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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/10/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. R.G.1697 del 2024, a cui è stato riunito il n.2593 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Corinna Della Monica Parte_1 e Nicola Villanese, nonché , rappresentata e difesa dal solo avvocato Parte_2 Corinna Della Monica
RICORRENTI CONTRO
Controparte_1 (C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, P.IVA_1 ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l' C.F._1 Controparte_1
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
[...]
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione, le ricorrenti in epigrafe adivano questo Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, il diritto delle ricorrenti alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (compenso accessorio in busta paga) - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001 - per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria, dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati in fatto;
2) per l'effetto, ordinare e condannare i resistenti al pagamento delle differenze retributive che scaturiranno dal riconoscimento del diritto, della parte ricorrente, a percepire la Retribuzione Professionale Docenti, con riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria - dettagliatamente indicate in ricorso e richiamate in fatto - oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo;
3) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in attribuzione”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute, eccependo la infondatezza del ricorso, per tutte le ragioni esposte in memoria e chiedendone il rigetto.
Per ragioni di economia processuale, il Tribunale chiedeva di quantificare le pretese azionate, al fine di evitare la proposizione di nuovo giudizio di quantificazione.
Riuniti i giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, come imposto dall'art. 274 c.p.c., all'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da presente sentenza.
1 *******
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti, per le ragioni che si vanno ad esporre. Questo Giudice, ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c., intende richiamarsi alla decisione della Suprema Corte n 20015 del 2018 che condivide non essendovi ragioni per discostarsi da quanto dalla stessa statuito. In particolare, il Giudice delle leggi ha compiuto un'esegesi dell'art 7 del CCNL alla luce dei principi comunitari con particolare riferimento al principio di non discriminazione. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato, utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando va le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); In particolare, tali differenti condizioni possano essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in 'elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti' che consentano di verificare 'se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti 54 e 55). La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte Europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una
2 legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa Valenza, pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati). Non sono state dedotte ragioni che giustifichino significative diversificazioni che giustifichino il diverso trattamento economico. Pertanto, l'interpretazione delle norme contrattuale deve essere guidata dai principi comunitari e costituzionali per cui fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Conclusivamente, si deve affermare conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale” In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" le ricorrenti ha diritto a quanto quantificato. E' stata fornita la prova e, comunque, non è stato contestato mediante la documentazione in atti, per quanto concerne la ricorrente , risulta lo Parte_1 svolgimento dell'attività di docente, in virtù di supplenze temporanee e saltuarie: A) A.S. 2018/2019 - contratto prot. n. 4947 del 10.10.2018 presso “I.C. G. Leopardi” in Torre Annunziata (NA) dal 10.10.2018 al 08.01.2019 per 24h a settimana;
(cfr. doc 2) - contratto prot. n. 110 del 09.01.2019 presso “I.C. G. Leopardi” in Torre Annunziata (NA) dal 09.01.2019 al 08.06.2019 per 24h a settimana;
(cfr. doc 3) - contratto prot. n. 2832 del 11.06.2019 presso “I.C. G. Leopardi” in Torre Annunziata (NA) dal 11.06.2019 al 11.06.2019 per 24h a settimana;
