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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5223 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4451/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4451/2021 avente ad oggetto: appello principale ed appello incidentale avverso la sentenza n.2903/2021 resa dal Tribunale di Napoli il
25.03.2021, promossa da:
in persona del lrpt (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IC UD presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA G.
COSENZA 53 CASTELLAMMARE DI STABIA
APPELLANTE contro in persona del lrpt (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
DE SI ON presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.SO
UMBERTO I, 22 80138 NAPOLI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3
AZ ES presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
PIAZZA NICOLA AMORE, 6 80138 NAPOLI
pagina 1 di 5 APPELLATE ED APPELLANTI INCIDENTALI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La garante della debitrice principale con atto di citazione, Parte_1 Parte_3
in opposizione al D.I. 7402/2017, notificato in data 9/11/2017, chiedeva al Tribunale di
Napoli accertarsi e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inopponibilità della fideiussione prestata in data 11 marzo 2005 e quindi revocare il decreto ingiuntivo, con la condanna di al pagamento delle spese di lite. La quale CP_1 CP_2
mandataria di , si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione perché proveniente da un garante in virtù di contratto autonomo di garanzia. Si costituiva in data 11.04.2019 la cessionaria del credito
[...]
e per essa (ora al fine di tutelare il credito Parte_2 CP_2 CP_3
portato dal D.I. opposto, evidenziando “la mancanza di legittimazione di
[...]
in relazione a tutte le domande relative a fatti e/o pagamenti avvenuti Parte_2
ante cessione e/o domande restitutorie / risarcitorie nonché ad eventuali e denegati obblighi rinvenienti dal presente giudizio”.
Il Tribunale di Napoli con la sentenza n.2903/2021 pubblicata il 25.03.2021 così provvedeva: “dichiara inammissibile le domande formulate nell'interesse di
[...]
accoglie solo parzialmente l'opposizione revoca il decreto ingiuntivo Parte_2
7402 del 2017 e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 332.314,30 oltre interessi convenzionalmente pattuiti sulla sorta capitale dalla domanda al saldo, compensa per 5/6 le spese del presente giudizio tra e la pone la restante parte che si liquida in euro 90 per spese Parte_1 CP_1
vive ed euro 3.200,00 per compensi professionali oltre Iva Cpa il rimborso forfettario al
15% con attribuzione all'avvocato Claudia Scarica pone le spese di c.t.u. come liquidate come da separato decreto in atti per 1/6 in capo a e la restante parte CP_1
di 5/6 in capo in solido alla . Parte_1
pagina 2 di 5 La con atto di citazione notificato in data 23.10.2021 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n.2903/2021pubblicata il 25.03.2021 emessa dal Tribunale di
Napoli.
L'appellante censurava sotto vari profili la suddetta decisione e chiedeva così provvedere: “1. in via preliminare, stante la fondatezza del proposto gravame, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 c.p.c., anche inaudita altera parte;
2. nel merito, accogliere tutte le richieste formulate nel primo grado di giudizio dalla riproposte con il presente Parte_1
appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata accertando e dichiarando la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inopponibilità della fideiussione prestata in data 11/03/2005 in favore di da parte di a firma Parte_4 Parte_1
del sig. ;
3. in subordine, accertare e dichiarare che il saldo del rapporto di Parte_5
conto corrente identificato al n. 30027020 è pari a + €. 78.756,09 (ipotesi di calcolo n.
4 del CTU) e dichiarare, altresì, non dovuta alcuna somma in riferimento ai finanziamenti oggetto di causa per inesistenza dei relativi contratti costitutivi, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
4. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenga fondata ed ammissibile la domanda di pagamento riferita ai contratti di finanziamento, accertare e dichiarare che il quantum debeatur ammonta ad €. 180.486,12 (ipotesi di calcolo n. 4 della CTU che tiene conto anche dei finanziamenti);
5. condannare in ogni caso in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione;
6. accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'intervento spiegato dalla soc. nel giudizio di primo Parte_2
grado e, per l'effetto, condannare la predetta società al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
(cessionaria del credito vantato da ), e per essa la Parte_2 CP_1
sua mandataria dovalue spa, si costituiva e chiedeva così provvedere: “a) rigettare l'appello proposto dalla perché inammissibile anche ai sensi dell'art. Parte_1
pagina 3 di 5 348 bis cpc nonché totalmente infondato;
b) accogliere l'appello incidentale proposto e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza di primo grado, nella parte in cui dichiara inammissibili le domande formulate nell'interesse di Parte_2
omettendo così di riconoscere la fondatezza della domanda di subentro di
[...]
nel diritto di credito già oggetto di cessione da parte di;
Parte_2 CP_1
c) per l'effetto, in riforma parziale della sentenza, condannare al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 332.314,30 oltre Parte_2
interessi convenzionalmente pattuiti sulla sorta capitale dalla domanda al saldo d) condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Rilevato che già all'udienza del 25.09.2025 nessuna delle parti costituite aveva depositato note scritte nel termine all'uopo stabilito onde la Corte aveva rinviato la procedura ex art 309 cpc all'udienza del 16.10.2025 in presenza;
All'udienza collegiale del 16.10.2025 nessuno è comparso e la Corte assegnava la causa in decisione senza termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del lrpt avverso la sentenza Parte_1
n.2903/2021 resa dal Tribunale di Napoli il 25.03.2021, nonché sull'appello incidentale proposto da (cessionaria del credito vantato da ), Parte_2 CP_1
e per essa la sua mandataria dovalue spa, così provvede:
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo e ne DICHIARA l'estinzione;
Compensa le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4451/2021 avente ad oggetto: appello principale ed appello incidentale avverso la sentenza n.2903/2021 resa dal Tribunale di Napoli il
25.03.2021, promossa da:
in persona del lrpt (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
IC UD presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA G.
