TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 883/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 883/2021 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso nel presente giudizio dall'Avv. Donata De Nittis, come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/12/2024, il difensore di parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio civile a Rimini (RN), in data Parte_1 Controparte_1
14/06/2017 e dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
I coniugi si sono consensualmente separati in forza di accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini in data 30/01/2019, confermato in data 07/03/2019.
Con ricorso depositato in data 18/03/2021, ha chiesto che sia pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi formulate.
Disposti diversi rinvii dell'udienza di comparizione dei coniugi al fine di provvedere al perfezionamento della notifica alla controparte, all'udienza del 10/09/2024, innanzi al Presidente del Tribunale, CP_1
non è comparsa e non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica,
[...] perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Il Presidente del Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, non ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti - non ravvisandone i presupposti -, ferma restando l'efficacia delle vigenti condizioni di separazione.
All'udienza del 11/12/2024, dinanzi al Giudice Istruttore nominato per la trattazione della causa, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato di aver provveduto alla notifica alla controparte ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza in esso contenuta ed ha chiesto la rimessione della causa in decisione con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; all'esito, il Giudice
Istruttore ha assegnato termine per la produzione del certificato di residenza della resistente aggiornato al tempo dell'avvenuta notifica, riservandosi all'esito di riferire al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati comunicati al Pubblico Ministero per il suo intervento.
Tutto ciò premesso, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
. Controparte_1
In particolare, risulta che la separazione si è ininterrottamente protratta per sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (cfr. la documentazione di causa). Emerge, inoltre, dagli atti di causa e dai certificati di residenza che i coniugi dall'epoca della separazione non si sono più riconciliati e hanno condotto vite distinte (cfr. la documentazione di causa).
Deve concludersi, pertanto, che sussistono i presupposti di fatto stabiliti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della Legge
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74, come novellata dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Non vanno adottati provvedimenti ulteriori in quanto quella sullo status è l'unica questione del presente procedimento, non essendo state richieste statuizioni di natura economica.
L'oggetto del giudizio limitato alla pronuncia sul vincolo e la natura costitutiva della presente sentenza giustificano l'integrazione compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
18/03/2021 da ei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Rimini (RN), in data 14/06/2017 da Pt_1
e , matrimonio trascritto al n.104, Parte I, dell'anno 2017 del Registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Rimini;
b) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 883/2021 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso nel presente giudizio dall'Avv. Donata De Nittis, come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: All'udienza del 11/12/2024, il difensore di parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio civile a Rimini (RN), in data Parte_1 Controparte_1
14/06/2017 e dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
I coniugi si sono consensualmente separati in forza di accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini in data 30/01/2019, confermato in data 07/03/2019.
Con ricorso depositato in data 18/03/2021, ha chiesto che sia pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi formulate.
Disposti diversi rinvii dell'udienza di comparizione dei coniugi al fine di provvedere al perfezionamento della notifica alla controparte, all'udienza del 10/09/2024, innanzi al Presidente del Tribunale, CP_1
non è comparsa e non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica,
[...] perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Il Presidente del Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, non ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti - non ravvisandone i presupposti -, ferma restando l'efficacia delle vigenti condizioni di separazione.
All'udienza del 11/12/2024, dinanzi al Giudice Istruttore nominato per la trattazione della causa, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato di aver provveduto alla notifica alla controparte ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza in esso contenuta ed ha chiesto la rimessione della causa in decisione con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; all'esito, il Giudice
Istruttore ha assegnato termine per la produzione del certificato di residenza della resistente aggiornato al tempo dell'avvenuta notifica, riservandosi all'esito di riferire al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati comunicati al Pubblico Ministero per il suo intervento.
Tutto ciò premesso, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
. Controparte_1
In particolare, risulta che la separazione si è ininterrottamente protratta per sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (cfr. la documentazione di causa). Emerge, inoltre, dagli atti di causa e dai certificati di residenza che i coniugi dall'epoca della separazione non si sono più riconciliati e hanno condotto vite distinte (cfr. la documentazione di causa).
Deve concludersi, pertanto, che sussistono i presupposti di fatto stabiliti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della Legge
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74, come novellata dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Non vanno adottati provvedimenti ulteriori in quanto quella sullo status è l'unica questione del presente procedimento, non essendo state richieste statuizioni di natura economica.
L'oggetto del giudizio limitato alla pronuncia sul vincolo e la natura costitutiva della presente sentenza giustificano l'integrazione compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
18/03/2021 da ei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Rimini (RN), in data 14/06/2017 da Pt_1
e , matrimonio trascritto al n.104, Parte I, dell'anno 2017 del Registro
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Rimini;
b) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi