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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4598/2022
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 19/03/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. all'esito Parte_1 della discussione orale nell'udienza del 19/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 4598 del R.G. dell'anno 2022, vertente t r a
, nata a [...], l'[...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'avv. Giuseppe Perillo ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ottaviano alla via Pappalardo n. 27.
- Attrice -
e
( ), in persona del Presidente p.t. della Regionale, OP P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall' Avv Marina Colarieti giusta procura generale ad lites ed atto autorizzativo, con la stessa elett.te domiciliata in Salerno, alla via Abella Salernitana n.3.
- Convenuta -
E
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_3 distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. ), presso cui domicilia, ope legis, al C.so Vittorio P.IVA_2
Emanuele, 58
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danno da illecito extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale la e la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3 OP
“-Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del trasferimento avente ad oggetto, tra l'altro, anche la particella 633 del Foglio n. 8 in C.T. del Comune di Pisciotta, operato in favore della ed in danno dell'istante, in forza OP del decreto di trasferimento rogato dalla Prefettura di Salerno trascritto al n. 30648/2014 e repertoriato al n. 74429.
2.- Accertare e dichiarare per le causali innanzi espresse, la responsabilità a titolo concorrente e concomitante della
e della nella causazione degli eventi lesivi, meglio descritti in premessa, sofferti Controparte_3 OP dall'istante e per l'effetto:
3.- Condannare le amministrazioni convenute, anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., allo svolgimento di ogni attività necessaria alla retrocessione dell'immobile di cui l'istante veniva ingiustificatamente privata ed, in ogni caso, ordinare alla competente conservatoria dei R.R.I.I.A.A. di Salerno la trascrizione dell'emananda sentenza.
4.- Condannare in solido i predetti convenuti, ovvero nella misura dipendente dalla singola accertata responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'istante nella misura di euro 1.000,00 (mille euro) oppure di quella diversa e maggiore o minore somma che l'adito Giudice dovesse ritenere di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
5.- In via subordinata, condannare la sola al risarcimento dei danni subiti dall'attore mediante il OP pagamento in favore di quest'ultimo della somma di Euro 1.000,00 oppure di quella diversa e maggiore o minore somma che
l'adito Giudice dovesse ritenere di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
6.- Con vittoria di compensi e spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Deduceva a sostegno di tali conclusioni di aver acquistato, con atto di pubblico di compravendita stipulato in data 15/08/1986, l'esclusivo diritto di proprietà ed il possesso materiale e giuridico del fondo rustico esteso per are 4.21 ubicato in Pisciotta, alla frazione Rodio, coltivato ad uliveto censito al Foglio 8, particella 633 del relativo C.T., dietro la corresponsione dell'importo di 500.000,00 Lire;
che nel novembre
2016, avendo commissionato ad un tecnico di propria fiducia una verifica catastale sul suo patrimonio immobiliare appurava che l'estensione e la consistenza della predetta particella 633 era stata unilateralmente modificata per effetto di fusione con altra unità catastale (poi sopressa) identificata nella particella 372, a seguito di una procedura di frazionamento eseguita dalla in data 13/10/2014, Controparte_3 registrata al n. protocollo SA0295276, come risulta dalla documentazione catastale in atti;
che la particella
633, inoltre, risultava intestata alla per effetto di una voltura d'ufficio eseguita il OP
21/10/2014, secondo quanto si evince dalla documentazione catastale in atti;
che da ulteriori indagini svolte dal proprio consulente emergeva che: - la voltura era conseguenza immediata e diretta di un decreto di trasferimento di varie particelle (tra le quali anche la stessa n. 372) in favore della OP rogato dalla Prefettura di Salerno, trascritto al n. 30648/2014 e repertoriato al n. 74429; - La sig.ra Pt_2
, peraltro, non risultava nemmeno menzionata nella nota di trascrizione del decreto di trasferimento
[...] della Prefettura di Salerno, trascritto a favore della e contro il sig. nato OP Controparte_4 pagina 2 di 8 a Napoli l'1.02.1959; - il decreto di trasferimento in favore della risultava adottato OP nell'ambito di operazioni di espropriazione per pubblica utilità di suoli per la realizzazione di variante alla
S.S. 18, tra il km 15+00 e 18.50 culminate nel decreto prefettizio n. 357/sett.1/sez. III dell'1/06/1990, cui l'odierna attrice è del tutto estranea, non essendo stato emanato atto alcuno dalla P.A. nei suoi confronti, tuttavia pregiudicata, per effetto del predetto decreto di trasferimento e dei procedimenti di frazionamento e voltura.
