Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/04/2025, n. 7829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7829 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07829/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10944/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10944 del 2019, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Olivieri, Vincenzo Lagomarsino e Alessia Tiragallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto n. prot. K10/-OMISSIS- del 23.4.2019, notificato il 28.5.2019, con il quale il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il 13.10.2014 nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma EA , il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, straniero di origine bengalese, ha impugnato il decreto del 23.4.2019 indicato in epigrafe, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), dal medesimo presentata il 13.10.2014.
1.1. Il provvedimento gravato, preceduto da preavviso di diniego e da osservazioni dell’interessato non ritenute utili dall’Amministrazione (“ in quanto fanno riferimento alle depenalizzazioni dei reati citati ”), si fonda sulle seguenti vicende penali emerse a carico dell’istante:
- decreto penale del 12.7.2010 del GIP presso il Tribunale di Genova, divenuto esecutivo il 30.10.2010, per violazione dell’art. 2 della legge 11.11.1983, n. 638 e dell’art. 81 c.p. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, continuato);
- decreto penale del 17.9.2010 del GIP presso il Tribunale di Genova, divenuto esecutivo il 7.3.2011, per violazione dell’art. 2 della l. n. 638/1983 e dell’art. 81 c.p. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, continuato).
1.2. Il ricorrente lamenta “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 9 della legge 5/2/1992 n. 91 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 DPR 12/10/1993 n. 572 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 DPR 18/4/1994 n. 362 – Violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990 – Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’attività amministrativa e degli artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, sproporzione, ingiustizia grave e manifesta – Violazione del principio solidaristico e della dignità umana ”, deducendo che:
- l’istanza è stata respinta ben oltre il termine di legge;
- l’Amministrazione avrebbe travisato l’effettiva rilevanza dei richiamati decreti penali (con i quali è stata applicata soltanto una pena pecuniaria);
- entrambi i decreti sono stati revocati con ordinanza del Tribunale di Genova, Ufficio per le Indagini Preliminari, in data 8.9.2016 n. 536/16 (“ in quanto i reati de quibus sono stati depenalizzati ai sensi dell’art. 3, comma 6, D.Lvo 15.1.2016 n. 8, essendo stato contestato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per un importo inferiore alla soglia prevista ”);
- sarebbero quindi inconsistenti gli elementi addotti dall’Amministrazione per rigettare l’istanza del ricorrente ed il diniego sarebbe affetto da difetto di motivazione.
1.3. Si è costituito per resistere il Ministero intimato, il quale ha depositato una relazione e documenti.
1.4. In vista dell’udienza di discussione il ricorrente, con memorie e repliche, ha ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie difese.
1.5. All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 marzo 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma EA , la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Le censure possono essere tratte congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
2.1. Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’Amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, al riguardo, T.A.R. Lazio, Sez. V- bis , nn. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471 del 2022).
L’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “può” - e non “deve” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre che nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistenti nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell’adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui si entra a far parte (artt. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni di ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano una esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (v. C.d.S., Sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. C.d.S., A.G., n. 9/1999; Sez. IV n. 798/1999, n. 4460/2000 e n. 195/2005; Sez. I, n. 1796/2008; Sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018, n. 1390/2019 e n. 4121/2021; T.A.R. Lazio, Sez. II- quater , nn. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013, 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l’interesse dell’istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’ agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, T.A.R. Lazio, Sez. II- quater , sent. n. 621/2016: “ concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa ”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I- ter , n. 3227 e n. 12006 del 2021 e Sez. II- quater , n. 12568/ 2009; C.d.S., Sez. III, n. 104/2022, n. 4121/2021, n. 7036 e n. 8233 del 2020, n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019, n. 657/2017 e n. 2601/2015; Sez. VI, n. 3103/2006 e n. 798/1999).
2.2. Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di una autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale, infatti, non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , C.d.S., Sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011, n. 4862/2010 e n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, Sez. I- ter , n. 3226/2021, Sez. II- quater , n. 5665/2012).
2.3. Alla luce del quadro appena ricostruito, è dunque possibile ritenere prive di pregio le censure formulate da parte attrice, volte a confutare l’operato dell’Amministrazione resistente che ha formulato un giudizio di inaffidabilità del ricorrente e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale sulla base di vicende penali emerse sul conto del richiedente, quali:
- decreto penale del 12.7.2010 del GIP presso il Tribunale di Genova, divenuto esecutivo il 30.10.2010, per violazione dell’art. 2 della legge 11.11.1983, n. 638 e dell’art. 81 c.p. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, continuato);
- decreto penale del 17.9.2010 del GIP presso il Tribunale di Genova, divenuto esecutivo il 7.3.2011, per violazione dell’art. 2 della l. n. 638/1983 e dell’art. 81 c.p. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, continuato).
2.3.1. Anzitutto, per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II- quater , sentenza n. 9800/2013): come affermato costantemente dalla giurisprudenza, il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (T.A.R. Lazio, sez. V- bis , sentenze nn. 8041, 8852, 9418 del 2022; sez. II- quater , sentenze n. 1171 del 2012, n. 4021 del 2012 e n. 4369 del 2013).
2.3.2. Venendo, poi, al punto cruciale della vicenda che occupa, il provvedimento impugnato si fonda – come visto - su pregiudizi di carattere penale, lesivi di interessi fondamentali dell’ordinamento e collocabili in ogni caso nel c.d. “periodo di osservazione” (il decennio antecedente la domanda, in cui si devono maturare i requisiti per l’acquisto dello status , compreso quello dell’irreprensibilità della condotta), che appaiono idonei a giustificare il diniego, a prescindere dagli esiti processuali, in quanto indicativi – specie in considerazione di una valutazione non atomistica degli stessi - del rischio che l’inserimento stabile del richiedente nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa.
Le condotte addebitate all’interessato dunque sono state, ad avviso del Collegio, non irragionevolmente giudicate ostative all’acquisizione del bene della vita richiesto, in quanto rivelatrici di una “ scarsa aderenza ai valori della comunità (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II quater , 15/04/2015, n. 5554) e, nella fattispecie, ancor minore interesse per la concessione dello status civitati s ove non anche scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano a detta concessione ” (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, Sez. I- ter , n. 5708/2019), dato che si tratta di comportamenti non rispettosi delle istituzioni e contrari al dovere di solidarietà che il soggetto che intende acquisire la cittadinanza di uno Stato deve assumersi nei confronti della Comunità dei consociati, e che sono capaci di mettere in pericolo i principi di civile e pacifica convivenza.
La significatività degli addebiti, peraltro, è da valutare con riferimento all’epoca in cui sono stati posti in essere, ricadendo i fatti addebitati, come già detto, nel decennio antecedente la presentazione della domanda, ossia nel c.d. “periodo di osservazione”, determinante al fine della formulazione del giudizio prognostico di idoneità all’acquisto dello status ¸ in quanto coincidente con il frangente temporale in cui devono essere maturati i requisiti per l’acquisto della cittadinanza, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Sez. V- bis , n. 10636/2024: “ il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurare con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitando funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità ”).
Sicché l’Amministrazione ben poteva prendere in considerazione le condotte contestate – che non vengono meno per via dell’esito sul piano penale - quali indicatori ai fini della formulazione del giudizio prognostico ad essa demandato, in quanto espressive di una particolare “indole” dello straniero, che denota tendenze caratteriali della persona da cui traspare un particolare disvalore rispetto ai principi di una ordinata e pacifica convivenza civile all’interno dello Stato (C.d.S., Sez. III, n. 4122/2021; in senso analogo, di recente, C.d.S., Sez. III, n. 104/2022; nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. I- ter , n. 7619/2021; T.A.R. Lazio, Sez. V- bis , n. 3527/2022); a tal fine le condotte addebitate non vanno considerate isolatamente ma devono essere fatte oggetto di una valutazione globale che, ai fini della formulazione della prognosi di ottimale inserimento del richiedente in maniera stabile nell’ordinamento italiano, non può prescindere da una configurazione delle stesse nella loro interrelazione reciproca (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. V- bis , nn. 1930/2024 e 2622/2024; nn. 13816/2023 e 13380/2023; nn. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22, 8206/22, 8127/22 e 9291/2022: tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura. Si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto”).
