestazioni sportive siano essi indicati da apposita segnaletica e dalle forze dell’ordine o siano essi facilmente individuabili da prassi comune o consuetudine, così specificamente indicati ”;
- della nota prot.-OMISSIS-, avente ad oggetto “ comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/90 ”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti indicati nei precedenti alinea, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione giuridica del ricorrente e nei limiti di cui all’interesse dedotto in giudizio,
e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi, in conseguenza dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e quindi per effetto degli illegittimi obblighi a lui imposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa IA IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe, emesso dal Questore di Roma in data 3 marzo 2025 (notificato il 10 marzo 2025), con il quale al ricorrente è stato vietato di accedere per due anni dalla notifica del medesimo provvedimento ai luoghi ove si svolgono incontri sportivi (c.d. “Daspo”), ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989. Contestualmente, il ricorrente ha chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi, per effetto dell’adozione di detto atto.
2. Il provvedimento impugnato si basa quanto emerso dalla comunicazione di notizia di reato del 20 dicembre 2024, trasmesso dal Commissariato di Pubblica Sicurezza "-OMISSIS-" all'Autorità, secondo cui, in occasione dell'incontro di calcio "-OMISSIS-- -OMISSIS-" valevole per il campionato di "-OMISSIS-", stagione 2024/2025, disputatosi presso lo studio -OMISSIS- di Roma in data 7 dicembre 2024 con inizio alle ore 20:45, il sig. -OMISSIS- è stato deferito per la violazione dell'art. 6 bis, comma 2, della L. 401/1989. In particolare, dall'esame degli atti emerge che, alle ore 20:45 circa durante la fase di afflusso dei tifosi ospiti, appartenenti a frange del gruppo ultrà, approfittando di una calca che si era venuta a creare nei pressi dei tornelli posti nel settore "Distinti Nord Ovest"; in particolare, il ricorrente, a quanto descritto nel provvedimento gravato, ha scavalcato i predetti tornelli accedendo all'interno dello stadio eludendo in tal modo i controlli di sicurezza. In detta occasione, lo stesso è stato raggiunto e bloccato dal personale delle forze dell'ordine che hanno proceduto all'identificazione. La condotta è stata ritenuta dall’Amministrazione pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica.
3. Avverso il provvedimento di Daspo impugnato il ricorrente ha dedotto vizi di legittimità per violazione di legge (art. 6 e 6 bis, c. 2, della l. n. 401/1989; art. 1-septies del d.l. n. 28 del 2003; art. 3 della l. n. 241/1990) ed eccesso di potere in varie declinazioni (travisamento dei fatti, difetto di proporzionalità, di motivazione e di istruttoria).
3.1 Il ricorrente fornisce, in particolare, una diversa ricostruzione dei fatti, deducendo che il non contestato scavalcamento dei tornelli di accesso, le cui ragioni non sarebbero mai state accertate né dal personale di sicurezza né da alcun appartenente alle Forze dell’Ordine, sarebbe stato causato da un malfunzionamento dei varchi di accesso, che stava causando un pericoloso assembramento di persone (proprio in prossimità degli stessi), che premeva per entrare allo stadio stante l’imminente inizio della competizione calcistica; nella confusione, un altro tifoso sarebbe riuscito a superare la folla e si era introdotto nei tornelli proprio nel momento in cui il varco, tornato operativo, abilitava l’accesso relativo al ticket in possesso del sig. -OMISSIS-, che ne risultava dunque sprovvisto. Di qui, anche per sottrarsi alla pressione della folla, la decisione – pur essendo il sig. -OMISSIS- in possesso del biglietto di accesso - di superare i tornelli irregolarmente.
