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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 901/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. FINA GIULIANO giusta procura in atti;
Parte_1
ATTRICE contro e rappresentate e difese dall'avv. GABRIELLI CP_1 Controparte_2
SERGIO giusta procura in atti;
CONVENUTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del decreto n. 10344/2022, fascicolo Controparte_2
n.r.g. 1069/2019-15 v.g., emesso in data 23.11.2022 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Ascoli
Piceno ove si stabiliva che la stessa non poteva più risiedere presso l'abitazione del compagno e la si estrometteva da una polizza vita nella quale era stata nominata beneficiaria insieme alle di lui figlie, odierne convenute.
Spiegava l'attrice che dal 2006 era stata la compagna/convivente di (deceduto in data Persona_1
17.03.2024) con il quale alternava la convivenza sia presso l'abitazione di quest'ultimo sia presso la sua abitazione sita in Avezzano in Via Vezio Vezziano n. 6.
Aggiungeva che al veniva diagnosticato il morbo di Parkinson e nel 2019, vista Persona_1
l'insistenza delle figlie del veniva aperta un'amministrazione di sostegno in favore dello stesso, CP_1
ove il ruolo di amministratore di sostegno da novembre 2019 a settembre 2021 veniva ricoperto dal suo amico ingegnere dott. , poi sostituito dalla figlia del Persona_2 CP_1 CP_1
pagina 1 di 5 Affermava che il Giudice tutelare, a fronte dell'istanza presentata nel settembre 2021 da , CP_1
dichiarava lo scioglimento della convivenza di fatto dell'odierna attrice con , ciò senza Persona_1
l'integrazione del contraddittorio, con l'ulteriore conseguenza che la stessa veniva estromessa dai beneficiari della Polizza Assicurativa Alleanza vita, stipulata dal CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda attorea e per l'effetto: Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata azione Nel merito, dichiarare nullo il decreto n. 10344/2022 del 23.11.2022 – R.G.V.G.
1069/2019-15 –, emesso dal Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, nonché tutti i successivi atti posti in essere, per le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto: - dichiarare il diritto della Parte_1
alle somme di cui alla polizza vita n. 20760091; - condannare in solido tra loro e CP_1
alla ripetizione in favore della della quota a questa spettante in virtù Controparte_2 Parte_1
della polizza n. 20760091, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituivano in giudizio e contestando in fatto ed in diritto quanto CP_1 Controparte_2 affermato dall'attrice, rilevando come la presente fosse l'ennesima impugnazione del provvedimento del Giudice Tutelare, avendo già proposto reclamo avanti alla Corte di Appello di Ancona, dichiarato inammissibile, nonché depositato istanza ai sensi degli artt. 413 c.c. e 742 c.p.c. nella procedura di amministrazione di sostegno, istanza dichiarata inammissibile nella parte in cui chiedeva di revocare il decreto n. 10344/2022. Eccepivano, quindi, l'inammissibilità della suddetta azione per consumazione del potere d'impugnazione, essendo, tra l'altro, passato in giudicato anche l'accertamento negativo della qualità di parte del procedimento di amministrazione di sostegno. Rilevavano, poi, come la procedura di amministrazione di sostegno fosse stata chiusa a causa della morte del beneficiato ER
, per cui alcuna censura poteva essere mossa nei confronti del decreto del Giudice Tutelare.
[...]
Concludevano, pertanto, chiedendo “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, I)- In via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'azione e delle domande proposte con la citazione per consumazione del potere di impugnazione del decreto del
Giudice Tutelare del 22.11.2022 già impugnato mediante reclamo dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a impugnare, e anche per violazione del divieto di bis in idem per passaggio in giudicato della decisione di accertamento negativo della qualità di parte di nel Parte_1 procedimento di amministrazione di sostegno e nel sub procedimento che portato alla pronuncia del decreto del 22.11.2022, nonché per la pregressa chiusura ed estinzione del procedimento di amministrazione di sostegno per morte del beneficiato. II)- In via principale nel merito: voglia in ogni caso dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in
pagina 2 di 5 fatto e in diritto, ribadendo, per quanto possa occorrere, il difetto di legittimazione ad agire di
, e voglia comunque ritenere che l'attrice ha abusato del processo e agito sulla base Parte_1 di un diritto inesistente e ritenere la sua responsabilità ex art.96, comma 2, cpc e per l'effetto voglia condannarla d'ufficio, quale parte soccombente, al pagamento in favore delle convenute di somma equitativamente determinata in aggiunta alle spese processuali. III)- In subordine nel merito: voglia rigettare tutti i motivi dedotti nella citazione introduttiva sui quali è stata fondata l'azione attorea per le ragioni dedotte ai punti III, IV, V, VI, VII della superiore narrativa in diritto”.
In assenza di necessità istruttorie il procedimento era chiamato all'udienza del 13.06.2025 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
e, all'esito, era deciso con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Va precisato, anzitutto, come il mezzo di impugnazione del decreto del giudice tutelare del 22.11.2022, fosse, all'epoca dei fatti, il reclamo ex art.720-bis c.p.c. davanti alla Corte d'Appello.
Nello specifico, i commi secondo e terzo dell'art. 720 bis c.p.c. prevedevano, in materia di amministrazione di sostegno, un sistema di impugnazioni articolato su due rimedi: precisamente, il decreto del giudice tutelare era reclamabile davanti alla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c., al di là del contenuto decisorio ovvero gestorio (sul punto v. Cass. SSUU n.21985/2021); il decreto con cui la corte d'appello decideva sul reclamo era a sua volta ricorribile in cassazione (la lettera della legge imponeva in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità), così come stabiliva l'ultimo comma dello stesso art. 720 bis c.p.c.
Ed infatti, l'attrice aveva proposto il reclamo presso la Corte di appello di Ancona avverso il decreto del 23.11.2022 del Giudice Tutelare del Tribunale di Ascoli Piceno (v. doc. 14 atto di citazione e doc.
26 comparsa di costituzione e risposta), la quale, con provvedimento collegiale n. 460/2023 del
31.7.2023, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a reclamare (v. doc. 15 atto di citazione e doc. 4 comparsa di costituzione e risposta), accertando e dichiarando che la Parte_1
non era parte del procedimento aperto avanti al giudice tutelare per l'amministrazione di
[...]
sostegno, ritenendo per tale ragione la stessa carente della legittimazione ad impugnare il provvedimento del Giudice Tutelare.
Avverso tale provvedimento la parte non proponeva il rimedio, previsto dalla legge, di cui all'ultimo comma dell'allora vigente art. 720 bis c.p.c. cosicchè il diritto di impugnazione dello stesso si è consumato ex art. 358 c.p.c. Se è vero, infatti, che i decreti del Giudice Tutelare non hanno l'attitudine al passaggio in giudicato, è anche vero che gli stessi acquistano efficacia dopo la scadenza del termine per il reclamo senza che questo sia stato proposto nei modi di legge. pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sopra, dunque, non potrebbe ritenersi ammissibile, oggi, la reiterazione delle censure mosse avverso il provvedimento del giudice tutelare – già presentate avanti alla Corte di
Appello – nell'alveo del presente procedimento civile.
Ed infatti, in questa sede non può che prendersi atto dell'esistenza del più volte citato provvedimento del giudice tutelare con il quale si autorizzava l'amministratore di sostegno ad espungere, dai beneficiari della polizza, l'odierna attrice – provvedimento cristallizzatosi per mancata impugnazione - anche in considerazione del fatto che, oggi, l'amministrazione di sostegno nell'alveo della quale tale provvedimento è stato emesso è stata chiusa per decesso del beneficiato.
Non potrebbe, infatti, questo giudice civile “dichiarare nullo il decreto n. 10344/2022 del 23.11.2022 –
R.G.V.G. 1069/2019-15 –, emesso dal Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno”, esulando tale possibilità dalle prerogative giurisdizionali del Tribunale di primo grado, in composizione monocratica, adito in sede contenziosa civile.
D'altro canto, a tutto voler concedere, nemmeno potrebbe parlarsi di opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c. posto che tale norma è volta ad assicurare tutela ad un soggetto che non è stato parte di un procedimento allorchè vi sia un provvedimento che “pregiudica i suoi diritti”; nel caso di specie, invece – in disparte il mancato esperimento di tutti i rimedi previsti dall'ordinamento - alcun diritto era sorto in capo all'odierna attrice posto che la designazione di un soggetto quale beneficiario di una polizza costituisce una mera “aspettativa”, trattandosi di atto revocabile, in qualunque momento, da parte del disponente.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la domanda non può che essere dichiarata inammissibile.
Quanto alla richiesta, avanzata dalle convenute, di condanna della parte attrice ex art. 96 c.p.c. ritiene questo giudice che a fronte della complessità della materia e dello scarno quadro normativo e giurisprudenziale esistente sulle questioni di rilievo, non potrebbe in alcun modo parlarsi di dolo o colpa grave dell'attrice con la conseguenza che tale domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite, invece, seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 901 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara inammissibile la domanda avanzata dall'attrice;
• Rigetta la richiesta di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.;
pagina 4 di 5 • condanna la parte attrice a rimborsare alle convenute le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2906,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 30 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 901/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. FINA GIULIANO giusta procura in atti;
Parte_1
ATTRICE contro e rappresentate e difese dall'avv. GABRIELLI CP_1 Controparte_2
SERGIO giusta procura in atti;
CONVENUTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del decreto n. 10344/2022, fascicolo Controparte_2
n.r.g. 1069/2019-15 v.g., emesso in data 23.11.2022 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Ascoli
Piceno ove si stabiliva che la stessa non poteva più risiedere presso l'abitazione del compagno e la si estrometteva da una polizza vita nella quale era stata nominata beneficiaria insieme alle di lui figlie, odierne convenute.
