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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1659/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1659/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MARCO
[...] P.IVA_1
BARTOLOMUCCI ( ) C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI MARIO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PIERUCCI ALESSANDRO ( ) VIA DELLE CASACCIE 1 GENOVA;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA DELLE CASACCIE 1, PIANO TERZO 16100 GENOVA presso il difensore avv. OLIVIERI MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 14 (anche chiamava in giudizio (per brevità, anche, Parte_1 Parte_1 Controparte_1
chiedendo di: CP_1
accertare e dichiarare la non debenza delle somme fatturate a titolo di “conguaglio a prezzo variabile” nelle bollette emesse da febbraio 2022 a giugno 2022 perché non contrattualmente dovute;
dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia fino al 01.01.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.l. 9 agosto 2022 n.185, del cambiamento unilaterale delle condizioni contrattuali comunicato ad da in data 3.05.2022; Pt_1 CP_1 dichiarare l'illegittimità o comunque l'inefficacia della risoluzione per inadempimento del contratto ” sottoscritto il 29.04.2020 comunicata da a con pec del Parte_2 CP_1 Pt_1
10.05.2022;
accertare l'inadempimento grave di nel contratto di fornitura, di cui è causa e CP_1
conseguentemente dichiarare la sua risoluzione ex art. 1453 c.c. con condanna di al risarcimento CP_1 dei danni patiti da pari a € 5.700.000,00. Pt_1
Esponeva quanto segue:
In data 29.04.2020 le parti sottoscrivevano un contratto di fornitura di energia elettrica avente per il periodo dall'1.01.2022 all'1.01.2023 il prezzo dell'energia differenziato in tre differenti fasce orarie: per la fascia 1 € 0,05670, per la fascia 2 € 0,05396, per la fascia 3 € 0,04557.
Il contratto “Scegli Sereno Long”, i cui prezzi erano fissati per un biennio al prezzo indicato nell'allegato B, non prevedeva alcun limite di fornitura.
Tuttavia, in data 18.03.2022, emetteva la fattura n. 202211474978 (doc. 2 di parte attrice) CP_1
in violazione di quanto pattuito nel contratto, con un conguaglio frutto dell'applicazione di un tasso variabile di € 329.107,77 per il periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022 e di € 273.063,24 per il periodo dal 01.02.2022 al 28.02.2022 per un totale di € 602.175,01.
a seguito dei richiesti chiarimenti, comunicava ad che risultavano consumi superiori CP_1 Pt_1
a quelli dichiarati e che a partire da gennaio 2022 avrebbero applicato sui volumi eccedenti a quelli dichiarati e contrattualizzati la media aritmetica del Prezzo Unico Nazionale (PUN).
rispondeva chiedendo emissione di nota di credito, eccependo la genericità della voce Pt_1
fatturata, l'assenza di un limite alla fornitura, quindi l'applicazione dei soli prezzi contrattuali, di cui all' all. B del contratto, escludendo fosse possibile il ricalcolo prima del 25° mese dalla sottoscrizione del contratto.
Successivamente emetteva altra fattura n. 202211707849 del 19.04.2022 (doc. 8 di parte CP_1 attrice) per un importo complessivo di € 727.268,23, di cui € 490.831,28 per conguaglio a prezzo variabile.
pagina 2 di 14 Anche questa fattura veniva contestata da che comunicava la volontà di pagare solo quota Pt_1
parte della somma applicando il prezzo contrattuale (docc. 9 di parte attrice) all'intera quantità di energia consumata.
In data 18.05.2022, trasmetteva a mezzo pec a altra fattura, la n. 202211881616 del CP_1 Pt_1
17.05.2022, per un importo complessivo di € 507.933,32, di cui € 316.623,21 a titolo di “conguaglio a prezzo variabile per il periodo 01.04.2022 – 30.04.2022", per costo unitario 0,17 quantità 1.906.305
(doc. 10 di parte attrice).
In data 22.06.2022 trasmetteva a ulteriore fattura, la n. 202212041448 del 17.06.2022 CP_1 Pt_1
dell'importo di € 357.848,87, di cui di € 247,047,55 a titolo di “conguaglio a prezzo variabile per il periodo 01.05.2022 – 31.05.2022", per costo unitario 0,147813 quantità 1.671.690 (doc. 12 di parte attrice).
nuovamente contestava entrambe le fatture per le stesse ragioni, di cui sopra (docc. 11 e 13 Pt_1 di parte attrice).
In data 3.05.2022 comunicava ad il cambiamento unilaterale delle condizioni CP_1 Pt_1
contrattuali con passaggio al piano “Scegli Dinamico Orario” (doc. 14 di parte attrice), che prevedeva il prezzo uguale per tutte le fasce orarie. non aderiva e diffidava dall'applicare tali nuove condizioni contrattuali (doc. 15 di Pt_1 CP_1
parte attrice).
con pec del 10.05.2022 (doc. 16 di parte attrice) comunicava l'illegittima risoluzione CP_1
contrattuale per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto, che impugnava in data 10.05.2022 (doc. 17 di parte attrice). Pt_1
A seguito della disattivazione della fornitura, avvenuta in data 30.05.2022 da parte di in CP_1
pendenza della procedura di conciliazione, passava al mercato di salvaguardia con conseguente Pt_1 pagamento di un prezzo dell'energia maggiorato e danno per la società.
Alla luce di quanto sopra, la difesa di lamentava, quindi, l'illegittima risoluzione del Pt_1
contratto, l'applicazione di prezzi illegittima perché non prevista, non giustificata, in ogni caso avvenuta irretroattivamente, nonché l'illegittimo cambiamento unilaterale delle condizioni del contratto, modifiche che in ogni caso sarebbero state prive di effetto, ai sensi dell'art. del D.L. 9 agosto
2022 n. 1851. 1 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (decreto aiuti bis): “Fino al 30 aprile 2023 - recita il provvedimento - è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte». Lo stesso articolo stabilisce poi che, fino alla stessa data, «sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”. pagina 3 di 14 lamentava un danno patito così composto: Pt_1
• dalla differenza di prezzo tra quanto contrattualmente pattuito a “prezzo bloccato” con e CP_1
quanto ha dovuto corrispondere a fornitura di Parte_1 Controparte_2
energia elettrica nel periodo giugno-dicembre 2022 (docc. 22-28 di parte attrice), danno quantificabile in € 3.541.829,94;
• dai costi di autoproduzione di energia elettrica a cui ha dovuto provvedere per attenuare i Pt_1
costi di acquisto di energia elettrica dal fornitore pari ad € 1.654,330,92; CP_2
• dalla forzata limitazione della produzione pari ad € 413.410,00;
• dall'essere stata costretta la società attrice a stipulare un contratto di finanziamento per evitare l'interruzione definitiva del ciclo produttivo, per un importo pari ad € 5.000.000,00 (doc. 29 di parte attrice). con comparsa di costituzione e risposta si costituiva chiedendo in via principale Controparte_1
il rigetto delle domande formulate da in via riconvenzionale di accertare il diritto al pagamento Pt_1
in favore di dei consumi di energia elettrica dall'1.01.2021 al 30.05.2022 oltre la soglia del CP_1 consumo previsionale annuo, quindi la condanna al pagamento a carico di della somma di € Pt_1
2.847.238,11.
In tesi di parte convenuta al momento della stipula del contratto, aveva dichiarato che il Pt_1
proprio consumo previsionale annuo di energia elettrica sarebbe stato di 3.651.115 kWh;
sulla base di tali dati proponeva a controparte il piano a prezzo fisso “Scegli Sereno CP_1
Long”; nel gennaio 2022 constatava che i consumi di avevano superato la soglia CP_1 Parte_1 biennale di 7.302.230 kWh entro la quale aveva garantito il prezzo fisso. CP_1
così richiedeva i conguagli in fattura applicando per ciascun mese il prezzo fisso di cui al CP_1
contratto per i consumi effettivi sino a concorrenza dei volumi previsionali suddivisi e ricalcolati su base mensile (i.e.
3.651.115 kWh/12 mesi = 304.259,583 kWh).
Il prezzo dell'energia elettrica era basato sul PUN (ossia il Prezzo Unico Nazionale) al quale aveva acquistato energia all'ingrosso per i volumi eccedenti. CP_1
Con la fattura n. 202211474978 del 18.3.2022 relativa al periodo dall'1.1.2022 al 28.2.2022 (doc.
6 di parte convenuta) così fatturava ad l'importo di € 662.392,51 a titolo di conguaglio per i CP_1 Pt_1 volumi di energia consumati a gennaio-febbraio 2022 in eccedenza rispetto ai volumi previsionali;
nella fattura n. 202211707849 del 19.4.2022 relativa al periodo dall'1.3.2022 al 31.3.2022 fatturava l'importo di € 727.268,23 (doc. 8 di parte convenuta);
pagina 4 di 14 nella fattura n. 202211881616 del 17.5.2022 relativa al periodo dall'1.4.2022 al 30.4.2022, con cui fatturava l'importo di € 507.933,32 (6) (doc. 9 di parte convenuta); CP_1
nella fattura n. 202212041448 del 17.6.2022 relativa al periodo dall' 1.5.2022 al 31.5.2022, con cui fatturava l'importo di € 414.395,06 (doc. 10 di parte convenuta). CP_1
Nonostante le diverse richieste di pagamento pagava le predette fatture solo parzialmente, Pt_1 in particolare la difesa di specificava: CP_1
l'importo di € 662.392,51 di cui alla fattura n. 202211474978 del 18.3.2022 non era mai stato corrisposto;
aveva corrisposto solo parzialmente la fattura n. 202211707849 del 19.4.2022 che risultava Pt_1 insoluta per la quota parte di € 490.831,28 riferita ai “conguagli”;
l'importo € 507.933,32 di cui alla fattura n. 202211881616 del 17.5.2022 era stato pagato da parzialmente non avendo corrisposto ad la quota parte di € 316.623,21 sempre per Pt_1 CP_1
“conguagli”;
l'importo di € 414.395,06, di cui alla fattura n. 202212041448 del 17.6.2022 non era mai stato corrisposto da Pt_1
La difesa della convenuta esponeva che, ai sensi dell'art. 9 del contratto odierno sottoscritto dalle parti, integravano risoluzione espressa specificamente:
• “la fornitura di dati non veritieri da parte del Cliente”, a cui era obbligata ai sensi Pt_1 dell'art. 1 delle Condizioni Generali di contratto;
• il “ritardo in un pagamento da parte del Cliente che si protragga oltre 20 (venti) giorni dalla comunicazione del Fornitore di cui all'art. 7 delle presenti Condizioni Generali” (art. 9 lett. b)
• il “reiterato ritardato pagamento e/o pagamento parziale delle fatture per forniture, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 7” (art. 9 lett. c).
Per queste ragioni invocava formalmente e legittimamente la risoluzione del contratto con CP_1
comunicazione del 10.5.2022 (doc. 13 di parte convenuta), a cui seguiva in data 30.05.2022 nei termini di legge il distacco della fornitura.
Eccepiva, inoltre, la genericità delle contestazioni di controparte e l'assenza di prova circa l'asserito danno patito da Sul punto, in particolare, contestava la scelta della stessa attrice di Pt_1 rimanere nel mercato di salvaguardia e il fatto che il finanziamento di € 5 milioni con Intesa San Paolo era stato stipulato il 29.12.2022, quindi due giorni prima della data in cui il contratto sarebbe giunto a naturale scadenza.
Contestava l'asserita modifica delle condizioni contrattuali da parte di CP_1
pagina 5 di 14 Chiedeva, infine, con domanda riconvenzionale quanto ancora dovuto dall'attrice dalla differenza tra i consumi annuali dichiarati in contratto e i consumi effettivi nel 2021 e nel 2022, quindi pari rispettivamente alla somma di € 962.996,05 e di € 1.884.242,06. Tale ultimo importo comprendeva anche i conguagli dovuti da per i maggiori consumi effettuati assumendo che il contratto Pt_1 giungesse a naturale scadenza.
In corso di giudizio venivano concessi i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza di precisazione delle conclusioni rideterminava la somma oggetto di domanda CP_1 riconvenzionale in € 2.716.065,63.
La causa veniva così ritenuta matura per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
1. L'interpretazione del contratto
È questione preliminare che deve essere affrontata nel presente giudizio l'interpretazione del contratto stipulato tra le parti (doc. 1 parte attrice), e, in particolar modo, le modalità di applicazione delle tariffe contrattuali.
Nel contratto, dopo avere dichiarato un consumo annuo di kWh 3.651.115, è stata Parte_1
individuata concordemente la tariffa di Scegli Sereno long con la tariffazione suddivisa in tre fasce orarie: per la fascia 1 in euro 0,05670, per la fascia 2 in euro 0,05396, per la fascia 3 0,04557 (codice prodotto AXPO_PFI019262_204FIX).
Parte attrice ritiene non solo che non vi siano limiti alla fornitura, ma che il prezzo concordato si applichi a qualunque quantitativo di fornitura somministrata, anche se maggiore rispetto a consumi inizialmente dichiarati.
Parte convenuta invece ritiene che il quantitativo indicato dal cliente sia stato il dato presupposto per la scelta della tipologia di contratto (e quindi di tariffa), senza una predeterminazione di quantitativo massimo da fornire (non vi è infatti un impegno contrattuale a fornire solo il quantitativo dichiarato dal cliente - nel caso di specie pari a 3.651.115 kWh) ma di applicazione delle tariffe contrattuali a prezzo fisso sul quantitativo indicato in contratto perchè su di esso le parti si sono parametrate ed è questo il quantitativo che si impegna ad approvvigionarsi sul mercato cd “a CP_1 termine” per assicurare il prezzo fisso contrattualizzato.
