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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 27/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2023
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Oggi 27 marzo 2025, ad ore 11.00, è comparso l'Avv. Giovanni Campus, nell'interesse della società
attrice il quale insiste nella domanda e nelle conclusioni. E' altresì comparso Parte_1
l'Avv. Angela Cappai, nell'interesse del convenuta , la quale contesta la comparsa CP_1
conclusionale avversa per inconferenza delle argomentazioni oltre che trattasi di mere allegazioni.
Precisa che in sede di separazione, ma anche in questa sede, si sono evidenziate le pessime condizioni di salute più che di indigenza della convenuta, come afferma controparte, ragion per cui è stata supportata nella ricerca di altra abitazione. Aldilà di quanto ora detto non sussiste la legittimazione attiva posto che in Corte di Appello è stata depositata ispezione ipotecaria da cui risulta che il è Per_1
comproprietario dell'immobile assieme ai familiari e non la società. In ogni caso si aderisce alla parte in cui controparte dichiara che la non era parte del rapporto di comodato per cui non poteva CP_1
azionare la procedura di sfratto ma un'azione ordinaria. Si confermano le conclusioni in atti. L'Avv.
Campus contesta le avverse difese e fa rilevare che nell'anno 2004 l'immobile è stato acquistato dalla società e le trascrizioni cui fa riferimento controparte riguardano periodi precedenti e Parte_1
precisamente l'anno 2001.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
Verbale chiuso ad ore 16.00
Il G.O.T. pagina 1 di 5 dott.ssa Carla Maria Brunzu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE UNICO ONORARIO
DEL TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza in data 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1229 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
( P.I ) con sede in viale Alghero n.28, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Muroni n.3/c, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Campus che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti.
- attore intimante-
contro
:
( C.F. ), elettivamente domiciliata in Macomer, Via B.Luserna CP_1 C.F._1
n.4, presso lo studio dell'Avv. Angela Cappai, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti.
- convenuta intimata - in punto a:
Sfratto per finito comodato
************************
CONCLUSIONI Il Procuratore dell' attrice chiede e conclude:
“ L'Ill.mo Sig. Giudice contrariis reiectis, voglia: 1) accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e per l'effetto respingere l'opposizione ex adverso formulata;
2) con vittoria di diritti ed onorari in applicazione del principio di soccombenza virtuale considerato che la medio tempore CP_1 ha rilasciato l'immobile oggetto dell'azione di rilascio.
Il Procuratore della resistente chiede e conclude:
“L'Ill.mo Tribunale adito, voglia: nel rito 1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'intimato pagina 2 di 5 sfratto per carenza di valido titolo posto che il titolare del contratto di comodato era Parte_2 come espressamente affermato dalla nel merito – in via principale: 2) accogliere Parte_1
l'opposizione per i motivi di cui alla narrativa;
in via subordinata 3) essendo venuto meno l'interesse dell'intimante atteso il rilascio della casa da parte di dichiarare cessata la materia del CP_1 contendere;
c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
L'attrice nell'atto introduttivo ha esposto che: 1) era proprietaria di un immobile, sito in Pt_1
Via Grazia Deledda n.41, concesso in comodato gratuito per uso abitativo al sig con Parte_2 decorrenza dal 01/01/2004; 2) in data 23 aprile 2005 aveva contratto matrimonio con la Parte_2 signora e la stessa aveva trasferito la propria residenza presso l'immobile sito in via CP_1 Pt_1
Grazia Deledda n.41, di fatto accedendo al contratto di comodato d'uso originariamente stipulato tra l'esponente e 3) che in data 01/10/2023 aveva rilasciato l'immobile Parte_2 Parte_2 liberandolo dai propri effetti personali 4) che la convenuta separata di fatto dal CP_1 Pt_2
a far data dal 15 settembre 2023 pur invitata al rilascio aveva rifiutato il rilascio
[...] dell'immobile; 4) l'esponente aveva manifestato la volontà di rientrare in possesso dell'immobile di sua proprietà e a tal fine lo aveva comunicato alla convenuta per le vie brevi e a mezzo di posta elettronica;
5) aveva esperito il procedimento di mediazione obbligatoria con incontro fissato in data
27/11/2023 che aveva avuto esito negativo.
