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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2066/2022 R.G., chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. D. Amoruso Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa, con Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. F. Giampretuzzi
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/2/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver svolto da oltre quattro anni attività lavorativa occasionale al servizio della società convenuta con le mansioni di autista di autobus per il trasporto pubblico urbano, esponeva di avere partecipato al concorso pubblicato dalla in CP_1
data 14/4/2021 e di aver allegato alla domanda, tra le varie documentazioni, l'attestato di conoscenza della lingua inglese B/1 conseguito dopo la frequenza di aggiornamento presso l'Ente attuatore “ socio unico con sede in Milano, svolto presso CP_2
“Lavorint” Filiale di accreditato “FORMA. che rilasciava apposita CP_1 CP_3
certificazione di conseguimento nel 2019.
Lamentava che la società convenuta, in data 26/1/2022, pubblicava la graduatoria definitiva dei partecipanti alla selezione, assegnando al ricorrente la posizione n. 112 ed attribuendo n. 85 punti, in luogo degli 88 a cui il ricorrente avrebbe avuto diritto, in quanto possessore dell'attestazione di conoscenza della lingua inglese legittimamente conseguita e ritualmente prodotta nei termini indicati nel bando di selezione dal candidato.
Ritenuta l'illegittimità della determinazione della società resistente, adiva il Tribunale di
Bari, sezione lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) ORDINI all'
[...]
Con
”. , in persona del legale rappresentante p.t., di Controparte_4 CP_1
riconoscere ed assegnare al sig. il punteggio di “3” voti Parte_1 conseguenti al titolo posseduto attestante la “Conoscenza della lingua Inglese” classificazione B/1 in ossequio alla condizione del bando di selezione n° 379 del
14/04/2021 SEGR 2 che al punto “3” assegna tale punteggio ai detentori dell'attestato in oggetto fissando, cos, definitivamente il punteggio totale raggiunto dall'istante in
“88”.
B) all'azienda Municipalizzata “ , in persona del legale CP_5 CP_1
rappresentante p.t., di riposizionare il sig. nella graduatoria Parte_1
definitiva della sezione al livello spettantegli di diritto e corrispondente al punteggio conseguito di “88” raggiunto in guisa di tutti i titoli posseduti”con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva tardivamente in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. In particolare, deduceva che il bando di selezione surrichiamato prevede al punto “3 Titoli”, fra gli altri, “per la conoscenza della lingua inglese con certificazione di livello B1-punti 3” e a punto “4 Commissione esaminatrice
e Graduatorie degli idonei”, 4° e 5° capoverso, che “l'inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare i diritti di precedenza in caso di assunzione” e la stessa “sarà utilizzata dall'azienda per le sue necessità dopo l'esaurimento della graduatoria attualmente vigente e resterà in vigore per due anni decorrenti dal suo primo utilizzo”; di tal che, rappresentava che il titolo allegato dal ricorrente ai fini dell'attribuzione dell'invocato punteggio “3” non corrisponde a quanto richiesto dal citato bando (“per la conoscenza della lingua inglese con certificazione di livello B1- punti 3”), atteso che l'attestato di partecipazione prodotto non equivale a “certificazione di livello B1” né dallo stesso può ricavarsi che trattasi di corso di inglese per conseguire la conoscenza di livello B/1, recando lo stesso l'attestazione di “Inglese/Base”. Parte
Pag. 2 di 7 resistente ha evidenziato che il richiesto livello B/1 è una classificazione tipizzata all'interno del quadro Europeo Comune di riferimento per le lingue (QCER) come la
“certificazione Cambridge PET” conseguibile sono a seguito di esame. Concludeva, pertanto, per la legittimità della valutazione da parte della Commissione preposta alla selezione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 15/12/2022, il Tribunale ordinava alla società convenuta l'esibizione del fascicolo relativo a , e , alla Persona_1 Persona_2 Persona_3
stregua della circostanza dedotta da parte ricorrente in virtù della quale a tali candidati erano stati riconosciuti, dalla Commissione esaminatrice, punti 3 a fronte della presentazione della medesima attestazione del ricorrente.
Prodotta la documentazione da parte della società, con nota del 2/3/2023, all'udienza del
10/7/2024, il procuratore di parte ricorrente depositava nota di assunzione del ricorrente da parte della società convenuta datata 27/10/2023; chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite. Parte resistente deduceva che l'assunzione del ricorrente era avvenuta per mero scorrimento di graduatoria e non per riconoscimento delle ragioni di cui al ricorso, pertanto, si riportava alle conclusioni rassegnate nei propri atti e scritti difensivi, chiedendo fissarsi udienza di discussione con termine per il deposito di note .
All'udienza odierna, sostituita con lo scambio di note e art. 127 ter c.p.c., la controversia, di taglio documentale, è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la res litigiosa, in conseguenza della prova dell'avvenuta assunzione del ricorrente da parte della società convenuta (nota di assunzione di el 27/10/2023). CP_1
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della
Pag. 3 di 7 conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere;
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente lamenta la mancata valutazione, da parte della Commissione esaminatrice del bando di selezione n. 4379, pubblicato in data 14/4/2021 dalla società resistente, del punteggio previsto al punto 3 dell'avviso di selezione.
Giova richiamare il punto “
3.Titoli” del predetto avviso che così recita: “Per la conoscenza della lingua inglese con certificazione di livello B1- punti 3”.
Il punto controverso della presente controversia è l'interpretazione della espressione utilizzata, nel bando di selezione “certificazione di livello B1”, che, secondo la prospettazione attorea, potrebbe essere resa coincidente con l'attestazione professionale di partecipazione al corso di lingua inglese conseguita dopo il percorso formativo a cui il ricorrente era stato avviato per iniziativa dell'Agenzia interinale del lavoro
“Lavorint”, a suo dire, riconosciuta a livello nazionale. Ed invero, dalla disamina della attestazione allegata alla domanda inoltrata dal ricorrente, emerge che “ Parte_1
ha partecipato al corso online di formazione professionale INGLESE
[...]
Pag. 4 di 7 ” di cui l'ente attuatore è e l'impresa promotrice è LAVORINT s.p.a. Pt_2 CP_2
Agenzia per il lavoro (cfr. all. ricorso).
Tanto premesso, osserva il Giudicante che l'attestato di partecipazione ad un corso di
” non può in alcun modo essere equiparato ad una “certificazione di Parte_3 livello B1”, quale è quella richiesta dall'avviso di selezione oggetto del presente giudizio, atteso che un attestato di partecipazione o frequenza è un documento che spesso viene consegnato al termine di un corso di lingua e non fornisce alcuna indicazione sul livello di padronanza della lingua. Si tratta, a tutti gli effetti, di una testimonianza informale dell'avvenuta partecipazione alle lezioni, senza però aggiungere altro sul grado di competenza linguistica posseduto dal partecipante. Un altro aspetto a cui prestare attenzione riguarda il fatto che il suo valore non è ufficialmente riconosciuto né in ambito scolastico né professionale e, pertanto, non è spendibile.
La principale differenza tra attestato e certificazione di lingua inglese si trova immediatamente guardando alla definizione di quest'ultima: una certificazione di lingua inglese è un documento ufficiale, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto che attesta il grado di conoscenza della lingua di un individuo, in accordo con i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o Common European
Framework (CEFR). Al candidato verrà riconosciuto un livello di competenza linguistica solo dopo aver sostenuto e superato un esame per valutare le proprie competenze.
Orbene, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, non solo trattasi di mera attestazione di frequenza di un corso che non è stato rilasciato da alcun ente certificatore ufficialmente riconosciuto, ma tale attestazione concerne la frequenza di un corso di
“Inglese Base” che non certifica la conoscenza del livello di Inglese B/1, come richiesta dal bando.
