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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 3991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3991 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA UN, nella causa iscritta al n.54/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. VITALE ANGELO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti DOA ALESSANDRO e SOTGIA STEFANIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 01/10/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dal mese di DICEMBRE 2024;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che CP_1 liquida in € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vitale Angelo, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/01/2025, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere l'invocata prestazione dal mese di DICEMBRE 2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del requisito sanitario, le spese di lite vanno compensate per metà, ponendo la restante parte, nella misura liquidata in dispositivo, a carico di con distrazione in favore del CP_1 procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 01.10.2025.
La Giudice del Lavoro
SA UN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA UN, nella causa iscritta al n.54/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. VITALE ANGELO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti DOA ALESSANDRO e SOTGIA STEFANIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 01/10/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dal mese di DICEMBRE 2024;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che CP_1 liquida in € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vitale Angelo, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/01/2025, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere l'invocata prestazione dal mese di DICEMBRE 2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del requisito sanitario, le spese di lite vanno compensate per metà, ponendo la restante parte, nella misura liquidata in dispositivo, a carico di con distrazione in favore del CP_1 procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 01.10.2025.
La Giudice del Lavoro
SA UN