Concludeva per la convalida dello sfratto per finito comodato.
La convenuta, nella comparsa di costituzione ha sostenuto che: 1) nell'anno 2005 l'immobile oggetto di causa era stato destinato a casa familiare dai coniugi e a tal fine era stato Persona_2 concesso dai familiari del che componevano la compagine sociale della società attorea;
2) la Per_1 convenuta aveva collaborato nell'impresa familiare, avente ad oggetto l'attività commerciale bar-caffè di cui il era l'omonimo titolare ma era stata tenuta all'oscuro del reddito prodotto in quanto la Per_1 gestione era sotto l'esclusivo controllo del 3) dal mese di luglio la signora , sorella Per_1 Per_3 del le aveva chiesto il rilascio dell'immobile; 5) la convenuta in data 31 ottobre 2023 aveva Pt_2 depositato ricorso per separazione con addebito ed aveva chiesto l'assegnazione della casa coniugale fintanto che non avesse reperito altra abitazione:
Chiedeva, previa declaratoria di validità del contratto di comodato destinato ad abitazione familiare, il rigetto della domanda.
Nelle memorie integrative parte convenuta ha poi eccepito il difetto di legittimazione passiva e nelle note conclusionali il difetto di legittimazione attiva.
L'eccezione del difetto di legittimazione attiva non può trovare accoglimento e deve essere rigettata. E' documentalmente dimostrato che la ha acquistato all'asta nell'anno 2004, a Parte_1 seguito di un procedimento di esecuzione forzata, l'immobile oggetto del contratto di comodato per cui
è causa, originariamente di proprietà di e , genitori di Controparte_2 Persona_4 Pt_2
( cfr. produzioni di parte attrice).
[...]
Non può altresì trovare accoglimento e deve essere rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva. E' circostanza pacifica che la convenuta ha contratto matrimonio nell'anno 2005 CP_1 con il e da tale data risiede nell'immobile concesso in comodato gratuito dalla società Parte_2
Parte_1
La convenuta pertanto da tale data ha acquisito la detenzione qualificata dell'immobile ovvero la posizione di comodatario accedendo al contratto di comodato gratuito stipulato, senza formalizzazione, tra e la società Parte_2 Parte_1
Ciò premesso la domanda formulata da parte attrice di cessazione del contratto per finito pagina 3 di 5 comodato è fondata deve essere accolta per quanto di ragione.
E' documentalmente dimostrato che in data 06 ottobre 2023 è stato richiesto alla convenuta dal comodante il rilascio dell'immobile. Non risulta per converso dimostrato l'assunto difensivo della convenuta ovvero che i coniugi avessero destinato l'immobile a casa familiare e che a tal fine era stato concesso in comodato dai familiari del Per_1 L'ipotesi di comodato di casa familiare si inquadra nello schema del comodato a termine indeterminato il quale rappresenta figura concettualmente diversa dal comodato senza determinazione di durata ( c.d precario) disciplinato dall'art. 1810 c.c. Infatti “ la figura del comodato precario si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare
“ad nutum” mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui”( cfr. Cass. n.5987/2000).
Era pertanto onere della convenuta dimostrare la destinazione dell'immobile a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio poiché “ nel comodato di immobile stipulato senza termine di durata l'onere di provarne la destinazione dell'immobile e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava su comodatario”. ( cfr. Cass. 17332/2018) Infatti secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale “ con il contratto di comodato il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto d'uso del bene proprio e soprattutto quando si tratti di bene immobile la sussistenza di un effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli o destinazioni d'uso particolarmente gravosi non può essere presunta ma deve essere positivamente accertata” ( cfr. Cass. 24838/2014). In caso di dubbio sull'accertamento della comune intenzione delle parti in ordine alla destinazione dell'immobile si dovrà pertanto propendere per la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo.
Non può pertanto considerarsi prova sufficiente a ritenere un comodato d'uso familiare il fatto di aver contratto matrimonio e risiedere nell'immobile.