Spiegava l'attrice che dal 2006 era stata la compagna/convivente di (deceduto in data Persona_1
17.03.2024) con il quale alternava la convivenza sia presso l'abitazione di quest'ultimo sia presso la sua abitazione sita in Avezzano in Via Vezio Vezziano n. 6.
Aggiungeva che al veniva diagnosticato il morbo di Parkinson e nel 2019, vista Persona_1
l'insistenza delle figlie del veniva aperta un'amministrazione di sostegno in favore dello stesso, CP_1
ove il ruolo di amministratore di sostegno da novembre 2019 a settembre 2021 veniva ricoperto dal suo amico ingegnere dott. , poi sostituito dalla figlia del Persona_2 CP_1 CP_1
pagina 1 di 5 Affermava che il Giudice tutelare, a fronte dell'istanza presentata nel settembre 2021 da , CP_1
dichiarava lo scioglimento della convivenza di fatto dell'odierna attrice con , ciò senza Persona_1
l'integrazione del contraddittorio, con l'ulteriore conseguenza che la stessa veniva estromessa dai beneficiari della Polizza Assicurativa Alleanza vita, stipulata dal CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda attorea e per l'effetto: Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata azione Nel merito, dichiarare nullo il decreto n. 10344/2022 del 23.11.2022 – R.G.V.G.
1069/2019-15 –, emesso dal Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, nonché tutti i successivi atti posti in essere, per le motivazioni esposte in narrativa e per l'effetto: - dichiarare il diritto della Parte_1
alle somme di cui alla polizza vita n. 20760091; - condannare in solido tra loro e CP_1
alla ripetizione in favore della della quota a questa spettante in virtù Controparte_2 Parte_1
della polizza n. 20760091, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituivano in giudizio e contestando in fatto ed in diritto quanto CP_1 Controparte_2 affermato dall'attrice, rilevando come la presente fosse l'ennesima impugnazione del provvedimento del Giudice Tutelare, avendo già proposto reclamo avanti alla Corte di Appello di Ancona, dichiarato inammissibile, nonché depositato istanza ai sensi degli artt. 413 c.c. e 742 c.p.c. nella procedura di amministrazione di sostegno, istanza dichiarata inammissibile nella parte in cui chiedeva di revocare il decreto n. 10344/2022. Eccepivano, quindi, l'inammissibilità della suddetta azione per consumazione del potere d'impugnazione, essendo, tra l'altro, passato in giudicato anche l'accertamento negativo della qualità di parte del procedimento di amministrazione di sostegno. Rilevavano, poi, come la procedura di amministrazione di sostegno fosse stata chiusa a causa della morte del beneficiato ER
, per cui alcuna censura poteva essere mossa nei confronti del decreto del Giudice Tutelare.
[...]
Concludevano, pertanto, chiedendo “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, I)- In via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'azione e delle domande proposte con la citazione per consumazione del potere di impugnazione del decreto del
Giudice Tutelare del 22.11.2022 già impugnato mediante reclamo dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a impugnare, e anche per violazione del divieto di bis in idem per passaggio in giudicato della decisione di accertamento negativo della qualità di parte di nel Parte_1 procedimento di amministrazione di sostegno e nel sub procedimento che portato alla pronuncia del decreto del 22.11.2022, nonché per la pregressa chiusura ed estinzione del procedimento di amministrazione di sostegno per morte del beneficiato. II)- In via principale nel merito: voglia in ogni caso dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in
pagina 2 di 5 fatto e in diritto, ribadendo, per quanto possa occorrere, il difetto di legittimazione ad agire di
, e voglia comunque ritenere che l'attrice ha abusato del processo e agito sulla base Parte_1 di un diritto inesistente e ritenere la sua responsabilità ex art.96, comma 2, cpc e per l'effetto voglia condannarla d'ufficio, quale parte soccombente, al pagamento in favore delle convenute di somma equitativamente determinata in aggiunta alle spese processuali. III)- In subordine nel merito: voglia rigettare tutti i motivi dedotti nella citazione introduttiva sui quali è stata fondata l'azione attorea per le ragioni dedotte ai punti III, IV, V, VI, VII della superiore narrativa in diritto”.
