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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/10/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 134/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 28 ottobre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa LE CI, sono comparsi:
- per parte opponente l'avv. GALEASSI ANDREA;
Parte_1
- per parte opposta l'avv. MARINO MERLO ANDREA. Controparte_1
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/10/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 20/10/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti.
Il Giudice in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 134/2025 N. 134/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Nella persona del giudice unico Dott.ssa LE CI ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 134/2025 R.G.A.C. vertente tra
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Galeassi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via del Can Bianco n. 6, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(P.IVA , in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Marino Merlo del Foro di Lucca ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bagni di Lucca, Via Roma n. 55, giusta procura in atti
- parte opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 952/2024 pubblicato il
18/12/2024.
***
Conclusioni di parte opponente:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in 06/10/2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pistoia, accertati i fatti esposti, revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n°952/2024 – R.G. 2284/2024 emesso dal Tribunale di
Pistoia in data 17-18.12.2024, in quanto emesso per somma eccessiva. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali di studio, nonché accessori di legge”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 20/10/2025:
“Conclude chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito, e per esso l'Ill.mo Giudice Istruttore nominato dr.ssa LE CI, contrariis reiectis: 2 R.G. 134/2025 ○ In tesi voglia rigettare l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
952/2024 R.G. 2284/2024 del 17-18.12.2024, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 19.414,00, oltre interessi come da decreto, nonché alle spese del presente giudizio, comprese quelle del monitorio e della mediazione;
○ In via subordinata, e solo nell'ipotesi di disattesa della domanda principale, condannare
l'opponente al pagamento della minor somma riconosciuta in atti dalla stessa, pari a euro
14.168,00, o la maggior o minor somma che il Giudice ritiene di dover individuare per le considerazioni svolte in premessa;
oltre accessori di legge e spese come sopra;
○ In ogni caso, condannare alla rifusione delle spese di lite, incluse quelle Parte_1 sostenute per il procedimento di mediazione, come da notula allegata”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla vicenda processuale
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva a questo Tribunale, a carico della Controparte_1 società ingiunzione di pagamento della somma di € 19.414,00 oltre interessi ex Controparte_3
d.lgs. 231/2022 e spese di procedura, giuste fatture n. 91/2022 del 27/12/2022 n. 11/2023 del
03/03/2023 versate in atti.
In accoglimento del predetto ricorso, veniva emesso nei confronti di il decreto Parte_1 ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese di procedura in € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 per spese, oltre accessori di legge.
Contro questo decreto ha proposto la presente opposizione eccependo, Parte_1 preliminarmente, il mancato espletamento della procedura di mediazione;
nel merito non ha contestato né la sussistenza del rapporto negoziale intercorso con la società Controparte_1
- avente ad oggetto il noleggio di copertura su un cantiere - né l'esistenza di un credito residuo della predetta società, rilevando, tuttavia, la eccessività dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto;
difatti, il credito vantato da ammonterebbe al minor importo di € 11.468,00 Controparte_1
IVA inclusa, già detratti dalla somma di € 17.568,00 IVA inclusa i pagamenti di € 3.400,00 e di €
2.700,00 effettuati in favore della società ricorrente;
peraltro, le parti avevano concordato che la predetta somma sarebbe stata versata mediante ricevute bancarie in tre scadenze, ma successivamente la aveva rivisto i conteggi emettendo fatture per un Controparte_1 ammontare superiore a quanto già pattuito.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, parte opponente ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3 R.G. 134/2025 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/04/2024 si è costituita in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, in Controparte_1 particolare contestando la sussistenza di accordi intercorsi tra le parti in ordine alla quantificazione del debito residuo, oltre che il difetto di prova in ordine all'asserito versamento a mani dell'importo di € 2.700,00-; dunque, ha insistito per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.-.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché l'istanza ex art. 186 bis c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova orale;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento sebbene nei limiti di seguito indicati.
Si ricordi che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).
