TRIB
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2024, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
UDIENZA DEL 11.06.2024 N. 5023/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Beretta, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, piazza Cinque Giornate n. 1
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1
Con l'Avv. Serafino, elettivamente domiciliati presso l Organizzazione_1
in Milano, via Soderini n. 24
[...]
- RESISTENTE -
Oggetto: reiterazione abusiva contratti a tempo determinato, docenti di religione, risarcimento All'udienza di discussione le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato il 19 aprile 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
[...]
Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e l'Amministrazione Convenuta dall'a.s. 2013/14 ad oggi e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia il tutto ai sensi dell'art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/2015”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio il
[...]
[...]
, Controparte_3 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
*** * ***
1. è una docente di religione cattolica, attualmente in servizio Parte_1
– in forza di due contratti di lavoro a tempo determinato avente decorrenza dall'1 settembre 2023 al 31 agosto 2024 – presso presso l di Organizzazione_2
Garbagnate Milanese e presso l' di Senago (cfr. Organizzazione_3 doc. 1, fascicolo ricorrente).
*
1.1. Con il presente giudizio, la docente deduce di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dell'Amministrazione convenuta – sempre quale docente di religione cattolica – in forza di in una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi sin dall'1 settembre 2013 (cfr. doc. 1, fascicolo ricorrente).
Dolendosi dell'abusivo e reiterato ricorso all'assunzione a tempo determinato in un contesto, peraltro, in cui l'unico concorso pubblico per l'assunzione di insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato sarebbe stato bandito nel 2004 (cfr. doc.
2, fascicolo ricorrente), conclude come sopra precisato.
*** * ***
2. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
*
2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve osservarsi quanto segue.
La questione oggetto di causa concerne il rapporto tra la disciplina dettata dall'ordinamento giuridico nazionale per i contratti a termine dei docenti di religione
(art. 309 D. Lgs. 297/1994 e Legge 186/2003), che prevede incarichi annuali e il
2 rinnovo automatico degli stessi, e i principi e le regole definite dall'ordinamento eurounitario che – come noto – vieta il ricorso reiterato e abusivo ai contratti di lavoro a termine.
Sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia con sentenza 13 gennaio 2022, causa
C-282/19.
Il Giudice Europeo, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza – ai fini della giustificazione della reiterazione indefinita dei contratti a termine – il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, trattandosi di un presupposto necessario tanto ai docenti a tempo determinato quanto ai docenti di ruolo.
In secondo luogo, la Corte ammette che vi siano fattori di oscillazione rispetto al fabbisogno annuale di docenti di religione cattolica e che gli stessi possano senz'altro giustificare il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo, pertanto, legittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il
70% di docenti di ruolo e il 30% di docenti a termine); tuttavia, afferma, altresì, che l'osservanza della Clausola 5, §1, lett. a), dell'Accordo Quadro – ai fini della prevenzione e repressione di possibili abusi nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato – esige che si dia luogo a una verifica in concreto circa la ricorrenza di idonee esigenze temporanee.
In materia è, altresì, intervenuto il Supremo Collegio che ha affermato i seguenti principi di diritto: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”; ancora, “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali
a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione
3 discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs.
81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; infine, “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso CP_1 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 giugno 2022, n. 18698).
La Corte di Cassazione, dunque, muovendo dall'affermazione di principio del
Giudice Europeo, da un lato, ha individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art. 3, co.
2, Legge 186/2003 (“i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal , con possibilità di svolgimento Controparte_4 in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che CP_1 deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati”): i concorsi triennali per l'assunzione di ruolo, pur non essendo riservati ai precari, agevolerebbero l'inserimento in ruolo, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1bis D.L. 126/2019, convertito con modificazioni in Legge 159/2019 (“Il
[...]
