Sentenza breve 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 18/06/2025, n. 11977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11977 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11977/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02007/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2007 del 2024, proposto da:
IA IC OG, NN LA, rappresentate e difese dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OM Orsucci, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
(previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 5, comma 11 quinquies D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14): a) dell'Avviso prot. N. 79720 del 29.12.2023, emanato dal Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e pubblicato in pari data sul portale INPA e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Scolastica, recante “Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'art. 3, comma 1 [del DM 8 giugno 2023, n. 107], termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, comma 2 [del medesimo DM 8 giugno 2023, n. 107]”, nella parte in cui, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), e comma 4 del DM 8 giugno 2023, n. 107, non include tra i soggetti ammessi a partecipare alla prova di accesso al corso intensivo di formazione anche coloro che pur avendo proposto tempestivo ricorso avverso il mancato superamento della prova scritta del concorso indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 non lo abbiano ancora pendente alla data del 28.02.2023 per l'intervenuta “perenzione” dello stesso alla luce della sopravvenuta (in corso di causa) pacifica giurisprudenza amministrativa d'appello negativa in materia; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o obliquo modo collegato all'atto/provvedimento sopra impugnato e, in particolare: 1) del DM n. 107 del 08.06.2023 (che definisce le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale di cui all'art. 5, commi da 11 quinquies a 11 nonies D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14), nella parte in cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), e comma 4, non include tra i soggetti ammessi a partecipare alla prova di accesso al corso intensivo di formazione anche coloro che pur avendo proposto tempestivo ricorso avverso il mancato superamento della prova scritta del concorso indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 non lo abbiano ancora pendente alla data del 28.02.2023 per l'intervenuta “perenzione” dello stesso alla luce della sopravvenuta (in corso di causa) pacifica giurisprudenza amministrativa d'appello negativa in materia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 72 bis e 74 del cpa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, inerenti al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili e chiedendone l’annullamento;
Rilevato che l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con comparsa di stile depositata 7 marzo 2024;
Rilevato che la parte ricorrente, con istanza depositata in data 27 maggio 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, a cui l’amministrazione resistente non si è opposta;
Rilevato che, all’udienza camerale del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato dato avviso a verbale della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli articoli 72 bis, comma 2 e 74 del c.p.a. alla luce della dichiarazione di mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio presentata dalle parti ricorrenti, non opposta dalla parte resistente;
Ritenuto, pertanto, che, alla luce di quanto rappresentato in giudizio dalla parte ricorrente, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, invero, che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Tar Lazio, Sez. III Ter, 9 aprile 2025, n. 7041, Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
Ritenuto altresì di poter compensare le spese di lite tra le parti, stante la definizione in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli art. 72 bis, comma 2 e 74 del c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a..
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
IAngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | IAngela Caminiti |
IL SEGRETARIO