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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1100/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2987/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 CA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N, 22 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 1 89129 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER, della REGIONE CALABRIA, della CAMERA di COMMERCIO e del COMUNE di REGGIO CALABRIA, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto nove cartelle per tasse auto 2005, 2006, 2011, 2012, TARSU 2010
e 2011 e diritto annuale camera di commercio 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, chiedendone l'annullamento per prescrizione dei relativi crediti.
Si sono opposte tutte le parti convenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
ADER ha, infatti, dimostrato la rituale notifica dell'intimazione n. 09420229005601260000, per irreperibilità relativa, ai sensi degli artt. 60, 1° comma, dpr 600/73 e 140 cpc, mediante deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso nell'abitazione e spedizione della raccomandata informativa (il cui avviso di ricevimento prodotto). La notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 cpc, il 30.9.2023, ossia 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa.
Ciò rende inammissibile l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata in precedenza alla notifica dell'intimazione n. 09420229005601260000 in quanto avrebbe dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione della medesima intimazione (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 5.8.2024).
Successivamente alla predetta notifica (avvenuta il 30.9.2023) non sono maturati i termini di prescrizione di 5 anni ex art. 2948 n. 4 c.c. per TARSU e diritti annuali camera di commercio e di 3 anni ex art. 5, comma 51, d.l. 953/1982 per le tasse auto, prima della notifica (il 20.2.2025) dell'intimazione impugnata.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2987/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 CA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N, 22 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 1 89129 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007768429000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER, della REGIONE CALABRIA, della CAMERA di COMMERCIO e del COMUNE di REGGIO CALABRIA, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto nove cartelle per tasse auto 2005, 2006, 2011, 2012, TARSU 2010
e 2011 e diritto annuale camera di commercio 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, chiedendone l'annullamento per prescrizione dei relativi crediti.
Si sono opposte tutte le parti convenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
ADER ha, infatti, dimostrato la rituale notifica dell'intimazione n. 09420229005601260000, per irreperibilità relativa, ai sensi degli artt. 60, 1° comma, dpr 600/73 e 140 cpc, mediante deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso nell'abitazione e spedizione della raccomandata informativa (il cui avviso di ricevimento prodotto). La notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 cpc, il 30.9.2023, ossia 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa.
Ciò rende inammissibile l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata in precedenza alla notifica dell'intimazione n. 09420229005601260000 in quanto avrebbe dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione della medesima intimazione (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 5.8.2024).
Successivamente alla predetta notifica (avvenuta il 30.9.2023) non sono maturati i termini di prescrizione di 5 anni ex art. 2948 n. 4 c.c. per TARSU e diritti annuali camera di commercio e di 3 anni ex art. 5, comma 51, d.l. 953/1982 per le tasse auto, prima della notifica (il 20.2.2025) dell'intimazione impugnata.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ciascuna parte resistente.