È infatti questo lo snodo della presente causa, poichè in seguito a notevolissimi consumi di energia da parte di con rilevanti scostamenti rispetto a quanto dichiarato in contratto (i primi Parte_1 due mesi del 2021 hanno addirittura superato i consumi dichiarati da per un intero anno) l'attrice Pt_1
ritiene che il parametro di tariffazione debba essere comunque applicato uniformemente a tutti i suoi pagina 6 di 14 consumi, quali che essi siano;
ha invece ritenuto che, ferma l'applicazione del prezzo fisso per il CP_1
quantitativo di consumi preventivamente dichiarati, per i consumi ulteriori debbano essere applicate le condizioni normalmente applicate dal venditore ex art. 1474 c.c.
è società da considerarsi, per i rilevanti consumi energetici, un'impresa energivora: il Parte_1
costo dell'energia è certamente rilevante sul conto economico e sulla corretta gestione della sua attività imprenditoriale.
è società che a livello internazionale si occupa di produzione, distribuzione e CP_1
commercializzazione di energia elettrica (e gas), i cui quantitativi vengono subito consumati nel momento del prelievo. Nell'acquistare i quantitativi che poi rivenderà sul mercato – proprio per CP_1
la continua fluttuazione dei prezzi e per gli ingenti quantitativi (con conseguente forte esposizione economica) - ha bisogno di avere un'anticipata previsione dei consumi, per consentire una CP_1 programmazione degli acquisti che garantiscano così un margine di utile.
Tali elementi si riflettono sulla contrattazione con i singoli clienti, soprattutto per quanto riguarda le imprese cd energivore. L'indicazione del consumo annuo da parte del cliente ha proprio lo scopo di permettere all'acquirente sul mercato all'ingrosso (quindi di potere programmare gli acquisti e CP_1
praticare il prezzo contrattuale che si è stabilito necessariamente considerando il consumo annuale dichiarato: ciò con reciproco vantaggio economico di entrambe le parti. Se si ragionasse diversamente non avrebbe alcun senso l'indicazione preventiva da parte del cliente del consumo annuale, dato rispetto al quale il contratto dedica particolare attenzione, come può vedersi nell'articolo 1 del contratto qui di seguito incollato. Non solo, le stesse condizioni di fornitura sono concordate “in base a quanto indicato dal Cliente nella richiesta di fornitura” e il cliente non solo indica tale importante dato nel contratto, ma ne garantisce anche “esattezza, attendibilità e autenticità”.
pagina 7 di 14 Ed infine, tra le cause di risoluzione del contratto, l'art. 9 del contratto indica specificamente, alla lett. H, “la fornitura di dati non veritieri da pare del cliente/dichiarazioni mendaci rese dal cliente in corso di contratto”.
L'indicazione del consumo annuo che serve ad per sapere anticipatamente quanta energia CP_1
dovrà essere acquistata per quel contraente in modo da ottenere prezzi più convenienti e poter quindi rispettare i prezzi contrattuali fissi concordati non è un limite di fornitura (non vi è nessuna previsione contrattuale secondo la quale si sarebbe obbligata a fornire solo quel quantitativo annuo), ma CP_1
l'indicazione di massima che ha governato la contrattazione del prezzo, necessariamente parametrato su quel dato.
Nell'esecuzione del contratto, l'applicazione dei principi di buona fede di cui agli artt. 1175 c.c. e
1375 c.c., impone di considerare quale sia stata la dinamica contrattuale e quindi l'importanza di un dato quale quello del consumo annuale non può essere considerato privo d'importanza come sembra fare l'attrice. Appare contrario a buona fede applicare le tariffe fisse indipendentemente dall'effettivo consumo, ponendo così nel nulla un dato attorno al quale è stato evidentemente costruito il contratto.
L'indicazione preventiva permette ad di poter ottenere condizioni di favore sul mercato, CP_1
potendo così applicare al cliente finale il prezzo fisso certamente più favorevole;
ma se poi nell'esecuzione del contratto il dato comunicato risulta essere falsato (quale che sia il motivo) in eccesso (considerato che si è in presenza di imprese energivore e quindi con importanti consumi energetici) non potrà applicarsi al maggior consumo la tariffa concordata per il consumo inferiore.
Ragionare come vuole fare parte attrice applicando ai consumi, qualunque essi siano, anche di molto superiori (come nel caso di specie) a quelli comunicati dalla stessa le tariffe chiaramente Parte_1
concordate sulla base di un quantitativo annuo previsto di molto inferiore non corrisponde a quanto deciso consensualmente dalle parti. Nel contratto il cliente ha dichiarato il suo consumo annuo e il fornitore gli ha praticato un determinato prezzo sulla base di tale dato.
2. Il mancato parziale pagamento e la risoluzione del contratto
È dato incontestato che abbia avuto un'impennata dei consumi, come può vedersi dai Parte_1 grafici riportati in fattura e negli atti di parte convenuta non contestati.
pagina 8 di 14 Nel gennaio 2022, quando ha consuntivato il mese di dicembre 2021, si è accorta che i CP_1
consumi di avevano superato la soglia biennale di 7.302.230 kWh entro la quale aveva Parte_1 CP_1
garantito il prezzo fisso: ciò si è ulteriormente aggravato nei successivi mesi di gennaio 2022 e febbraio
2022 in cui ha registrato consumi energetici drasticamente superiori a quelli degli stessi mesi Parte_1
del 2021 (pari, in due soli mesi di inizio anno, a 3.991.894 kWh, superiore al quantitativo indicato da in contratto per un intero anno). Si è quindi posto il problema di individuare il costo Parte_1
applicabile a tali importanti scostamenti, per i quali le parti nulla avevano concordato, dato che il consumo annuale avrebbe dovuto essere entro i kWh 3.651.115 e su tale consumo era stato parametrato il costo. Corretto è stato in proposito il ragionamento giuridico applicato da e ricostruito dalla sua CP_1 pagina 9 di 14 difesa: il contratto stipulato tra le parti ha ad oggetto una somministrazione ex art. 1559 c.c. a cui si applicano per espressa disposizione di legge, ex art. 1570 c.c., “le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni”, e quindi quelle del contratto di vendita;
In materia di vendita l'art. 1474 c.c. dispone che “se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo per determinarlo” – come è accaduto nel caso per i consumi ulteriori rispetto a quelli stimati – “si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”. E quindi per i consumi ulteriori è stato applicato un prezzo basato sul prezzo corrisposto da per acquistare l'energia sul mercato (cd CP_1
PUN), come comunicato con missiva del 18.3.2022 (doc. 7 parte convenuta)2
ha quindi ricostruito precisamente i consumi eccedenti quelli indicati contrattualmente da CP_1
usando i dati di consumo a sua volta fatturati ad dal distributore E-Distribuzione: Parte_1 CP_1
quanto fatturato da a è risultato corrispondente ai dati registrati da E-Distribuzione (v. CP_1 Parte_1
prod. n. 21 parte convenuta). ha quindi riportato i calcoli utilizzati per la fatturazione dei CP_1
conguagli sui consumi eccedenti: nel momento in cui i consumi mensili di hanno superato la Parte_1
soglia di consumo previsionale mensile (pari a 1/12 di 3.651.115 kWh/anno = 304.259,583 kWh), ha calcolato i conguagli relativi alla quota di consumi mensili eccedente tale soglia (il “Delta CP_1
Volume”) moltiplicandolo per il PUN relativo al mese di esubero;
ad esempio, a gennaio 2022 il CP_3
(ossia, la differenza tra il consumo mensile effettivo e la soglia di consumo previsionale
[...]