è autorizzato a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Controparte_5
Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei
4 posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449…”). Dall'altro lato, tuttavia, rilevata l'assenza di concorsi successivi al 2004, ha affermato che
– con la reiterata Controparte_1 inosservanza del suddetto obbligo – ha ostacolato il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo a un abuso meritevole di adeguato ristoro.
In ogni caso, il Supremo Collegio ha ritenuto abusivo il ricorso a plurime assunzioni a tempo determinato, ove effettuate in via discontinua a seguito delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno: anche in questo caso, difatti, l'abuso è conseguenza del perdurante inadempimento all'obbligo concorsuale triennale.
In questo panorama normativo e giurisprudenziale, dunque, la Corte di
Cassazione ha ritenuto di escludere dai casi di abuso i soli contratti di durata infra- annuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze di natura temporanea, con onere in capo al di Controparte_1 dimostrare l'effettività della causale addotta.
*
2.2. Ciò posto, sul profilo rimediale, si osserva quanto segue.
Come noto, vige nel nostro ordinamento il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, in virtù dell'obbligo del concorso pubblico di cui all'art. 97 Costituzione che, peraltro, la Corte di Giustizia ha ritenuto in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici.
Dunque, può farsi esclusivamente riferimento alla declinazione indennitaria della tutela riconosciuta dall'art. 28, co. 2, D. Lgs. 81/2015 (prima, art. 32, co. 5, Legge
183/2010) il quale prevede che, “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del
1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le
5 conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Alla suddetta previsione deve darsi attuazione in prospettiva del cosiddetto danno eurounitario: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (così, Cass. Civ., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5072): danno da determinarsi, dunque, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità che è già stato ritenuto adeguato dalla Corte di Giustizia, con sentenza 7 marzo 2018, causa C-494/2016 (“la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti
a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra
2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”).
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, il danno eurounitario si verifica e consolida nel procrastinare lo status del docente precario che, a differenza
6 del docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso.
***
3. Ciò posto, come risulta dalla documentazione di causa, l'odierna ricorrente – sin dall'1 settembre 2013 – ha prestato servizio quale docente di religione cattolica per l'intera durata delle attività scolastiche, con decorrenza dall'1 settembre al 31 agosto di ciascun anno scolastico (cfr. doc. 1, fascicolo ricorrente).
*
3.1. Dunque, ha stipulato diversi contratti a tempo Parte_1 determinato, tutti di durata annuale, in un arco temporale di oltre 10 anni
(considerato quello attualmente in corso) che è, chiaramente, oltremodo superiore al limite dei 36 mesi di legge, e nel corso del quale l'Amministrazione convenuta non ha mai provveduto a indire il concorso per l'assunzione di docenti di religione cattolica di ruolo;
il fatto che il sia Controparte_1 stato autorizzato a bandire un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al
2023/2024 – che, peraltro, non è ancora stato espletato – è del tutto irrilevante ai fini del decidere (pagg. 8-9, memoria).
Si tratta, con ogni evidenza, di un grave e reiterato abuso meritevole – in quanto tale – di idoneo ristoro;
e, d'altronde, l'Amministrazione convenuta nulla ha dedotto in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine e alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
*
3.2. Dunque, escludendo dal computo le prime tre annualità, in relazione alle quali non risulta possibile configurare un illecito, e quindi nessun danno, il pregiudizio può apprezzarsi a partire dal quarto contratto per cui è causa.
Trattandosi, complessivamente di 8 anni di rapporto, muovendo dal minimo dell'indennizzo di 2,5 mensilità e riconoscendo mezza mensilità per ogni annualità successiva alla terza, si ritiene equo riconoscere un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 6,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
7 del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*** * ***
4. Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che è assorbente rispetto a ogni ulteriore rilievo delle parti, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento – in favore della ricorrente – di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 6,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*
4.1. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la resistente deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, che tiene conto del parziale accoglimento del ricorso, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accertato il ricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno per l'illegittima Parte_1 reiterazione di contratti a termine.
