TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 4213/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4213 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
COMAZZETTO GIOVANNI
PARTE ATTRICE
contro
, C.F. , con l'Avv. GIANSANTE Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: Nel merito, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051, c.c., l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del Controparte_1
sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 64.914,90 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute - ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043, c.c.,
l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1
produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 64.914,90 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute - ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Per parte convenuta:
1- Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2- In subordine, escludere o limitare il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1227 II e I comma c.c.
Con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 15 Con atto di citazione di data 09.06.2022 regolarmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio il esponendo che in data
[...] Controparte_1
22.4.2021, fra le 19:45 e le 20:00, mentre percorreva a piedi il marciapiede di via Domenico Schiavo nel Comune di accompagnata dalla CP_1
figlia , all'altezza del civico n. 27, era caduta a terra Persona_1
riportando la rottura del femore sinistro a causa delle irregolarità presenti nella pavimentazione, che presentava una estesa frastagliatura, con numerosi avvallamenti di circa 2/3 cm. Ciò premesso evocava in giudizio il al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni subìti, di natura patrimoniale e non, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
(ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.), quantificati nella somma di euro 64.914,90 o nel differente importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, nonché la condanna al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto, il quale, in primo luogo, contestava in radice la sussistenza della propria responsabilità; in secondo luogo, in subordine, affermava quantomeno la sussistenza del concorso colposo ex art. 1227 c.c. della danneggiata e, da ultimo, contestava altresì la quantificazione del danno prospettata, in quanto eccessiva.
Il Giudice, con ordinanza di data 04.04.2023, disponeva l'ammissione della dedotta prova per testimoni e l'espletamento di CTU medico-legale. Conclusa l'istruttoria, il giudice tratteneva in decisione la causa, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di parte attrice può trovare accoglimento nei termini e nella misura di cui in motivazione.
Pag. 3 di 15 La fattispecie in esame è sussumibile nell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia: sussiste, infatti, la relazione di custodia (cioè di effettivo controllo e di governo della cosa) in capo al rispetto al marciapiede, Controparte_1
in quanto esso è pertinente alla via comunale Domenico Schiavo. Siffatta responsabilità, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18518/2024 e Cass. n. 4035/2021), ha natura oggettiva: affinché sussista la responsabilità in capo al custode è sufficiente che il danneggiato dimostri il collegamento causale fra la res (in regime di custodia) e l'evento dannoso secondo la logica del “più probabile che non”; dimostrata la sussistenza di tale legame, solo la presenza del caso fortuito – la cui prova, quale elemento impeditivo, grava sul convenuto/danneggiante – comporta l'interruzione del nesso eziologico e, quindi, l'esonero di responsabilità in favore del custode. Segnatamente, con riferimento al caso fortuito, la giurisprudenza (Cass. n. 30515/2021, in tal senso altresì Cass. S.U. n. 20943/2022) ha affermato che “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode”.
Pag. 4 di 15 Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice ha soddisfatto l'onere probatorio in merito alla sussistenza del nesso causale fra il danno evento subìto e la condizione del marciapiede. Risulta infatti provato – in virtù delle puntuali e coerenti testimonianze di e – Persona_1 Tes_1
che in data 22.04.2021, poco prima delle ore 20, Parte_1
(accompagnata dalla figlia ), percorreva a piedi il Persona_1
marciapiede comunale di via Domenico Schiavo nel Comune di e CP_1
che, all'altezza del civico n. 27, cadeva a terra riportando la rottura del femore sinistro, a causa delle irregolarità presenti nel manto stradale.
Rispetto alle richiamate deposizioni non sussistono elementi tali da inficiarne la credibilità e l'attendibilità e, in particolare, rispetto alla testimonianza resa dalla figlia della danneggiata, la giurisprudenza ha stabilito che il legame parentale, di per sé, non inficia l'attendibilità della testimonianza (Cass. n. 1109/2006 e 14706/2016). Da ultimo, non assume rilevanza la mancanza di un verbale della Polizia Locale di accertamento dello stato dei luoghi, in quanto la prova della condizione del marciapiede è stata adeguatamente dimostrata in forza delle citate testimonianze.
Pertanto, la parte attrice ha fornito la prova del nesso causale fra l'evento lesivo e la condizione del marciapiede, oggetto di custodia.
Con riferimento, invece, alla condotta tenuta dalla danneggiata – che parte convenuta invoca al fine di ritenere sussistente il caso fortuito o, quantomeno, un concorso colposo ex art. 1227 c.c. – il convenuto non ha soddisfatto l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza del caso fortuito.
Invero, il contegno della parte attrice non è qualificabile come fortuito, tale da recidere il nesso eziologico e la conseguente responsabilità dell'Ente comunale. Ricorre il caso fortuito solo quando la condotta del danneggiato
Pag. 5 di 15 assuma i caratteri di una oggettiva imprevedibilità ed imprevenibilità, con conseguente interruzione del decorso eziologico riconducibile alla cosa pubblica: in tal caso la res da causa della lesione degrada a mera occasione della stessa. Quindi la condotta del danneggiato può avere la capacità di interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass.
n. 2480/2018 e n. 9315/2019).
Ora, è evidente che la caduta del pedone a causa di una buca della strada non è “imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa fare perdere l'equilibrio) e neppure imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla
(prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano” (Cass. n. 26524/2020). Del pari non è sufficiente a integrare il caso fortuito la circostanza che lo stato di alterazione del bene sia percepibile per la sua dimensione e per l'orario di verificazione del sinistro (Cass. n. 13729/2022). Nel caso concreto, la danneggiata percorreva il marciapiede inciampando e cadendo a causa delle irregolarità presenti nel manto stradale: dunque, essa non ha tenuto una condotta atipica, abnorme od oggettivamente imprevedibile, in quanto ha fruito del bene pubblico conformemente a quello che è lo scopo tipico del marciapiede, ossia consentire il transito dei pedoni, tuttavia cadendo a causa della pavimentazione sconnessa. La condotta della danneggiata,
Pag. 6 di 15 quindi, non è certamente imprevedibile secondo l'id quod plerumque accidit e, quindi, non può recidere il nesso causale.
Tuttavia, la condotta della danneggiata risulta essere concausa dell'evento lesivo rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., applicabile anche alla responsabilità aquiliana in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. In particolare, il concorso colposo nella produzione dell'evento dannoso non va ravvisato nella circostanza – invocata dalla parte convenuta – che la danneggiata non abbia modificato il tragitto e percorso la careggiata, lungo la pubblica via: il non percorrere a piedi una via in cui transitano autoveicoli a motore non può considerarsi un contegno negligente e rimproverabile, atteso l'evidente rischio di grave lesione insito in una simile soluzione alternativa. Neppure è rilevante ai fini della sussistenza del concorso colposo il non aver mutato percorso: invero, benché gravato da un difetto di manutenzione, il marciapiede era comunque utilizzabile allo scopo a cui è preposto, ossia la marcia dei pedoni. Sussiste il concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. in quanto il pedone, compresa la sussistenza delle irregolarità presenti nel marciapiede e della relativa pericolosità, doveva riporre maggior attenzione e, dunque, tenere una condotta più diligente nel percorrere quel tratto.
Non è sufficiente a escludere il concorso colposo la ridotta luminosità posto che l'evento si è verificato in prossimità del tramonto e, quindi, vi era ancora una sufficiente luce. Inoltre, l'ampiezza e la notevole estensione della irregolarità è elemento che avrebbe dovuto indurre maggiore attenzione e prudenza nel percorrere quel tratto di marciapiede, anche in ragione dell'età della danneggiata, essendo percepibile il rischio ivi presente.
Pag. 7 di 15 Il concorso di responsabilità nella causazione dell'evento lesivo ex art. 1227, comma 1, c.c. in capo alla parte attrice per non aver tenuto una condotta sufficientemente attenta e accorta può essere stimato, in termini percentuali, nella misura del 30%.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno subito, questo giudice ritiene di poter far propria la valutazione compiuta dalla dott.ssa nella propria C.T.U. medico - legale, secondo cui, in Persona_2
ragione del fatto illecito oggetto di causa, riportava l'evento Parte_1
dannoso consistente in “trauma all'arto inferiore sinistro con frattura per- sottotrocanterica del femore e ferita lacero-contusa alla gamba destra” con conseguente “danno biologico temporaneo pari a 38 (trentotto) giorni a totale, 30 (trenta) giorni al 75%, 30 (trenta) giorni al 50% e 30 (trenta) giorni al 25%. Residua un danno permanente stimabile nella misura del
16% (sedici per cento). Il livello di sofferenza è stato medio per i primi 38 giorni, medio-lieve fino alla stabilizzazione dei postumi e a carattere cronico” (cfr. C.T.U., pagg. 5 e 6).