mensile, al lordo delle perdite di rete) è stato pari a 1.852.171 kWh e tale (1.852.171 CP_3
kWh) è stato moltiplicato per il PUN relativo a gennaio 2022 (pari a 0,22450 €/kWh)3 al fine di determinare il prezzo pagato da per acquistare quel quantitativo di energia nel mercato “a pronti” CP_1 da riversare su (nel caso di gennaio 2022, 1.852.171 kWh * 0,22450 €/kWh = 415.812,39 €); Parte_1
essendo stato su tale (1.852.171 kWh) già applicato il prezzo fisso (v. Doc. 27 parte CP_3
convenuta per i relativi conteggi) previsto dal Contratto (che nel caso di gennaio 2022 era pari a
1.852.171 kWh * 0,050813029 €/kWh = € 94.114,42) ha sottratto il prezzo fisso fatturato con CP_1
riguardo al dal prezzo basato sul PUN che invece è dovuto (ottenendo così il risultato di CP_3
415.812,39 - 94.114,42 = 321.698 €) e su tale importo è stata aggiunta una quota di costo per la necessità per di approvvigionarsi con urgenza nel mercato “a pronti” (mark-up pari al CP_1 CP_3
che a gennaio 2022 era 1.852.171 kWh, * 0,004 €/kWh = 7.408 €).
[...] Il risultato della sommatoria tra i diversi importi (321.698 + 7.408 = 329.106 €) corrisponde al conguaglio applicato da a per il mese di riferimento (gennaio 2022). CP_1 Parte_1
Tale calcolo è stato esplicitato da in maniera specifica nella tabella riepilogativa (doc. 28) CP_1 mese per mese.
A fronte di tali conteggi così specifici non ha mai mosso nè prima dell'instaurazione Parte_1
del giudizio nè successivamente una contestazione specifica dei consumi (ammessi nel loro esubero e comunque provati dalla corrispondenza tra quanto fatturato da E-Distribuzioni e quanto fatturato da e dei parametri di conteggio indicati e svolti precisamente nella loro applicazione, non CP_1
proponendo un conteggio alternativo, né indicando eventuali errori nell'applicazione dei Parte_1
conteggi o nella loro individuazione numerica. La contestazione attorea è stata infatti sempre incentrata sugli altri temi sopra illustrati, insistendo l'attrice fin da subito, dopo che aveva con CP_1
comunicazione del 18.3.2022 evidenziato il superamento dei consumi preventivati (v. Doc. 7 parte convenuta), sul fatto che il conguaglio non fosse dovuto perchè al consumo di – qualunque Parte_1
esso fosse – doveva essere applicata la tariffa contrattuale. Tale prospettazione difensiva è però risultata, come sopra illustrata, non condivisibile.
È dato pacifico che non abbia mai corrisposto le somme richieste da a Parte_1 CP_1
conguaglio con le seguenti fatture precedenti (e come vedremo causa) alla comunicazione di risoluzione del contratto: a) n. 202211474978 del 18.3.2022 per € 662.392,51; b) l'importo di Euro
490.831,28 di cui alla Fattura n. 202211707849 del 19.4.2022.
Si tratta quindi del mancato pagamento di importi rilevanti che non derivano, come erroneamente ritenuto da da una modifica unilaterale del contratto, ma da un consumo maggiore di quello Parte_1
preventivato – e comunicato dal cliente – e quindi oggetto di conguaglio. Ed infatti le condizioni contrattuali – e quindi le tariffe - sono rimaste invariate per i consumi come preventivati e comunicati dal cliente, mentre si sono applicate le condizioni di mercato per i consumi esuberanti.
In proposito – e brevemente – la proposta di modifica delle condizioni contrattuali inviata da a il 3.5.2022 (doc. 1 depositato da attrice con II memoria ex art. 183 c. VI c.p.c), CP_1 Parte_1
differentemente da quanto affermato dall'attrice, non rileva nel presente giudizio e mai è stata applicata perchè non accettata da L'applicazione ai consumi esorbitanti quelli preventivati non è Parte_1 avvenuta per modifica di condizioni contrattuali (che, per l'appunto ai consumi preventivati hanno continuato ad applicarsi), ma per mancata previsione di tariffe e quindi secondo il prezzo normalmente praticato dal venditore ex art. 1474 c.c.
pagina 11 di 14 In considerazione del mancato pagamento delle somme fatturate per consumi effettivi, l'intimata risoluzione da parte di avvenuta con comunicazione del 10.5.2022 risulta essere legittima (v. CP_1
Doc. 16 di parte attice). Nella stessa si legge:
"Gentile Cliente, facendo seguito ai precedenti tutti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e in ragione del vostro inadempimento siamo con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto in essere, a manifestare la nostra volontà di risolvere il rapporto in oggetto con esclusivo riferimento al/ai POD IT001E00206653 a causa del "ritardo in un pagamento da parte del Cliente che si protragga oltre 20 (venti) giorni/reiterato ritardato pagamento
e/o pagamento parziale delle fatture per forniture".
Deve qui evidenziarsi che già il mancato pagamento di somme così rilevanti (ulteriormente aumentate nel prosieguo del rapporto fino alla sua patologica cessazione in seguito all'intimata risoluzione) già di per sè costituisce un inadempimento di gravità tale da giustificare l'intimata risoluzione, ed inoltre trova una sua giustificazione contrattuale con la previsione ex ante della gravità dell'inadempimento nella clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9, lett. b
A tali ragioni, già di per sè pienamente giustificanti l'avvenuta risoluzione del contratto, si aggiunge la violazione dello stesso art. 9 lett. h come affermato dalla convenuta in comparsa di costituzione a pag. 16:
"in ogni caso, è imprescindibile aggiungere che la condotta di oltre a quanto rilevato Parte_1 nella comunicazione di risoluzione del Contratto, ha integrato anche l'ipotesi di cui all'Art. 9 lett. h del Contratto che viene ad ogni buon conto espressamente in questa sede invocata da in quanto CP_1
è indubbio che ha fornito ad dati non veritieri, popolando la Richiesta di Fornitura Parte_1 CP_1
con dati sui consumi previsionali annuali drasticamente inferiori a quelli reali, così violando
pagina 12 di 14 frontalmente la garanzia rilasciata all'Art. 1 del Contratto e, in questo modo, impedendo ad sia CP_1 di valutare correttamente l'opportunità commerciale di mantenere il Contratto, sia di organizzarsi sul mercato, stipulando i necessari contratti “a termine”, per far fronte alla fornitura ad a Parte_1
prezzo fisso dei volumi di energia attesi (enormemente superiori rispetto a quelli falsamente dichiarati dalla ricorrente)”.
In proposito, richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art.1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato”
(Cass. 9275/2005), deve concludersi nella fattispecie che si è legittimamente avvalsa anche CP_1 della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 lett. h) ad integrazione dei motivi già di per sé sufficienti a giustificare la già intimata risoluzione.
Dalla legittimità della risoluzione comunicata da deriva il rigetto della domanda attorea. CP_1
3. La domanda riconvenzionale
Da quanto appena esposto deriva anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata da CP_1
Il contratto ha avuto esecuzione sino al 30.5.2022 quando la fornitura è stata disattivata.
Per quanto riguarda i consumi preventivati (3.651.115 kWh), sono state pacificamente applicate le tariffe contrattuali ed ha già corrisposto regolarmente il dovuto. Deve esservi il pagamento Parte_1
per quanto consumato in eccedenza rispetto al dovuto, considerato un consumo effettivo nel 2021 di
8.472.282 kWh (v. Doc. 16 e 6 di parte convenuta) e nel 2022 di 9.555.833 kWh. La ricostruzione dei consumi e delle somme dovute è stata precisata mese per mese nella già citata tabella doc. 28 di parte convenuta non specificamente contestata che ha portato, tra l'altro, ad una riduzione dell'iniziale domanda riconvenzionale da € 2.847.238,11 a 2.716.065,63. Tale ultima somma è quindi dovuta a conguaglio dei maggiori consumi per l'anno 2021 e 2022. Sono dovuti gli interessi moratori commerciali dall'emissione delle singole fatture al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in pagina 13 di 14 applicazione dei parametri medi (e minimi per quanto riguarda la fase di trattazione/istruttoria non essendo stata espletata alcuna prova)
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 4.000.001 a € 8.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 10.122,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 6.677,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 14.867,00
Fase decisionale, valore medio: € 17.605,00
Compenso tabellare € 49.271,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 49.271,00
pqm
Il Tribunale di Genova, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
• in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di Controparte_1
accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il pagamento da parte di Parte_1 Controparte_1 dei consumi di energia elettrica di quest'ultima dall'1.1.2021 al 30.5.2022 oltre la Parte_1
soglia di consumo previsionale annuo indicata nel contratto e per l'effetto condanna Parte_1
al pagamento della somma di € 2.716.065,63 oltre interessi commerciali dalla scadenza
[...]
delle singole fatture al saldo;
• condanna a rifondere ad le spese del presente giudizio che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 49.271,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, Iva e cpa.
Genova, 7 febbraio 2025
La Giudice
dott. ssa Patrizia Cazzato pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “A partire dal gennaio 2022, sui volumi eccedenti quelli dichiarati e contrattualizzati verrà dunque applicata la media aritmetica del Prezzo Unico Nazionale – PUN del mese di riferimento [maggiorato di un corrispettivo per la gestione dell'operatività del Fornitore per gli acquisti di tali volumi eccedenti sulla borsa elettrica italiana pari a 4 €/MWh]”. 3 e in proposito ha prodotto ai docc. 25 e 26 la tabella di sintesi mensile e gli studi di settore mensili sull'andamento CP_1 del PUN del 2021 e 2022 pubblicati su www.mercatoelettrico.org pagina 10 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1659/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MARCO
[...] P.IVA_1
BARTOLOMUCCI ( ) C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI MARIO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
PIERUCCI ALESSANDRO ( ) VIA DELLE CASACCIE 1 GENOVA;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA DELLE CASACCIE 1, PIANO TERZO 16100 GENOVA presso il difensore avv. OLIVIERI MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 14 (anche chiamava in giudizio (per brevità, anche, Parte_1 Parte_1 Controparte_1
chiedendo di: CP_1
accertare e dichiarare la non debenza delle somme fatturate a titolo di “conguaglio a prezzo variabile” nelle bollette emesse da febbraio 2022 a giugno 2022 perché non contrattualmente dovute;
dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia fino al 01.01.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.l. 9 agosto 2022 n.185, del cambiamento unilaterale delle condizioni contrattuali comunicato ad da in data 3.05.2022; Pt_1 CP_1 dichiarare l'illegittimità o comunque l'inefficacia della risoluzione per inadempimento del contratto ” sottoscritto il 29.04.2020 comunicata da a con pec del Parte_2 CP_1 Pt_1
10.05.2022;
accertare l'inadempimento grave di nel contratto di fornitura, di cui è causa e CP_1
conseguentemente dichiarare la sua risoluzione ex art. 1453 c.c. con condanna di al risarcimento CP_1 dei danni patiti da pari a € 5.700.000,00. Pt_1
Esponeva quanto segue:
In data 29.04.2020 le parti sottoscrivevano un contratto di fornitura di energia elettrica avente per il periodo dall'1.01.2022 all'1.01.2023 il prezzo dell'energia differenziato in tre differenti fasce orarie: per la fascia 1 € 0,05670, per la fascia 2 € 0,05396, per la fascia 3 € 0,04557.
Il contratto “Scegli Sereno Long”, i cui prezzi erano fissati per un biennio al prezzo indicato nell'allegato B, non prevedeva alcun limite di fornitura.
Tuttavia, in data 18.03.2022, emetteva la fattura n. 202211474978 (doc. 2 di parte attrice) CP_1
in violazione di quanto pattuito nel contratto, con un conguaglio frutto dell'applicazione di un tasso variabile di € 329.107,77 per il periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022 e di € 273.063,24 per il periodo dal 01.02.2022 al 28.02.2022 per un totale di € 602.175,01.
a seguito dei richiesti chiarimenti, comunicava ad che risultavano consumi superiori CP_1 Pt_1
a quelli dichiarati e che a partire da gennaio 2022 avrebbero applicato sui volumi eccedenti a quelli dichiarati e contrattualizzati la media aritmetica del Prezzo Unico Nazionale (PUN).
rispondeva chiedendo emissione di nota di credito, eccependo la genericità della voce Pt_1
fatturata, l'assenza di un limite alla fornitura, quindi l'applicazione dei soli prezzi contrattuali, di cui all' all. B del contratto, escludendo fosse possibile il ricalcolo prima del 25° mese dalla sottoscrizione del contratto.
Successivamente emetteva altra fattura n. 202211707849 del 19.04.2022 (doc. 8 di parte CP_1 attrice) per un importo complessivo di € 727.268,23, di cui € 490.831,28 per conguaglio a prezzo variabile.
pagina 2 di 14 Anche questa fattura veniva contestata da che comunicava la volontà di pagare solo quota Pt_1
parte della somma applicando il prezzo contrattuale (docc. 9 di parte attrice) all'intera quantità di energia consumata.
In data 18.05.2022, trasmetteva a mezzo pec a altra fattura, la n. 202211881616 del CP_1 Pt_1
17.05.2022, per un importo complessivo di € 507.933,32, di cui € 316.623,21 a titolo di “conguaglio a prezzo variabile per il periodo 01.04.2022 – 30.04.2022", per costo unitario 0,17 quantità 1.906.305
(doc. 10 di parte attrice).