(cfr. doc 4); - contratto prot. n. 2938 del 17.06.2019 presso
“I.C. G. Leopardi” in Torre Annunziata (NA) dal 14.06.2019 al 14.06.2019 per 24h a settimana;
(cfr. doc 5); B) A.S. 2019/2020 - contratto prot. n. 6560 del 31.10.2019 presso
“I.C. Costiero” in Vico UE (NA) con decorrenza dal 31.10.2019 al 18.11.2019 per 12h a settimana;
(cfr. doc 6); - contratto prot. n. 6709 del 08.11.2019 presso “I.C. Costiero” in Vico UE (NA) con decorrenza dal 08.11.2019 al 19.11.2019 per 12h a settimana;
(cfr. doc 7) - contratto prot. n. 6968 del 20.11.2019 presso “I.C. Costiero” in Vico UE (NA) con decorrenza dal 20.11.2019 al 19.12.2019 per 24h a settimana;
(cfr. doc 8) - contratto prot. n. 7630 del 20.12.2019 presso “I.C. Costiero” in Vico UE (NA) con decorrenza dal 20.12.2019 al 18.01.2020 per 24h a settimana;
(cfr. doc 9); - contratto prot. n. 604 del 20.01.2020 presso “I.C. Costiero” in Vico UE (NA) con decorrenza dal 19.01.2020 al 17.02.2020 per 24h a settimana;
(cfr. doc 10); - contratto prot. n. 1183 del 18.02.2020 presso
“I.C. Costiero” in Vico UE (NA) con decorrenza dal 18.02.2020 al 18.03.2020 per 24h a settimana;
(cfr. doc 11); - contratto prot. n. 1611 del 19.03.2020 presso “I.C. Costiero” in Vico UE (NA) con decorrenza dal 19.03.2020 al 24.03.2020 per 24h a settimana;
(cfr. doc 12); - contratto prot. n. 1681 del 25.03.2020 presso “I.C. Costiero” in Vico UE (NA) con decorrenza dal 25.03.2020 al 23.04.2020 per 24 h a settimana;
(cfr. doc 13); contratto codice NA00000000152494Z2000022 del 24.04.2020 presso “I.C. Costiero” in
3 Vico UE (NA) con decorrenza dal 24.04.2020 al 23.05.2020 per 24h a settimana;
(cfr. doc 14); - contratto prot. n. 3193 del 25.05.2020 presso “I.C. Costiero” in Vico UE (NA) con decorrenza dal 24.05.2020 al 06.06.2020 per 24h a settimana;
(cfr. doc 15) C) A.S. 2020/2021, contratto codice NA00000000152494Z2000024 del 06.10.2020 presso “I.C. Costiero” in Vico UE (NA) con decorrenza dal 06.10.2020 al 28.10.2021 per 24h a settimana;
(cfr. doc 16); - contratto prot. n. 8226/31A/1959 del 29.10.2020 presso “I.C. Costiero” in Vico UE (NA) con decorrenza dal 29.10.2020 al 31.05.2021 per 24h a settimana;
(cfr. doc 17);- contratto codice NA00000000152494Z2000026 del 01.06.2021 presso “I.C. Costiero” in Vico UE (NA) con decorrenza dal 01.06.2021 al 11.06.2021 per 24h a settimana;
(cfr. doc 18). La ricorrente ha documentato lo svolgimento dell'attività di docente, Parte_2 in virtù di supplenze temporanee e saltuarie: A.S. 2021/2022, contratto prot. n. 972 del 23.2.2022 presso Istituto Superiore Polispecialistico San Paolo in Sorrento (NA) con decorrenza dal 23.2.2022 al 31.3.2022 per 19 h a settimana;
(cfr. doc 2) contratto prot. n. 1911 del 31.3.2022 presso Istituto Superiore Polispecialistico San Paolo in Sorrento (NA) con decorrenza dal 31.3.2022 al 30.4.2022 per 19 h a settimana;
(cfr. doc 3) contratto prot. n. 2617 del 02.5.2022 presso Istituto Superiore Polispecialistico San Paolo in Sorrento (NA) con decorrenza dal 01.5.2022 al 31.5.2022 per 19 h a settimana;
(cfr. doc 4); contratto prot. n. 3557 del 14.6.2022 presso Istituto Superiore Polispecialistico San Paolo in Sorrento (NA) con decorrenza dal 01.6.2022 al 15.6.2022 per 19 h a settimana;
(cfr. doc 5); contratto prot. n. 3557 del 14.6.2022 presso Istituto Superiore Polispecialistico San Paolo in Sorrento (NA) con decorrenza dal 16.6.2022 al 16.6.2022 per 19 h a settimana;
(cfr. doc 6). La quantificazione del credito deve avvenire alla stregua dei conteggi formulati dalle parti ricorrenti, su indicazione del Tribunale, non contestati dalla parte convenuta, nel termine assegnato per le note contabili controdeduttive. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della proposizione di 2 distinti giudizi (€ 1.290 per e € 345 per Parte_1
, comprensive della maggiorazione per collegamenti ipertestuali. Pt_2
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda delle parti ricorrenti, e, per l'effetto, dichiara il diritto delle stesse vedersi attribuita la retribuzione personale docente per le supplenze di cui in parte motiva e condanna il convenuto al pagamento della somma di € 4.459,22 in favore di CP_1
ed €. 759,51 in favore di , oltre interessi legali, da Parte_1 Parte_2 portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, CP_1 liquidate complessivamente in € 1.635, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Torre Annunziata, 21.10.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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