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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8562 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39281/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giancarlo CIPOLLA, presso il cui studio in Milano, C.so Monforte
16, è elettivamente domiciliato;
attore;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa. dall'avv. Fabio RATTI, presso il cui studio in
Romano di Lombardia (BG), Via G.E. Schivardi 26, è elettivamente domiciliata;
convenuta;
pagina 1 di 10 Oggetto: prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni delle parti:
come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2025
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in Parte_1 giudizio la società di diritto inglese per vederla condannare al CP_1 pagamento del compenso dovuto per le attività professionali rese a favore di quest'ultima.
Il ricorrente esponeva di essere stato nominato, sin dalla sua costituzione, co- amministratore, unitamente a della società resistente, CP_2 rappresentante della sede secondaria italiana, e di aver altresi svolto attività di mental coach per atleti a favore della società stessa, il cui oggetto sociale principale era l'attività formativa di coaching sportivo. Riferiva che, contrariamente a quanto accaduto per le cariche sociali, nessun emolumento gli era stato corrisposto per l'attività di mental coach, anche dopo la sua cessazione dalla carica di amministratore in data 26.03.2018, e l'emissione della fattura n. 1 del
30/04/2018 per l'importo di Euro 45.861,64, oltre IVA e oneri di legge. Precisava inoltre al riguardo che l'attività di mental coaching veniva svolta, oltre che dal ricorrente, anche da un soggetto terzo, , cui però per accordo Persona_1 verbale veniva corrisposto un compenso pari al 50 % del fatturato realizzato dalla società con le prestazioni professionali a favore degli atleti dallo stesso direttamente gestiti. Osservando che per gli atleti seguiti dal ricorrente la società convenuta aveva fatturato nel biennio 2016-2018 Euro 110,294,73, applicando il criterio di calcolo adottato per il coach , affermava di aver maturato il Per_1 diritto a percepire, per il periodo settembre 2016-dicembre 2018, i'importo di Euro
55.147,36, oltre IVA e oneri di legge. Deducendo la possibilità di coesistenza del rapporto afferente alla carica sociale di amministratore e di altro rapporto – nella fattispecie di prestazione d'opera – in capo al medesimo soggetto, e sotto altro profilo, la giurisdizione del giudice italiano e l'applicabilità della legge italiana, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito: - accertare che nel periodo 01/09/2016 - 26/03/2018 il Sig. ha reso Parte_1 prestazioni di meritai coaching e svolto attività formative in favore dei clienti di
, estranee al rapporto di amministazione e, per l'effetto, condannare la CP_1
pagina 3 di 10 convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di compensi professionali, l'importo di € 55.147,36, oltre IVA e oneri di legge o la diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% dei compensi totali ed oltre ancora CPA ed IVA”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società contestava CP_1 integralmente gli assunti avversari esponendo in fatto che già alla fine del primo esercizio sociale erano emersi per la sede secondaria irregolarità realizzate dal preposto, odierno attore, e che lo stesso si era autonomamente attribuito sia un compenso mensile di Euro 2.500,00 (pari ad Euro 30.000 annui) che rimborsi spese per Euro 57.900, per un fatturato di ca. 120.000 Euro, ed uscite di poco inferiori. Era seguita la promozione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al
Tribunale Milano – sezione specializzata in materia d'impresa per la revoca dell'attore dalla carica di director della società; il ricorso era stato accolto con ordinanza del 26.03.2018, e successivamente il director della società CP_3 aveva autonomamente provveduto alla revoca dell'attore dalla carica di preposto alla sede secondaria italiana. La società precisava inoltre che l'attore, anche in pendenza di procedimento di revoca dalla carica di amministratore, aveva continuato ad eseguire bonifici a proprio favore dal conto corrente della società. La convenuta, affermando l'inesistenza di qualsivoglia contratto con l'attore per la prestazione d'opera, e di qualsiasi delibera assembleare o altro atto societario che gli attribuisse un emolumento per la carica rivestita. eccepiva in primo luogo l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per inapplicabilità del rito di cui all'art. 702 bis c.p.c. “al rapporto di mero fatto che il ricorrente riconduce, arbitrariamente, alla prestazione d'opera intellettuale”. Eccepiva altresì
l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione del credito azionato, sollevando dubbi sulla fattura ex adverso emessa per un intera annualità, in un periodo successivo alla revoca dalla carica di amministratore, invocando il disposto di cui all'art. 2956 c.c.. Sosteneva nel merito la mancanza di prova delle attività asseritamente svole dall'attore. Affermando inoltre l'esistenza di un giudicato pagina 4 di 10 cautelare in ordine alla nullità delle elargizioni disposte dall'attore a proprio favore in quanto prive di fonte autorizzativa, la convenuta in via riconvenzionale chiedeva la restituzione di tutte le somme che l'attore si era autonomamente attribuite, pari ad € 87.916,95 – per il periodo settembre 2016-settembre 2017 e che sono erano state riconosciute indebite dal Tribunale di Milano con ordinanza 26.03.2018, integralmente richiamata a sostegno della domanda. Chiedeva altresì la restituzione degli importi, anch'essi indebitamente incameati dall'attore in via autonoma ed impropria nel periodo settembre 2017- aprile 2018, e pari ad €
42.492,50, operati in pendenza del procedimento cautelare sopra citato. Chiedeva infine la restituzione dell'importo di Euro 6.100,00 per il bonifico eseguito dall'attore a suo diretto favore in relazione al passaggio di proprietà operato a nome della società dall'attore stesso in data 01.02.2018 – quando era ancora a CP_1 amministratore della società stessa – dell'autovettura BMW 530D, tg.DZ069FG originariamente intestata alla soc. e gravata da fermo Parte_2 amministrativo. Sulla scorta di quanto allegato e dedotto, la convenuta concludeva nei seguenti termini: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità
e/o l'inammissibilità della domanda del per inapplicabilità del rito di cui Parte_1 all'art. 702 bis c.p.c. ;In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda del , per intervenuta prescrizione del credito azionato;
Parte_1
In via principale e di merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda per difetto dei requisiti di esistenza e/o certezza del credito affermato, e per l'effetto, respingere tutte le domande del ricorrente in quanto infondate, erronee, immotivate e prive di ogni supporto probatorio;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di , sede CP_1 secondaria italiana, alla restituzione di tutte le somme che il si è Parte_1 attribuito in via autonoma, illegittima ed impropria – pari ad € 87.916,95 – per il periodo settembre 2016-settembre 2017; e per l'effetto, condannare
[...]
a corrispondere a , sede secondaria italiana, la Parte_1 CP_1 somma di € 87.916,95, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
pagina 5 di 10 Ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di , sede CP_1 secondaria italiana, alla restituzione di tutte le somme che il si è Parte_1 attribuito in via autonoma, illegittima ed impropria per il periodo settembre 2017- aprile 2018, pari ad € 42.492,50; e per l'effetto, condannare a corrispondere a , sede Parte_1 CP_1 secondaria italiana, la somma di € 42.492,50, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di , CP_1 sede secondaria italiana, alla restituzione dell'importo di euro 6.100,00 che
ha bonificato a sé medesimo per l'acquisto dell'autovettura BMW, Parte_1 tg.DZ069FG, nonché a titolo di risarcimento del danno derivante dalla condotta illegittima posta in essere dal medesimo;
e per l'effetto, condannare a corrispondere l'importo di euro Parte_1
6.100,00 in favore di sede secondaria italiana, oltre interessi dal CP_1 dovuto al saldo.
In ogni caso, compensi professionali, spese, ivi comprese eventuali consulenze, oltre accessori di legge e rimborso spese generali (15%), interamente rifusi come per legge”.
Disposto dal precedente giudicante il mutamento del rito, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., ed all'esito, risultati vani i tentativi per una composizione stragiudiziale della controversia, ritenuta inammissibile l'istruttoria orale richiesta dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La domanda proposta dall'attore risulta, all'esito del presente giudizio, infondata e non merita pertanto accoglimento.
L'attore ha assunto di aver svolto a favore della società convenuta nel periodo
Settembre 2016 – Marzo 2018, oltre all'attività di amministratore (director) della società e preposto della sede secondaria italiana, anche l'ulteriore e CP_1 distinta attività di mental coach per alcuni clienti della società, senza che per tale pagina 6 di 10 ulteriore attività – a differenza del predetto doppio ruolo di amministrazione – gli sia stato corrisposto alcun compenso.
Si osserva in primo luogo che non esiste alcun contratto o incarico scritto della società convenuta che stabilisse tale ulteriore attività di prestazione d'opera intellettuale dell'attore a favore dei clienti della societa.
Non vi è pertanto alcun elemento concreto per affermare che, attesi i più ampi rapporti inter partes, nello specifico il rapporto di amministrazione sia per la società che per la sede secondaria italiana, l'attività de qua non fosse CP_1 ricompresa negli emolumenti che l'attore stesso ha dichiarato aver percepito come amministratore, avuto riguardo alle dimensioni limitate della società, esercente peraltro in via principale proprio l'attività di formazione e coaching per atleti e sportivi.
Tale conclusione risulta già in sé dirimente. A cio' si aggiunga che la produzione documentale dell'attore risulta del tutto inadeguata a corroborare con sufficiente oggettività e precisione la stessa effettiva esecuzione ed entità delle attività di mental coaching dedotte in giudizio: nel corpo del ricorso introduttivo è stata inserita una mera tabella di formazione a tutt'evidenza unilaterale, riportante il nominativo di alcuni clienti ed il nome dei due soggetti operanti come mental coach (ndr; presumibilmente e ), ed alcuni non meglio Parte_1 Per_1 determinati importi. Non risulta prodotto alcun contratto o evidenza delle prestazioni rese ai diversi clienti, né altro documento atto a comprovare l'esecuzione di detta attività.
Né – si osserva – la predetta carenza di produzione documentale – produzione che l'attore secondo il principio di vicinanza della prova, ben avrebbe potuto e dovuto offrire a riprova dell'attività svolta – avrebbe potuto essere colmata dall'istruttoria orale richiesta, posto che le circostanze dedotte in ordine all'esecuzione delle attività di mental coaching risultavano del tutto generiche, non collocate temporalmente con precisione e peraltro insuscettibili di esatta quantificazione.
Non è stato peraltro neanche richiesto di provare per testi la stessa stipulazione di pagina 7 di 10 un contratto verbale per l'esecuzione di attività di mental coaching tra l'attore e la società convenuta.
A tale stregua, quand'anche fosse stato accertato – ipotesi che si ritiene non ricorrere nel caso di specie – l'esistenza di un contratto verbale di prestazione d'opera intellettuale aggiuntiva rispetto al pacifico rapporto di amministrazione, ed il diritto ad un compenso ulteriore rispetto all'emolumento corrisposto (o comunque incamerato) per la carica gestoria, in assenza di qualsivoglia elemento oggettivo in ordine alla precisa entità delle attività che l'attore assume svolte a favore della società, non sarebbe neanche possibile fare riferimento all'art. 2233 cod. civ., atteso che i criteri residuali ivi indicati postulano comunque l'accertamento delle attività in concreto svolte.
Tantomeno potrebbe prendersi in considerazione il criterio alternativo indicato dall'attore, posto che gli eventuali compensi corrisposti all'altro mental coach
, a prescindere dalla loro entità, sono riferiti ad un soggetto terzo, Per_1 estraneo alla società, e pertanto in una situazione oggettiva e soggettiva del tutto distinta da quella dell'attore, e come tale assolutamente non equiparabile o applicabile a quest'ultimo per “analogia”.
Deve pertanto concludersi per il rigetto della domanda dell'attore, in quanto infondata e priva di riscontro probatorio.
Venendo ora alle domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta, le stesse risultano nella presente sede inammissibili.
Si osserva infatti in primo luogo che le domande di condanna alla restituzione di diversi importi proposte dalla società convenuta non si fondano sul medesimo titolo dedotto dall'attore (prestazione d'opera intellettuale), e quindi già di per sé risentono dei limiti posti dall'art. 36 c.p.c. all'ammissibilità delle domande riconvenzionali.
Si osserva inoltre – ed è questo il profilo dirimente – che le domande di condanna proposte in via riconvenzionale dalla convenuta si fondano sull'operato dell'attore pagina 8 di 10 nella sua qualità di amministratore (director) della società di diritto inglese e come preposto della sede secondaria italiana della stessa.
Dette domande risultano pertanto sostanziare un'azione di responsabilità dell'amministratore per le attività dallo stesso poste in essere nel suo ruolo gestorio. La stessa convenuta fonda peraltro le proprie domande sull'ordinanza resa dal Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di imprese nel procedimento ex art. 700 c.p.c. di revoca dell'attore da amministratore della società, e sul rilievo in essa rinvenibile dell'assenza di fonte autorizzativa dei bonifci disposti autonomamente dall'attore dal conto corrente della società.
Escludendo che con l'ordinanza definitoria del predetto procedimento si sia formato alcun “giudicato cautelare”, e che al di là di quanto dalla stessa rilevato a titolo sommario ai fini della valutazione della revoca dell'attore dal ruolo gestorio, non vi sono allo stato elementi certi su cui fondare tale domanda. Non solo: detti accertamenti aventi ad oggetto la materia societaria, non sono esperibili nella presente sede.
Deve infatti concludersi che la società convenuta, per ottenere le restituzioni o i risarcimenti richiesti, deve necessariamente promuovere un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 cod.civ. nei confronti dell'amministratore per il pregiudizio che assume aver subito.
Detta azione comunque non può essere promossa innanzi al Tribunale ordinario in composizione monocratica, ma deve necessariamente proporsi innanzi al
Tribunale – Sezione Specializzata in materia d'impresa in composizione collegiale, cui è devoluta la competenza esclusiva in subjecta materia, ai sensi del d.lgs. n.
168/2003, art. 3, comma 2 lett a).
Le domande riconvenzionali della convenuta sono pertanto inammissibili.
Attesa la sostanziale reciproca soccombenza, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti della società , nel contraddittorio Parte_1 CP_1 delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – rigetta la domanda dell'attore;
II – dichiara inammissibili le domande riconvenzionali della convenuta;
III – compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giancarlo CIPOLLA, presso il cui studio in Milano, C.so Monforte
16, è elettivamente domiciliato;
attore;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa. dall'avv. Fabio RATTI, presso il cui studio in
Romano di Lombardia (BG), Via G.E. Schivardi 26, è elettivamente domiciliata;
convenuta;
pagina 1 di 10 Oggetto: prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni delle parti:
come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2025
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in Parte_1 giudizio la società di diritto inglese per vederla condannare al CP_1 pagamento del compenso dovuto per le attività professionali rese a favore di quest'ultima.
Il ricorrente esponeva di essere stato nominato, sin dalla sua costituzione, co- amministratore, unitamente a della società resistente, CP_2 rappresentante della sede secondaria italiana, e di aver altresi svolto attività di mental coach per atleti a favore della società stessa, il cui oggetto sociale principale era l'attività formativa di coaching sportivo. Riferiva che, contrariamente a quanto accaduto per le cariche sociali, nessun emolumento gli era stato corrisposto per l'attività di mental coach, anche dopo la sua cessazione dalla carica di amministratore in data 26.03.2018, e l'emissione della fattura n. 1 del
30/04/2018 per l'importo di Euro 45.861,64, oltre IVA e oneri di legge. Precisava inoltre al riguardo che l'attività di mental coaching veniva svolta, oltre che dal ricorrente, anche da un soggetto terzo, , cui però per accordo Persona_1 verbale veniva corrisposto un compenso pari al 50 % del fatturato realizzato dalla società con le prestazioni professionali a favore degli atleti dallo stesso direttamente gestiti. Osservando che per gli atleti seguiti dal ricorrente la società convenuta aveva fatturato nel biennio 2016-2018 Euro 110,294,73, applicando il criterio di calcolo adottato per il coach , affermava di aver maturato il Per_1 diritto a percepire, per il periodo settembre 2016-dicembre 2018, i'importo di Euro
55.147,36, oltre IVA e oneri di legge. Deducendo la possibilità di coesistenza del rapporto afferente alla carica sociale di amministratore e di altro rapporto – nella fattispecie di prestazione d'opera – in capo al medesimo soggetto, e sotto altro profilo, la giurisdizione del giudice italiano e l'applicabilità della legge italiana, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito: - accertare che nel periodo 01/09/2016 - 26/03/2018 il Sig. ha reso Parte_1 prestazioni di meritai coaching e svolto attività formative in favore dei clienti di
, estranee al rapporto di amministazione e, per l'effetto, condannare la CP_1
pagina 3 di 10 convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di compensi professionali, l'importo di € 55.147,36, oltre IVA e oneri di legge o la diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% dei compensi totali ed oltre ancora CPA ed IVA”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società contestava CP_1 integralmente gli assunti avversari esponendo in fatto che già alla fine del primo esercizio sociale erano emersi per la sede secondaria irregolarità realizzate dal preposto, odierno attore, e che lo stesso si era autonomamente attribuito sia un compenso mensile di Euro 2.500,00 (pari ad Euro 30.000 annui) che rimborsi spese per Euro 57.900, per un fatturato di ca. 120.000 Euro, ed uscite di poco inferiori. Era seguita la promozione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al
Tribunale Milano – sezione specializzata in materia d'impresa per la revoca dell'attore dalla carica di director della società; il ricorso era stato accolto con ordinanza del 26.03.2018, e successivamente il director della società CP_3 aveva autonomamente provveduto alla revoca dell'attore dalla carica di preposto alla sede secondaria italiana. La società precisava inoltre che l'attore, anche in pendenza di procedimento di revoca dalla carica di amministratore, aveva continuato ad eseguire bonifici a proprio favore dal conto corrente della società. La convenuta, affermando l'inesistenza di qualsivoglia contratto con l'attore per la prestazione d'opera, e di qualsiasi delibera assembleare o altro atto societario che gli attribuisse un emolumento per la carica rivestita. eccepiva in primo luogo l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per inapplicabilità del rito di cui all'art. 702 bis c.p.c. “al rapporto di mero fatto che il ricorrente riconduce, arbitrariamente, alla prestazione d'opera intellettuale”. Eccepiva altresì
l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione del credito azionato, sollevando dubbi sulla fattura ex adverso emessa per un intera annualità, in un periodo successivo alla revoca dalla carica di amministratore, invocando il disposto di cui all'art. 2956 c.c.. Sosteneva nel merito la mancanza di prova delle attività asseritamente svole dall'attore. Affermando inoltre l'esistenza di un giudicato pagina 4 di 10 cautelare in ordine alla nullità delle elargizioni disposte dall'attore a proprio favore in quanto prive di fonte autorizzativa, la convenuta in via riconvenzionale chiedeva la restituzione di tutte le somme che l'attore si era autonomamente attribuite, pari ad € 87.916,95 – per il periodo settembre 2016-settembre 2017 e che sono erano state riconosciute indebite dal Tribunale di Milano con ordinanza 26.03.2018, integralmente richiamata a sostegno della domanda. Chiedeva altresì la restituzione degli importi, anch'essi indebitamente incameati dall'attore in via autonoma ed impropria nel periodo settembre 2017- aprile 2018, e pari ad €
42.492,50, operati in pendenza del procedimento cautelare sopra citato. Chiedeva infine la restituzione dell'importo di Euro 6.100,00 per il bonifico eseguito dall'attore a suo diretto favore in relazione al passaggio di proprietà operato a nome della società dall'attore stesso in data 01.02.2018 – quando era ancora a CP_1 amministratore della società stessa – dell'autovettura BMW 530D, tg.DZ069FG originariamente intestata alla soc. e gravata da fermo Parte_2 amministrativo. Sulla scorta di quanto allegato e dedotto, la convenuta concludeva nei seguenti termini: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità
e/o l'inammissibilità della domanda del per inapplicabilità del rito di cui Parte_1 all'art. 702 bis c.p.c. ;In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda del , per intervenuta prescrizione del credito azionato;
Parte_1
In via principale e di merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda per difetto dei requisiti di esistenza e/o certezza del credito affermato, e per l'effetto, respingere tutte le domande del ricorrente in quanto infondate, erronee, immotivate e prive di ogni supporto probatorio;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di , sede CP_1 secondaria italiana, alla restituzione di tutte le somme che il si è Parte_1 attribuito in via autonoma, illegittima ed impropria – pari ad € 87.916,95 – per il periodo settembre 2016-settembre 2017; e per l'effetto, condannare
[...]