Ma vi è di più. Nessuna delle società che compaiono nel titolo allegato alla domanda del ricorrente risulta accreditata dal , quale ente Controparte_6
certificatore della Lingua Inglese, giusta Decreto 7/3/2012 prot. 3889 (in G.U. n. 79 del
3/4/2012) cui si sono susseguiti diversi provvedimenti direttoriali di aggiornamento, di cui l'ultimo quello del 9/2/2021; ed invero, l'accreditamento da parte del CP_6
Pag. 5 di 7 è necessario ai fini del riconoscimento delle certificazioni Controparte_6
da parte degli Enti Pubblici nei propri concorsi;
ne discende che, alla luce del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, d.lgs. n. 175/2016, la società resistente deve osservare i medesimi principi dell'ente pubblico nel bandire e svolgere le proprie selezioni pubbliche.
Nè l'avvenuta assunzione del ricorrente, con nota del 27/10/2023, vale a dire nelle more della definizione della presente controversia, può in alcun modo valere a suffragare la prospettazione attorea, atteso che, dal contenuto della stessa, emerge che “Con riferimento agli esiti della selezione pubblica … nella cui graduatoria finale di idoneità
Lei risulta utilmente collocato al n. 112”; in altre parole, la posizione ricoperta dal ricorrente all'interno della graduatoria è rimasta del tutto inalterata, posto che il punteggio originariamente attribuito al di “85” non è stato modificato. Del Parte_1 resto, il punto 4 del bando prevede che la “graduatoria finale sarà utilizzata dall'azienda per le sue necessità dopo l'esaurimento della graduatoria attualmente vigente e resterà in vigore per due anni decorrenti dal suo primo utilizzo”; pertanto, conformemente a quanto dallo stesso previsto, la società ha provveduto, scorrendo la graduatoria, all'assunzione del ricorrente.
In considerazione delle motivazioni che precedono, deve ritenersi la legittimità dell'operato della società resistente.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 24/2/2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite che liquida in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap, come per legge.
Pag. 6 di 7 Bari, 13/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2066/2022 R.G., chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. D. Amoruso Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa, con Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. F. Giampretuzzi
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/2/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver svolto da oltre quattro anni attività lavorativa occasionale al servizio della società convenuta con le mansioni di autista di autobus per il trasporto pubblico urbano, esponeva di avere partecipato al concorso pubblicato dalla in CP_1
data 14/4/2021 e di aver allegato alla domanda, tra le varie documentazioni, l'attestato di conoscenza della lingua inglese B/1 conseguito dopo la frequenza di aggiornamento presso l'Ente attuatore “ socio unico con sede in Milano, svolto presso CP_2
“Lavorint” Filiale di accreditato “FORMA. che rilasciava apposita CP_1 CP_3
certificazione di conseguimento nel 2019.
Lamentava che la società convenuta, in data 26/1/2022, pubblicava la graduatoria definitiva dei partecipanti alla selezione, assegnando al ricorrente la posizione n. 112 ed attribuendo n. 85 punti, in luogo degli 88 a cui il ricorrente avrebbe avuto diritto, in quanto possessore dell'attestazione di conoscenza della lingua inglese legittimamente conseguita e ritualmente prodotta nei termini indicati nel bando di selezione dal candidato.
Ritenuta l'illegittimità della determinazione della società resistente, adiva il Tribunale di
Bari, sezione lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) ORDINI all'
[...]
Con
”. , in persona del legale rappresentante p.t., di Controparte_4 CP_1
riconoscere ed assegnare al sig. il punteggio di “3” voti Parte_1 conseguenti al titolo posseduto attestante la “Conoscenza della lingua Inglese” classificazione B/1 in ossequio alla condizione del bando di selezione n° 379 del
14/04/2021 SEGR 2 che al punto “3” assegna tale punteggio ai detentori dell'attestato in oggetto fissando, cos, definitivamente il punteggio totale raggiunto dall'istante in
“88”.