Ad abundantiam, anche a voler ritenere dimostrata la destinazione dell'immobile a casa familiare è circostanza pacifica che la convenuta in data 31 ottobre 2023 ha depositato ricorso per la separazione dei coniugi e pertanto sarebbe comunque venuta meno la persistenza di destinazione a casa familiare, per il superiore interesse della famiglia, in assenza di figli. Infatti il coniuge separato per opporsi alla richiesta di rilascio deve dimostrare la pattuizione di un comodato per uso familiare nell'interesse della prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente convivente “ il comodatario o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente che opponga alla richiesta di rilascio l'esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata ha l'onere di provare anche mediante le inferenze probatorie desumibile da ogni fatto secondario allegato e dimostrato che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento. La prova potrebbe risultare più difficile qualora la concessione sia avvenuta in favore di comodatario non coniugato né prossimo alle nozze dovendosi in tal caso dimostrare che dopo l'insorgere della nuova situazione familiare il comodato sia stato confermato o mantenuto per soddisfare gli accresciuti bisogni connessi all'uso familiare e non solo personale (cfr. Cass. 20448/2014). Rilevato che nel caso di specie in assenza di prole non sussistono diritti da tutelare ne conseguirebbe comunque il venir meno della destinazione dell'immobile a casa familiare ed il conseguente diritto del comodante a richiedere il rilascio dell'immobile. All'esito di quanto sopra esposto in accoglimento della domanda attrice dichiara la cessazione del comodato precario con riferimento all'immobile sito in via Grazia Deledda n.41, alla data del Pt_1
pagina 4 di 5 06/10/2023 (cfr. richiesta di rilascio dell'immobile in atti) e per l'effetto conferma l'ordinanza di rilascio di data 14 marzo 2024 posto che l'immobile è stato liberato in data 12 aprile 2024 e pertanto a seguito della predetta ordinanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ritenuto doversi applicare i minimi tariffari di cui al D.M. n.55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022 tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia (cfr. Cass. 968/2022).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione del comodato precario con riferimento all'immobile sito in via Grazia Pt_1
Deledda n.41 alla data del 06/10/2023;
- per l'effetto conferma l'ordinanza di rilascio dell'immobile di data 14 marzo 2024;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.540,87 per compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Oristano il 27/03/2025. Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Oggi 27 marzo 2025, ad ore 11.00, è comparso l'Avv. Giovanni Campus, nell'interesse della società
attrice il quale insiste nella domanda e nelle conclusioni. E' altresì comparso Parte_1
l'Avv. Angela Cappai, nell'interesse del convenuta , la quale contesta la comparsa CP_1
conclusionale avversa per inconferenza delle argomentazioni oltre che trattasi di mere allegazioni.
Precisa che in sede di separazione, ma anche in questa sede, si sono evidenziate le pessime condizioni di salute più che di indigenza della convenuta, come afferma controparte, ragion per cui è stata supportata nella ricerca di altra abitazione. Aldilà di quanto ora detto non sussiste la legittimazione attiva posto che in Corte di Appello è stata depositata ispezione ipotecaria da cui risulta che il è Per_1
comproprietario dell'immobile assieme ai familiari e non la società. In ogni caso si aderisce alla parte in cui controparte dichiara che la non era parte del rapporto di comodato per cui non poteva CP_1
azionare la procedura di sfratto ma un'azione ordinaria. Si confermano le conclusioni in atti. L'Avv.
Campus contesta le avverse difese e fa rilevare che nell'anno 2004 l'immobile è stato acquistato dalla società e le trascrizioni cui fa riferimento controparte riguardano periodi precedenti e Parte_1
precisamente l'anno 2001.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
Verbale chiuso ad ore 16.00
Il G.O.T. pagina 1 di 5 dott.ssa Carla Maria Brunzu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE UNICO ONORARIO
DEL TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza in data 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1229 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
( P.I ) con sede in viale Alghero n.28, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sassari, Via Muroni n.3/c, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Campus che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti.
- attore intimante-
contro
:
( C.F. ), elettivamente domiciliata in Macomer, Via B.Luserna CP_1 C.F._1
n.4, presso lo studio dell'Avv. Angela Cappai, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti.