In assenza di necessità istruttorie il procedimento era chiamato all'udienza del 13.06.2025 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
e, all'esito, era deciso con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Va precisato, anzitutto, come il mezzo di impugnazione del decreto del giudice tutelare del 22.11.2022, fosse, all'epoca dei fatti, il reclamo ex art.720-bis c.p.c. davanti alla Corte d'Appello.
Nello specifico, i commi secondo e terzo dell'art. 720 bis c.p.c. prevedevano, in materia di amministrazione di sostegno, un sistema di impugnazioni articolato su due rimedi: precisamente, il decreto del giudice tutelare era reclamabile davanti alla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c., al di là del contenuto decisorio ovvero gestorio (sul punto v. Cass. SSUU n.21985/2021); il decreto con cui la corte d'appello decideva sul reclamo era a sua volta ricorribile in cassazione (la lettera della legge imponeva in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità), così come stabiliva l'ultimo comma dello stesso art. 720 bis c.p.c.
Ed infatti, l'attrice aveva proposto il reclamo presso la Corte di appello di Ancona avverso il decreto del 23.11.2022 del Giudice Tutelare del Tribunale di Ascoli Piceno (v. doc. 14 atto di citazione e doc.
26 comparsa di costituzione e risposta), la quale, con provvedimento collegiale n. 460/2023 del
31.7.2023, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione a reclamare (v. doc. 15 atto di citazione e doc. 4 comparsa di costituzione e risposta), accertando e dichiarando che la Parte_1
non era parte del procedimento aperto avanti al giudice tutelare per l'amministrazione di
[...]
sostegno, ritenendo per tale ragione la stessa carente della legittimazione ad impugnare il provvedimento del Giudice Tutelare.
Avverso tale provvedimento la parte non proponeva il rimedio, previsto dalla legge, di cui all'ultimo comma dell'allora vigente art. 720 bis c.p.c. cosicchè il diritto di impugnazione dello stesso si è consumato ex art. 358 c.p.c. Se è vero, infatti, che i decreti del Giudice Tutelare non hanno l'attitudine al passaggio in giudicato, è anche vero che gli stessi acquistano efficacia dopo la scadenza del termine per il reclamo senza che questo sia stato proposto nei modi di legge. pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sopra, dunque, non potrebbe ritenersi ammissibile, oggi, la reiterazione delle censure mosse avverso il provvedimento del giudice tutelare – già presentate avanti alla Corte di
Appello – nell'alveo del presente procedimento civile.
Ed infatti, in questa sede non può che prendersi atto dell'esistenza del più volte citato provvedimento del giudice tutelare con il quale si autorizzava l'amministratore di sostegno ad espungere, dai beneficiari della polizza, l'odierna attrice – provvedimento cristallizzatosi per mancata impugnazione - anche in considerazione del fatto che, oggi, l'amministrazione di sostegno nell'alveo della quale tale provvedimento è stato emesso è stata chiusa per decesso del beneficiato.
Non potrebbe, infatti, questo giudice civile “dichiarare nullo il decreto n. 10344/2022 del 23.11.2022 –
R.G.V.G. 1069/2019-15 –, emesso dal Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno”, esulando tale possibilità dalle prerogative giurisdizionali del Tribunale di primo grado, in composizione monocratica, adito in sede contenziosa civile.
D'altro canto, a tutto voler concedere, nemmeno potrebbe parlarsi di opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c. posto che tale norma è volta ad assicurare tutela ad un soggetto che non è stato parte di un procedimento allorchè vi sia un provvedimento che “pregiudica i suoi diritti”; nel caso di specie, invece – in disparte il mancato esperimento di tutti i rimedi previsti dall'ordinamento - alcun diritto era sorto in capo all'odierna attrice posto che la designazione di un soggetto quale beneficiario di una polizza costituisce una mera “aspettativa”, trattandosi di atto revocabile, in qualunque momento, da parte del disponente.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la domanda non può che essere dichiarata inammissibile.
Quanto alla richiesta, avanzata dalle convenute, di condanna della parte attrice ex art. 96 c.p.c. ritiene questo giudice che a fronte della complessità della materia e dello scarno quadro normativo e giurisprudenziale esistente sulle questioni di rilievo, non potrebbe in alcun modo parlarsi di dolo o colpa grave dell'attrice con la conseguenza che tale domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite, invece, seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 901 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara inammissibile la domanda avanzata dall'attrice;
• Rigetta la richiesta di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.;
pagina 4 di 5 • condanna la parte attrice a rimborsare alle convenute le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2906,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 30 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
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