B) all'azienda Municipalizzata “ , in persona del legale CP_5 CP_1
rappresentante p.t., di riposizionare il sig. nella graduatoria Parte_1
definitiva della sezione al livello spettantegli di diritto e corrispondente al punteggio conseguito di “88” raggiunto in guisa di tutti i titoli posseduti”con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva tardivamente in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. In particolare, deduceva che il bando di selezione surrichiamato prevede al punto “3 Titoli”, fra gli altri, “per la conoscenza della lingua inglese con certificazione di livello B1-punti 3” e a punto “4 Commissione esaminatrice
e Graduatorie degli idonei”, 4° e 5° capoverso, che “l'inserimento in graduatoria sarà utile esclusivamente a determinare i diritti di precedenza in caso di assunzione” e la stessa “sarà utilizzata dall'azienda per le sue necessità dopo l'esaurimento della graduatoria attualmente vigente e resterà in vigore per due anni decorrenti dal suo primo utilizzo”; di tal che, rappresentava che il titolo allegato dal ricorrente ai fini dell'attribuzione dell'invocato punteggio “3” non corrisponde a quanto richiesto dal citato bando (“per la conoscenza della lingua inglese con certificazione di livello B1- punti 3”), atteso che l'attestato di partecipazione prodotto non equivale a “certificazione di livello B1” né dallo stesso può ricavarsi che trattasi di corso di inglese per conseguire la conoscenza di livello B/1, recando lo stesso l'attestazione di “Inglese/Base”. Parte
Pag. 2 di 7 resistente ha evidenziato che il richiesto livello B/1 è una classificazione tipizzata all'interno del quadro Europeo Comune di riferimento per le lingue (QCER) come la
“certificazione Cambridge PET” conseguibile sono a seguito di esame. Concludeva, pertanto, per la legittimità della valutazione da parte della Commissione preposta alla selezione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 15/12/2022, il Tribunale ordinava alla società convenuta l'esibizione del fascicolo relativo a , e , alla Persona_1 Persona_2 Persona_3
stregua della circostanza dedotta da parte ricorrente in virtù della quale a tali candidati erano stati riconosciuti, dalla Commissione esaminatrice, punti 3 a fronte della presentazione della medesima attestazione del ricorrente.
Prodotta la documentazione da parte della società, con nota del 2/3/2023, all'udienza del
10/7/2024, il procuratore di parte ricorrente depositava nota di assunzione del ricorrente da parte della società convenuta datata 27/10/2023; chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite. Parte resistente deduceva che l'assunzione del ricorrente era avvenuta per mero scorrimento di graduatoria e non per riconoscimento delle ragioni di cui al ricorso, pertanto, si riportava alle conclusioni rassegnate nei propri atti e scritti difensivi, chiedendo fissarsi udienza di discussione con termine per il deposito di note .
All'udienza odierna, sostituita con lo scambio di note e art. 127 ter c.p.c., la controversia, di taglio documentale, è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la res litigiosa, in conseguenza della prova dell'avvenuta assunzione del ricorrente da parte della società convenuta (nota di assunzione di el 27/10/2023). CP_1
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della
Pag. 3 di 7 conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere;
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente lamenta la mancata valutazione, da parte della Commissione esaminatrice del bando di selezione n. 4379, pubblicato in data 14/4/2021 dalla società resistente, del punteggio previsto al punto 3 dell'avviso di selezione.
Giova richiamare il punto “
3.Titoli” del predetto avviso che così recita: “Per la conoscenza della lingua inglese con certificazione di livello B1- punti 3”.
Il punto controverso della presente controversia è l'interpretazione della espressione utilizzata, nel bando di selezione “certificazione di livello B1”, che, secondo la prospettazione attorea, potrebbe essere resa coincidente con l'attestazione professionale di partecipazione al corso di lingua inglese conseguita dopo il percorso formativo a cui il ricorrente era stato avviato per iniziativa dell'Agenzia interinale del lavoro
“Lavorint”, a suo dire, riconosciuta a livello nazionale. Ed invero, dalla disamina della attestazione allegata alla domanda inoltrata dal ricorrente, emerge che “ Parte_1
ha partecipato al corso online di formazione professionale INGLESE
[...]