Ciò detto, deve anzitutto provvedersi alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale e, ove effettivamente sussistente, del danno morale. Va ricordato che la Corte di Cassazione ha di recente affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce, invece, duplicazione la congiunta attribuzione
Pag. 8 di 15 del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Corte di cassazione n. 7513/2018), giungendo ad affermare che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico (inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali) e del danno c.d. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute. Invece, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma
2, lettera e) del D.lgs. 209/2005, come modificato dalla L. 124/2017 (Cass.
n. 901/2018). Conseguentemente, si è affermato che il danno morale, che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato
(che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico- legale, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Quanto poi alla
Pag. 9 di 15 valutazione della sua sussistenza, va osservato che, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n.
6444/2023). Tale valutazione, ad avviso di questo giudice, può essere correttamente operata con il ricorso alle ultime tabelle di Milano le quali, come precisato anche dalla Corte di cassazione, operano uno scomputo nel valore del punto della componente biologica e di quella relativa al danno morale.
Ne consegue in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con
Pag. 10 di 15 esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, D.lgs. 209/2005 (Cass. n. 7892/2024).
Nel caso di specie, per quanto attiene all'invalidità temporanea
(danno biologico temporaneo), determinato in euro 115,00 l'importo giornaliero – non essendovi ragioni specifiche per discostarsi dal valore minimo – il risarcimento è quantificato per il periodo di 38 giorni di invalidità totale al 100%, in euro 4.370,00; per il periodo di 30 giorni di invalidità parziale al 75%, in euro 2.587,50; per il periodo di 30 giorni di invalidità parziale al 50%, in euro 1.725,00 nonché per il periodo di 30 giorni di invalidità parziale al 25%, in euro 862,50; dunque, per un totale pari a euro 9.545,00 in valori attuali.
Per quanto afferisce al danno biologico permanente, applicando le summenzionate tabelle il risarcimento è quantificato in euro 30.643,00 in valori attuali, tenuto conto dell'indice di invalidità permanente (16%) e dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 86).
Non può essere riconosciuta la posta risarcitoria richiesta a titolo di personalizzazione. Parte attrice allega che, a seguito dell'evento lesivo, ha patito conseguenze sfavorevoli peculiari: segnatamente, ha perduto la
Pag. 11 di 15 capacità di accudire il marito non autosufficiente, come avveniva prima del verificarsi del sinistro in esame, e non riesce più a provvedere alle proprie incombenze quotidiane. Si tratta, tuttavia, di pregiudizi già adeguatamente considerati nel quantificare il danno biologico in base alle c.d. tabelle di
Milano, in quanto conseguenze regolari, normali: è, infatti, connaturata alla ridotta locomozione l'incapacità di provvedere autonomamente alle attività quotidiane e di assistere i prossimi congiunti (in tal senso, Cass. n.
24155/2018).
Per quanto concerne il danno morale soggettivo, è riconosciuto il risarcimento del danno in considerazione delle sofferenze interiori derivanti dai trattamenti medici subìti e del dolore sofferto, tenuto conto dell'entità delle lesioni e dei postumi accertati. Utilizzando le tabelle e i parametri menzionati, il risarcimento ammonta, sotto il profilo dei postumi permanenti, riconosciuto l'incremento per la sofferenza soggettiva pari al
32%, a euro 9.806,00 in valori attuali, tenuto conto della percentuale di invalidità (16%) e dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (anni
86).
Da ultimo, per quanto attiene al profilo del danno patrimoniale, sotto forma di danno emergente, la parte attrice chiede il rimborso delle spese sostenute. Alla luce della documentazione allegata da parte attrice (v. doc.
11 di parte attrice), afferente a costi effettivamente sostenuti in conseguenza delle lesioni subite, deve riconoscersi alla , a tale Pt_1
titolo, l'importo di euro 380,90, pari a euro 440,70 in valori attuali: la rivalutazione della somma è effettuata in base a una data individuata nella media delle date in cui sono state sostenute le relative spese (fra il
28.5.2021 e il 2.7.2021). Può altresì trovare ristoro la spesa per il parere
Pag. 12 di 15 medico-legale a firma del Dott.ssa pari ad euro Persona_3
610,00, euro 692,96 euro in valori attuali. Pertanto, l'ammontare complessivo del danno patrimoniale ammonta, in valori attuali, a euro
1.133,66.
Può essere quindi liquidata a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 51.127,66 in valori attuali e, tenuto conto del concorso di responsabilità della danneggiata stimato nel 30%, il convenuto
è obbligato a versare alla parte attrice l'importo di euro 35.789,36 a titolo di capitale.
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data del sinistro al 18.12.2024, questo Giudice non può che uniformarsi al principio di diritto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata, hanno espresso nella sentenza n. 1712/95.
Stante l'indubbia - ed anzi pressoché insormontabile - difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta, ai
"singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", questo Giudice ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata.
Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente dovuto all'attrice,
a titolo di risarcimento del danno subito, saranno dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, devalutata al giorno del sinistro, rivalutata
Pag. 13 di 15 poi di anno in anno sino al saldo, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti dalla data odierna gli interessi al tasso legale.
Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'attrice quanto da questa eventualmente già anticipato.
Le spese di lite del grado vanno poste interamente poste a carico del convenuto, stante la loro soccombenza, e sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- In parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
condanna il al pagamento della somma di euro Controparte_1
35.789,36, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo e, previa devalutazione dell'importo all'epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in euro 7.616,00, oltre spese generali, IVA,
CPA;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
Pag. 14 di 15 Così deciso in Venezia, il 18.12.24
Il Giudice estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Roberto Favaro
Morosini
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 4213/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4213 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
COMAZZETTO GIOVANNI
PARTE ATTRICE
contro
, C.F. , con l'Avv. GIANSANTE Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice: Nel merito, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051, c.c., l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del Controparte_1
sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 64.914,90 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute - ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043, c.c.,
l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1
produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 64.914,90 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute - ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Per parte convenuta:
1- Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2- In subordine, escludere o limitare il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1227 II e I comma c.c.
Con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 15 Con atto di citazione di data 09.06.2022 regolarmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio il esponendo che in data
[...] Controparte_1
22.4.2021, fra le 19:45 e le 20:00, mentre percorreva a piedi il marciapiede di via Domenico Schiavo nel Comune di accompagnata dalla CP_1
figlia , all'altezza del civico n. 27, era caduta a terra Persona_1
riportando la rottura del femore sinistro a causa delle irregolarità presenti nella pavimentazione, che presentava una estesa frastagliatura, con numerosi avvallamenti di circa 2/3 cm. Ciò premesso evocava in giudizio il al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni subìti, di natura patrimoniale e non, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
(ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.), quantificati nella somma di euro 64.914,90 o nel differente importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, nonché la condanna al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto, il quale, in primo luogo, contestava in radice la sussistenza della propria responsabilità; in secondo luogo, in subordine, affermava quantomeno la sussistenza del concorso colposo ex art. 1227 c.c. della danneggiata e, da ultimo, contestava altresì la quantificazione del danno prospettata, in quanto eccessiva.
Il Giudice, con ordinanza di data 04.04.2023, disponeva l'ammissione della dedotta prova per testimoni e l'espletamento di CTU medico-legale. Conclusa l'istruttoria, il giudice tratteneva in decisione la causa, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di parte attrice può trovare accoglimento nei termini e nella misura di cui in motivazione.
Pag. 3 di 15 La fattispecie in esame è sussumibile nell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia: sussiste, infatti, la relazione di custodia (cioè di effettivo controllo e di governo della cosa) in capo al rispetto al marciapiede, Controparte_1
in quanto esso è pertinente alla via comunale Domenico Schiavo. Siffatta responsabilità, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18518/2024 e Cass. n. 4035/2021), ha natura oggettiva: affinché sussista la responsabilità in capo al custode è sufficiente che il danneggiato dimostri il collegamento causale fra la res (in regime di custodia) e l'evento dannoso secondo la logica del “più probabile che non”; dimostrata la sussistenza di tale legame, solo la presenza del caso fortuito – la cui prova, quale elemento impeditivo, grava sul convenuto/danneggiante – comporta l'interruzione del nesso eziologico e, quindi, l'esonero di responsabilità in favore del custode. Segnatamente, con riferimento al caso fortuito, la giurisprudenza (Cass. n. 30515/2021, in tal senso altresì Cass. S.U. n. 20943/2022) ha affermato che “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode”.
Pag. 4 di 15 Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice ha soddisfatto l'onere probatorio in merito alla sussistenza del nesso causale fra il danno evento subìto e la condizione del marciapiede. Risulta infatti provato – in virtù delle puntuali e coerenti testimonianze di e – Persona_1 Tes_1
che in data 22.04.2021, poco prima delle ore 20, Parte_1
(accompagnata dalla figlia ), percorreva a piedi il Persona_1
marciapiede comunale di via Domenico Schiavo nel Comune di e CP_1
che, all'altezza del civico n. 27, cadeva a terra riportando la rottura del femore sinistro, a causa delle irregolarità presenti nel manto stradale.
Rispetto alle richiamate deposizioni non sussistono elementi tali da inficiarne la credibilità e l'attendibilità e, in particolare, rispetto alla testimonianza resa dalla figlia della danneggiata, la giurisprudenza ha stabilito che il legame parentale, di per sé, non inficia l'attendibilità della testimonianza (Cass. n. 1109/2006 e 14706/2016). Da ultimo, non assume rilevanza la mancanza di un verbale della Polizia Locale di accertamento dello stato dei luoghi, in quanto la prova della condizione del marciapiede è stata adeguatamente dimostrata in forza delle citate testimonianze.
Pertanto, la parte attrice ha fornito la prova del nesso causale fra l'evento lesivo e la condizione del marciapiede, oggetto di custodia.
Con riferimento, invece, alla condotta tenuta dalla danneggiata – che parte convenuta invoca al fine di ritenere sussistente il caso fortuito o, quantomeno, un concorso colposo ex art. 1227 c.c. – il convenuto non ha soddisfatto l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza del caso fortuito.
Invero, il contegno della parte attrice non è qualificabile come fortuito, tale da recidere il nesso eziologico e la conseguente responsabilità dell'Ente comunale. Ricorre il caso fortuito solo quando la condotta del danneggiato
Pag. 5 di 15 assuma i caratteri di una oggettiva imprevedibilità ed imprevenibilità, con conseguente interruzione del decorso eziologico riconducibile alla cosa pubblica: in tal caso la res da causa della lesione degrada a mera occasione della stessa. Quindi la condotta del danneggiato può avere la capacità di interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass.
n. 2480/2018 e n. 9315/2019).
Ora, è evidente che la caduta del pedone a causa di una buca della strada non è “imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa fare perdere l'equilibrio) e neppure imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla
(prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano” (Cass. n. 26524/2020). Del pari non è sufficiente a integrare il caso fortuito la circostanza che lo stato di alterazione del bene sia percepibile per la sua dimensione e per l'orario di verificazione del sinistro (Cass. n. 13729/2022). Nel caso concreto, la danneggiata percorreva il marciapiede inciampando e cadendo a causa delle irregolarità presenti nel manto stradale: dunque, essa non ha tenuto una condotta atipica, abnorme od oggettivamente imprevedibile, in quanto ha fruito del bene pubblico conformemente a quello che è lo scopo tipico del marciapiede, ossia consentire il transito dei pedoni, tuttavia cadendo a causa della pavimentazione sconnessa. La condotta della danneggiata,
Pag. 6 di 15 quindi, non è certamente imprevedibile secondo l'id quod plerumque accidit e, quindi, non può recidere il nesso causale.
Tuttavia, la condotta della danneggiata risulta essere concausa dell'evento lesivo rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., applicabile anche alla responsabilità aquiliana in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. In particolare, il concorso colposo nella produzione dell'evento dannoso non va ravvisato nella circostanza – invocata dalla parte convenuta – che la danneggiata non abbia modificato il tragitto e percorso la careggiata, lungo la pubblica via: il non percorrere a piedi una via in cui transitano autoveicoli a motore non può considerarsi un contegno negligente e rimproverabile, atteso l'evidente rischio di grave lesione insito in una simile soluzione alternativa. Neppure è rilevante ai fini della sussistenza del concorso colposo il non aver mutato percorso: invero, benché gravato da un difetto di manutenzione, il marciapiede era comunque utilizzabile allo scopo a cui è preposto, ossia la marcia dei pedoni. Sussiste il concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c. in quanto il pedone, compresa la sussistenza delle irregolarità presenti nel marciapiede e della relativa pericolosità, doveva riporre maggior attenzione e, dunque, tenere una condotta più diligente nel percorrere quel tratto.
Non è sufficiente a escludere il concorso colposo la ridotta luminosità posto che l'evento si è verificato in prossimità del tramonto e, quindi, vi era ancora una sufficiente luce. Inoltre, l'ampiezza e la notevole estensione della irregolarità è elemento che avrebbe dovuto indurre maggiore attenzione e prudenza nel percorrere quel tratto di marciapiede, anche in ragione dell'età della danneggiata, essendo percepibile il rischio ivi presente.
Pag. 7 di 15 Il concorso di responsabilità nella causazione dell'evento lesivo ex art. 1227, comma 1, c.c. in capo alla parte attrice per non aver tenuto una condotta sufficientemente attenta e accorta può essere stimato, in termini percentuali, nella misura del 30%.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno subito, questo giudice ritiene di poter far propria la valutazione compiuta dalla dott.ssa nella propria C.T.U. medico - legale, secondo cui, in Persona_2
ragione del fatto illecito oggetto di causa, riportava l'evento Parte_1
dannoso consistente in “trauma all'arto inferiore sinistro con frattura per- sottotrocanterica del femore e ferita lacero-contusa alla gamba destra” con conseguente “danno biologico temporaneo pari a 38 (trentotto) giorni a totale, 30 (trenta) giorni al 75%, 30 (trenta) giorni al 50% e 30 (trenta) giorni al 25%. Residua un danno permanente stimabile nella misura del
16% (sedici per cento). Il livello di sofferenza è stato medio per i primi 38 giorni, medio-lieve fino alla stabilizzazione dei postumi e a carattere cronico” (cfr. C.T.U., pagg. 5 e 6).
Ciò detto, deve anzitutto provvedersi alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale e, ove effettivamente sussistente, del danno morale. Va ricordato che la Corte di Cassazione ha di recente affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce, invece, duplicazione la congiunta attribuzione
Pag. 8 di 15 del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Corte di cassazione n. 7513/2018), giungendo ad affermare che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico (inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali) e del danno c.d. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute. Invece, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma
2, lettera e) del D.lgs. 209/2005, come modificato dalla L. 124/2017 (Cass.
n. 901/2018). Conseguentemente, si è affermato che il danno morale, che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato
(che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico- legale, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Quanto poi alla
Pag. 9 di 15 valutazione della sua sussistenza, va osservato che, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n.
6444/2023). Tale valutazione, ad avviso di questo giudice, può essere correttamente operata con il ricorso alle ultime tabelle di Milano le quali, come precisato anche dalla Corte di cassazione, operano uno scomputo nel valore del punto della componente biologica e di quella relativa al danno morale.
Ne consegue in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con
Pag. 10 di 15 esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, D.lgs. 209/2005 (Cass. n. 7892/2024).
Nel caso di specie, per quanto attiene all'invalidità temporanea
(danno biologico temporaneo), determinato in euro 115,00 l'importo giornaliero – non essendovi ragioni specifiche per discostarsi dal valore minimo – il risarcimento è quantificato per il periodo di 38 giorni di invalidità totale al 100%, in euro 4.370,00; per il periodo di 30 giorni di invalidità parziale al 75%, in euro 2.587,50; per il periodo di 30 giorni di invalidità parziale al 50%, in euro 1.725,00 nonché per il periodo di 30 giorni di invalidità parziale al 25%, in euro 862,50; dunque, per un totale pari a euro 9.545,00 in valori attuali.
Per quanto afferisce al danno biologico permanente, applicando le summenzionate tabelle il risarcimento è quantificato in euro 30.643,00 in valori attuali, tenuto conto dell'indice di invalidità permanente (16%) e dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 86).
Non può essere riconosciuta la posta risarcitoria richiesta a titolo di personalizzazione. Parte attrice allega che, a seguito dell'evento lesivo, ha patito conseguenze sfavorevoli peculiari: segnatamente, ha perduto la
Pag. 11 di 15 capacità di accudire il marito non autosufficiente, come avveniva prima del verificarsi del sinistro in esame, e non riesce più a provvedere alle proprie incombenze quotidiane. Si tratta, tuttavia, di pregiudizi già adeguatamente considerati nel quantificare il danno biologico in base alle c.d. tabelle di
Milano, in quanto conseguenze regolari, normali: è, infatti, connaturata alla ridotta locomozione l'incapacità di provvedere autonomamente alle attività quotidiane e di assistere i prossimi congiunti (in tal senso, Cass. n.
24155/2018).
Per quanto concerne il danno morale soggettivo, è riconosciuto il risarcimento del danno in considerazione delle sofferenze interiori derivanti dai trattamenti medici subìti e del dolore sofferto, tenuto conto dell'entità delle lesioni e dei postumi accertati. Utilizzando le tabelle e i parametri menzionati, il risarcimento ammonta, sotto il profilo dei postumi permanenti, riconosciuto l'incremento per la sofferenza soggettiva pari al
32%, a euro 9.806,00 in valori attuali, tenuto conto della percentuale di invalidità (16%) e dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (anni
86).
Da ultimo, per quanto attiene al profilo del danno patrimoniale, sotto forma di danno emergente, la parte attrice chiede il rimborso delle spese sostenute. Alla luce della documentazione allegata da parte attrice (v. doc.
11 di parte attrice), afferente a costi effettivamente sostenuti in conseguenza delle lesioni subite, deve riconoscersi alla , a tale Pt_1
titolo, l'importo di euro 380,90, pari a euro 440,70 in valori attuali: la rivalutazione della somma è effettuata in base a una data individuata nella media delle date in cui sono state sostenute le relative spese (fra il
28.5.2021 e il 2.7.2021). Può altresì trovare ristoro la spesa per il parere
Pag. 12 di 15 medico-legale a firma del Dott.ssa pari ad euro Persona_3
610,00, euro 692,96 euro in valori attuali. Pertanto, l'ammontare complessivo del danno patrimoniale ammonta, in valori attuali, a euro
1.133,66.
Può essere quindi liquidata a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 51.127,66 in valori attuali e, tenuto conto del concorso di responsabilità della danneggiata stimato nel 30%, il convenuto
è obbligato a versare alla parte attrice l'importo di euro 35.789,36 a titolo di capitale.
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data del sinistro al 18.12.2024, questo Giudice non può che uniformarsi al principio di diritto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata, hanno espresso nella sentenza n. 1712/95.
Stante l'indubbia - ed anzi pressoché insormontabile - difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta, ai
"singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", questo Giudice ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata.
Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente dovuto all'attrice,
a titolo di risarcimento del danno subito, saranno dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, devalutata al giorno del sinistro, rivalutata
Pag. 13 di 15 poi di anno in anno sino al saldo, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti dalla data odierna gli interessi al tasso legale.
Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'attrice quanto da questa eventualmente già anticipato.
Le spese di lite del grado vanno poste interamente poste a carico del convenuto, stante la loro soccombenza, e sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- In parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
condanna il al pagamento della somma di euro Controparte_1
35.789,36, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo e, previa devalutazione dell'importo all'epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in euro 7.616,00, oltre spese generali, IVA,
CPA;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U.
Pag. 14 di 15 Così deciso in Venezia, il 18.12.24
Il Giudice estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Roberto Favaro
Morosini
Pag. 15 di 15