Per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento – in favore della ricorrente – di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 6,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.200,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 11 giugno 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Beretta, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, piazza Cinque Giornate n. 1
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1
Con l'Avv. Serafino, elettivamente domiciliati presso l Organizzazione_1
in Milano, via Soderini n. 24
[...]
- RESISTENTE -
Oggetto: reiterazione abusiva contratti a tempo determinato, docenti di religione, risarcimento All'udienza di discussione le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato il 19 aprile 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
[...]
Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e l'Amministrazione Convenuta dall'a.s. 2013/14 ad oggi e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia il tutto ai sensi dell'art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/2015”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio il
[...]
[...]
, Controparte_3 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
*** * ***
1. è una docente di religione cattolica, attualmente in servizio Parte_1
– in forza di due contratti di lavoro a tempo determinato avente decorrenza dall'1 settembre 2023 al 31 agosto 2024 – presso presso l di Organizzazione_2
Garbagnate Milanese e presso l' di Senago (cfr. Organizzazione_3 doc. 1, fascicolo ricorrente).
*
1.1. Con il presente giudizio, la docente deduce di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dell'Amministrazione convenuta – sempre quale docente di religione cattolica – in forza di in una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi sin dall'1 settembre 2013 (cfr. doc. 1, fascicolo ricorrente).
Dolendosi dell'abusivo e reiterato ricorso all'assunzione a tempo determinato in un contesto, peraltro, in cui l'unico concorso pubblico per l'assunzione di insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato sarebbe stato bandito nel 2004 (cfr. doc.
2, fascicolo ricorrente), conclude come sopra precisato.
*** * ***
2. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
*
2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve osservarsi quanto segue.
La questione oggetto di causa concerne il rapporto tra la disciplina dettata dall'ordinamento giuridico nazionale per i contratti a termine dei docenti di religione
(art. 309 D. Lgs. 297/1994 e Legge 186/2003), che prevede incarichi annuali e il
2 rinnovo automatico degli stessi, e i principi e le regole definite dall'ordinamento eurounitario che – come noto – vieta il ricorso reiterato e abusivo ai contratti di lavoro a termine.
Sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia con sentenza 13 gennaio 2022, causa
C-282/19.
Il Giudice Europeo, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza – ai fini della giustificazione della reiterazione indefinita dei contratti a termine – il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, trattandosi di un presupposto necessario tanto ai docenti a tempo determinato quanto ai docenti di ruolo.
In secondo luogo, la Corte ammette che vi siano fattori di oscillazione rispetto al fabbisogno annuale di docenti di religione cattolica e che gli stessi possano senz'altro giustificare il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo, pertanto, legittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il
70% di docenti di ruolo e il 30% di docenti a termine); tuttavia, afferma, altresì, che l'osservanza della Clausola 5, §1, lett. a), dell'Accordo Quadro – ai fini della prevenzione e repressione di possibili abusi nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato – esige che si dia luogo a una verifica in concreto circa la ricorrenza di idonee esigenze temporanee.
In materia è, altresì, intervenuto il Supremo Collegio che ha affermato i seguenti principi di diritto: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”; ancora, “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali
a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione
3 discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs.
81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; infine, “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso CP_1 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 giugno 2022, n. 18698).
La Corte di Cassazione, dunque, muovendo dall'affermazione di principio del
Giudice Europeo, da un lato, ha individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art. 3, co.
2, Legge 186/2003 (“i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal , con possibilità di svolgimento Controparte_4 in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che CP_1 deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati”): i concorsi triennali per l'assunzione di ruolo, pur non essendo riservati ai precari, agevolerebbero l'inserimento in ruolo, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1bis D.L. 126/2019, convertito con modificazioni in Legge 159/2019 (“Il
[...]
è autorizzato a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Controparte_5
Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei
4 posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449…”). Dall'altro lato, tuttavia, rilevata l'assenza di concorsi successivi al 2004, ha affermato che
– con la reiterata Controparte_1 inosservanza del suddetto obbligo – ha ostacolato il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo a un abuso meritevole di adeguato ristoro.