Aggiungeva l'attrice che la cennata particella n. 633, di sua titolarità esclusiva è del tutto estranea al procedimento di espropriazione per pubblica utilità, eppure è stata illegittimamente inclusa dagli atti di frazionamento e voltura in favore della OP
Sottolineava di essere rimasta sempre del tutto ignara ed estranea alle fasi del procedimento di espropriazione illegittimamente operato che l'ha ingiustamente pregiudicata.
Evidenziava di aver inviato una raccomandata a/r in data 15.02.18 alla per OP chiedere la risoluzione della problematica e l'immediato ristoro del pregiudizio economico subito a seguito degli eventi lesivi dianzi descritti;
che tale raccomandata è stata riscontrata con una nota del 15.03.2018 in cui la evidenziava che la rettifica del decreto di esproprio con il nominativo OP dell'effettivo proprietario e la rettifica della trascrizione devono essere eseguite dalla , Controparte_3 ente che ha predisposto gli atti per l'esproprio.
Attivato infruttuosamente il procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132-2014 convertito in L. 162-2014, nei confronti della l'attrice evocava in giudizio sia la OP CP_1 che la per vedere accogliere le conclusioni sopra riportate, ed ottenere il ristoro di tutti
[...] CP_3
i danni patiti.
Si costituiva la che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice OP ordinario in favore del giudice amministrativo;
e la propria carenza di legittimazione passiva in luogo della
, ente che ha curato la procedura di esproprio;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda per CP_3 aver omesso l'attrice di dimostrare il danno.
Si costituiva la premettendo che dalla documentazione allegata dall'attrice Controparte_3
Pt_ emerge che la sig.ra ebbe ad acquistare nel 1986 un fondo rustico censito alla particella n. 372 e non
633 come dedotto in citazione;
l'originaria particella n. 372 è stata sottoposta ad un'operazione di frazionamento catastale, da cui è originata la particella n. 633, poi trasferita alla OP nell'ambito del procedimento amministrativo di espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione di variante alla S.S. 18, tra il km 15+00 e 18.50. Da ciò conseguirebbe l'infondatezza della domanda.
Tanto premesso, l'Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O.; la prescrizione del diritto vantato dall'attrice in quanto il decreto di trasferimento asseritamente illegittimo, causativo dei danni di cui l'attrice chiede il ristoro, è stato adottato dalla nel 2014 per cui il termine di Controparte_3 pagina 3 di 8 prescrizione quinquennale è spirato;
prescrizione che sarebbe maturata anche considerando la data in cui effettivamente l'attrice ha conosciuto il pregiudizio, attraverso gli accertamenti compiuti dal suo tecnico di parte, ossia nel novembre del 2016, atteso che il primo atto interruttivo spiegato nei confronti della deducente va individuato nella notifica dell'atto di citazione avvenuta il 17.5.22. Controparte_3
Aggiungeva poi la convenuta la infondatezza della domanda nel merito, poiché, in sintesi, non ha agito in maniera illegittima ed in ogni caso l'attrice non ha provato il danno.
Instauratosi il contraddittorio, e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, cpc, la causa veniva istruita esclusivamente a mezzo di CTU sui seguenti quesiti
“
1. ricostruisca il CTU la storia catastale della particella 633 del Foglio n. 8 in C.T. del Comune di Pisciotta ed accerti che effettivamente sia stata ricompresa erroneamente nel decreto di trasferimento rogato dalla Controparte_3 trascritto al n. 30648/2014 e repertoriato al n. 74429 a favore della senza una valida ragione giuridica;
OP
2. A prescindere dall'accertamento di cui al punto precedente descriva lo stato dei luoghi evidenziando chi attualmente abbia il possesso del fondo riscontrando la presenza in lodo di colture ovvero di opere visibili;
3. Soltanto nel caso in cui dovesse riscontrare che l'attrice è stata spossessata di fatto dal fondo a cagione del decreto di trasferimento di cui al punto 1 quantifichi i danni che ha patito;
4. acquisisca ogni altra informazione utile ai fini di giustizia”
Depositato l'elaborato peritale in data 20.11.24, veniva successivamente fissata l'odierna udienza del
19.3.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, il CTU in risposta ai quesiti ha accertato e concluso che:
“1) La sig.ra nata a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]
16, C.F. con atto di Compravendita stipulato in data 15/08/1986 - Notaio dott. CodiceFiscale_1 [...]