a corrispondere a , sede secondaria italiana, la Parte_1 CP_1 somma di € 87.916,95, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
pagina 5 di 10 Ancora in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di , sede CP_1 secondaria italiana, alla restituzione di tutte le somme che il si è Parte_1 attribuito in via autonoma, illegittima ed impropria per il periodo settembre 2017- aprile 2018, pari ad € 42.492,50; e per l'effetto, condannare a corrispondere a , sede Parte_1 CP_1 secondaria italiana, la somma di € 42.492,50, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di , CP_1 sede secondaria italiana, alla restituzione dell'importo di euro 6.100,00 che
ha bonificato a sé medesimo per l'acquisto dell'autovettura BMW, Parte_1 tg.DZ069FG, nonché a titolo di risarcimento del danno derivante dalla condotta illegittima posta in essere dal medesimo;
e per l'effetto, condannare a corrispondere l'importo di euro Parte_1
6.100,00 in favore di sede secondaria italiana, oltre interessi dal CP_1 dovuto al saldo.
In ogni caso, compensi professionali, spese, ivi comprese eventuali consulenze, oltre accessori di legge e rimborso spese generali (15%), interamente rifusi come per legge”.
Disposto dal precedente giudicante il mutamento del rito, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., ed all'esito, risultati vani i tentativi per una composizione stragiudiziale della controversia, ritenuta inammissibile l'istruttoria orale richiesta dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La domanda proposta dall'attore risulta, all'esito del presente giudizio, infondata e non merita pertanto accoglimento.
L'attore ha assunto di aver svolto a favore della società convenuta nel periodo
Settembre 2016 – Marzo 2018, oltre all'attività di amministratore (director) della società e preposto della sede secondaria italiana, anche l'ulteriore e CP_1 distinta attività di mental coach per alcuni clienti della società, senza che per tale pagina 6 di 10 ulteriore attività – a differenza del predetto doppio ruolo di amministrazione – gli sia stato corrisposto alcun compenso.
Si osserva in primo luogo che non esiste alcun contratto o incarico scritto della società convenuta che stabilisse tale ulteriore attività di prestazione d'opera intellettuale dell'attore a favore dei clienti della societa.
Non vi è pertanto alcun elemento concreto per affermare che, attesi i più ampi rapporti inter partes, nello specifico il rapporto di amministrazione sia per la società che per la sede secondaria italiana, l'attività de qua non fosse CP_1 ricompresa negli emolumenti che l'attore stesso ha dichiarato aver percepito come amministratore, avuto riguardo alle dimensioni limitate della società, esercente peraltro in via principale proprio l'attività di formazione e coaching per atleti e sportivi.
Tale conclusione risulta già in sé dirimente. A cio' si aggiunga che la produzione documentale dell'attore risulta del tutto inadeguata a corroborare con sufficiente oggettività e precisione la stessa effettiva esecuzione ed entità delle attività di mental coaching dedotte in giudizio: nel corpo del ricorso introduttivo è stata inserita una mera tabella di formazione a tutt'evidenza unilaterale, riportante il nominativo di alcuni clienti ed il nome dei due soggetti operanti come mental coach (ndr; presumibilmente e ), ed alcuni non meglio Parte_1 Per_1 determinati importi. Non risulta prodotto alcun contratto o evidenza delle prestazioni rese ai diversi clienti, né altro documento atto a comprovare l'esecuzione di detta attività.
Né – si osserva – la predetta carenza di produzione documentale – produzione che l'attore secondo il principio di vicinanza della prova, ben avrebbe potuto e dovuto offrire a riprova dell'attività svolta – avrebbe potuto essere colmata dall'istruttoria orale richiesta, posto che le circostanze dedotte in ordine all'esecuzione delle attività di mental coaching risultavano del tutto generiche, non collocate temporalmente con precisione e peraltro insuscettibili di esatta quantificazione.
