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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2688/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 06/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2688 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1
Bianchini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
l la rappresenta e difende come da procura in atti,
, in persona del Presidente p.t., con l'avv. Andrea Marsili che CP_2 la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 1006/2024, pubblicata in data 26/09/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro depositato in data 21.6.2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli in data 15.6.2022 in relazione alla cartella esattoriale n. 057 2018 0003789706 000 per crediti contributivi dal 2000 al 2013 eccependo l'omessa CP_2 notifica della cartella esattoriale presupposta e la prescrizione dei crediti contributivi ivi azionati, nonché la decadenza dal potere di riscossione.
Si costituivano e CP_2 Controparte_3
(d'ora in poi resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_4
Il Tribunale respingeva il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti. Osservava il Tribunale che la cartella esattoriale presupposta era stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 8.2.2018 mentre era maturata la prescrizione estintiva prima della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria opposto, anche in considerazione dei numerosi atti interruttivi nel frattempo posti in essere.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone l'erroneità per aver ritenuto ritualmente notificata la cartella esattoriale e per aver respinto l'eccezione di prescrizione. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso introduttivo con vittoria di spese.
Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità delle avverse CP_2 domande e l'infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
Anche l' si è costituito nel grado resistendo all'appello e CP_4 chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento. 3
Osserva la Corte che indubbiamente la causa petendi del giudizio di primo grado è costituita essenzialmente dalla denuncia di omessa notifica della cartella esattoriale presupposta, adempimento quest'ultimo che costituisce presupposto indefettibile rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria. Ciò comporta di conseguenza, in riferimento all'opposizione al preavviso opposto, la funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella esattoriale a causa dell'accertata mancanza di conoscenza della stessa, con il riconoscimento, pertanto, a tale opposizione del ruolo impugnatorio e conseguente applicazione della disciplina dettata per l'azione recuperata (Cass. 28583/2018).
Alla stregua di tali considerazioni, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione attesa la circostanza incontestata che l'opponente solo a distanza di alcuni anni dalla notificazione di un atto di intimazione di pagamento ha proposto opposizione alla cartella esattoriale suppostamente mai notificagli, e, quindi, ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto attraverso il quale viene concretamente intimato il pagamento della somma già individuata dall'ente creditore al momento della formazione del ruolo. Infatti, già il aveva proposto opposizione all'intimazione di Pt_1 pagamento n. 05720199003822229/000, notificata in data 11.10.2019, con cui asseriva di essere venuto a conoscenza della cartella n. 057 20180 003789706 000 (notificata l'8 febbraio 2018) contenente la richiesta di pagamento di contributi per il periodo 2000-2013. CP_2
In ogni caso la cartella esattoriale in questione risulta essere stata ritualmente notificata. La notificazione a mezzo PEC è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del D.P.R. n. 602/73, a mente del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. 4
La notifica effettuata con la PEC, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati.
Peraltro, con la sentenza n. 146/2016, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, R.D. 267/1942, la stessa Corte costituzionale ha significativamente affermato come la notifica telematica consenta pienamente la conoscibilità effettiva dell'atto da notificare. In particolare, per la Corte, il risultato conseguibile con la suddetta modalità di notifica è “sostanzialmente equipollente” a quello ottenibile con i meccanismi ordinari (notifica a mezzo ufficiale giudiziario e agente postale).
Alla luce del chiaro dettato normativo, il comportamento del
Concessionario della riscossione è del tutto legittimo con riferimento alla possibilità di provvedere alla notificazione dei suddetti atti di intimazione di pagamento (vieppiù per quelli successivi valevoli anche come atti interruttivi della prescrizione) tramite posta elettronica certificata.
L'appellante non ha specificamente contestato la valenza probatoria della documentazione allegata ai messaggi PEC, avendo l' prodotto con CP_4
l'originaria memoria difensiva la RAC dei files di posta elettronica certificata trasmessi all'indirizzo pec contenente in Email_1 allegato in formato “pdf” l'atto notificato (vedi sul punto Cass. S.U.
10266/2018: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”. Vedi pure, sul punto, Cass. 23951/2020).
Le dette formalità conferiscono difatti alla ricevuta prova della sua autenticità e provenienza, in quanto la ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso ( cfr Cass. 29732/2018). 5
La S.C., nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha rilevato che la notifica a mezzo pec effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul sito "internet” ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, atteso che la rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (vd. Cass. n. 15979 del 18 maggio 2022).
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la ritualità della notifica della cartella esattoriale presupposta rende inammissibilmente tardive le censure sull'intervenuta prescrizione delle contribuzioni maturata antecedentemente alla notifica stessa, essendo spirato il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica entro il quale la prescrizione doveva essere fatta valere.
Inoltre, a prescindere dalla ritualità o meno della notifica degli altri atti interruttivi prorotti dall' osserva la Corte che fra la notifica della CP_4 cartella esattoriale presupposta (8.2.2018) e quella del preavviso di iscrizione ipotecaria opposta, avvenuta in data 15.6.2022, non è decorso il termine di prescrizione.
