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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/11/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 1924/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1924/2025 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Nassirya n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. DINA COSTA e dall'avv. EMANUELA RIJILLO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito Ravenna, Via Guidone n. 25
e nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2
Via Fornace n. 97, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito Ravenna, Via Guidone n. 25
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale d'udienza del 22.10.2025. In data 12.09.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06.05.2025, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto una relazione Parte_2 sentimentale dal 2007 al 2024, stabilendo la residenza familiare presso l'abitazione sita a Fusignano (RA), via Caduti di Nassirya n. 18, di proprietà del sig. che, dalla loro unione era nato in [...]_3
08.05.2017 il figlio , che veniva riconosciuto da entrambi i genitori, e che, essendo successivamente Per_1 venuti meno i presupporti a fondamento della vita di coppia, decidevano di cessare la convivenza con decorrenza dal mese di maggio 2024. Le parti, al fine di tutelare il benessere del figlio, chiedevano pertanto al Tribunale di disciplinare i loro rapporti nell'interesse del minore alle seguenti condizioni:
“1. a far data dal 10 maggio 2024, i sigg.ri e , vivranno Parte_1 Parte_2 separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. la sig.ra , a far data dal 10 maggio 2024 ha trasferito la propria residenza in Parte_2
Fusignano (RA), via Fornace n. 97, unitamente al figlio minore Persona_2
3. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4. il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio Parte_1
a week end alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio/sera al lunedì mattina, con impegno del padre di Per_1 accompagnare il figlio direttamente a scuola;
5. nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il padre, sig. otrà tenere con Parte_1 sé il figlio due pomeriggi a settimana con relativo pernottamento, precisamente, nel pomeriggio del martedì, dall'uscita da Per_1 scuola e con pernottamento presso l'abitazione del padre, che poi lo riaccompagnerà a scuola nella successiva mattina del mercoledì nonché nel pomeriggio del giovedì, dall'uscita da scuola e con pernottamento presso l'abitazione del padre, che poi lo riaccompagnerà a scuola nella successiva mattina del venerdì. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere modificati e concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di stesso, compatibilmente alla sua capacità di discernimento;
Per_1
6. per quanto concerne le festività natalizie il Sig. vrà la facoltà di trascorrere con il figlio ad Parte_1 Per_1 anni alterni, un anno dal 25 dicembre al 31 dicembre e l'anno successivo dal 01 gennaio al 06 gennaio. La Vigilia di Natale
pagina 2 di 4 sarà regolata ad anni alterni fra i genitori. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la Parte_1 facoltà di trascorrere con il figlio ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo, Per_1 in modo che il minore possa trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio Parte_1 almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove decideranno di portare il figlio, comunicazione che dovrà avvenire con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno e il mezzo con il quale verrà effettuato il viaggio;
7. il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , quale Parte_1 Persona_2 compartecipazione sulle spese necessarie ai sensi dell'art. 155 c.c., corrisponderà direttamente alla sig.ra
[...]
una somma mensile pari a € 370,00= (trecentosettanta/00 euro), entro il giorno 15 di ogni Parte_2 mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente ad ella intestato. L'assegno di mantenimento sarà soggetto automaticamente a rivalutazione annuale su base ISTAT come per legge. Il padre, sig. farà fronte al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio Parte_1 Per_2
, tenendo conto del percorso scolastico appena iniziato, delle necessità mediche e sanitarie, sportive e ludiche
[...] eventualmente occorrenti. In merito all'assegno unico le parti concordano che lo stesso sia percepito dalla sig.ra Parte_2
, in ragione della collocazione prevalente del minore presso quest'ultima;
[...]
8. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi spese straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: A) Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
B) Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
C) costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, Controparte_1 artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
D) Spese di custodia del minorenne: costi di baby sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Ad ogni buon conto, i genitori, dovranno sempre riferirsi al Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
9. il Sig. imarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che Parte_1 lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente, salvo motivate esigenze che ne impediscano oggettivamente l'esborso;
10. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
11. il sig. al fine di garantire continuità del rapporto genitoriale con il figlio , si impegna ad Parte_1 Per_1 effettuare quotidianamente in orario da concordare con la sig.ra una videochiamata con il Parte_2 minore così da salutarlo e intraprendere un dialogo che abbia carattere di continuità e stabilità;
12. il sig. i impegna altresì a partecipare alla vita scolastica e sportiva del figlio assistendolo e Parte_1 Per_1 coadiuvandolo, quando insieme a lui, nello svolgimento dei compiti e delle attività di studio;
pagina 3 di 4 13. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
14. i sigg.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che Parte_2 Parte_1 accettano e sottoscrivono;
15. le spese legali e i relativi compensi sono interamente compensate fra le parti”. Con decreto emesso in data 06.06.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 22.10.2025 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 12.09.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 22.10.2025 comparivano personalmente il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2 dichiarando di confermare le condizioni di cui al ricorso congiunto mentre il loro difensore
[...] insisteva per l'omologa del ricorso. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , in quanto le medesime Per_1 appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse del minore, come disciplinato dalle norme positive. Stante l'espressa richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_4 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1924/2025 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Nassirya n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. DINA COSTA e dall'avv. EMANUELA RIJILLO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito Ravenna, Via Guidone n. 25
e nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2
Via Fornace n. 97, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito Ravenna, Via Guidone n. 25
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale d'udienza del 22.10.2025. In data 12.09.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06.05.2025, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver intrattenuto una relazione Parte_2 sentimentale dal 2007 al 2024, stabilendo la residenza familiare presso l'abitazione sita a Fusignano (RA), via Caduti di Nassirya n. 18, di proprietà del sig. che, dalla loro unione era nato in [...]_3
08.05.2017 il figlio , che veniva riconosciuto da entrambi i genitori, e che, essendo successivamente Per_1 venuti meno i presupporti a fondamento della vita di coppia, decidevano di cessare la convivenza con decorrenza dal mese di maggio 2024. Le parti, al fine di tutelare il benessere del figlio, chiedevano pertanto al Tribunale di disciplinare i loro rapporti nell'interesse del minore alle seguenti condizioni:
“1. a far data dal 10 maggio 2024, i sigg.ri e , vivranno Parte_1 Parte_2 separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. la sig.ra , a far data dal 10 maggio 2024 ha trasferito la propria residenza in Parte_2
Fusignano (RA), via Fornace n. 97, unitamente al figlio minore Persona_2
3. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4. il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio Parte_1
a week end alternati con la madre, dal venerdì pomeriggio/sera al lunedì mattina, con impegno del padre di Per_1 accompagnare il figlio direttamente a scuola;
5. nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il padre, sig. otrà tenere con Parte_1 sé il figlio due pomeriggi a settimana con relativo pernottamento, precisamente, nel pomeriggio del martedì, dall'uscita da Per_1 scuola e con pernottamento presso l'abitazione del padre, che poi lo riaccompagnerà a scuola nella successiva mattina del mercoledì nonché nel pomeriggio del giovedì, dall'uscita da scuola e con pernottamento presso l'abitazione del padre, che poi lo riaccompagnerà a scuola nella successiva mattina del venerdì. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere modificati e concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di stesso, compatibilmente alla sua capacità di discernimento;
Per_1
6. per quanto concerne le festività natalizie il Sig. vrà la facoltà di trascorrere con il figlio ad Parte_1 Per_1 anni alterni, un anno dal 25 dicembre al 31 dicembre e l'anno successivo dal 01 gennaio al 06 gennaio. La Vigilia di Natale
pagina 2 di 4 sarà regolata ad anni alterni fra i genitori. Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la Parte_1 facoltà di trascorrere con il figlio ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo, Per_1 in modo che il minore possa trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio Parte_1 almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove decideranno di portare il figlio, comunicazione che dovrà avvenire con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno e il mezzo con il quale verrà effettuato il viaggio;
7. il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , quale Parte_1 Persona_2 compartecipazione sulle spese necessarie ai sensi dell'art. 155 c.c., corrisponderà direttamente alla sig.ra
[...]
una somma mensile pari a € 370,00= (trecentosettanta/00 euro), entro il giorno 15 di ogni Parte_2 mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente ad ella intestato. L'assegno di mantenimento sarà soggetto automaticamente a rivalutazione annuale su base ISTAT come per legge. Il padre, sig. farà fronte al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio Parte_1 Per_2
, tenendo conto del percorso scolastico appena iniziato, delle necessità mediche e sanitarie, sportive e ludiche
[...] eventualmente occorrenti. In merito all'assegno unico le parti concordano che lo stesso sia percepito dalla sig.ra Parte_2
, in ragione della collocazione prevalente del minore presso quest'ultima;
[...]
8. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi spese straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: A) Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
B) Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
C) costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, Controparte_1 artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
D) Spese di custodia del minorenne: costi di baby sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Ad ogni buon conto, i genitori, dovranno sempre riferirsi al Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
9. il Sig. imarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che Parte_1 lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente, salvo motivate esigenze che ne impediscano oggettivamente l'esborso;
10. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
11. il sig. al fine di garantire continuità del rapporto genitoriale con il figlio , si impegna ad Parte_1 Per_1 effettuare quotidianamente in orario da concordare con la sig.ra una videochiamata con il Parte_2 minore così da salutarlo e intraprendere un dialogo che abbia carattere di continuità e stabilità;
12. il sig. i impegna altresì a partecipare alla vita scolastica e sportiva del figlio assistendolo e Parte_1 Per_1 coadiuvandolo, quando insieme a lui, nello svolgimento dei compiti e delle attività di studio;
pagina 3 di 4 13. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
14. i sigg.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che Parte_2 Parte_1 accettano e sottoscrivono;
15. le spese legali e i relativi compensi sono interamente compensate fra le parti”. Con decreto emesso in data 06.06.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 22.10.2025 e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 12.09.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. All'udienza del 22.10.2025 comparivano personalmente il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2 dichiarando di confermare le condizioni di cui al ricorso congiunto mentre il loro difensore
[...] insisteva per l'omologa del ricorso. Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , in quanto le medesime Per_1 appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse del minore, come disciplinato dalle norme positive. Stante l'espressa richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_4 congiunto proposto da e così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Elena Orlandi dott. Giovanni Treré
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