Non è stato peraltro neanche richiesto di provare per testi la stessa stipulazione di pagina 7 di 10 un contratto verbale per l'esecuzione di attività di mental coaching tra l'attore e la società convenuta.
A tale stregua, quand'anche fosse stato accertato – ipotesi che si ritiene non ricorrere nel caso di specie – l'esistenza di un contratto verbale di prestazione d'opera intellettuale aggiuntiva rispetto al pacifico rapporto di amministrazione, ed il diritto ad un compenso ulteriore rispetto all'emolumento corrisposto (o comunque incamerato) per la carica gestoria, in assenza di qualsivoglia elemento oggettivo in ordine alla precisa entità delle attività che l'attore assume svolte a favore della società, non sarebbe neanche possibile fare riferimento all'art. 2233 cod. civ., atteso che i criteri residuali ivi indicati postulano comunque l'accertamento delle attività in concreto svolte.
Tantomeno potrebbe prendersi in considerazione il criterio alternativo indicato dall'attore, posto che gli eventuali compensi corrisposti all'altro mental coach
, a prescindere dalla loro entità, sono riferiti ad un soggetto terzo, Per_1 estraneo alla società, e pertanto in una situazione oggettiva e soggettiva del tutto distinta da quella dell'attore, e come tale assolutamente non equiparabile o applicabile a quest'ultimo per “analogia”.
Deve pertanto concludersi per il rigetto della domanda dell'attore, in quanto infondata e priva di riscontro probatorio.
Venendo ora alle domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta, le stesse risultano nella presente sede inammissibili.
Si osserva infatti in primo luogo che le domande di condanna alla restituzione di diversi importi proposte dalla società convenuta non si fondano sul medesimo titolo dedotto dall'attore (prestazione d'opera intellettuale), e quindi già di per sé risentono dei limiti posti dall'art. 36 c.p.c. all'ammissibilità delle domande riconvenzionali.
Si osserva inoltre – ed è questo il profilo dirimente – che le domande di condanna proposte in via riconvenzionale dalla convenuta si fondano sull'operato dell'attore pagina 8 di 10 nella sua qualità di amministratore (director) della società di diritto inglese e come preposto della sede secondaria italiana della stessa.
Dette domande risultano pertanto sostanziare un'azione di responsabilità dell'amministratore per le attività dallo stesso poste in essere nel suo ruolo gestorio. La stessa convenuta fonda peraltro le proprie domande sull'ordinanza resa dal Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di imprese nel procedimento ex art. 700 c.p.c. di revoca dell'attore da amministratore della società, e sul rilievo in essa rinvenibile dell'assenza di fonte autorizzativa dei bonifci disposti autonomamente dall'attore dal conto corrente della società.
Escludendo che con l'ordinanza definitoria del predetto procedimento si sia formato alcun “giudicato cautelare”, e che al di là di quanto dalla stessa rilevato a titolo sommario ai fini della valutazione della revoca dell'attore dal ruolo gestorio, non vi sono allo stato elementi certi su cui fondare tale domanda. Non solo: detti accertamenti aventi ad oggetto la materia societaria, non sono esperibili nella presente sede.
Deve infatti concludersi che la società convenuta, per ottenere le restituzioni o i risarcimenti richiesti, deve necessariamente promuovere un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 cod.civ. nei confronti dell'amministratore per il pregiudizio che assume aver subito.
Detta azione comunque non può essere promossa innanzi al Tribunale ordinario in composizione monocratica, ma deve necessariamente proporsi innanzi al
Tribunale – Sezione Specializzata in materia d'impresa in composizione collegiale, cui è devoluta la competenza esclusiva in subjecta materia, ai sensi del d.lgs. n.
168/2003, art. 3, comma 2 lett a).
Le domande riconvenzionali della convenuta sono pertanto inammissibili.
Attesa la sostanziale reciproca soccombenza, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti della società , nel contraddittorio Parte_1 CP_1 delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – rigetta la domanda dell'attore;
II – dichiara inammissibili le domande riconvenzionali della convenuta;
III – compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Milano, 10 novembre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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