- convenuta intimata - in punto a:
Sfratto per finito comodato
************************
CONCLUSIONI Il Procuratore dell' attrice chiede e conclude:
“ L'Ill.mo Sig. Giudice contrariis reiectis, voglia: 1) accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e per l'effetto respingere l'opposizione ex adverso formulata;
2) con vittoria di diritti ed onorari in applicazione del principio di soccombenza virtuale considerato che la medio tempore CP_1 ha rilasciato l'immobile oggetto dell'azione di rilascio.
Il Procuratore della resistente chiede e conclude:
“L'Ill.mo Tribunale adito, voglia: nel rito 1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'intimato pagina 2 di 5 sfratto per carenza di valido titolo posto che il titolare del contratto di comodato era Parte_2 come espressamente affermato dalla nel merito – in via principale: 2) accogliere Parte_1
l'opposizione per i motivi di cui alla narrativa;
in via subordinata 3) essendo venuto meno l'interesse dell'intimante atteso il rilascio della casa da parte di dichiarare cessata la materia del CP_1 contendere;
c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
L'attrice nell'atto introduttivo ha esposto che: 1) era proprietaria di un immobile, sito in Pt_1
Via Grazia Deledda n.41, concesso in comodato gratuito per uso abitativo al sig con Parte_2 decorrenza dal 01/01/2004; 2) in data 23 aprile 2005 aveva contratto matrimonio con la Parte_2 signora e la stessa aveva trasferito la propria residenza presso l'immobile sito in via CP_1 Pt_1
Grazia Deledda n.41, di fatto accedendo al contratto di comodato d'uso originariamente stipulato tra l'esponente e 3) che in data 01/10/2023 aveva rilasciato l'immobile Parte_2 Parte_2 liberandolo dai propri effetti personali 4) che la convenuta separata di fatto dal CP_1 Pt_2
a far data dal 15 settembre 2023 pur invitata al rilascio aveva rifiutato il rilascio
[...] dell'immobile; 4) l'esponente aveva manifestato la volontà di rientrare in possesso dell'immobile di sua proprietà e a tal fine lo aveva comunicato alla convenuta per le vie brevi e a mezzo di posta elettronica;
5) aveva esperito il procedimento di mediazione obbligatoria con incontro fissato in data
27/11/2023 che aveva avuto esito negativo.
Concludeva per la convalida dello sfratto per finito comodato.
La convenuta, nella comparsa di costituzione ha sostenuto che: 1) nell'anno 2005 l'immobile oggetto di causa era stato destinato a casa familiare dai coniugi e a tal fine era stato Persona_2 concesso dai familiari del che componevano la compagine sociale della società attorea;
2) la Per_1 convenuta aveva collaborato nell'impresa familiare, avente ad oggetto l'attività commerciale bar-caffè di cui il era l'omonimo titolare ma era stata tenuta all'oscuro del reddito prodotto in quanto la Per_1 gestione era sotto l'esclusivo controllo del 3) dal mese di luglio la signora , sorella Per_1 Per_3 del le aveva chiesto il rilascio dell'immobile; 5) la convenuta in data 31 ottobre 2023 aveva Pt_2 depositato ricorso per separazione con addebito ed aveva chiesto l'assegnazione della casa coniugale fintanto che non avesse reperito altra abitazione:
Chiedeva, previa declaratoria di validità del contratto di comodato destinato ad abitazione familiare, il rigetto della domanda.
Nelle memorie integrative parte convenuta ha poi eccepito il difetto di legittimazione passiva e nelle note conclusionali il difetto di legittimazione attiva.
L'eccezione del difetto di legittimazione attiva non può trovare accoglimento e deve essere rigettata. E' documentalmente dimostrato che la ha acquistato all'asta nell'anno 2004, a Parte_1 seguito di un procedimento di esecuzione forzata, l'immobile oggetto del contratto di comodato per cui
è causa, originariamente di proprietà di e , genitori di Controparte_2 Persona_4 Pt_2
( cfr. produzioni di parte attrice).
[...]
Non può altresì trovare accoglimento e deve essere rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva. E' circostanza pacifica che la convenuta ha contratto matrimonio nell'anno 2005 CP_1 con il e da tale data risiede nell'immobile concesso in comodato gratuito dalla società Parte_2
Parte_1
La convenuta pertanto da tale data ha acquisito la detenzione qualificata dell'immobile ovvero la posizione di comodatario accedendo al contratto di comodato gratuito stipulato, senza formalizzazione, tra e la società Parte_2 Parte_1
Ciò premesso la domanda formulata da parte attrice di cessazione del contratto per finito pagina 3 di 5 comodato è fondata deve essere accolta per quanto di ragione.