- (Rep. n. 43177 – Racc. n. 11688), registrato in data 04/09/1986 al n. 1803 e trascritto in data Persona_1
15/09/1986 n.ri 21131/17463 ha acquistato la quota 1/1 del fondo rustico alla località Rodio comprendente tra l'altro il terreno individuato al foglio 8 part.lla 372, uliveto, classe 4, are 04,21, reddito dominicale euro 1,52, agrario euro 0,65; a seguito di “Tipo frazionamento-atto di aggiornamento” approvato in data 13/10/2014 protocollo n. 2014/SA0295276 per esproprio per pubblica utilità Decreto Prefettizio n. 357/sett.1/sez III del 01/06/1990 la part.lla 372 ricadente nel foglio 8 del Comune di Pisciotta (SA), tra le altre, per conto della Prefettura di Salerno, in considerazione al giudicato delle
Sentenze del TAR Campania, Sezione distaccata di Salerno sezione II - prot. 1606/2011 e prot. 1570/2012 è stata frazionata generando la part.lla 633, uliveto, classe 4, are 00,60, reddito dominicale euro 0,22, agrario euro 0,09 e la part.lla 632, uliveto, classe 4, are 03,61, reddito dominicale euro 1,31, agrario euro 0,56. La part.lla 633, uliveto, classe 4, are 00,60, reddito dominicale euro 0,22, agrario euro 0,09 è stata a seguito del suddetto frazionamento e altresì del Decreto CP_ di trasferimento intestata alla d' eseguita in data 21/10/2014 per Decreto di Controparte_5
Trasferimento a favore della rep. n. 74429, rogato dalla Prefettura di Salerno, trascritto ai n.ri OP
pagina 4 di 8 30648/36705 in data 07/11/2014 contro il sig. nato a [...] in data [...]. Si evince Controparte_4 che la proprietà della part.lla 633 del foglio 8 è stata erroneamente attribuita al sig.re Controparte_4
2) Trattasi originariamente di uliveto e precisamente della part.lla 372 (mq 421) del foglio 8 sita nel Comune di
Pisciotta alla frazione Rodio, successivamente frazionata nelle particelle 632 (mq 361) e 633 (mq 60) del foglio 8. La part.lla 633 del foglio 8 è stata oggetto del Decreto di Trasferimento. La consistenza originaria della particella 372 e di conseguenza delle particelle da essa derivate, e la sua destinazione d'uso è stata chiaramente modificata in modo irreversibile a seguito dei lavori di costruzione della variante tra il Km 15+000 ed il Km 18+500 per il superamento del tratto in frana tra il Comune di Ascea e il Comune di Pisciotta lungo la SS. N. 447. Trattasi allo stato attuale di terreno in totale stato di abbandono e di difficile accesso a causa dell'ingente vegetazione. La part.lla 633 (mq 60) del foglio 8 è stata oggetto del
Decreto di trasferimento del 21/10/2014 num. di rep. 74429/2014 rogato dalla Prefettura di Salerno a favore della
. OP
3) L'attrice è stata spossessata di fatto dal fondo a cagione del Decreto di trasferimento del 21/10/2014 num. di rep. 74429/2014 rogato dalla di Salerno a favore della . Il danno patito dalla sig.ra CP_3 OP [...]
quantificato dalla sottoscritta in relazione alla part.lla 633 (mq 60) del foglio 8, risulta a parere della sottoscritta pari Pt_2 ad euro 1100,00.
4) Si riferisce, altresì, che tanto nel “Tipo frazionamento-atto di aggiornamento” approvato in data 13/10/2014 protocollo n. 2014/SA0295276, quanto nella proposta di aggiornamento dall' ing. è stata correttamente Persona_2 individuata la titolarità quale proprietaria della sig.ra per la quota di 1/1 in relazione alla part.lla 372 del Parte_2 foglio 8. Ne deriva che per mero errore materiale la part.lla 633 (mq 60) del foglio 8 è stata attribuita al sig.re CP_4
.
[...]
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del
06/05/2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” e tenuto conto che nel caso di specie non sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia dal CTU –, ne consegue che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta attenuato e lo scrivente giudicante si limita a condividere pienamente le conclusioni e gli accertamenti compiuti dal perito, da intendersi richiamati per relationem, poiché sostenuti da pagina 5 di 8 motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Dalla CTU è emerso quindi che la PA all'esito della procedura di espropriazione per P.U. ha spossessato l'attrice della particella 633, di mq 60 attribuendone erroneamente la proprietà al sig.re CP_4
[...]