3.2 L’Amministrazione, sostiene poi il ricorrente, avrebbe omesso di valutare concretamente la pericolosità della condotta del -OMISSIS-, che, essendosi risolta nel mero ingresso senza regolare presentazione del ticket, non avrebbe comportato alcun rischio, non essendosi lo stesso reso responsabile di alcun episodio di violenza o reato, intimidazione o minaccia, né in generale, né in occasione di manifestazioni sportive, tale da integrare gli estremi di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989; l’Amministrazione avrebbe altresì mancato nel valutare (in senso favorevole al ricorrente) che quest’ultimo era in possesso di regolare e valido ticket di ingresso allo stadio, che si trovava in presenza dei familiari (tra cui bambini) e – più in generale – il contesto emergenziale che suggeriva la quanto più celere dispersione delle persone accalcate.
3.3 Il provvedimento gravato sarebbe, infine, certamente sproporzionato in relazione alla condotta del ricorrente. In particolare, dalla motivazione del provvedimento non si evince perché non sia tenuto conto, in sede di determinazione della durata biennale del Daspo, che il ricorrente non ha mai commesso reati, come si evince chiaramente dal certificato del casellario giudiziario, e dal fatto che si tratta di soggetto appartenente alle forze dell’ordine.
4. In data 22 maggio 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e della Questura di Roma, depositando una memoria difensiva con la quale, nel replicare puntualmente alle censure dedotte, si chiede il rigetto del ricorso.
5. In data 6 giugno 2025 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ribadisce le proprie argomentazioni.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- dell’11 giugno 2026, l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente è stata accolta con riferimento al difetto di proporzionalità inerente la determinazione della durata (due anni) dell’impugnato DASPO, in considerazione del fatto che il ricorrente non ha precedenti penali, né si è reso in passato responsabile di eventi analoghi.
7. In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni.
8. All’udienza pubblica del 10 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Sul piano normativo, viene in evidenza l'art. 6 della legge n. 401/1989, il quale prevede tra i presupposti dell'applicazione del DASPO l'ipotesi in cui l'interessato sia stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per i reati tassativamente indicati nella lettera c), tra i quali è ricompresa anche la fattispecie di cui all'art. 6 bis della medesima legge, che punisce chi, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, “supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco”.
10. Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'adozione di tale misura in conseguenza della denuncia per il suddetto reato prescinde dalla finalità per la quale la condotta viene realizzata e non richiede nemmeno la dimostrazione del venire in essere di una situazione pericolosa per l'ordine pubblico, ovvero la commissione di gesti violenti, minacciosi od intimidatori (condotte per le quali vi sono già le previsioni di cui alle lettere a) e b).
11. L'art. 6 bis della legge n. 401/1989, infatti, punisce il comportamento oggettivo del superamento indebito di una recinzione senza compiere alcun riferimento alla pericolosità del gesto, o al suo essere stato prodromico a forme di violenza (Tar Brescia, n. 204/2025; Tar Toscana n. 491/2024; Tar Friuli Venezia Giulia n. 63/2023; Tar Lecce n. 1441/2022).
12. La pericolosità della condotta, peraltro, è insista nella stessa codificazione dell’art. 6 bis, con cui il legislatore ha evidentemente voluto stigmatizzare, in quanto tale da poter pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica, il superamento, ancorché non violento, di ostacoli (chiusi) predisposti (come i tornelli) al fine di regolare o precludere l’accesso all’impianto sportivo.
13. Tanto premesso, va osservato che la condotta del sig. -OMISSIS- sanzionata con l’irrogazione del Daspo di cui è causa non è stata contestata nel suo an fattuale da parte del ricorrente, il quale (diversamente dall’Amministrazione, che riconduce l’azione del sig. -OMISSIS- allo scopo di eludere l’identificazione e/o per la cessione del titolo d’accesso a terzi), sostiene piuttosto di aver scavalcato il tornello, pur essendo in possesso del biglietto per accedere allo stadio, a causa della calca che si sarebbe verificata per il malfunzionamento nell’apertura degli stessi accessi all’impianto; beneficiando di tale stato di confusione, un altro tifoso sarebbe riuscito a superare la folla, introducendosi nei tornelli proprio nel momento in cui il varco, tornato operativo, abilitava l’accesso relativo al ticket in possesso del sig. -OMISSIS-, che ne sarebbe risultato dunque sprovvisto; come si afferma a pagina 1 della memoria del ricorrente del 6 giugno 2025, “Di qui, anche per sottrarsi alla pressione della folla, la decisione di superare i tornelli irregolarmente”.
