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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. TO BE RR Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IA SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1077 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2020
TRA
(c.f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e, per essa, in virtù di procura rilasciata dall'Amministratore
unico, signora , il 3.12.2018 in Notaio di Milano, rep. 61592, CP_1 Persona_1
racc. 11920, registrata a Milano il 4.12.2018 al n. 54385 serie 1T, (c.f. Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Manlio Mannino) P.IVA_2
Appellante (p. iva , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, (c.f. Controparte_3 C.F._1
), (c.f. ) (Avv. Luigi Giacomo
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_2
Messina)
Appellati
c.f. Controparte_5 P.IVA_4
Appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 luglio 2020, per il tramite Parte_1
della mandataria ha proposto appello avverso: Parte_2
- la sentenza non definitiva del Tribunale di Trapani n. 1097 del 20 novembre 2019 che,
vagliatene le domande, ha dichiarato nulla la fideiussione prestata da ed Parte_3
, ha rigettato la domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario rep. n. Controparte_4
20873 e, dichiarata la nullità parziale dei contratti di conto corrente di corrispondenza n
300117074, n. 300648364 e n. 3446005 e del contratto di conto anticipi n. 300052669, ha disposto approfondimenti istruttori mediante consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del saldo di ciascuno;
- la sentenza definitiva del Tribunale di Trapani n. 247 de 4 marzo 2020 che ha accertato il saldo del conto anticipi n. 300052669, alla data del 30 giugno 2012, in € 19.021,04 a debito
2 del correntista;
il saldo del conto c/c n. 300648364, alla data del 31 marzo 2010, in € 1.142,64
a credito del correntista;
il saldo del c/c n. 3446005 alla data del 31 agosto 2005, in euro
11.588,35 a credito del correntista;
il saldo del c/c n. 300019689, alla data del 31 maggio
2010, in euro 9.411,07 a credito del correntista, e ha compensato interamente tra le parti le spese di lite e hanno Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
resistito al gravame. pur regolarmente vocato in giudizio, è rimasto invece Controparte_5
contumace.
Con note del 15.10.2025, la società appellante, riferendo di aver raggiunto un accordo per la composizione della lite, ha depositato “atto di rinunzia al giudizio” di cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
Con note depositate 14.10.2015, il difensore degli appellati, munito di necessaria procura, ha dichiarato di accettare la rinunzia.
Giova rammentare che per costante insegnamento della Suprema Corte “la rinuncia agli atti
del giudizio -ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c.- va tenuta distinta dalla
rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo
grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione
della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare
(cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99) … la rinuncia
all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di
3 primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la
piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di
appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia
all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia
immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96,
secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza
impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del
gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte)." In sostanza, non soltanto
la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a
cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata … la menzionata identità dell'effetto (il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all'impugnazione e la
rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica che, nonostante le differenze tra i due
istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione
dell'appellato), ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'art. 306 c.p.c., u.c. per la
quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce
immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese
processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione
di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale
4 o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06” (Cass. civ. sez. VI, 06/03/2018, n. 5250, in parte motiva).
Rinunzia agli atti del giudizio e rinunzia all'impugnazione (ovvero all'azione nella tipica declinazione che questa assume in sede di gravame) hanno, dunque, il medesimo effetto,
costituito dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ex art. 338 c.p.c., e determinano le medesime conseguenze in punto di spese di lite ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Le
spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, nella contumacia, qui dichiarata, di dichiara estinto il Controparte_5
giudizio di appello introdotto da e per essa da con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato il 24 luglio 2020 a Controparte_6
, e avverso le sentenze del Tribunale di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Trapani non definitiva n. 1097 del 20 novembre 2019 e definitiva n. 247 del 4 marzo 2020;
compensa interamente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 21 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IA SA TO BE RR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. TO BE RR Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IA SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1077 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2020
TRA
(c.f. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e, per essa, in virtù di procura rilasciata dall'Amministratore
unico, signora , il 3.12.2018 in Notaio di Milano, rep. 61592, CP_1 Persona_1
racc. 11920, registrata a Milano il 4.12.2018 al n. 54385 serie 1T, (c.f. Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Manlio Mannino) P.IVA_2
Appellante (p. iva , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, (c.f. Controparte_3 C.F._1
), (c.f. ) (Avv. Luigi Giacomo
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_2
Messina)
Appellati
c.f. Controparte_5 P.IVA_4
Appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 24 luglio 2020, per il tramite Parte_1
della mandataria ha proposto appello avverso: Parte_2
- la sentenza non definitiva del Tribunale di Trapani n. 1097 del 20 novembre 2019 che,
vagliatene le domande, ha dichiarato nulla la fideiussione prestata da ed Parte_3
, ha rigettato la domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario rep. n. Controparte_4
20873 e, dichiarata la nullità parziale dei contratti di conto corrente di corrispondenza n
300117074, n. 300648364 e n. 3446005 e del contratto di conto anticipi n. 300052669, ha disposto approfondimenti istruttori mediante consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del saldo di ciascuno;
- la sentenza definitiva del Tribunale di Trapani n. 247 de 4 marzo 2020 che ha accertato il saldo del conto anticipi n. 300052669, alla data del 30 giugno 2012, in € 19.021,04 a debito
2 del correntista;
il saldo del conto c/c n. 300648364, alla data del 31 marzo 2010, in € 1.142,64
a credito del correntista;
il saldo del c/c n. 3446005 alla data del 31 agosto 2005, in euro
11.588,35 a credito del correntista;
il saldo del c/c n. 300019689, alla data del 31 maggio
2010, in euro 9.411,07 a credito del correntista, e ha compensato interamente tra le parti le spese di lite e hanno Controparte_6 Controparte_3 Controparte_4
resistito al gravame. pur regolarmente vocato in giudizio, è rimasto invece Controparte_5
contumace.
Con note del 15.10.2025, la società appellante, riferendo di aver raggiunto un accordo per la composizione della lite, ha depositato “atto di rinunzia al giudizio” di cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
Con note depositate 14.10.2015, il difensore degli appellati, munito di necessaria procura, ha dichiarato di accettare la rinunzia.
Giova rammentare che per costante insegnamento della Suprema Corte “la rinuncia agli atti
del giudizio -ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c.- va tenuta distinta dalla
rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo
grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione
della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare
(cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99) … la rinuncia
all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di
3 primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la
piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di
appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia
all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia
immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96,
secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza
impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del
gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte)." In sostanza, non soltanto
la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a
cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata … la menzionata identità dell'effetto (il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all'impugnazione e la
rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica che, nonostante le differenze tra i due
istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione
dell'appellato), ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'art. 306 c.p.c., u.c. per la
quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce
immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese
processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione
di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale
4 o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06” (Cass. civ. sez. VI, 06/03/2018, n. 5250, in parte motiva).
Rinunzia agli atti del giudizio e rinunzia all'impugnazione (ovvero all'azione nella tipica declinazione che questa assume in sede di gravame) hanno, dunque, il medesimo effetto,
costituito dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ex art. 338 c.p.c., e determinano le medesime conseguenze in punto di spese di lite ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Le
spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, nella contumacia, qui dichiarata, di dichiara estinto il Controparte_5
giudizio di appello introdotto da e per essa da con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato il 24 luglio 2020 a Controparte_6
, e avverso le sentenze del Tribunale di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Trapani non definitiva n. 1097 del 20 novembre 2019 e definitiva n. 247 del 4 marzo 2020;
compensa interamente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 21 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IA SA TO BE RR
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