La lesione del diritto soggettivo di proprietà privata a fronte del comportamento illecito colposo della P.A., rilevante ai sensi dell'art 2043 c.c. radica la competenza del G.O. non vertendosi nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art 133 Cod Proc Amm.
In tal senso si richiama il principio di diritto enunciato dalle S.U. della Cassazione in Ordinanza n.
18272 del 08/07/2019 secondo cui “In tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un'ipotesi di cd. sconfinamento, ossia del caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione di risarcimento del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario”.
I principi resi in questa pronuncia sono perfettamente sovrapponibili al caso di specie ove il privato ha subito la privazione del diritto di proprietà di un suo fondo non interessato dal procedimento espropriativo.
L'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata. A norma dell'art 1310 c.c. “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”. Pertanto, con la Pt_ diffida del 15.02.18 rivolto alla la ha interrotto la prescrizione anche nei confronti OP della coobbligata ID . Controparte_3
In considerazione del fatto che il Decreto Prefettizio di Trasferimento è stato emesso a favore della sussiste la legittimazione passiva concorrente e ID di entrambi gli Enti convenuti;
OP infatti, la ha commesso l'illecito colposo, trasferendo illegittimamente anche la part. 633, CP_3 erroneamente attribuito ad alla che si è arricchita in danno del privato Controparte_4 OP
, che non ha ricevuto alcun indennizzo per la perdita di proprietà, né risulta tra i soggetti privati Parte_2 incisi dalla procedura di espropriazione per P.U. Pertanto, entrambe devono rispondere ai sensi dell'art
2055 c.c. del fatto illecito.
Passando al risarcimento, il CTU ha evidenziato che la destinazione d'uso del fondo è stata modificata in modo irreversibile a seguito dei lavori di costruzione della variante tra il Km 15+000 ed il pagina 6 di 8 Km 18+500 per il superamento del tratto in frana tra il di Ascea e il lungo la CP_7 Controparte_8
SS. N. 447.
Pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di “Condannare le amministrazioni convenute, anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., allo svolgimento di ogni attività necessaria alla retrocessione dell'immobile di cui l'istante veniva ingiustificatamente privata ed, in ogni caso, ordinare alla competente conservatoria dei R.R.I.I.A.A. di Salerno la trascrizione dell'emananda sentenza”, poiché la reintegrazione in forma specifica può essere disposta, qualora sia in tutto o in parte possibile (art 2058 c.c.); mentre la retrocessione del bene all'attrice non è più possibile, come accertato dalla CTU.
Pertanto, le Amministrazioni vanno condannate in solido al risarcimento del danno per equivalente
(art 2058 co 2 c.c.) mediante corresponsione all'attrice della somma di € 1.100,00 pari al valore dell'immobile illegittimamente espropriato;
importo che il Tribunale ritiene di condividere in considerazione del fatto che si tratta di un fondo agricolo di appena 60 mq totalmente incolto ed abbandonato.
Tale somma, liquidata all'attualità, costituisce debito di valore, e va incrementata di interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto illecito (che si fissa nel 21/10/2014 data del Decreto di trasferimento) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent.
n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così determinata, decorreranno ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Tutte le altre domande risarcitorie vantate da parte attrice vanno rigettate perché rimaste del tutto sfornite di prova, ed essendo invece emerso dalla CTU che il fondo era incolto ed abbandonato, per cui neppure per presunzioni sussistono i presupposti per ritenere un danno da lucro cessante subito dall'istante
. Parte_2
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo. Non vanno riconosciute le spese per la fase di negoziazione assistita perché di fatto l'attività difensiva si è limitata alla spedizione dell'invito a cui non ha fatto seguito alcuna trattativa in concreto per la definizione bonaria della lite. Le spese di CTU vengono poste a carico di parti convenute secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Parte_1 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_2 CP_1
e della , ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così
[...] Controparte_3 definitivamente provvede:
pagina 7 di 8 1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità extracontrattuale ID e concorrente di entrambe le Amministrazioni convenute ex art 2043 c.c. le condanna al pagamento, in solido, in favore dell'attrice, della somma di € 1.100,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) Condanna parti convenute al pagamento in solido delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 cpc;
3) Pone a carico di parti convenute in misura del 50% cadauno le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento, con diritto di regresso a favore dell'attrice di quanto abbia versato anticipatamente al perito;
Così deciso in Salerno
19.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
pagina 8 di 8
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 19/03/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. all'esito Parte_1 della discussione orale nell'udienza del 19/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 4598 del R.G. dell'anno 2022, vertente t r a
, nata a [...], l'[...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'avv. Giuseppe Perillo ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ottaviano alla via Pappalardo n. 27.
- Attrice -
e
( ), in persona del Presidente p.t. della Regionale, OP P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall' Avv Marina Colarieti giusta procura generale ad lites ed atto autorizzativo, con la stessa elett.te domiciliata in Salerno, alla via Abella Salernitana n.3.
- Convenuta -
E
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_3 distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. ), presso cui domicilia, ope legis, al C.so Vittorio P.IVA_2
Emanuele, 58
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danno da illecito extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale la e la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3 OP
“-Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del trasferimento avente ad oggetto, tra l'altro, anche la particella 633 del Foglio n. 8 in C.T. del Comune di Pisciotta, operato in favore della ed in danno dell'istante, in forza OP del decreto di trasferimento rogato dalla Prefettura di Salerno trascritto al n. 30648/2014 e repertoriato al n. 74429.
2.- Accertare e dichiarare per le causali innanzi espresse, la responsabilità a titolo concorrente e concomitante della
e della nella causazione degli eventi lesivi, meglio descritti in premessa, sofferti Controparte_3 OP dall'istante e per l'effetto:
3.- Condannare le amministrazioni convenute, anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., allo svolgimento di ogni attività necessaria alla retrocessione dell'immobile di cui l'istante veniva ingiustificatamente privata ed, in ogni caso, ordinare alla competente conservatoria dei R.R.I.I.A.A. di Salerno la trascrizione dell'emananda sentenza.
4.- Condannare in solido i predetti convenuti, ovvero nella misura dipendente dalla singola accertata responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'istante nella misura di euro 1.000,00 (mille euro) oppure di quella diversa e maggiore o minore somma che l'adito Giudice dovesse ritenere di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
5.- In via subordinata, condannare la sola al risarcimento dei danni subiti dall'attore mediante il OP pagamento in favore di quest'ultimo della somma di Euro 1.000,00 oppure di quella diversa e maggiore o minore somma che
l'adito Giudice dovesse ritenere di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
6.- Con vittoria di compensi e spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Deduceva a sostegno di tali conclusioni di aver acquistato, con atto di pubblico di compravendita stipulato in data 15/08/1986, l'esclusivo diritto di proprietà ed il possesso materiale e giuridico del fondo rustico esteso per are 4.21 ubicato in Pisciotta, alla frazione Rodio, coltivato ad uliveto censito al Foglio 8, particella 633 del relativo C.T., dietro la corresponsione dell'importo di 500.000,00 Lire;
che nel novembre
2016, avendo commissionato ad un tecnico di propria fiducia una verifica catastale sul suo patrimonio immobiliare appurava che l'estensione e la consistenza della predetta particella 633 era stata unilateralmente modificata per effetto di fusione con altra unità catastale (poi sopressa) identificata nella particella 372, a seguito di una procedura di frazionamento eseguita dalla in data 13/10/2014, Controparte_3 registrata al n. protocollo SA0295276, come risulta dalla documentazione catastale in atti;
che la particella
633, inoltre, risultava intestata alla per effetto di una voltura d'ufficio eseguita il OP
21/10/2014, secondo quanto si evince dalla documentazione catastale in atti;
che da ulteriori indagini svolte dal proprio consulente emergeva che: - la voltura era conseguenza immediata e diretta di un decreto di trasferimento di varie particelle (tra le quali anche la stessa n. 372) in favore della OP rogato dalla Prefettura di Salerno, trascritto al n. 30648/2014 e repertoriato al n. 74429; - La sig.ra Pt_2
, peraltro, non risultava nemmeno menzionata nella nota di trascrizione del decreto di trasferimento
[...] della Prefettura di Salerno, trascritto a favore della e contro il sig. nato OP Controparte_4 pagina 2 di 8 a Napoli l'1.02.1959; - il decreto di trasferimento in favore della risultava adottato OP nell'ambito di operazioni di espropriazione per pubblica utilità di suoli per la realizzazione di variante alla
S.S. 18, tra il km 15+00 e 18.50 culminate nel decreto prefettizio n. 357/sett.1/sez. III dell'1/06/1990, cui l'odierna attrice è del tutto estranea, non essendo stato emanato atto alcuno dalla P.A. nei suoi confronti, tuttavia pregiudicata, per effetto del predetto decreto di trasferimento e dei procedimenti di frazionamento e voltura.
