TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/04/2026, n. 6190
TAR
Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
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Sentenza 3 aprile 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, mancata concessione di proroga per la produzione dei documenti richiesti, violazione dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241

    Il Collegio ritiene che la prassi del Ministero di respingere automaticamente le istanze sulla base dell'assenza di specifici documenti (come l'"Adeverinta ministeriale") senza una valutazione concreta e comparativa della formazione estera con quella italiana, e senza considerare possibili misure compensative, sia non conforme al diritto dell'Unione Europea. Inoltre, sono state riscontrate violazioni procedurali, quali ritardi ingiustificati nella richiesta di documenti integrativi e una repentina chiusura della fase procedimentale. Le carenze documentali sono state sanate dalla ricorrente, anche in giudizio, il che è considerato ammissibile date le violazioni procedurali dell'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/04/2026, n. 6190
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6190
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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