In ogni caso, il Supremo Collegio ha ritenuto abusivo il ricorso a plurime assunzioni a tempo determinato, ove effettuate in via discontinua a seguito delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno: anche in questo caso, difatti, l'abuso è conseguenza del perdurante inadempimento all'obbligo concorsuale triennale.
In questo panorama normativo e giurisprudenziale, dunque, la Corte di
Cassazione ha ritenuto di escludere dai casi di abuso i soli contratti di durata infra- annuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze di natura temporanea, con onere in capo al di Controparte_1 dimostrare l'effettività della causale addotta.
*
2.2. Ciò posto, sul profilo rimediale, si osserva quanto segue.
Come noto, vige nel nostro ordinamento il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, in virtù dell'obbligo del concorso pubblico di cui all'art. 97 Costituzione che, peraltro, la Corte di Giustizia ha ritenuto in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici.
Dunque, può farsi esclusivamente riferimento alla declinazione indennitaria della tutela riconosciuta dall'art. 28, co. 2, D. Lgs. 81/2015 (prima, art. 32, co. 5, Legge
183/2010) il quale prevede che, “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno
a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del
1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le
5 conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Alla suddetta previsione deve darsi attuazione in prospettiva del cosiddetto danno eurounitario: “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (così, Cass. Civ., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5072): danno da determinarsi, dunque, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità che è già stato ritenuto adeguato dalla Corte di Giustizia, con sentenza 7 marzo 2018, causa C-494/2016 (“la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti
a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra
2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”).
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, il danno eurounitario si verifica e consolida nel procrastinare lo status del docente precario che, a differenza
6 del docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso.
***
3. Ciò posto, come risulta dalla documentazione di causa, l'odierna ricorrente – sin dall'1 settembre 2013 – ha prestato servizio quale docente di religione cattolica per l'intera durata delle attività scolastiche, con decorrenza dall'1 settembre al 31 agosto di ciascun anno scolastico (cfr. doc. 1, fascicolo ricorrente).
*
3.1. Dunque, ha stipulato diversi contratti a tempo Parte_1 determinato, tutti di durata annuale, in un arco temporale di oltre 10 anni
(considerato quello attualmente in corso) che è, chiaramente, oltremodo superiore al limite dei 36 mesi di legge, e nel corso del quale l'Amministrazione convenuta non ha mai provveduto a indire il concorso per l'assunzione di docenti di religione cattolica di ruolo;
il fatto che il sia Controparte_1 stato autorizzato a bandire un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al
2023/2024 – che, peraltro, non è ancora stato espletato – è del tutto irrilevante ai fini del decidere (pagg. 8-9, memoria).
Si tratta, con ogni evidenza, di un grave e reiterato abuso meritevole – in quanto tale – di idoneo ristoro;
e, d'altronde, l'Amministrazione convenuta nulla ha dedotto in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine e alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
*
3.2. Dunque, escludendo dal computo le prime tre annualità, in relazione alle quali non risulta possibile configurare un illecito, e quindi nessun danno, il pregiudizio può apprezzarsi a partire dal quarto contratto per cui è causa.
Trattandosi, complessivamente di 8 anni di rapporto, muovendo dal minimo dell'indennizzo di 2,5 mensilità e riconoscendo mezza mensilità per ogni annualità successiva alla terza, si ritiene equo riconoscere un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 6,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
7 del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*** * ***
4. Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che è assorbente rispetto a ogni ulteriore rilievo delle parti, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento – in favore della ricorrente – di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 6,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*
4.1. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la resistente deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, che tiene conto del parziale accoglimento del ricorso, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accertato il ricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno per l'illegittima Parte_1 reiterazione di contratti a termine.
Per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento – in favore della ricorrente – di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di 6,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.200,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 11 giugno 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
8