Ne consegue che l'appello deve trovare integrale rigetto mentre restano assorbiti gli ulteriori rilievi formulati dalle parti appellate.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa così come dichiarato nell'originario ricorso introduttivo. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; 6
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 in favore di ciascuna delle parti appellate, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 06/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ES OZ
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2688/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 06/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2688 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1
Bianchini giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
l la rappresenta e difende come da procura in atti,
, in persona del Presidente p.t., con l'avv. Andrea Marsili che CP_2 la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 1006/2024, pubblicata in data 26/09/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro depositato in data 21.6.2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli in data 15.6.2022 in relazione alla cartella esattoriale n. 057 2018 0003789706 000 per crediti contributivi dal 2000 al 2013 eccependo l'omessa CP_2 notifica della cartella esattoriale presupposta e la prescrizione dei crediti contributivi ivi azionati, nonché la decadenza dal potere di riscossione.
Si costituivano e CP_2 Controparte_3
(d'ora in poi resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_4
Il Tribunale respingeva il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti. Osservava il Tribunale che la cartella esattoriale presupposta era stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 8.2.2018 mentre era maturata la prescrizione estintiva prima della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria opposto, anche in considerazione dei numerosi atti interruttivi nel frattempo posti in essere.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentandone l'erroneità per aver ritenuto ritualmente notificata la cartella esattoriale e per aver respinto l'eccezione di prescrizione. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso introduttivo con vittoria di spese.
Si è costituita l' eccependo l'inammissibilità delle avverse CP_2 domande e l'infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
Anche l' si è costituito nel grado resistendo all'appello e CP_4 chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento. 3
Osserva la Corte che indubbiamente la causa petendi del giudizio di primo grado è costituita essenzialmente dalla denuncia di omessa notifica della cartella esattoriale presupposta, adempimento quest'ultimo che costituisce presupposto indefettibile rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria. Ciò comporta di conseguenza, in riferimento all'opposizione al preavviso opposto, la funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella esattoriale a causa dell'accertata mancanza di conoscenza della stessa, con il riconoscimento, pertanto, a tale opposizione del ruolo impugnatorio e conseguente applicazione della disciplina dettata per l'azione recuperata (Cass. 28583/2018).
Alla stregua di tali considerazioni, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione attesa la circostanza incontestata che l'opponente solo a distanza di alcuni anni dalla notificazione di un atto di intimazione di pagamento ha proposto opposizione alla cartella esattoriale suppostamente mai notificagli, e, quindi, ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto attraverso il quale viene concretamente intimato il pagamento della somma già individuata dall'ente creditore al momento della formazione del ruolo. Infatti, già il aveva proposto opposizione all'intimazione di Pt_1 pagamento n. 05720199003822229/000, notificata in data 11.10.2019, con cui asseriva di essere venuto a conoscenza della cartella n. 057 20180 003789706 000 (notificata l'8 febbraio 2018) contenente la richiesta di pagamento di contributi per il periodo 2000-2013. CP_2
In ogni caso la cartella esattoriale in questione risulta essere stata ritualmente notificata. La notificazione a mezzo PEC è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del D.P.R. n. 602/73, a mente del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. 4
La notifica effettuata con la PEC, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati.
Peraltro, con la sentenza n. 146/2016, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, R.D. 267/1942, la stessa Corte costituzionale ha significativamente affermato come la notifica telematica consenta pienamente la conoscibilità effettiva dell'atto da notificare. In particolare, per la Corte, il risultato conseguibile con la suddetta modalità di notifica è “sostanzialmente equipollente” a quello ottenibile con i meccanismi ordinari (notifica a mezzo ufficiale giudiziario e agente postale).
Alla luce del chiaro dettato normativo, il comportamento del
Concessionario della riscossione è del tutto legittimo con riferimento alla possibilità di provvedere alla notificazione dei suddetti atti di intimazione di pagamento (vieppiù per quelli successivi valevoli anche come atti interruttivi della prescrizione) tramite posta elettronica certificata.
L'appellante non ha specificamente contestato la valenza probatoria della documentazione allegata ai messaggi PEC, avendo l' prodotto con CP_4
l'originaria memoria difensiva la RAC dei files di posta elettronica certificata trasmessi all'indirizzo pec contenente in Email_1 allegato in formato “pdf” l'atto notificato (vedi sul punto Cass. S.U.
10266/2018: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”. Vedi pure, sul punto, Cass. 23951/2020).
Le dette formalità conferiscono difatti alla ricevuta prova della sua autenticità e provenienza, in quanto la ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso ( cfr Cass. 29732/2018). 5
La S.C., nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha rilevato che la notifica a mezzo pec effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul sito "internet” ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, atteso che la rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (vd. Cass. n. 15979 del 18 maggio 2022).
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la ritualità della notifica della cartella esattoriale presupposta rende inammissibilmente tardive le censure sull'intervenuta prescrizione delle contribuzioni maturata antecedentemente alla notifica stessa, essendo spirato il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica entro il quale la prescrizione doveva essere fatta valere.
Inoltre, a prescindere dalla ritualità o meno della notifica degli altri atti interruttivi prorotti dall' osserva la Corte che fra la notifica della CP_4 cartella esattoriale presupposta (8.2.2018) e quella del preavviso di iscrizione ipotecaria opposta, avvenuta in data 15.6.2022, non è decorso il termine di prescrizione.
Ne consegue che l'appello deve trovare integrale rigetto mentre restano assorbiti gli ulteriori rilievi formulati dalle parti appellate.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa così come dichiarato nell'originario ricorso introduttivo. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; 6
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 in favore di ciascuna delle parti appellate, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 06/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ES OZ
( F.to dig.te)