In data 22.06.2022 trasmetteva a ulteriore fattura, la n. 202212041448 del 17.06.2022 CP_1 Pt_1
dell'importo di € 357.848,87, di cui di € 247,047,55 a titolo di “conguaglio a prezzo variabile per il periodo 01.05.2022 – 31.05.2022", per costo unitario 0,147813 quantità 1.671.690 (doc. 12 di parte attrice).
nuovamente contestava entrambe le fatture per le stesse ragioni, di cui sopra (docc. 11 e 13 Pt_1 di parte attrice).
In data 3.05.2022 comunicava ad il cambiamento unilaterale delle condizioni CP_1 Pt_1
contrattuali con passaggio al piano “Scegli Dinamico Orario” (doc. 14 di parte attrice), che prevedeva il prezzo uguale per tutte le fasce orarie. non aderiva e diffidava dall'applicare tali nuove condizioni contrattuali (doc. 15 di Pt_1 CP_1
parte attrice).
con pec del 10.05.2022 (doc. 16 di parte attrice) comunicava l'illegittima risoluzione CP_1
contrattuale per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto, che impugnava in data 10.05.2022 (doc. 17 di parte attrice). Pt_1
A seguito della disattivazione della fornitura, avvenuta in data 30.05.2022 da parte di in CP_1
pendenza della procedura di conciliazione, passava al mercato di salvaguardia con conseguente Pt_1 pagamento di un prezzo dell'energia maggiorato e danno per la società.
Alla luce di quanto sopra, la difesa di lamentava, quindi, l'illegittima risoluzione del Pt_1
contratto, l'applicazione di prezzi illegittima perché non prevista, non giustificata, in ogni caso avvenuta irretroattivamente, nonché l'illegittimo cambiamento unilaterale delle condizioni del contratto, modifiche che in ogni caso sarebbero state prive di effetto, ai sensi dell'art. del D.L. 9 agosto
2022 n. 1851. 1 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (decreto aiuti bis): “Fino al 30 aprile 2023 - recita il provvedimento - è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte». Lo stesso articolo stabilisce poi che, fino alla stessa data, «sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”. pagina 3 di 14 lamentava un danno patito così composto: Pt_1
• dalla differenza di prezzo tra quanto contrattualmente pattuito a “prezzo bloccato” con e CP_1
quanto ha dovuto corrispondere a fornitura di Parte_1 Controparte_2
energia elettrica nel periodo giugno-dicembre 2022 (docc. 22-28 di parte attrice), danno quantificabile in € 3.541.829,94;
• dai costi di autoproduzione di energia elettrica a cui ha dovuto provvedere per attenuare i Pt_1
costi di acquisto di energia elettrica dal fornitore pari ad € 1.654,330,92; CP_2
• dalla forzata limitazione della produzione pari ad € 413.410,00;
• dall'essere stata costretta la società attrice a stipulare un contratto di finanziamento per evitare l'interruzione definitiva del ciclo produttivo, per un importo pari ad € 5.000.000,00 (doc. 29 di parte attrice). con comparsa di costituzione e risposta si costituiva chiedendo in via principale Controparte_1
il rigetto delle domande formulate da in via riconvenzionale di accertare il diritto al pagamento Pt_1
in favore di dei consumi di energia elettrica dall'1.01.2021 al 30.05.2022 oltre la soglia del CP_1 consumo previsionale annuo, quindi la condanna al pagamento a carico di della somma di € Pt_1
2.847.238,11.
In tesi di parte convenuta al momento della stipula del contratto, aveva dichiarato che il Pt_1
proprio consumo previsionale annuo di energia elettrica sarebbe stato di 3.651.115 kWh;
sulla base di tali dati proponeva a controparte il piano a prezzo fisso “Scegli Sereno CP_1
Long”; nel gennaio 2022 constatava che i consumi di avevano superato la soglia CP_1 Parte_1 biennale di 7.302.230 kWh entro la quale aveva garantito il prezzo fisso. CP_1
così richiedeva i conguagli in fattura applicando per ciascun mese il prezzo fisso di cui al CP_1
contratto per i consumi effettivi sino a concorrenza dei volumi previsionali suddivisi e ricalcolati su base mensile (i.e.
3.651.115 kWh/12 mesi = 304.259,583 kWh).
Il prezzo dell'energia elettrica era basato sul PUN (ossia il Prezzo Unico Nazionale) al quale aveva acquistato energia all'ingrosso per i volumi eccedenti. CP_1
Con la fattura n. 202211474978 del 18.3.2022 relativa al periodo dall'1.1.2022 al 28.2.2022 (doc.
6 di parte convenuta) così fatturava ad l'importo di € 662.392,51 a titolo di conguaglio per i CP_1 Pt_1 volumi di energia consumati a gennaio-febbraio 2022 in eccedenza rispetto ai volumi previsionali;
nella fattura n. 202211707849 del 19.4.2022 relativa al periodo dall'1.3.2022 al 31.3.2022 fatturava l'importo di € 727.268,23 (doc. 8 di parte convenuta);
pagina 4 di 14 nella fattura n. 202211881616 del 17.5.2022 relativa al periodo dall'1.4.2022 al 30.4.2022, con cui fatturava l'importo di € 507.933,32 (6) (doc. 9 di parte convenuta); CP_1
nella fattura n. 202212041448 del 17.6.2022 relativa al periodo dall' 1.5.2022 al 31.5.2022, con cui fatturava l'importo di € 414.395,06 (doc. 10 di parte convenuta). CP_1
Nonostante le diverse richieste di pagamento pagava le predette fatture solo parzialmente, Pt_1 in particolare la difesa di specificava: CP_1
l'importo di € 662.392,51 di cui alla fattura n. 202211474978 del 18.3.2022 non era mai stato corrisposto;
aveva corrisposto solo parzialmente la fattura n. 202211707849 del 19.4.2022 che risultava Pt_1 insoluta per la quota parte di € 490.831,28 riferita ai “conguagli”;
l'importo € 507.933,32 di cui alla fattura n. 202211881616 del 17.5.2022 era stato pagato da parzialmente non avendo corrisposto ad la quota parte di € 316.623,21 sempre per Pt_1 CP_1
“conguagli”;
l'importo di € 414.395,06, di cui alla fattura n. 202212041448 del 17.6.2022 non era mai stato corrisposto da Pt_1
La difesa della convenuta esponeva che, ai sensi dell'art. 9 del contratto odierno sottoscritto dalle parti, integravano risoluzione espressa specificamente:
• “la fornitura di dati non veritieri da parte del Cliente”, a cui era obbligata ai sensi Pt_1 dell'art. 1 delle Condizioni Generali di contratto;
• il “ritardo in un pagamento da parte del Cliente che si protragga oltre 20 (venti) giorni dalla comunicazione del Fornitore di cui all'art. 7 delle presenti Condizioni Generali” (art. 9 lett. b)
• il “reiterato ritardato pagamento e/o pagamento parziale delle fatture per forniture, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 7” (art. 9 lett. c).
Per queste ragioni invocava formalmente e legittimamente la risoluzione del contratto con CP_1
comunicazione del 10.5.2022 (doc. 13 di parte convenuta), a cui seguiva in data 30.05.2022 nei termini di legge il distacco della fornitura.
