Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05225/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5225 del 2025, proposto da
Labconsulenze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B74A06EFC4, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Walter Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alida Di Napoli, Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana Scpa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento dell'Agenzia Area Nolana prot. 3682/2025 (doc. 1), comunicato a mezzo P.E.C. in data 25.09.2025, con cui è stata disposta l'esclusione del RTI con capofila l'odierna ricorrente dalla “Gara europea a procedura aperta per la concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale di Casoria per un periodo di anni cinque” (CIG B74A06EFC4);
b) di ogni atto, anche implicito, presupposto al provvedimento di esclusione, con cui la Stazione Appaltante ha inteso annullare o ritenere priva di effetti la proposta di aggiudicazione in favore del RTI con capofila l'odierna ricorrente, già formulata nel Verbale di Gara n. 3 del 05.08.2025 (doc. 2);
c) ove occorra: della lex specialis di gara e, in particolare, del punto 6.3, lett. d), del Disciplinare (doc. 3), nella parte in cui - secondo l'interpretazione fattane propria dalla Stazione Appaltante - introduce un requisito di partecipazione irragionevole e sproporzionato, in violazione dei principi di massima partecipazione e favor partecipationis; del Chiarimento n. 1 (doc. 4), nella parte in cui è stato illegittimamente e analogicamente applicato alla fattispecie dei raggruppamenti, anziché a quella, del tutto distinta, del singolo operatore economico cui era destinato;
d) nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi tutti i verbali di gara, l'eventuale provvedimento di indizione di una nuova procedura e/o di aggiudicazione a terzi e il conseguente contratto, se stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RI LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con cui è stata disposta l'esclusione del RTI con capofila l'odierna ricorrente dalla “Gara europea a procedura aperta per la concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale di Casoria per un periodo di anni cinque” (CIG B74A06EFC4).
Si è costituito il Comune di Casoria, chiedendo la reiezione del gravame.
Con memoria in data 23 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dedotto che, avendo la società Labconsulenze conseguito il bene della vita anelato (aggiudicazione e conseguente contratto di appalto) la materia del contendere è venuta a cessare.
All’udienza pubblica in data 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In ragione di quanto precede deve essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il Collegio, tenuto conto della peculiarità e della complessità della fattispecie sottoposta al proprio esame, ritiene opportuno procedere alla relativa compensazione tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
RI LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LE | NN PA |
IL SEGRETARIO