Pag. 4 di 7 ” di cui l'ente attuatore è e l'impresa promotrice è LAVORINT s.p.a. Pt_2 CP_2
Agenzia per il lavoro (cfr. all. ricorso).
Tanto premesso, osserva il Giudicante che l'attestato di partecipazione ad un corso di
” non può in alcun modo essere equiparato ad una “certificazione di Parte_3 livello B1”, quale è quella richiesta dall'avviso di selezione oggetto del presente giudizio, atteso che un attestato di partecipazione o frequenza è un documento che spesso viene consegnato al termine di un corso di lingua e non fornisce alcuna indicazione sul livello di padronanza della lingua. Si tratta, a tutti gli effetti, di una testimonianza informale dell'avvenuta partecipazione alle lezioni, senza però aggiungere altro sul grado di competenza linguistica posseduto dal partecipante. Un altro aspetto a cui prestare attenzione riguarda il fatto che il suo valore non è ufficialmente riconosciuto né in ambito scolastico né professionale e, pertanto, non è spendibile.
La principale differenza tra attestato e certificazione di lingua inglese si trova immediatamente guardando alla definizione di quest'ultima: una certificazione di lingua inglese è un documento ufficiale, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto che attesta il grado di conoscenza della lingua di un individuo, in accordo con i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o Common European
Framework (CEFR). Al candidato verrà riconosciuto un livello di competenza linguistica solo dopo aver sostenuto e superato un esame per valutare le proprie competenze.
Orbene, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, non solo trattasi di mera attestazione di frequenza di un corso che non è stato rilasciato da alcun ente certificatore ufficialmente riconosciuto, ma tale attestazione concerne la frequenza di un corso di
“Inglese Base” che non certifica la conoscenza del livello di Inglese B/1, come richiesta dal bando.
Ma vi è di più. Nessuna delle società che compaiono nel titolo allegato alla domanda del ricorrente risulta accreditata dal , quale ente Controparte_6
certificatore della Lingua Inglese, giusta Decreto 7/3/2012 prot. 3889 (in G.U. n. 79 del
3/4/2012) cui si sono susseguiti diversi provvedimenti direttoriali di aggiornamento, di cui l'ultimo quello del 9/2/2021; ed invero, l'accreditamento da parte del CP_6
Pag. 5 di 7 è necessario ai fini del riconoscimento delle certificazioni Controparte_6
da parte degli Enti Pubblici nei propri concorsi;
ne discende che, alla luce del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, d.lgs. n. 175/2016, la società resistente deve osservare i medesimi principi dell'ente pubblico nel bandire e svolgere le proprie selezioni pubbliche.
Nè l'avvenuta assunzione del ricorrente, con nota del 27/10/2023, vale a dire nelle more della definizione della presente controversia, può in alcun modo valere a suffragare la prospettazione attorea, atteso che, dal contenuto della stessa, emerge che “Con riferimento agli esiti della selezione pubblica … nella cui graduatoria finale di idoneità
Lei risulta utilmente collocato al n. 112”; in altre parole, la posizione ricoperta dal ricorrente all'interno della graduatoria è rimasta del tutto inalterata, posto che il punteggio originariamente attribuito al di “85” non è stato modificato. Del Parte_1 resto, il punto 4 del bando prevede che la “graduatoria finale sarà utilizzata dall'azienda per le sue necessità dopo l'esaurimento della graduatoria attualmente vigente e resterà in vigore per due anni decorrenti dal suo primo utilizzo”; pertanto, conformemente a quanto dallo stesso previsto, la società ha provveduto, scorrendo la graduatoria, all'assunzione del ricorrente.
In considerazione delle motivazioni che precedono, deve ritenersi la legittimità dell'operato della società resistente.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e devono essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 24/2/2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite che liquida in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap, come per legge.
Pag. 6 di 7 Bari, 13/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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