Aggiungeva l'attrice che la cennata particella n. 633, di sua titolarità esclusiva è del tutto estranea al procedimento di espropriazione per pubblica utilità, eppure è stata illegittimamente inclusa dagli atti di frazionamento e voltura in favore della OP
Sottolineava di essere rimasta sempre del tutto ignara ed estranea alle fasi del procedimento di espropriazione illegittimamente operato che l'ha ingiustamente pregiudicata.
Evidenziava di aver inviato una raccomandata a/r in data 15.02.18 alla per OP chiedere la risoluzione della problematica e l'immediato ristoro del pregiudizio economico subito a seguito degli eventi lesivi dianzi descritti;
che tale raccomandata è stata riscontrata con una nota del 15.03.2018 in cui la evidenziava che la rettifica del decreto di esproprio con il nominativo OP dell'effettivo proprietario e la rettifica della trascrizione devono essere eseguite dalla , Controparte_3 ente che ha predisposto gli atti per l'esproprio.
Attivato infruttuosamente il procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132-2014 convertito in L. 162-2014, nei confronti della l'attrice evocava in giudizio sia la OP CP_1 che la per vedere accogliere le conclusioni sopra riportate, ed ottenere il ristoro di tutti
[...] CP_3
i danni patiti.
Si costituiva la che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice OP ordinario in favore del giudice amministrativo;
e la propria carenza di legittimazione passiva in luogo della
, ente che ha curato la procedura di esproprio;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda per CP_3 aver omesso l'attrice di dimostrare il danno.
Si costituiva la premettendo che dalla documentazione allegata dall'attrice Controparte_3
Pt_ emerge che la sig.ra ebbe ad acquistare nel 1986 un fondo rustico censito alla particella n. 372 e non
633 come dedotto in citazione;
l'originaria particella n. 372 è stata sottoposta ad un'operazione di frazionamento catastale, da cui è originata la particella n. 633, poi trasferita alla OP nell'ambito del procedimento amministrativo di espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione di variante alla S.S. 18, tra il km 15+00 e 18.50. Da ciò conseguirebbe l'infondatezza della domanda.
Tanto premesso, l'Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O.; la prescrizione del diritto vantato dall'attrice in quanto il decreto di trasferimento asseritamente illegittimo, causativo dei danni di cui l'attrice chiede il ristoro, è stato adottato dalla nel 2014 per cui il termine di Controparte_3 pagina 3 di 8 prescrizione quinquennale è spirato;
prescrizione che sarebbe maturata anche considerando la data in cui effettivamente l'attrice ha conosciuto il pregiudizio, attraverso gli accertamenti compiuti dal suo tecnico di parte, ossia nel novembre del 2016, atteso che il primo atto interruttivo spiegato nei confronti della deducente va individuato nella notifica dell'atto di citazione avvenuta il 17.5.22. Controparte_3
Aggiungeva poi la convenuta la infondatezza della domanda nel merito, poiché, in sintesi, non ha agito in maniera illegittima ed in ogni caso l'attrice non ha provato il danno.
Instauratosi il contraddittorio, e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, cpc, la causa veniva istruita esclusivamente a mezzo di CTU sui seguenti quesiti
“
1. ricostruisca il CTU la storia catastale della particella 633 del Foglio n. 8 in C.T. del Comune di Pisciotta ed accerti che effettivamente sia stata ricompresa erroneamente nel decreto di trasferimento rogato dalla Controparte_3 trascritto al n. 30648/2014 e repertoriato al n. 74429 a favore della senza una valida ragione giuridica;
OP
2. A prescindere dall'accertamento di cui al punto precedente descriva lo stato dei luoghi evidenziando chi attualmente abbia il possesso del fondo riscontrando la presenza in lodo di colture ovvero di opere visibili;
3. Soltanto nel caso in cui dovesse riscontrare che l'attrice è stata spossessata di fatto dal fondo a cagione del decreto di trasferimento di cui al punto 1 quantifichi i danni che ha patito;
4. acquisisca ogni altra informazione utile ai fini di giustizia”
Depositato l'elaborato peritale in data 20.11.24, veniva successivamente fissata l'odierna udienza del
19.3.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, il CTU in risposta ai quesiti ha accertato e concluso che:
“1) La sig.ra nata a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]
16, C.F. con atto di Compravendita stipulato in data 15/08/1986 - Notaio dott. CodiceFiscale_1 [...]
