Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.1434 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, e residente in [...]
Lettieri Camaro San Paolo, elettivamente domiciliata in Messina, via Santa
Marta n. 240 - isolato 163/164, presso lo studio dell'avv. CASABLANCA
MANUELA (C.F.: , fax: 090/9215951, pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in Email_1
atti; PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, ed ivi residente in [...]
elettivamente domiciliata in Messina, via Santa Marta n. 240 - isolato
163/164, presso lo studio dell'avv. CASABLANCA MANUELA (C.F.:
, fax: 090/9215951, pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in Email_1
atti; PARTE RESISTENTE
1
, nato a [...] l'[...] e residente in CP_2
Messina, Via Sivirga n. 10 – Bordonaro, e domiciliato per ogni comunicazione inerente il presente procedimento presso lo studio dell'Avvocato Domenico Rizzotti in Messina (ME), via Ettore Lombardo
Pellegrino n. 103, e presso il suo domicilio digitale che lo rappresenta e difende per mandato in Email_2
atti; PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 05.04.2024, premesso Parte_1
che ella era figlia di e di , i quali avevano CP_1 CP_2
instaurato una relazione more uxorio, cessata nell'anno 2007; che il
Tribunale per i minorenni di Messina, con provvedimento depositato il
30.10.2008, aveva recepito l'accordo raggiunto dai genitori con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole, che prevedeva, tra l'altro,
l'obbligo a carico di di corrispondere a a CP_2 CP_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia , un assegno Pt_1
mensile di € 300,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
che il non aveva mai rispettato gli accordi presi e, in particolare, CP_2
non aveva versato l'assegno di mantenimento, tanto che la aveva CP_1
dovuto esperire azione esecutiva nei suoi confronti, senza riuscire però ad ottenere il pagamento delle somme dovute;
che il svolgeva CP_2
regolare attività lavorativa come consulente finanziario e commerciale e solo nell'ultimo periodo aveva versato direttamente alla deducente piccole somme;
che ella frequentava l'Università di Messina ed intendeva
2 proseguire il percorso formativo;
che le proprie esigenze erano certamente accresciute rispetto al tempo in cui i propri genitori avevano concordato la misura dell'assegno di mantenimento;
tutto ciò premesso chiedeva che fosse posto a carico del l'obbligo di corrispondere direttamente CP_2
alla deducente, ormai maggiorenne, un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 500,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 24/30.04.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 04.06.2024, si costituiva che aderiva alla domanda proposta dalla CP_1
figlia con lei convivente ed ormai maggiorenne ma ancora non autonoma, in quanto impegnata in un percorso di studio universitario, evidenziando che ella non riusciva da sola a far fronte a tutte le esigenze della figlia, percependo solamente il reddito di inclusione pari a € 650,00 mensili
All'udienza del 12.12.2024, nella contumacia del resistente, il
Giudice delegato disponeva che l'assegno stabilito con provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Messina il 30.10.2008, oggi ricalcolato in € 391,80, fosse versato direttamente a favore della figlia;
chiedeva, quindi, all' di Messina ed all'Agenzia delle Entrate CP_3
informazioni sulla situazione contributiva e previdenziale di CP_2
e sui redditi dallo stesso dichiarati negli ultimi tre anni.
[...]
Con comparsa depositata il 18.03.2025, si costituiva CP_2
, il quale eccepiva la nullità della notifica del ricorso introduttivo
[...]
che era stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., benché la ricorrente fosse a conoscenza che egli viveva a Messina in via Giacomo Venezian n. 2, sicché chiedeva di essere rimesso in termini. Contestava la circostanza che egli non avesse versato l'assegno stabilito per il mantenimento della figlia,
3 evidenziando di avere corrisposto le somme dovute in contanti. Osservava, poi, che egli aveva un reddito annuo di circa € 29.000,00, ma era gravato da diverse esposizioni debitorie, sicché non poteva pagare una somma superiore a quella fissata e sottolineava che occorreva verificare anche le condizioni economiche dell'altro genitore, tenuto conto del fatto che la conviveva con un compagno produttore di reddito, mentre egli CP_1
viveva con una compagna disoccupata. Rilevava, inoltre, che la figlia aveva un'autonoma fonte di reddito e, pertanto, non poteva avere più diritto ad essere mantenuta dai genitori.
All'udienza del 17.06.2025 la ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda volta all'aumento dell'assegno ed il Giudice delegato, sentite le parti, sulle conclusioni dei rispettivi procuratori, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via pregiudiziale disattesa la richiesta di remissione in termini avanzata dal resistente sulla base dell'asserita nullità CP_2
della notifica del ricorso introduttivo. Invero, come risulta chiaramente dall'esame della documentazione di causa, la ricorrente ha eseguito ritualmente la notifica del ricorso introduttivo anche nel luogo indicato dal
, vale a dire a Messina in via Giacomo Venezian n. 2, dove la CP_2
notifica si è ritualmente e tempestivamente perfezionata il 18.08.2024, sicché la costituzione tardiva del resistente deve essere imputata a sua negligenza o, comunque, non vi sono elementi per ritenere che, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., essa sia dipesa da fatto a lui non imputabile.
Di conseguenza, va dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate da con la memoria di CP_2
costituzione depositata tardivamente, quando era ormai decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 473 bis .16 c.p.c.. Non può essere, pertanto, neppure esaminata la doglianza relativa alla misura eccessiva dell'assegno
4 in favore della figlia rispetto alle risorse economiche dell'obbligato, né
l'eccezione in ordine alla sopravvenuta mancanza dei requisiti perché la figlia maggiorenne potesse pretendere si essere ancora mantenuta dai genitori.
Nel merito, va osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito.
Nella fattispecie in esame, la figlia maggiorenne ha chiesto Pt_1
che l'assegno dovuto dal padre alla madre con riferimento al mantenimento della figlia, fosse versato direttamente in suo favore. L'oggetto del giudizio, a fronte della adesione manifestata dalla madre, CP_1
a tale domanda, è limitato, pertanto, alla verifica dei presupposti per il pagamento diretto dell'assegno, mentre non è necessario accertare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della figlia da parte dei genitori, né occorre procedere ad una nuova quantificazione dell'assegno, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda volta al suo aumento.
D'altronde, la madre nella comparsa di costituzione, CP_1
nell'aderire alla domanda della figlia, ha ribadito che quest'ultima continuava a vivere con lei e tale circostanza rende evidente che la domanda della figlia di pagamento diretto in suo favore Pt_1
dell'assegno si iscrive nell'ambito del medesimo rapporto sostanziale in forza del quale il padre era obbligato a corrispondere alla CP_2
madre un assegno a titolo di contributo al mantenimento CP_1
della figlia, non essendo contestato che la conserva una propria CP_1
5 legittimazione autonoma a ricevere l'assegno derivante proprio dalla convivenza con la figlia maggiorenne economicamente non indipendente.
Per la decisione della controversia occorre muovere dal contenuto dell'art. 337 septies c.c.. Tale disposizione stabilisce che, con riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni, l'assegno “salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Tale previsione è del tutto sovrapponibile a quella originariamente contenuta nell'art. 155 quinquies c.c., poi abrogato, sulla base della quale la giurisprudenza della Suprema Corte aveva, comunque, ripetutamente affermato che permaneva la legittimazione del coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove fosse con lui convivente ed economicamente non autosufficiente, a richiedere iure proprio (Cass. 27 maggio 2005, n. 11320; 16 febbraio 2001, n. 2289; 23 ottobre 1996, n.
9238) e ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio, concorrente con la diversa legittimazione dello stesso, senza tuttavia configurare un'ipotesi di solidarietà attiva (cfr. Cass., 12 ottobre 2007, n.
21437, ove si ipotizza anche l'intervento in appello del figlio divenuto maggiorenne). La giurisprudenza ha, in particolare, sottolineato (Cass. civ.
19.03.2012 n. 4296) la coesistenza, quanto meno in astratto, di due posizioni giuridiche meritevoli di tutela: quella del genitore convivente, diretta ad ottenere dall'altro l'attribuzione di un assegno di contribuzione, sulla base delle immutate norme contenute negli artt. 147 e 148 c.c., al fine di assolvere compiutamente i propri doveri senza dover anticipare la quota gravante sull'altro coniuge (su tale persistenza cfr. Cass. 23 luglio 2010, n.
17275), e quella del figlio, avente diritto al mantenimento, ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo.
Trattasi, in entrambi i casi, di situazioni soggettive comportanti la
6 legittimazione ad agire, e la soluzione in concreto del possibile conflitto fra le suindicate pretese, nell'ambito del medesimo contesto, vale a dire nei giudizi di separazione o di divorzio, deve basarsi su una prudente valutazione delle concrete emergenze del caso (quale può essere la eventuale necessità del figlio di allontanarsi per motivi di studio o, sul fronte opposto, il timore che il figlio risulti incapace di amministrarsi, non senza considerare l'esigenza di valutare gli apporti e le spese del genitore convivente). Per questo motivo il figlio maggiorenne può partecipare al relativo giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, poiché per ottenere l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in via diretta è necessaria una specifica domanda giudiziale (Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27308), ma la facoltà per il figlio maggiorenne di intervenire in giudizio non implica di per sé che l'assegno vada versato al figlio anziché al genitore convivente, in quanto il figlio economicamente dipendente è, sotto certi aspetti, assimilabile al minorenne, ma assolve, lato sensu, una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità e al versamento - anche in forma ripartita - del contributo al mantenimento (Cass. civ. 29.07.2021 n. 21819).
Nella fattispecie in esame la figlia maggiorenne continua a Pt_1
vivere con la madre e, di conseguenza, quest'ultima continua a provvedere in via diretta al suo mantenimento, sicché l'assegno a carico del CP_2
assolve, come si è detto sopra, anche la funzione di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità in relazione alle spese che deve sostenere la per la figlia. E' evidente, pertanto, che quest'ultima continua ad CP_1
avere diritto ad un contributo da parte del per il mantenimento CP_2
della figlia. Nondimeno, la stessa vi ha rinunciato e, poiché si è al cospetto di diritti disponibili, di ciò si deve prendere atto, stabilendo che l'intero ammontare dell'assegno, oggi dell'importo, con gli aggiornamenti ISTAT,
7 di € 391,80, sia versato da direttamente a favore della CP_2
figlia Parte_1
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente, che ha rinunciato alla domanda di aumento dell'assegno, e considerata la natura della controversia, nella quale il resistente CP_2
non ha, comunque, mosso alcuna obiezione con riferimento al
[...]
pagamento diretto, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., dispone che l'assegno stabilito nel provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Messina depositato il 30.10.2008, a titolo di mantenimento della figlia oggi ricalcolato, con gli aggiornamenti ISTAT, in € Parte_1
391,80, sia versato da direttamente a favore della figlia CP_2
dichiara interamente compensate tra le parti le spese Parte_1
processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 17/06/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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