Articolo 40 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 47Articolo 57
Versione
24 agosto 1975
>
Versione
10 novembre 2018
Art. 40. Autorita' competente a deliberare le sanzioni

Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.
((Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato piu' elevato in grado con funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80.))
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente