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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2501/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2501 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e vertente
T R A
C.F.: C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Appeddu e Michele C.F._2
Antognoni
Parte opponente
E
P. IVA: , e per essa quale procuratrice, RT P.IVA_1 Controparte_3
P. IVA: , che a sua volta agisce per il tramite della mandataria P.IVA_2 Controparte_4
P. IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Felicita Fenaroli,
P. IVA: e per essa, quale mandataria, CP_5 P.IVA_4 Controparte_6
P. IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_5
dall'avv. Francesco Iacovino
Parti opposta
E
P. IVA: , in persona del legale Controparte_7 P.IVA_6
rappresentante p.t.,
pagina 1 di 7 P. IVA: , in persona del legale Controparte_8 P.IVA_7
rappresentante p.t.,
Parti opposte contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti e le difese dalle medesime svolte, il
Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
*****
1. Il giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione alle esecuzioni immobiliari r.g.n.es. 44/2010 e r.g.n.es. 33/2011 – riunite con provvedimento del G.E. del 27.6.2013 –,
promosse da nei confronti degli opponenti per la Parte_2
realizzazione coattiva di crediti i cui titoli esecutivi sono rappresentati da due contratti di mutuo fondiario stipulati in data 27.01.2003 (Rep. 170867-Racc. 29483) e in data 30.08.2004
(Rep. 189957 – Racc. 32097) tra gli opponenti, quali mutuatari, e Parte_2
quale mutuante;
i crediti derivanti dai contratti di mutuo sono stati successivamente
[...]
ceduti alle parti opposte e, in particolare, il credito sorto dal contratto del 27.01.2003 in favore di mentre il credito sorto dal contratto del 30.08.2004 in favore di CP_5 RT
A fondamento dell'opposizione sono stati articolati una pluralità di motivi oggetto di puntuale contestazione da parte degli opposti.
2. L'opponente ha, in primo luogo, eccepito la carenza di legittimazione ad agire della e della entrambe cessionarie della Controparte_6 RT [...]
per non avere le società fornito compiuta prova della titolarità Parte_2
dei crediti azionati e per avere la originaria titolare del credito, ceduto per due volte Pt_2
uno dei due crediti controversi in favore di ciascuna parte opposta.
pagina 2 di 7 2.1. La seconda delle due censure, attinente alla supposta doppia cessione del medesimo credito originariamente di titolarità della in favore di Parte_2 [...]
e di è infondata. CP_5 RT
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che le procedure esecutive rge.
44/2010 e rge. 33/2011 – poi riunite come già esplicitato – afferiscono a due distinti crediti,
ceduti in momenti differenti dalla la prima si riferisce al Parte_2
contratto di mutuo fondiario del 27.1.2003, garantito da ipoteca volontaria a favore della
CA per € 400.000,00 iscritta in data 29.1.2003; la seconda si riferisce al contratto di mutuo fondiario del 30.08.2004, anch'esso garantito da ipoteca volontaria a favore della CA per €.
302.400,00 iscritta in data 9.9.2004.
Ebbene, il credito derivante dal primo dei due contratti, ovvero quello relativo al mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. Rep. 170867/Racc. 29483, per l'importo di €. Persona_1
200.000,00, è stato ceduto alla CP_5
Differentemente, il credito derivante dal secondo dei due contratti, ovvero quello relativo al mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. Rep. 189957/Racc. 32097, per Persona_1
l'importo di € 180.000,00, è stato ceduto alla RT
Non deve trarre in inganno quanto contenuto nell'atto ex art. 111 c.p.c. depositato dalla il 25.10.2021 – laddove questa sembrerebbe intervenire nella procedura RT
esecutiva per entrambe le linee di credito –, in quanto l'atto è integrato e sostituito dall'atto di intervento in rettifica depositato il 14.6.2022, in cui la stessa società riconosce la titolarità del solo credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 30.8.2024: “Contrariamente a quanto
erroneamente indicato nel precedente atto di intervento ex art. 111 c.p.c., tra i crediti originariamente
vantati da nei confronti degli esecutati, ceduti a Parte_2 CP_2
è compreso esclusivamente quello derivante dal contratto di mutuo fondiario del 30/08/2004, a
[...]
rogito Notaio Dott. Rep. 189957/Racc. 32097, per l'importo di € 180.000,00 tra Persona_1 [...]
ed il Sig. (C.F.: ) nato a [...]_2 CP_9 CodiceFiscale_3
(PG) il 17/11/1969” (All. 6 – 8 SA di TU . RT
pagina 3 di 7 2.2. Anche la censura di parte opponente relativa al difetto di titolarità del credito in capo alle società opposte è infondata.
Va ricordato che la e la sono intervenute Controparte_6 RT
nella procedura esecutiva immobiliare RgEs n. 44/2010 attivata su impulso della
[...]
assumendo di essere sue cessionarie del credito, ex art. 58 TUB. Parte_2
A tal proposito, è opportuno chiarire anzitutto che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del
1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo,
quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso
nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della
cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del
29.09.2020).
A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass. Sentenza n. 2780
del 31.01.2019).
Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, entrambe le parti opposte hanno dato piena prova della titolarità del credito e, in particolare, la ha allegato l'estratto della RT
Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 93 del 7.8.2021 in cui è pubblicato l'avviso di cessione di crediti in blocco da parte della CA (All. 5 SA di TU , una RT
pagina 4 di 7 dichiarazione del 2.11.2021 rilasciata dalla stessa CA cedente alla RT
cessionaria, in cui si precisa l'inclusione della linea di credito in contestazione tra quelle cedute con la menzionata operazione di cessione (All. 10 SA di TU CP_2
, una lettera raccomandata – tornata al mittente per compiuta giacenza il 17.1.2022 – con
[...]
la quale il debitore ceduto è stato informato dell'avvenuta cessione (All. 11 SA di
TU , la copia del titolo esecutivo (All. 3 e 4 SA di TU RT
; la ha allegato l'estratto della Gazzetta RT Controparte_6
Ufficiale parte seconda n. 16 del 7.2.2019 in cui è pubblicato l'avviso di cessione di crediti in blocco da parte della CA (All. 4 SA di TU , un estratto del sito CP_5
della CA cedente, pubblicato sulla gazzetta ufficiale nell'ambito dell'avviso di cessione, da cui risulta l'avvenuta cessione della posizione controversa ndg 300437245 (All. 10 – 11
SA di TU , una lettera raccomandata del 13.9.2019 con CP_5
comunicazione dell'avvenuta cessione della posizione a sofferenza ndg 300437245 inviata al debitore ceduto (All. 12 SA di TU , la relazione notarile circa le CP_5
formalità iscritte sui beni degli opponenti (All. 13 SA di TU . CP_5
Anche a ritenere che l'avviso pubblicato in gazzetta non sia dimostrativo dell'inclusione nelle citate operazioni di cessione dei crediti per cui si procede esecutivamente, gli ulteriori documenti citati fornirebbero adeguata prova della titolarità dei crediti in capo alle cessionarie opposte.
3. Passando all'esame degli ulteriori motivi di opposizione, inerenti alla vendita “a prezzo vile” ex art. 586 comma 1 c.p.c. e alla violazione del disposto di cui all'art. 164 disp. att. cc e all'art. 2 comma 2 bis Legge 24 marzo 2001 n. 89, gli stessi non meritano accoglimento per le ragioni di seguito riportate.
Come già correttamente rilevato nell'ordinanza che ha definito il reclamo, l'opposizione risulta essere tardiva. E infatti, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'opposizione offerta dagli opponenti – che la individuano in una opposizione ex art. 615 e 624 c.p.c. –, la stessa è da considerarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c.
pagina 5 di 7 In proposito, è noto che la qualificazione giuridica dell'opposizione proposta (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al giudice adito,
previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata dal ricorrente.
Costituisce altresì circostanza nota come la distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione; invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo.
In giurisprudenza: “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti
esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo",
nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda
si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La
distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte
nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che
l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (Cass. civ. 15.1.2001 n. 496).
Nella fattispecie in esame, gli opponenti hanno reiterato le eccezioni sollevate in sede di reclamo e, quindi, lamentato la circostanza che con provvedimento del 10.3.2022 il giudice dell'esecuzione ha prorogato l'incarico al professionista delegato alle vendite autorizzandolo a nuovi tentativi di vendita con prezzi ribassati rispetto all'ultima base d'asta.
Facendo applicazione, dunque, dei principi giurisprudenziali sopra riportati, non può che qualificarsi come motivo di opposizione agli atti esecutivi la esaminata doglianza, di cui se ne deve -pertanto- valutare la tempestività, atteso che “La decadenza per la mancata osservanza del
termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi deve essere rilevata anche d'ufficio in
ogni stato e grado del giudizio” (Cass. civ.
9.8.2007 n. 17460).
Come si desume dall'ordinanza emessa in seno al reclamo (All. 17 seconda memoria istruttoria , la cancelleria ha comunicato, in data 11.03.2022, il provvedimento del CP_5
giudice dell'esecuzione assunto il 10.3.2022, mentre il ricorso in opposizione è stato proposto pagina 6 di 7 soltanto in data 13.5.2022; ne consegue che il motivo di opposizione agli esecutivi è
inammissibile, perché contenuto in un ricorso tardivo, cioè proposto oltre il termine perentorio di 20 giorni (art. 617, c. 2, c.p.c.).
Anche a volere entrare nel merito del motivo di opposizione, andrebbe comunque rilevato che il medesimo non è suffragato da alcuna specifica documentazione.
4. Tirando le fila delle motivazioni, l'opposizione è infondata e viene respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., al di sotto dei valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.000.000,00 avuto riguardo al valore dei crediti per cui si procede;
cfr.
art. 17 c.p.c. e lettere di comunicazione della cessione), tenuto conto della semplicità della controversia e della semplicità dell'attività svolta dalle parti vittoriose con riguardo alle fasi istruttoria e decisionale.
Esse sono, inoltre, poste a carico degli opponenti in solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato nell'opposizione, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore di e di RT CP_5
delle spese di lite, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese
[...]
generali del 15%, spettanti a ciascuna delle due parti vittoriose.
Così deciso in Spoleto, il 3.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2501 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e vertente
T R A
C.F.: C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Appeddu e Michele C.F._2
Antognoni
Parte opponente
E
P. IVA: , e per essa quale procuratrice, RT P.IVA_1 Controparte_3
P. IVA: , che a sua volta agisce per il tramite della mandataria P.IVA_2 Controparte_4
P. IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Felicita Fenaroli,
P. IVA: e per essa, quale mandataria, CP_5 P.IVA_4 Controparte_6
P. IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_5
dall'avv. Francesco Iacovino
Parti opposta
E
P. IVA: , in persona del legale Controparte_7 P.IVA_6
rappresentante p.t.,
pagina 1 di 7 P. IVA: , in persona del legale Controparte_8 P.IVA_7
rappresentante p.t.,
Parti opposte contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti e le difese dalle medesime svolte, il
Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
*****
1. Il giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione alle esecuzioni immobiliari r.g.n.es. 44/2010 e r.g.n.es. 33/2011 – riunite con provvedimento del G.E. del 27.6.2013 –,
promosse da nei confronti degli opponenti per la Parte_2
realizzazione coattiva di crediti i cui titoli esecutivi sono rappresentati da due contratti di mutuo fondiario stipulati in data 27.01.2003 (Rep. 170867-Racc. 29483) e in data 30.08.2004
(Rep. 189957 – Racc. 32097) tra gli opponenti, quali mutuatari, e Parte_2
quale mutuante;
i crediti derivanti dai contratti di mutuo sono stati successivamente
[...]
ceduti alle parti opposte e, in particolare, il credito sorto dal contratto del 27.01.2003 in favore di mentre il credito sorto dal contratto del 30.08.2004 in favore di CP_5 RT
A fondamento dell'opposizione sono stati articolati una pluralità di motivi oggetto di puntuale contestazione da parte degli opposti.
2. L'opponente ha, in primo luogo, eccepito la carenza di legittimazione ad agire della e della entrambe cessionarie della Controparte_6 RT [...]
per non avere le società fornito compiuta prova della titolarità Parte_2
dei crediti azionati e per avere la originaria titolare del credito, ceduto per due volte Pt_2
uno dei due crediti controversi in favore di ciascuna parte opposta.
pagina 2 di 7 2.1. La seconda delle due censure, attinente alla supposta doppia cessione del medesimo credito originariamente di titolarità della in favore di Parte_2 [...]
e di è infondata. CP_5 RT
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che le procedure esecutive rge.
44/2010 e rge. 33/2011 – poi riunite come già esplicitato – afferiscono a due distinti crediti,
ceduti in momenti differenti dalla la prima si riferisce al Parte_2
contratto di mutuo fondiario del 27.1.2003, garantito da ipoteca volontaria a favore della
CA per € 400.000,00 iscritta in data 29.1.2003; la seconda si riferisce al contratto di mutuo fondiario del 30.08.2004, anch'esso garantito da ipoteca volontaria a favore della CA per €.
302.400,00 iscritta in data 9.9.2004.
Ebbene, il credito derivante dal primo dei due contratti, ovvero quello relativo al mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. Rep. 170867/Racc. 29483, per l'importo di €. Persona_1
200.000,00, è stato ceduto alla CP_5
Differentemente, il credito derivante dal secondo dei due contratti, ovvero quello relativo al mutuo fondiario a rogito Notaio Dott. Rep. 189957/Racc. 32097, per Persona_1
l'importo di € 180.000,00, è stato ceduto alla RT
Non deve trarre in inganno quanto contenuto nell'atto ex art. 111 c.p.c. depositato dalla il 25.10.2021 – laddove questa sembrerebbe intervenire nella procedura RT
esecutiva per entrambe le linee di credito –, in quanto l'atto è integrato e sostituito dall'atto di intervento in rettifica depositato il 14.6.2022, in cui la stessa società riconosce la titolarità del solo credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 30.8.2024: “Contrariamente a quanto
erroneamente indicato nel precedente atto di intervento ex art. 111 c.p.c., tra i crediti originariamente
vantati da nei confronti degli esecutati, ceduti a Parte_2 CP_2
è compreso esclusivamente quello derivante dal contratto di mutuo fondiario del 30/08/2004, a
[...]
rogito Notaio Dott. Rep. 189957/Racc. 32097, per l'importo di € 180.000,00 tra Persona_1 [...]
ed il Sig. (C.F.: ) nato a [...]_2 CP_9 CodiceFiscale_3
(PG) il 17/11/1969” (All. 6 – 8 SA di TU . RT
pagina 3 di 7 2.2. Anche la censura di parte opponente relativa al difetto di titolarità del credito in capo alle società opposte è infondata.
Va ricordato che la e la sono intervenute Controparte_6 RT
nella procedura esecutiva immobiliare RgEs n. 44/2010 attivata su impulso della
[...]
assumendo di essere sue cessionarie del credito, ex art. 58 TUB. Parte_2
A tal proposito, è opportuno chiarire anzitutto che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del
1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo,
quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso
nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della
cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20495 del
29.09.2020).
A ciò deve necessariamente aggiungersi che, sebbene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, cosa diversa è provare la titolarità del diritto in capo a colui che se ne afferma titolare in base alla cessione del credito in blocco (sul punto, ex multis, Cass. Sentenza n. 2780
del 31.01.2019).
Quanto alla suddetta prova, trattandosi di successione a titolo particolare, spetta al creditore dare piena prova del proprio diritto. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, enucleando vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, quali: l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
le dichiarazioni confessorie della cedente.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, entrambe le parti opposte hanno dato piena prova della titolarità del credito e, in particolare, la ha allegato l'estratto della RT
Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 93 del 7.8.2021 in cui è pubblicato l'avviso di cessione di crediti in blocco da parte della CA (All. 5 SA di TU , una RT
pagina 4 di 7 dichiarazione del 2.11.2021 rilasciata dalla stessa CA cedente alla RT
cessionaria, in cui si precisa l'inclusione della linea di credito in contestazione tra quelle cedute con la menzionata operazione di cessione (All. 10 SA di TU CP_2
, una lettera raccomandata – tornata al mittente per compiuta giacenza il 17.1.2022 – con
[...]
la quale il debitore ceduto è stato informato dell'avvenuta cessione (All. 11 SA di
TU , la copia del titolo esecutivo (All. 3 e 4 SA di TU RT
; la ha allegato l'estratto della Gazzetta RT Controparte_6
Ufficiale parte seconda n. 16 del 7.2.2019 in cui è pubblicato l'avviso di cessione di crediti in blocco da parte della CA (All. 4 SA di TU , un estratto del sito CP_5
della CA cedente, pubblicato sulla gazzetta ufficiale nell'ambito dell'avviso di cessione, da cui risulta l'avvenuta cessione della posizione controversa ndg 300437245 (All. 10 – 11
SA di TU , una lettera raccomandata del 13.9.2019 con CP_5
comunicazione dell'avvenuta cessione della posizione a sofferenza ndg 300437245 inviata al debitore ceduto (All. 12 SA di TU , la relazione notarile circa le CP_5
formalità iscritte sui beni degli opponenti (All. 13 SA di TU . CP_5
Anche a ritenere che l'avviso pubblicato in gazzetta non sia dimostrativo dell'inclusione nelle citate operazioni di cessione dei crediti per cui si procede esecutivamente, gli ulteriori documenti citati fornirebbero adeguata prova della titolarità dei crediti in capo alle cessionarie opposte.
3. Passando all'esame degli ulteriori motivi di opposizione, inerenti alla vendita “a prezzo vile” ex art. 586 comma 1 c.p.c. e alla violazione del disposto di cui all'art. 164 disp. att. cc e all'art. 2 comma 2 bis Legge 24 marzo 2001 n. 89, gli stessi non meritano accoglimento per le ragioni di seguito riportate.
Come già correttamente rilevato nell'ordinanza che ha definito il reclamo, l'opposizione risulta essere tardiva. E infatti, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'opposizione offerta dagli opponenti – che la individuano in una opposizione ex art. 615 e 624 c.p.c. –, la stessa è da considerarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c.
pagina 5 di 7 In proposito, è noto che la qualificazione giuridica dell'opposizione proposta (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al giudice adito,
previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata dal ricorrente.
Costituisce altresì circostanza nota come la distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione; invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo.
In giurisprudenza: “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti
esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo",
nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda
si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La
distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte
nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che
l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (Cass. civ. 15.1.2001 n. 496).
Nella fattispecie in esame, gli opponenti hanno reiterato le eccezioni sollevate in sede di reclamo e, quindi, lamentato la circostanza che con provvedimento del 10.3.2022 il giudice dell'esecuzione ha prorogato l'incarico al professionista delegato alle vendite autorizzandolo a nuovi tentativi di vendita con prezzi ribassati rispetto all'ultima base d'asta.
Facendo applicazione, dunque, dei principi giurisprudenziali sopra riportati, non può che qualificarsi come motivo di opposizione agli atti esecutivi la esaminata doglianza, di cui se ne deve -pertanto- valutare la tempestività, atteso che “La decadenza per la mancata osservanza del
termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi deve essere rilevata anche d'ufficio in
ogni stato e grado del giudizio” (Cass. civ.
9.8.2007 n. 17460).
Come si desume dall'ordinanza emessa in seno al reclamo (All. 17 seconda memoria istruttoria , la cancelleria ha comunicato, in data 11.03.2022, il provvedimento del CP_5
giudice dell'esecuzione assunto il 10.3.2022, mentre il ricorso in opposizione è stato proposto pagina 6 di 7 soltanto in data 13.5.2022; ne consegue che il motivo di opposizione agli esecutivi è
inammissibile, perché contenuto in un ricorso tardivo, cioè proposto oltre il termine perentorio di 20 giorni (art. 617, c. 2, c.p.c.).
Anche a volere entrare nel merito del motivo di opposizione, andrebbe comunque rilevato che il medesimo non è suffragato da alcuna specifica documentazione.
4. Tirando le fila delle motivazioni, l'opposizione è infondata e viene respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., al di sotto dei valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.000.000,00 avuto riguardo al valore dei crediti per cui si procede;
cfr.
art. 17 c.p.c. e lettere di comunicazione della cessione), tenuto conto della semplicità della controversia e della semplicità dell'attività svolta dalle parti vittoriose con riguardo alle fasi istruttoria e decisionale.
Esse sono, inoltre, poste a carico degli opponenti in solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato nell'opposizione, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore di e di RT CP_5
delle spese di lite, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese
[...]
generali del 15%, spettanti a ciascuna delle due parti vittoriose.
Così deciso in Spoleto, il 3.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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