- (Rep. n. 43177 – Racc. n. 11688), registrato in data 04/09/1986 al n. 1803 e trascritto in data Persona_1
15/09/1986 n.ri 21131/17463 ha acquistato la quota 1/1 del fondo rustico alla località Rodio comprendente tra l'altro il terreno individuato al foglio 8 part.lla 372, uliveto, classe 4, are 04,21, reddito dominicale euro 1,52, agrario euro 0,65; a seguito di “Tipo frazionamento-atto di aggiornamento” approvato in data 13/10/2014 protocollo n. 2014/SA0295276 per esproprio per pubblica utilità Decreto Prefettizio n. 357/sett.1/sez III del 01/06/1990 la part.lla 372 ricadente nel foglio 8 del Comune di Pisciotta (SA), tra le altre, per conto della Prefettura di Salerno, in considerazione al giudicato delle
Sentenze del TAR Campania, Sezione distaccata di Salerno sezione II - prot. 1606/2011 e prot. 1570/2012 è stata frazionata generando la part.lla 633, uliveto, classe 4, are 00,60, reddito dominicale euro 0,22, agrario euro 0,09 e la part.lla 632, uliveto, classe 4, are 03,61, reddito dominicale euro 1,31, agrario euro 0,56. La part.lla 633, uliveto, classe 4, are 00,60, reddito dominicale euro 0,22, agrario euro 0,09 è stata a seguito del suddetto frazionamento e altresì del Decreto CP_ di trasferimento intestata alla d' eseguita in data 21/10/2014 per Decreto di Controparte_5
Trasferimento a favore della rep. n. 74429, rogato dalla Prefettura di Salerno, trascritto ai n.ri OP
pagina 4 di 8 30648/36705 in data 07/11/2014 contro il sig. nato a [...] in data [...]. Si evince Controparte_4 che la proprietà della part.lla 633 del foglio 8 è stata erroneamente attribuita al sig.re Controparte_4
2) Trattasi originariamente di uliveto e precisamente della part.lla 372 (mq 421) del foglio 8 sita nel Comune di
Pisciotta alla frazione Rodio, successivamente frazionata nelle particelle 632 (mq 361) e 633 (mq 60) del foglio 8. La part.lla 633 del foglio 8 è stata oggetto del Decreto di Trasferimento. La consistenza originaria della particella 372 e di conseguenza delle particelle da essa derivate, e la sua destinazione d'uso è stata chiaramente modificata in modo irreversibile a seguito dei lavori di costruzione della variante tra il Km 15+000 ed il Km 18+500 per il superamento del tratto in frana tra il Comune di Ascea e il Comune di Pisciotta lungo la SS. N. 447. Trattasi allo stato attuale di terreno in totale stato di abbandono e di difficile accesso a causa dell'ingente vegetazione. La part.lla 633 (mq 60) del foglio 8 è stata oggetto del
Decreto di trasferimento del 21/10/2014 num. di rep. 74429/2014 rogato dalla Prefettura di Salerno a favore della
. OP
3) L'attrice è stata spossessata di fatto dal fondo a cagione del Decreto di trasferimento del 21/10/2014 num. di rep. 74429/2014 rogato dalla di Salerno a favore della . Il danno patito dalla sig.ra CP_3 OP [...]
quantificato dalla sottoscritta in relazione alla part.lla 633 (mq 60) del foglio 8, risulta a parere della sottoscritta pari Pt_2 ad euro 1100,00.
4) Si riferisce, altresì, che tanto nel “Tipo frazionamento-atto di aggiornamento” approvato in data 13/10/2014 protocollo n. 2014/SA0295276, quanto nella proposta di aggiornamento dall' ing. è stata correttamente Persona_2 individuata la titolarità quale proprietaria della sig.ra per la quota di 1/1 in relazione alla part.lla 372 del Parte_2 foglio 8. Ne deriva che per mero errore materiale la part.lla 633 (mq 60) del foglio 8 è stata attribuita al sig.re CP_4
.
[...]
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del
06/05/2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” e tenuto conto che nel caso di specie non sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia dal CTU –, ne consegue che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta attenuato e lo scrivente giudicante si limita a condividere pienamente le conclusioni e gli accertamenti compiuti dal perito, da intendersi richiamati per relationem, poiché sostenuti da pagina 5 di 8 motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Dalla CTU è emerso quindi che la PA all'esito della procedura di espropriazione per P.U. ha spossessato l'attrice della particella 633, di mq 60 attribuendone erroneamente la proprietà al sig.re CP_4
[...]