14. In proposito, va tuttavia considerato che l’art. 6 bis, comma 2, cit. attribuisce rilevanza all’indebito superamento di una recinzione o separazione – e dunque di un ostacolo oggettivo per l’accesso - dell’impianto, senza alcuna diversificazione in base alle ragioni dello scavalcamento e alla circostanza che l’autore della condotta sia o meno in possesso del biglietto.
15. Si ritiene dunque ragionevole che l’Amministrazione resistente abbia ritenuto detta condotta, posta in essere in un contesto collettivo di calca e di disordine, idonea a pregiudicare la sicurezza e l’ordine pubblico e, dunque, tale da giustificare l’adozione di un Daspo nei confronti del ricorrente.
16. Va precisato, sul punto, che “ essendo il c.d. DASPO una misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato, per la sua emissione è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti, al fine della verifica della pericolosità del soggetto (Cassazione penale sez. III 09 ottobre 2013 n. 3646). Il divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto ” (cfr. Cons. Stato, sez. 2916/2019; Tar Lombardia, sez. III, n. 19/2015; Cons. Stato, sez. III, n. 6005/2012).
17. Pertanto, essendo il DASPO una misura di prevenzione, non occorre la prova sulla lesione dell'ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, in quanto “ comportamenti in sé innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili ” (Cons. Stato, Sez. VI, 16/12/2010 n. 9074).
18. Va invece accolta la censura relativa al difetto di proporzionalità e di motivazione del Daspo, non avendo l’Amministrazione adeguatamente valutato il fatto che il ricorrente, come evidenziato in sede cautelare, non ha precedenti penali e non si è reso in passato responsabile di eventi analoghi.
19. Nel caso di specie, il decreto impugnato quantifica in due anni dalla notifica la durata del Daspo mediante un richiamo generico alla gravità dell'episodio, senza però esplicitare alcun percorso comparativo tra il minimo legale e la durata prescelta, né indicare fatti ulteriori (es. recidiva, pregressi specifici, particolari dinamiche di rischio, condotta successiva, concrete ricadute sull'ordine pubblico) idonei a giustificare lo scostamento dal minimo.
20. La motivazione sul punto si rivela, pertanto, sul punto, meramente assertiva, non consentendo di comprendere le ragioni specifiche della scelta di una durata superiore al minimo e risultando, dunque, viziata per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.
21. In applicazione del principio di conservazione degli atti e di economia dei mezzi processuali, l'illegittimità incide unicamente sulla determinazione della durata del Daspo, salva l'adozione di un nuovo provvedimento con motivazione specifica e puntuale in sede di riesame.
22. Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno, poiché parte ricorrente non ha fornito alcun principio di prova in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana e ai presunti danni asseritamente subiti in conseguenza del DASPO impugnato, con conseguente reiezione in parte qua . Per consolidata giurisprudenza, infatti, grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno e, dunque, sia l'elemento soggettivo e il nesso eziologico fra l'illecito provvedimentale e il danno, sia la diminuzione patrimoniale, stante che la domanda risarcitoria è governata dai criteri ordinari, fra i quali la prova della sussistenza degli elementi costitutivi, incombente ex art. 2697 c.c. sul danneggiato, della responsabilità aquiliana, quali l'ingiustizia del danno, la colpevolezza della P.A., il nesso di causalità fra la condotta illecita e il danno evento (ex multis, Tar Sicilia, n. 3709/2024; Cons. Stato, n. 3791/2016; n. 1839/2015; n. 3707/2015; n. 5307/2015; n. 559/2016; n. 1356/2015; n. 125/2016).
23. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, atteso l'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il decreto impugnato limitatamente alla determinazione della durata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente
IA IM, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IA IM | RO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.