Eccepiva, inoltre, la genericità delle contestazioni di controparte e l'assenza di prova circa l'asserito danno patito da Sul punto, in particolare, contestava la scelta della stessa attrice di Pt_1 rimanere nel mercato di salvaguardia e il fatto che il finanziamento di € 5 milioni con Intesa San Paolo era stato stipulato il 29.12.2022, quindi due giorni prima della data in cui il contratto sarebbe giunto a naturale scadenza.
Contestava l'asserita modifica delle condizioni contrattuali da parte di CP_1
pagina 5 di 14 Chiedeva, infine, con domanda riconvenzionale quanto ancora dovuto dall'attrice dalla differenza tra i consumi annuali dichiarati in contratto e i consumi effettivi nel 2021 e nel 2022, quindi pari rispettivamente alla somma di € 962.996,05 e di € 1.884.242,06. Tale ultimo importo comprendeva anche i conguagli dovuti da per i maggiori consumi effettuati assumendo che il contratto Pt_1 giungesse a naturale scadenza.
In corso di giudizio venivano concessi i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
All'udienza di precisazione delle conclusioni rideterminava la somma oggetto di domanda CP_1 riconvenzionale in € 2.716.065,63.
La causa veniva così ritenuta matura per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
***
1. L'interpretazione del contratto
È questione preliminare che deve essere affrontata nel presente giudizio l'interpretazione del contratto stipulato tra le parti (doc. 1 parte attrice), e, in particolar modo, le modalità di applicazione delle tariffe contrattuali.
Nel contratto, dopo avere dichiarato un consumo annuo di kWh 3.651.115, è stata Parte_1
individuata concordemente la tariffa di Scegli Sereno long con la tariffazione suddivisa in tre fasce orarie: per la fascia 1 in euro 0,05670, per la fascia 2 in euro 0,05396, per la fascia 3 0,04557 (codice prodotto AXPO_PFI019262_204FIX).
Parte attrice ritiene non solo che non vi siano limiti alla fornitura, ma che il prezzo concordato si applichi a qualunque quantitativo di fornitura somministrata, anche se maggiore rispetto a consumi inizialmente dichiarati.
Parte convenuta invece ritiene che il quantitativo indicato dal cliente sia stato il dato presupposto per la scelta della tipologia di contratto (e quindi di tariffa), senza una predeterminazione di quantitativo massimo da fornire (non vi è infatti un impegno contrattuale a fornire solo il quantitativo dichiarato dal cliente - nel caso di specie pari a 3.651.115 kWh) ma di applicazione delle tariffe contrattuali a prezzo fisso sul quantitativo indicato in contratto perchè su di esso le parti si sono parametrate ed è questo il quantitativo che si impegna ad approvvigionarsi sul mercato cd “a CP_1 termine” per assicurare il prezzo fisso contrattualizzato.
È infatti questo lo snodo della presente causa, poichè in seguito a notevolissimi consumi di energia da parte di con rilevanti scostamenti rispetto a quanto dichiarato in contratto (i primi Parte_1 due mesi del 2021 hanno addirittura superato i consumi dichiarati da per un intero anno) l'attrice Pt_1
ritiene che il parametro di tariffazione debba essere comunque applicato uniformemente a tutti i suoi pagina 6 di 14 consumi, quali che essi siano;
ha invece ritenuto che, ferma l'applicazione del prezzo fisso per il CP_1
quantitativo di consumi preventivamente dichiarati, per i consumi ulteriori debbano essere applicate le condizioni normalmente applicate dal venditore ex art. 1474 c.c.
è società da considerarsi, per i rilevanti consumi energetici, un'impresa energivora: il Parte_1
costo dell'energia è certamente rilevante sul conto economico e sulla corretta gestione della sua attività imprenditoriale.
è società che a livello internazionale si occupa di produzione, distribuzione e CP_1
commercializzazione di energia elettrica (e gas), i cui quantitativi vengono subito consumati nel momento del prelievo. Nell'acquistare i quantitativi che poi rivenderà sul mercato – proprio per CP_1
la continua fluttuazione dei prezzi e per gli ingenti quantitativi (con conseguente forte esposizione economica) - ha bisogno di avere un'anticipata previsione dei consumi, per consentire una CP_1 programmazione degli acquisti che garantiscano così un margine di utile.
Tali elementi si riflettono sulla contrattazione con i singoli clienti, soprattutto per quanto riguarda le imprese cd energivore. L'indicazione del consumo annuo da parte del cliente ha proprio lo scopo di permettere all'acquirente sul mercato all'ingrosso (quindi di potere programmare gli acquisti e CP_1
praticare il prezzo contrattuale che si è stabilito necessariamente considerando il consumo annuale dichiarato: ciò con reciproco vantaggio economico di entrambe le parti. Se si ragionasse diversamente non avrebbe alcun senso l'indicazione preventiva da parte del cliente del consumo annuale, dato rispetto al quale il contratto dedica particolare attenzione, come può vedersi nell'articolo 1 del contratto qui di seguito incollato. Non solo, le stesse condizioni di fornitura sono concordate “in base a quanto indicato dal Cliente nella richiesta di fornitura” e il cliente non solo indica tale importante dato nel contratto, ma ne garantisce anche “esattezza, attendibilità e autenticità”.
pagina 7 di 14 Ed infine, tra le cause di risoluzione del contratto, l'art. 9 del contratto indica specificamente, alla lett. H, “la fornitura di dati non veritieri da pare del cliente/dichiarazioni mendaci rese dal cliente in corso di contratto”.
L'indicazione del consumo annuo che serve ad per sapere anticipatamente quanta energia CP_1
dovrà essere acquistata per quel contraente in modo da ottenere prezzi più convenienti e poter quindi rispettare i prezzi contrattuali fissi concordati non è un limite di fornitura (non vi è nessuna previsione contrattuale secondo la quale si sarebbe obbligata a fornire solo quel quantitativo annuo), ma CP_1
l'indicazione di massima che ha governato la contrattazione del prezzo, necessariamente parametrato su quel dato.
Nell'esecuzione del contratto, l'applicazione dei principi di buona fede di cui agli artt. 1175 c.c. e
1375 c.c., impone di considerare quale sia stata la dinamica contrattuale e quindi l'importanza di un dato quale quello del consumo annuale non può essere considerato privo d'importanza come sembra fare l'attrice. Appare contrario a buona fede applicare le tariffe fisse indipendentemente dall'effettivo consumo, ponendo così nel nulla un dato attorno al quale è stato evidentemente costruito il contratto.
L'indicazione preventiva permette ad di poter ottenere condizioni di favore sul mercato, CP_1
potendo così applicare al cliente finale il prezzo fisso certamente più favorevole;
ma se poi nell'esecuzione del contratto il dato comunicato risulta essere falsato (quale che sia il motivo) in eccesso (considerato che si è in presenza di imprese energivore e quindi con importanti consumi energetici) non potrà applicarsi al maggior consumo la tariffa concordata per il consumo inferiore.