COSENZA 53 CASTELLAMMARE DI STABIA
APPELLANTE contro in persona del lrpt (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
DE SI ON presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.SO
UMBERTO I, 22 80138 NAPOLI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3
AZ ES presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
PIAZZA NICOLA AMORE, 6 80138 NAPOLI
pagina 1 di 5 APPELLATE ED APPELLANTI INCIDENTALI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La garante della debitrice principale con atto di citazione, Parte_1 Parte_3
in opposizione al D.I. 7402/2017, notificato in data 9/11/2017, chiedeva al Tribunale di
Napoli accertarsi e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inopponibilità della fideiussione prestata in data 11 marzo 2005 e quindi revocare il decreto ingiuntivo, con la condanna di al pagamento delle spese di lite. La quale CP_1 CP_2
mandataria di , si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione perché proveniente da un garante in virtù di contratto autonomo di garanzia. Si costituiva in data 11.04.2019 la cessionaria del credito
[...]
e per essa (ora al fine di tutelare il credito Parte_2 CP_2 CP_3
portato dal D.I. opposto, evidenziando “la mancanza di legittimazione di
[...]
in relazione a tutte le domande relative a fatti e/o pagamenti avvenuti Parte_2
ante cessione e/o domande restitutorie / risarcitorie nonché ad eventuali e denegati obblighi rinvenienti dal presente giudizio”.
Il Tribunale di Napoli con la sentenza n.2903/2021 pubblicata il 25.03.2021 così provvedeva: “dichiara inammissibile le domande formulate nell'interesse di
[...]
accoglie solo parzialmente l'opposizione revoca il decreto ingiuntivo Parte_2
7402 del 2017 e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 332.314,30 oltre interessi convenzionalmente pattuiti sulla sorta capitale dalla domanda al saldo, compensa per 5/6 le spese del presente giudizio tra e la pone la restante parte che si liquida in euro 90 per spese Parte_1 CP_1
vive ed euro 3.200,00 per compensi professionali oltre Iva Cpa il rimborso forfettario al
15% con attribuzione all'avvocato Claudia Scarica pone le spese di c.t.u. come liquidate come da separato decreto in atti per 1/6 in capo a e la restante parte CP_1
di 5/6 in capo in solido alla . Parte_1
pagina 2 di 5 La con atto di citazione notificato in data 23.10.2021 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n.2903/2021pubblicata il 25.03.2021 emessa dal Tribunale di
Napoli.
L'appellante censurava sotto vari profili la suddetta decisione e chiedeva così provvedere: “1. in via preliminare, stante la fondatezza del proposto gravame, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 c.p.c., anche inaudita altera parte;
2. nel merito, accogliere tutte le richieste formulate nel primo grado di giudizio dalla riproposte con il presente Parte_1
appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata accertando e dichiarando la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inopponibilità della fideiussione prestata in data 11/03/2005 in favore di da parte di a firma Parte_4 Parte_1
del sig. ;
3. in subordine, accertare e dichiarare che il saldo del rapporto di Parte_5
conto corrente identificato al n. 30027020 è pari a + €. 78.756,09 (ipotesi di calcolo n.
4 del CTU) e dichiarare, altresì, non dovuta alcuna somma in riferimento ai finanziamenti oggetto di causa per inesistenza dei relativi contratti costitutivi, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
4. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenga fondata ed ammissibile la domanda di pagamento riferita ai contratti di finanziamento, accertare e dichiarare che il quantum debeatur ammonta ad €. 180.486,12 (ipotesi di calcolo n. 4 della CTU che tiene conto anche dei finanziamenti);
5. condannare in ogni caso in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione;
6. accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'intervento spiegato dalla soc. nel giudizio di primo Parte_2
grado e, per l'effetto, condannare la predetta società al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
(cessionaria del credito vantato da ), e per essa la Parte_2 CP_1
sua mandataria dovalue spa, si costituiva e chiedeva così provvedere: “a) rigettare l'appello proposto dalla perché inammissibile anche ai sensi dell'art. Parte_1
pagina 3 di 5 348 bis cpc nonché totalmente infondato;
b) accogliere l'appello incidentale proposto e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza di primo grado, nella parte in cui dichiara inammissibili le domande formulate nell'interesse di Parte_2
omettendo così di riconoscere la fondatezza della domanda di subentro di
[...]
nel diritto di credito già oggetto di cessione da parte di;
Parte_2 CP_1
c) per l'effetto, in riforma parziale della sentenza, condannare al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 332.314,30 oltre Parte_2
interessi convenzionalmente pattuiti sulla sorta capitale dalla domanda al saldo d) condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
Rilevato che già all'udienza del 25.09.2025 nessuna delle parti costituite aveva depositato note scritte nel termine all'uopo stabilito onde la Corte aveva rinviato la procedura ex art 309 cpc all'udienza del 16.10.2025 in presenza;
All'udienza collegiale del 16.10.2025 nessuno è comparso e la Corte assegnava la causa in decisione senza termini.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del lrpt avverso la sentenza Parte_1
n.2903/2021 resa dal Tribunale di Napoli il 25.03.2021, nonché sull'appello incidentale proposto da (cessionaria del credito vantato da ), Parte_2 CP_1
e per essa la sua mandataria dovalue spa, così provvede:
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo e ne DICHIARA l'estinzione;
Compensa le spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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