E' documentalmente dimostrato che in data 06 ottobre 2023 è stato richiesto alla convenuta dal comodante il rilascio dell'immobile. Non risulta per converso dimostrato l'assunto difensivo della convenuta ovvero che i coniugi avessero destinato l'immobile a casa familiare e che a tal fine era stato concesso in comodato dai familiari del Per_1 L'ipotesi di comodato di casa familiare si inquadra nello schema del comodato a termine indeterminato il quale rappresenta figura concettualmente diversa dal comodato senza determinazione di durata ( c.d precario) disciplinato dall'art. 1810 c.c. Infatti “ la figura del comodato precario si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare
“ad nutum” mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui”( cfr. Cass. n.5987/2000).
Era pertanto onere della convenuta dimostrare la destinazione dell'immobile a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio poiché “ nel comodato di immobile stipulato senza termine di durata l'onere di provarne la destinazione dell'immobile e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava su comodatario”. ( cfr. Cass. 17332/2018) Infatti secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale “ con il contratto di comodato il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto d'uso del bene proprio e soprattutto quando si tratti di bene immobile la sussistenza di un effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli o destinazioni d'uso particolarmente gravosi non può essere presunta ma deve essere positivamente accertata” ( cfr. Cass. 24838/2014). In caso di dubbio sull'accertamento della comune intenzione delle parti in ordine alla destinazione dell'immobile si dovrà pertanto propendere per la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo.
Non può pertanto considerarsi prova sufficiente a ritenere un comodato d'uso familiare il fatto di aver contratto matrimonio e risiedere nell'immobile.
Ad abundantiam, anche a voler ritenere dimostrata la destinazione dell'immobile a casa familiare è circostanza pacifica che la convenuta in data 31 ottobre 2023 ha depositato ricorso per la separazione dei coniugi e pertanto sarebbe comunque venuta meno la persistenza di destinazione a casa familiare, per il superiore interesse della famiglia, in assenza di figli. Infatti il coniuge separato per opporsi alla richiesta di rilascio deve dimostrare la pattuizione di un comodato per uso familiare nell'interesse della prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente convivente “ il comodatario o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente che opponga alla richiesta di rilascio l'esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata ha l'onere di provare anche mediante le inferenze probatorie desumibile da ogni fatto secondario allegato e dimostrato che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento. La prova potrebbe risultare più difficile qualora la concessione sia avvenuta in favore di comodatario non coniugato né prossimo alle nozze dovendosi in tal caso dimostrare che dopo l'insorgere della nuova situazione familiare il comodato sia stato confermato o mantenuto per soddisfare gli accresciuti bisogni connessi all'uso familiare e non solo personale (cfr. Cass. 20448/2014). Rilevato che nel caso di specie in assenza di prole non sussistono diritti da tutelare ne conseguirebbe comunque il venir meno della destinazione dell'immobile a casa familiare ed il conseguente diritto del comodante a richiedere il rilascio dell'immobile. All'esito di quanto sopra esposto in accoglimento della domanda attrice dichiara la cessazione del comodato precario con riferimento all'immobile sito in via Grazia Deledda n.41, alla data del Pt_1
pagina 4 di 5 06/10/2023 (cfr. richiesta di rilascio dell'immobile in atti) e per l'effetto conferma l'ordinanza di rilascio di data 14 marzo 2024 posto che l'immobile è stato liberato in data 12 aprile 2024 e pertanto a seguito della predetta ordinanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ritenuto doversi applicare i minimi tariffari di cui al D.M. n.55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022 tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia (cfr. Cass. 968/2022).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione del comodato precario con riferimento all'immobile sito in via Grazia Pt_1
Deledda n.41 alla data del 06/10/2023;
- per l'effetto conferma l'ordinanza di rilascio dell'immobile di data 14 marzo 2024;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.540,87 per compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Oristano il 27/03/2025. Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
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