TRIB
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/08/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2025 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 539/2025 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RICCARDO SPERTI (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in ROMA, VIA C.F._3
NEMORENSE N. 93- 00199 (PEC: ) Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: scioglimento matrimonio
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 6 febbraio 2025, i ricorrenti chiedevano la Pag. 1 a 4 pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto l'11 luglio 2016 in Tivoli (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tivoli anno 2016; atto numero 76; parte II;
serie C), da cui nasceva una figlia, (Roma, 15/05/2018), alle condizioni indicate Per_1 nell'atto introduttivo, e dunque:
1) La casa coniugale, sita in San Cesareo (Rm), Via Dei Saltimbanchi n. 15, di proprietà di entrambi verrà locata o alternativamente posta in vendita, dal momento che non è intenzione degli stessi rimanere ad abitarvi. Infatti, il Signor e la Signora se ne sono già Pt_1 Pt_2 allontanati asportando i propri effetti personali.
2) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, da assumersi di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima. Per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione, le stesse potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia con sé.
3) Il padre, Sig. vedrà la figlia minore compatibilmente con gli Parte_1 Persona_2 impegni di vita della stessa, quando vorrà previo accordo con la madre e comunque a settimane alterne, dal sabato mattina sino al mercoledì mattina.
4) Durante i periodi estivi e festivi i genitori concorderanno alternativamente la collocazione della minore tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle preminenti esigenze della figlia. Ovvero per il periodo delle vacanze estive, la minore trascorrerà nel mese di agosto due settimane con il padre e due con la madre in maniera alternata. Per il periodo vacanziero natalizio, la minore trascorrerà ogni anno il giorno della Vigilia di Natale con la mamma ed il
25 e 26 dicembre con il papà, il giorno 31 dicembre con la mamma ed il primo gennaio con il papà, il 6 gennaio con la mamma. Durante le vacanze pasquali alternativamente la figlia trascorrerà di anno in anno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro.
5) Resta salva la facoltà per entrambi i genitori di concordare di volta in volta eventuali variazioni, nel rispetto delle esigenze di vita e di studio della figlia minore e in ragione dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori.
6) La figlia trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa e la Festa della
Mamma e con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà; i genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno della figlia.
7) Ciascun genitore, nel periodo di permanenza della figlia presso di sé, la seguirà sia nell'espletamento dei compiti scolastici che nello svolgimento delle attività sportive e culturali
Pag. 2 a 4 previste in tali giorni, o la accompagnerà alle visite mediche o alle sedute ortodontiche e/o dentistiche programmate.
8) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia l'importo di € 200,00(duecento/00) mensili complessivi, Persona_2 entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'Istat, come per legge, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_2
9) Ciascuno dei coniugi provvederà da solo al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
10) Ciascuno dei genitori sosterrà al 50% le spese straordinarie per la figlia come Persona_2 individuate nel Protocollo d'Intesa del 17 dicembre 2014 del Tribunale Civile di Roma e dell'Ordine degli Avvocati di Roma, del quale entrambe le parti hanno ricevuto copia.
11) I coniugi si impegnano a prestare reciproco consenso per il rilascio del passaporto
12) Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione;
13) Spese interamente compensate
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù di accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2013 sottoscritto in data 26 giugno 2020, ed autorizzato dal Pubblico Ministero con visto in data 28/07/2020;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto di riqualificare la domanda in cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuto conto del rito concordatario scelto in sede di matrimonio;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della minore, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
Pag. 3 a 4 assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti l'11 luglio
2016 in Tivoli (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tivoli anno 2016; atto numero 76; parte II;
serie C);
2) Dispone che le condizioni del divorzio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a
13), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 539/2025 iscritta al Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RICCARDO SPERTI (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in ROMA, VIA C.F._3
NEMORENSE N. 93- 00199 (PEC: ) Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: scioglimento matrimonio
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 6 febbraio 2025, i ricorrenti chiedevano la Pag. 1 a 4 pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto l'11 luglio 2016 in Tivoli (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tivoli anno 2016; atto numero 76; parte II;
serie C), da cui nasceva una figlia, (Roma, 15/05/2018), alle condizioni indicate Per_1 nell'atto introduttivo, e dunque:
1) La casa coniugale, sita in San Cesareo (Rm), Via Dei Saltimbanchi n. 15, di proprietà di entrambi verrà locata o alternativamente posta in vendita, dal momento che non è intenzione degli stessi rimanere ad abitarvi. Infatti, il Signor e la Signora se ne sono già Pt_1 Pt_2 allontanati asportando i propri effetti personali.
2) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, da assumersi di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima. Per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione, le stesse potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia con sé.
3) Il padre, Sig. vedrà la figlia minore compatibilmente con gli Parte_1 Persona_2 impegni di vita della stessa, quando vorrà previo accordo con la madre e comunque a settimane alterne, dal sabato mattina sino al mercoledì mattina.
4) Durante i periodi estivi e festivi i genitori concorderanno alternativamente la collocazione della minore tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle preminenti esigenze della figlia. Ovvero per il periodo delle vacanze estive, la minore trascorrerà nel mese di agosto due settimane con il padre e due con la madre in maniera alternata. Per il periodo vacanziero natalizio, la minore trascorrerà ogni anno il giorno della Vigilia di Natale con la mamma ed il
25 e 26 dicembre con il papà, il giorno 31 dicembre con la mamma ed il primo gennaio con il papà, il 6 gennaio con la mamma. Durante le vacanze pasquali alternativamente la figlia trascorrerà di anno in anno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro.
5) Resta salva la facoltà per entrambi i genitori di concordare di volta in volta eventuali variazioni, nel rispetto delle esigenze di vita e di studio della figlia minore e in ragione dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori.
6) La figlia trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della stessa e la Festa della
Mamma e con il padre il giorno del compleanno dello stesso e la Festa del Papà; i genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno della figlia.
7) Ciascun genitore, nel periodo di permanenza della figlia presso di sé, la seguirà sia nell'espletamento dei compiti scolastici che nello svolgimento delle attività sportive e culturali
Pag. 2 a 4 previste in tali giorni, o la accompagnerà alle visite mediche o alle sedute ortodontiche e/o dentistiche programmate.
8) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia l'importo di € 200,00(duecento/00) mensili complessivi, Persona_2 entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita elaborati dall'Istat, come per legge, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_2
9) Ciascuno dei coniugi provvederà da solo al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
10) Ciascuno dei genitori sosterrà al 50% le spese straordinarie per la figlia come Persona_2 individuate nel Protocollo d'Intesa del 17 dicembre 2014 del Tribunale Civile di Roma e dell'Ordine degli Avvocati di Roma, del quale entrambe le parti hanno ricevuto copia.
11) I coniugi si impegnano a prestare reciproco consenso per il rilascio del passaporto
12) Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione;
13) Spese interamente compensate
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù di accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2013 sottoscritto in data 26 giugno 2020, ed autorizzato dal Pubblico Ministero con visto in data 28/07/2020;
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto di riqualificare la domanda in cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuto conto del rito concordatario scelto in sede di matrimonio;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della minore, e tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
Pag. 3 a 4 assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti l'11 luglio
2016 in Tivoli (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tivoli anno 2016; atto numero 76; parte II;
serie C);
2) Dispone che le condizioni del divorzio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a
13), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4