1.1. Nel caso di specie, è la stessa parte opponente a confermare la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso con la società . Controparte_1
4 R.G. 134/2025 Difatti, a pagina 1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si legge: “è vero che tra le due società è occorsa una prestazione d'opera: in particolare, la è Parte_1 un'impresa edile e si è avvalsa della odierna opposta per il noleggio di una copertura su un cantiere” (cfr. pag. 1 atto di citazione); inoltre, è la stessa parte opponente a riconoscere la sussistenza di un residuo credito in favore della odierna opposta (cfr. pagina 2 dell'atto di citazione:
“non si contesta né l'esistenza del rapporto sottostante né il fatto che effettivamente controparte abbia un residuo credito da incassare”).
Pertanto, pacifica la fonte del diritto di credito della quest'ultima ha allegato Controparte_4
l'inadempimento di controparte, la quale avrebbe omesso il versamento del residuo importo di €
19.414,00-.
1.2. Parte opponente ha tuttavia eccepito la sussistenza di un accordo verbale intercorso tra le odierne parti, in forza del quale l'importo ancora dovuto alla società opposta ammonterebbe alla minor somma di € 11.468,00 oltre IVA;
in particolare, deduce l'opponente che, durante un incontro tenutosi nel mese di settembre 2022 tra il sig. – legale rappresentante della CP_5 [...]
– e il sig. – responsabile tecnico della Rossi UP Soc. Coop. –, Controparte_4 Persona_1 questi ultimi avevano verificato e quantificato l'importo ancora dovuto in complessivi € 14.400,00 al netto di IVA e, successivamente, la società opponente avrebbe provveduto ad effettuare un bonifico per € 3.400,00 e un ulteriore versamento in contanti per € 2.700,00-.
Ebbene, alla luce dell'istruttoria orale espletata, il Tribunale ritiene che parte opponente abbia fornito prova dei fatti modificativi del credito così come dedotti in atti.
In particolare, il teste – rispetto al quale non è ravvisabile alcuna incapacità a Testimone_1 testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. essendo quest'ultimo semplice dipendente della società con mansioni di tecnico amministrativo – ha confermato l'incontro tenutosi nel mese di settembre 2022 tra il geom. e il titolare della in seguito al quale è stata redatta la Per_1 Controparte_1 contabilità prodotta sub doc. 2 di parte opponente (cfr. dichiarazioni rese in risposta al capitolo 3 di parte opponente: “Sì, è vero. Questa praticamente l'ho fatta io ed io in quell'occasione ero in una stanza adiacente. Loro hanno concordato la modalità e il totale della contabilità, ossia l'avere di Co
, e il sig. disse che avrebbe provveduto ad emettere delle Riba. Questo perché a fine CP_5 colloquio, sia il sig. sia il sig. sono venuti nella mia stanza e mi hanno messo al Per_1 CP_5 corrente dell'accordo. ADR: se mi si chiede se l'accordo cui si riferisce il capitolo è quello riportato nel documento che mi si mostra rispondo di sì. Io l'ho redatto secondo le loro indicazioni.”); dunque, dalla predetta contabilità che riproduce l'accordo verbale, si evince la sussistenza di un “saldo montaggio” per € 14.400,00 cui segue un “acconto F.91 30.12.22 bonifico
5 R.G. 134/2025 3.400” (fattura azionata con il ricorso monitorio) e un acconto per € 2.700,00-, così che il credito residuo in favore dell'opposta risulta determinato in € 11.468,00 al netto di IVA.
Quanto alla somma di € 3.400,00 corrisposta mediante bonifico, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta - secondo la quale detto importo sarebbe stato già considerato nella determinazione del credito ingiunto - lo stesso risulta essere stato effettuato in data 30/12/2022 (come da prospetto allegato) quindi successivamente all'emissione della fattura n. 91 del 27/12/2022; pertanto, lo stesso, come riportato nel prospetto contabile - non può che essere imputato a titolo di acconto sulla fattura azionata.
Con riferimento, invece, alla somma di € 2.700,00 che, secondo parte opponente, sarebbe stata consegnata a mani si osserva quanto segue.
In primo luogo, in punto di ammissibilità del capitolo n. 1 formulato nella memoria ex art. 171 ter
n. 2 c.p.c. di parte opponente, avente ad oggetto proprio la dazione del denaro contante, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “i limiti di cui agli artt. 2721 c.c. e seguenti, sono dettati a tutela dell'interesse esclusivo delle parti, conseguentemente la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova sia stata assunta nonostante l'eccezione di inammissibilità, la stessa parte ha l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso (art. 157 c.p.c. comma
2)” (cfr. Cass. Civ. n. 31206/2023); pertanto, “la parte che contesti una prova testimoniale per violazione dei limiti di valore è onerata non solo di eccepirne l'inammissibilità prima della sua assunzione ma anche, ove questa sia egualmente avvenuta, di eccepirne la nullità nella prima istanza o difesa successiva all'atto, verificandosene, in difetto, la sanatoria” (cfr. Cass. Civ. Ord. n.
3763/2018).
Ora, nel caso di specie parte opposta ha eccepito la inammissibilità della prova orale sul capitolo n.
1 di parte opponente per superamento dei limiti di valore di cui all'art. 2721 c.c.-; tuttavia, a detta eccezione non è seguita alcuna eccezione di nullità della suddetta testimonianza e, pertanto, la stessa deve ritenersi pienamente utilizzabile nel presente giudizio.
Tanto premesso, il sig. ha confermato l'avvenuta dazione dell'importo di € 2.700,00- Testimone_1
, precisando che lo stesso è stato corrisposto mediante tre versamenti successivi (cfr. dichiarazioni rese dal teste in risposta al capitolo 1 di parte opponente: “la prima volta ero presente e il Pt_1 geom. ha consegnato al sig. € 1.000,00-; le volte successive io ho preparato la Per_1 CP_5 somma ma non ero presente alla consegna e so che una volta sempre il geom. ha Persona_1 consegnato la somma all'uscita dall'autostrada di Montecatini, non ricordo se fossero € 700,00 o €
1.000,00 e la volta successiva il sig. ha consegnato la somma residua presso il bar di Per_1
Stazione Masotti a Serravalle Pistoiese, che è vicino al nostro ufficio”).
6 R.G. 134/2025 1.3. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'ammontare del credito ingiunto deve essere rideterminato nel minor importo di € 11.468,00 al netto di IVA, così come risultante dal prospetto contabile in atti;
ne consegue, dunque, che il decreto ingiuntivo n. 952/2024 del 18/12/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia deve essere revocato.
Stante, altresì, il riconoscimento e l'accertamento della sussistenza di un residuo credito in favore della società opposta pari ad € 11.468,00 al netto di IVA, deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore di dell'importo di € 11.468,00 al netto Controparte_1 di IVA, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dal giorno della domanda (deposito del ricorso monitorio) sino al saldo effettivo.
Spese di lite
Stante il parziale accoglimento della spiegata opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un terzo (1/3).
Per i residui due terzi (2/3) le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e dunque sono poste a carico di quest'ultima in favore dell'opposta e liquidate sia per la fase di merito sia per il presente giudizio di opposizione secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del criterio del decisum (€ 11.468,00), per l'opposizione ridotto del 50 % il compenso per la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-. Medesimi parametri per la liquidazione delle spese di mediazione esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 952/2024 del 18/12/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia;
condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 11.468,00 Parte_1 Controparte_1 al netto di IVA oltre interessi ex d.lgs 231/2002 dal giorno della domanda (ossia, dal deposito del ricorso nel procedimento monitorio) sino al saldo effettivo;
compensa le spese di lite nella misura di un terzo (1/3); condanna Co alla refusione dei residui due terzi (2/3) delle spese di lite in favore di Parte_1
7 R.G. 134/2025 liquidate complessivamente come si seguito: Controparte_1
- per la fase monitoria: in € 567,00 per compensi, € 145,50 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
- per il giudizio di opposizione: in € 5.889,70 (€ 4.566,70 + € 1.323,00 per spese di mediazione) per compensi professionali, € 359,92 anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa LE CI
8 R.G. 134/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 28 ottobre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa LE CI, sono comparsi:
- per parte opponente l'avv. GALEASSI ANDREA;
Parte_1
- per parte opposta l'avv. MARINO MERLO ANDREA. Controparte_1
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/10/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 20/10/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti.
Il Giudice in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 134/2025 N. 134/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Nella persona del giudice unico Dott.ssa LE CI ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 134/2025 R.G.A.C. vertente tra
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Galeassi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via del Can Bianco n. 6, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(P.IVA , in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Marino Merlo del Foro di Lucca ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bagni di Lucca, Via Roma n. 55, giusta procura in atti
- parte opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 952/2024 pubblicato il
18/12/2024.
***
Conclusioni di parte opponente:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in 06/10/2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pistoia, accertati i fatti esposti, revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n°952/2024 – R.G. 2284/2024 emesso dal Tribunale di
Pistoia in data 17-18.12.2024, in quanto emesso per somma eccessiva. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali di studio, nonché accessori di legge”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 20/10/2025:
“Conclude chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito, e per esso l'Ill.mo Giudice Istruttore nominato dr.ssa LE CI, contrariis reiectis: 2 R.G. 134/2025 ○ In tesi voglia rigettare l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
952/2024 R.G. 2284/2024 del 17-18.12.2024, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 19.414,00, oltre interessi come da decreto, nonché alle spese del presente giudizio, comprese quelle del monitorio e della mediazione;
○ In via subordinata, e solo nell'ipotesi di disattesa della domanda principale, condannare
l'opponente al pagamento della minor somma riconosciuta in atti dalla stessa, pari a euro
14.168,00, o la maggior o minor somma che il Giudice ritiene di dover individuare per le considerazioni svolte in premessa;
oltre accessori di legge e spese come sopra;
○ In ogni caso, condannare alla rifusione delle spese di lite, incluse quelle Parte_1 sostenute per il procedimento di mediazione, come da notula allegata”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla vicenda processuale
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva a questo Tribunale, a carico della Controparte_1 società ingiunzione di pagamento della somma di € 19.414,00 oltre interessi ex Controparte_3
d.lgs. 231/2022 e spese di procedura, giuste fatture n. 91/2022 del 27/12/2022 n. 11/2023 del
03/03/2023 versate in atti.
In accoglimento del predetto ricorso, veniva emesso nei confronti di il decreto Parte_1 ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese di procedura in € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 per spese, oltre accessori di legge.
Contro questo decreto ha proposto la presente opposizione eccependo, Parte_1 preliminarmente, il mancato espletamento della procedura di mediazione;
nel merito non ha contestato né la sussistenza del rapporto negoziale intercorso con la società Controparte_1
- avente ad oggetto il noleggio di copertura su un cantiere - né l'esistenza di un credito residuo della predetta società, rilevando, tuttavia, la eccessività dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto;
difatti, il credito vantato da ammonterebbe al minor importo di € 11.468,00 Controparte_1
IVA inclusa, già detratti dalla somma di € 17.568,00 IVA inclusa i pagamenti di € 3.400,00 e di €
2.700,00 effettuati in favore della società ricorrente;
peraltro, le parti avevano concordato che la predetta somma sarebbe stata versata mediante ricevute bancarie in tre scadenze, ma successivamente la aveva rivisto i conteggi emettendo fatture per un Controparte_1 ammontare superiore a quanto già pattuito.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, parte opponente ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3 R.G. 134/2025 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/04/2024 si è costituita in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, in Controparte_1 particolare contestando la sussistenza di accordi intercorsi tra le parti in ordine alla quantificazione del debito residuo, oltre che il difetto di prova in ordine all'asserito versamento a mani dell'importo di € 2.700,00-; dunque, ha insistito per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.-.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché l'istanza ex art. 186 bis c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova orale;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento sebbene nei limiti di seguito indicati.
Si ricordi che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).
1.1. Nel caso di specie, è la stessa parte opponente a confermare la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso con la società . Controparte_1
4 R.G. 134/2025 Difatti, a pagina 1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si legge: “è vero che tra le due società è occorsa una prestazione d'opera: in particolare, la è Parte_1 un'impresa edile e si è avvalsa della odierna opposta per il noleggio di una copertura su un cantiere” (cfr. pag. 1 atto di citazione); inoltre, è la stessa parte opponente a riconoscere la sussistenza di un residuo credito in favore della odierna opposta (cfr. pagina 2 dell'atto di citazione:
“non si contesta né l'esistenza del rapporto sottostante né il fatto che effettivamente controparte abbia un residuo credito da incassare”).
Pertanto, pacifica la fonte del diritto di credito della quest'ultima ha allegato Controparte_4
l'inadempimento di controparte, la quale avrebbe omesso il versamento del residuo importo di €
19.414,00-.
1.2. Parte opponente ha tuttavia eccepito la sussistenza di un accordo verbale intercorso tra le odierne parti, in forza del quale l'importo ancora dovuto alla società opposta ammonterebbe alla minor somma di € 11.468,00 oltre IVA;
in particolare, deduce l'opponente che, durante un incontro tenutosi nel mese di settembre 2022 tra il sig. – legale rappresentante della CP_5 [...]
– e il sig. – responsabile tecnico della Rossi UP Soc. Coop. –, Controparte_4 Persona_1 questi ultimi avevano verificato e quantificato l'importo ancora dovuto in complessivi € 14.400,00 al netto di IVA e, successivamente, la società opponente avrebbe provveduto ad effettuare un bonifico per € 3.400,00 e un ulteriore versamento in contanti per € 2.700,00-.
Ebbene, alla luce dell'istruttoria orale espletata, il Tribunale ritiene che parte opponente abbia fornito prova dei fatti modificativi del credito così come dedotti in atti.
In particolare, il teste – rispetto al quale non è ravvisabile alcuna incapacità a Testimone_1 testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. essendo quest'ultimo semplice dipendente della società con mansioni di tecnico amministrativo – ha confermato l'incontro tenutosi nel mese di settembre 2022 tra il geom. e il titolare della in seguito al quale è stata redatta la Per_1 Controparte_1 contabilità prodotta sub doc. 2 di parte opponente (cfr. dichiarazioni rese in risposta al capitolo 3 di parte opponente: “Sì, è vero. Questa praticamente l'ho fatta io ed io in quell'occasione ero in una stanza adiacente. Loro hanno concordato la modalità e il totale della contabilità, ossia l'avere di Co
, e il sig. disse che avrebbe provveduto ad emettere delle Riba. Questo perché a fine CP_5 colloquio, sia il sig. sia il sig. sono venuti nella mia stanza e mi hanno messo al Per_1 CP_5 corrente dell'accordo. ADR: se mi si chiede se l'accordo cui si riferisce il capitolo è quello riportato nel documento che mi si mostra rispondo di sì. Io l'ho redatto secondo le loro indicazioni.”); dunque, dalla predetta contabilità che riproduce l'accordo verbale, si evince la sussistenza di un “saldo montaggio” per € 14.400,00 cui segue un “acconto F.91 30.12.22 bonifico
5 R.G. 134/2025 3.400” (fattura azionata con il ricorso monitorio) e un acconto per € 2.700,00-, così che il credito residuo in favore dell'opposta risulta determinato in € 11.468,00 al netto di IVA.
Quanto alla somma di € 3.400,00 corrisposta mediante bonifico, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta - secondo la quale detto importo sarebbe stato già considerato nella determinazione del credito ingiunto - lo stesso risulta essere stato effettuato in data 30/12/2022 (come da prospetto allegato) quindi successivamente all'emissione della fattura n. 91 del 27/12/2022; pertanto, lo stesso, come riportato nel prospetto contabile - non può che essere imputato a titolo di acconto sulla fattura azionata.
Con riferimento, invece, alla somma di € 2.700,00 che, secondo parte opponente, sarebbe stata consegnata a mani si osserva quanto segue.
In primo luogo, in punto di ammissibilità del capitolo n. 1 formulato nella memoria ex art. 171 ter
n. 2 c.p.c. di parte opponente, avente ad oggetto proprio la dazione del denaro contante, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “i limiti di cui agli artt. 2721 c.c. e seguenti, sono dettati a tutela dell'interesse esclusivo delle parti, conseguentemente la violazione degli stessi deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata, con la precisazione che, ove la prova sia stata assunta nonostante l'eccezione di inammissibilità, la stessa parte ha l'onere di eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso (art. 157 c.p.c. comma
2)” (cfr. Cass. Civ. n. 31206/2023); pertanto, “la parte che contesti una prova testimoniale per violazione dei limiti di valore è onerata non solo di eccepirne l'inammissibilità prima della sua assunzione ma anche, ove questa sia egualmente avvenuta, di eccepirne la nullità nella prima istanza o difesa successiva all'atto, verificandosene, in difetto, la sanatoria” (cfr. Cass. Civ. Ord. n.
3763/2018).
Ora, nel caso di specie parte opposta ha eccepito la inammissibilità della prova orale sul capitolo n.
1 di parte opponente per superamento dei limiti di valore di cui all'art. 2721 c.c.-; tuttavia, a detta eccezione non è seguita alcuna eccezione di nullità della suddetta testimonianza e, pertanto, la stessa deve ritenersi pienamente utilizzabile nel presente giudizio.
Tanto premesso, il sig. ha confermato l'avvenuta dazione dell'importo di € 2.700,00- Testimone_1
, precisando che lo stesso è stato corrisposto mediante tre versamenti successivi (cfr. dichiarazioni rese dal teste in risposta al capitolo 1 di parte opponente: “la prima volta ero presente e il Pt_1 geom. ha consegnato al sig. € 1.000,00-; le volte successive io ho preparato la Per_1 CP_5 somma ma non ero presente alla consegna e so che una volta sempre il geom. ha Persona_1 consegnato la somma all'uscita dall'autostrada di Montecatini, non ricordo se fossero € 700,00 o €
1.000,00 e la volta successiva il sig. ha consegnato la somma residua presso il bar di Per_1
Stazione Masotti a Serravalle Pistoiese, che è vicino al nostro ufficio”).
6 R.G. 134/2025 1.3. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'ammontare del credito ingiunto deve essere rideterminato nel minor importo di € 11.468,00 al netto di IVA, così come risultante dal prospetto contabile in atti;
ne consegue, dunque, che il decreto ingiuntivo n. 952/2024 del 18/12/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia deve essere revocato.
Stante, altresì, il riconoscimento e l'accertamento della sussistenza di un residuo credito in favore della società opposta pari ad € 11.468,00 al netto di IVA, deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore di dell'importo di € 11.468,00 al netto Controparte_1 di IVA, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dal giorno della domanda (deposito del ricorso monitorio) sino al saldo effettivo.
Spese di lite
Stante il parziale accoglimento della spiegata opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un terzo (1/3).
Per i residui due terzi (2/3) le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e dunque sono poste a carico di quest'ultima in favore dell'opposta e liquidate sia per la fase di merito sia per il presente giudizio di opposizione secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del criterio del decisum (€ 11.468,00), per l'opposizione ridotto del 50 % il compenso per la fase decisionale, stante la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-. Medesimi parametri per la liquidazione delle spese di mediazione esclusa la fase di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 952/2024 del 18/12/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia;
condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 11.468,00 Parte_1 Controparte_1 al netto di IVA oltre interessi ex d.lgs 231/2002 dal giorno della domanda (ossia, dal deposito del ricorso nel procedimento monitorio) sino al saldo effettivo;
compensa le spese di lite nella misura di un terzo (1/3); condanna Co alla refusione dei residui due terzi (2/3) delle spese di lite in favore di Parte_1
7 R.G. 134/2025 liquidate complessivamente come si seguito: Controparte_1
- per la fase monitoria: in € 567,00 per compensi, € 145,50 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
- per il giudizio di opposizione: in € 5.889,70 (€ 4.566,70 + € 1.323,00 per spese di mediazione) per compensi professionali, € 359,92 anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa LE CI
8 R.G. 134/2025