In altri termini, gli esiti non sfavorevoli sul piano penale non sollevano dalla valutazione del fatto storico in ipotesi riconducibile al soggetto, specie quando non isolato, come nel caso in esame.
Tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici (invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale), per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite.
Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (C.d.S., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; Sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio Sez. V- bis , nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; Sez. II- quater , n. 10590/12 e n. 10678/2013).
Le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale a prescindere dagli esiti processuali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I- ter , n. 823 del 22.1.2020; id., Sez. II- quater , n. 7723 del 2012).
Peraltro, la parte non tiene conto che nella vicenda in esame non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, non avendo potuto comprovare una condotta irreprensibile, in ragione del dubbio di una ripetuta violazione di norme poste a presidio della tenuta dell’ordinamento.
In proposito, si consideri altresì che, mentre nel giudizio penale vale il principio in dubio pro reo , dato che si tratta di punire con la privazione della libertà, nel caso della concessione della cittadinanza si tratta di conferire in modo irrevocabile un quid pluris , che può compromettere la comunità intera, per cui l’azione amministrativa deve essere ispirata al principio di precauzione ( semel cives, semper cives ), in quanto la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
In proposito, di recente, questa Sezione ha affermato: “ Infatti, il giudice penale, titolare di un potere punitivo, agisce con l’intento di accertare se il comportamento contestato abbia arrecato al bene giuridico protetto dall’ordinamento un livello di offesa tale da giustificare la compressione della libertà personale del soggetto agente, nel rispetto del principio dell’ habeas corpus e del principio dell’inviolabilità personale (art. 13 Cost.).
Nel caso del procedimento concessorio, invece, l’autorità pubblica ha un potere di ampliamento – non già di restrizione - della sfera giuridica del soggetto, un potere di costituire una posizione giuridica soggettiva ex novo , non preesistente neanche in capo alla stessa p.a., ma di cui è ad essa riservata la disponibilità, attesa l’esigenza di valutare se l’interesse della richiedente a far parte in maniera stabile della comunità nazionale sia conciliabile con il giustapposto interesse pubblico ad ammettere un nuovo individuo nel novero dei cittadini nel rispetto della sicurezza, della stabilità economico-sociale, dell’identità nazionale ” (T.A.R. Lazio-Roma, n. 8204 del 20 giugno 2022).
L’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II- quater , n. 12568 del 2009).
E in tal senso nell’impugnato provvedimento viene chiarito che l’Amministrazione “ è tenuta ad accertare la coincidenza tra l’interesse pubblico da tutelare e quello privato dell’istante, mediante una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria che possano dare fondamento all’opportunità della concessione medesima e siano tali da evitare che l’inserimento stabile dell’interessato nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa ”.
Si tratta di una valutazione che rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione circa il completo inserimento dello straniero nella comunità nazionale, che, come detto, impedisce al giudice - tenuto conto dei caratteri del sindacato, estrinseco e formale, esercitabile in subiecta materia - di spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio e della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione (cfr. C.d.S., Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, Sez. II- quater , 19 giugno 2012, n. 5665) nonché della logicità e ragionevolezza della stessa.
In tale prospettiva, nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco nel procedimento di naturalizzazione, occorre considerare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva – con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche.
In quest’ottica non può ritenersi sproporzionato, ove si consideri la gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, tra i quali la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato (T.A.R. Lazio, Sez. V, n. 2944/2022).
2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia legittimo, in quanto esente dai vizi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio.
Il ricorso va pertanto conclusivamente respinto siccome infondato.
2.5. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma EA , con l'intervento dei magistrati:
Oscar Marongiu, Presidente FF, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Oscar Marongiu |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.