La lesione del diritto soggettivo di proprietà privata a fronte del comportamento illecito colposo della P.A., rilevante ai sensi dell'art 2043 c.c. radica la competenza del G.O. non vertendosi nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art 133 Cod Proc Amm.
In tal senso si richiama il principio di diritto enunciato dalle S.U. della Cassazione in Ordinanza n.
18272 del 08/07/2019 secondo cui “In tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un'ipotesi di cd. sconfinamento, ossia del caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione di risarcimento del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario”.
I principi resi in questa pronuncia sono perfettamente sovrapponibili al caso di specie ove il privato ha subito la privazione del diritto di proprietà di un suo fondo non interessato dal procedimento espropriativo.
L'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata. A norma dell'art 1310 c.c. “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”. Pertanto, con la Pt_ diffida del 15.02.18 rivolto alla la ha interrotto la prescrizione anche nei confronti OP della coobbligata ID . Controparte_3
In considerazione del fatto che il Decreto Prefettizio di Trasferimento è stato emesso a favore della sussiste la legittimazione passiva concorrente e ID di entrambi gli Enti convenuti;
OP infatti, la ha commesso l'illecito colposo, trasferendo illegittimamente anche la part. 633, CP_3 erroneamente attribuito ad alla che si è arricchita in danno del privato Controparte_4 OP
, che non ha ricevuto alcun indennizzo per la perdita di proprietà, né risulta tra i soggetti privati Parte_2 incisi dalla procedura di espropriazione per P.U. Pertanto, entrambe devono rispondere ai sensi dell'art
2055 c.c. del fatto illecito.
Passando al risarcimento, il CTU ha evidenziato che la destinazione d'uso del fondo è stata modificata in modo irreversibile a seguito dei lavori di costruzione della variante tra il Km 15+000 ed il pagina 6 di 8 Km 18+500 per il superamento del tratto in frana tra il di Ascea e il lungo la CP_7 Controparte_8
SS. N. 447.
Pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di “Condannare le amministrazioni convenute, anche a titolo di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., allo svolgimento di ogni attività necessaria alla retrocessione dell'immobile di cui l'istante veniva ingiustificatamente privata ed, in ogni caso, ordinare alla competente conservatoria dei R.R.I.I.A.A. di Salerno la trascrizione dell'emananda sentenza”, poiché la reintegrazione in forma specifica può essere disposta, qualora sia in tutto o in parte possibile (art 2058 c.c.); mentre la retrocessione del bene all'attrice non è più possibile, come accertato dalla CTU.
Pertanto, le Amministrazioni vanno condannate in solido al risarcimento del danno per equivalente
(art 2058 co 2 c.c.) mediante corresponsione all'attrice della somma di € 1.100,00 pari al valore dell'immobile illegittimamente espropriato;
importo che il Tribunale ritiene di condividere in considerazione del fatto che si tratta di un fondo agricolo di appena 60 mq totalmente incolto ed abbandonato.
Tale somma, liquidata all'attualità, costituisce debito di valore, e va incrementata di interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto illecito (che si fissa nel 21/10/2014 data del Decreto di trasferimento) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent.
n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così determinata, decorreranno ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Tutte le altre domande risarcitorie vantate da parte attrice vanno rigettate perché rimaste del tutto sfornite di prova, ed essendo invece emerso dalla CTU che il fondo era incolto ed abbandonato, per cui neppure per presunzioni sussistono i presupposti per ritenere un danno da lucro cessante subito dall'istante
. Parte_2
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo. Non vanno riconosciute le spese per la fase di negoziazione assistita perché di fatto l'attività difensiva si è limitata alla spedizione dell'invito a cui non ha fatto seguito alcuna trattativa in concreto per la definizione bonaria della lite. Le spese di CTU vengono poste a carico di parti convenute secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Parte_1 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_2 CP_1
e della , ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così
[...] Controparte_3 definitivamente provvede:
pagina 7 di 8 1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità extracontrattuale ID e concorrente di entrambe le Amministrazioni convenute ex art 2043 c.c. le condanna al pagamento, in solido, in favore dell'attrice, della somma di € 1.100,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) Condanna parti convenute al pagamento in solido delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 cpc;
3) Pone a carico di parti convenute in misura del 50% cadauno le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento, con diritto di regresso a favore dell'attrice di quanto abbia versato anticipatamente al perito;
Così deciso in Salerno
19.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
pagina 8 di 8