Ragionare come vuole fare parte attrice applicando ai consumi, qualunque essi siano, anche di molto superiori (come nel caso di specie) a quelli comunicati dalla stessa le tariffe chiaramente Parte_1
concordate sulla base di un quantitativo annuo previsto di molto inferiore non corrisponde a quanto deciso consensualmente dalle parti. Nel contratto il cliente ha dichiarato il suo consumo annuo e il fornitore gli ha praticato un determinato prezzo sulla base di tale dato.
2. Il mancato parziale pagamento e la risoluzione del contratto
È dato incontestato che abbia avuto un'impennata dei consumi, come può vedersi dai Parte_1 grafici riportati in fattura e negli atti di parte convenuta non contestati.
pagina 8 di 14 Nel gennaio 2022, quando ha consuntivato il mese di dicembre 2021, si è accorta che i CP_1
consumi di avevano superato la soglia biennale di 7.302.230 kWh entro la quale aveva Parte_1 CP_1
garantito il prezzo fisso: ciò si è ulteriormente aggravato nei successivi mesi di gennaio 2022 e febbraio
2022 in cui ha registrato consumi energetici drasticamente superiori a quelli degli stessi mesi Parte_1
del 2021 (pari, in due soli mesi di inizio anno, a 3.991.894 kWh, superiore al quantitativo indicato da in contratto per un intero anno). Si è quindi posto il problema di individuare il costo Parte_1
applicabile a tali importanti scostamenti, per i quali le parti nulla avevano concordato, dato che il consumo annuale avrebbe dovuto essere entro i kWh 3.651.115 e su tale consumo era stato parametrato il costo. Corretto è stato in proposito il ragionamento giuridico applicato da e ricostruito dalla sua CP_1 pagina 9 di 14 difesa: il contratto stipulato tra le parti ha ad oggetto una somministrazione ex art. 1559 c.c. a cui si applicano per espressa disposizione di legge, ex art. 1570 c.c., “le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni”, e quindi quelle del contratto di vendita;
In materia di vendita l'art. 1474 c.c. dispone che “se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo per determinarlo” – come è accaduto nel caso per i consumi ulteriori rispetto a quelli stimati – “si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”. E quindi per i consumi ulteriori è stato applicato un prezzo basato sul prezzo corrisposto da per acquistare l'energia sul mercato (cd CP_1
PUN), come comunicato con missiva del 18.3.2022 (doc. 7 parte convenuta)2
ha quindi ricostruito precisamente i consumi eccedenti quelli indicati contrattualmente da CP_1
usando i dati di consumo a sua volta fatturati ad dal distributore E-Distribuzione: Parte_1 CP_1
quanto fatturato da a è risultato corrispondente ai dati registrati da E-Distribuzione (v. CP_1 Parte_1
prod. n. 21 parte convenuta). ha quindi riportato i calcoli utilizzati per la fatturazione dei CP_1
conguagli sui consumi eccedenti: nel momento in cui i consumi mensili di hanno superato la Parte_1
soglia di consumo previsionale mensile (pari a 1/12 di 3.651.115 kWh/anno = 304.259,583 kWh), ha calcolato i conguagli relativi alla quota di consumi mensili eccedente tale soglia (il “Delta CP_1
Volume”) moltiplicandolo per il PUN relativo al mese di esubero;
ad esempio, a gennaio 2022 il CP_3
(ossia, la differenza tra il consumo mensile effettivo e la soglia di consumo previsionale
[...]
mensile, al lordo delle perdite di rete) è stato pari a 1.852.171 kWh e tale (1.852.171 CP_3
kWh) è stato moltiplicato per il PUN relativo a gennaio 2022 (pari a 0,22450 €/kWh)3 al fine di determinare il prezzo pagato da per acquistare quel quantitativo di energia nel mercato “a pronti” CP_1 da riversare su (nel caso di gennaio 2022, 1.852.171 kWh * 0,22450 €/kWh = 415.812,39 €); Parte_1
essendo stato su tale (1.852.171 kWh) già applicato il prezzo fisso (v. Doc. 27 parte CP_3
convenuta per i relativi conteggi) previsto dal Contratto (che nel caso di gennaio 2022 era pari a
1.852.171 kWh * 0,050813029 €/kWh = € 94.114,42) ha sottratto il prezzo fisso fatturato con CP_1
riguardo al dal prezzo basato sul PUN che invece è dovuto (ottenendo così il risultato di CP_3
415.812,39 - 94.114,42 = 321.698 €) e su tale importo è stata aggiunta una quota di costo per la necessità per di approvvigionarsi con urgenza nel mercato “a pronti” (mark-up pari al CP_1 CP_3
che a gennaio 2022 era 1.852.171 kWh, * 0,004 €/kWh = 7.408 €).
[...] Il risultato della sommatoria tra i diversi importi (321.698 + 7.408 = 329.106 €) corrisponde al conguaglio applicato da a per il mese di riferimento (gennaio 2022). CP_1 Parte_1
Tale calcolo è stato esplicitato da in maniera specifica nella tabella riepilogativa (doc. 28) CP_1 mese per mese.
A fronte di tali conteggi così specifici non ha mai mosso nè prima dell'instaurazione Parte_1
del giudizio nè successivamente una contestazione specifica dei consumi (ammessi nel loro esubero e comunque provati dalla corrispondenza tra quanto fatturato da E-Distribuzioni e quanto fatturato da e dei parametri di conteggio indicati e svolti precisamente nella loro applicazione, non CP_1
proponendo un conteggio alternativo, né indicando eventuali errori nell'applicazione dei Parte_1
conteggi o nella loro individuazione numerica. La contestazione attorea è stata infatti sempre incentrata sugli altri temi sopra illustrati, insistendo l'attrice fin da subito, dopo che aveva con CP_1
comunicazione del 18.3.2022 evidenziato il superamento dei consumi preventivati (v. Doc. 7 parte convenuta), sul fatto che il conguaglio non fosse dovuto perchè al consumo di – qualunque Parte_1
esso fosse – doveva essere applicata la tariffa contrattuale. Tale prospettazione difensiva è però risultata, come sopra illustrata, non condivisibile.
È dato pacifico che non abbia mai corrisposto le somme richieste da a Parte_1 CP_1
conguaglio con le seguenti fatture precedenti (e come vedremo causa) alla comunicazione di risoluzione del contratto: a) n. 202211474978 del 18.3.2022 per € 662.392,51; b) l'importo di Euro
490.831,28 di cui alla Fattura n. 202211707849 del 19.4.2022.
Si tratta quindi del mancato pagamento di importi rilevanti che non derivano, come erroneamente ritenuto da da una modifica unilaterale del contratto, ma da un consumo maggiore di quello Parte_1
preventivato – e comunicato dal cliente – e quindi oggetto di conguaglio. Ed infatti le condizioni contrattuali – e quindi le tariffe - sono rimaste invariate per i consumi come preventivati e comunicati dal cliente, mentre si sono applicate le condizioni di mercato per i consumi esuberanti.
In proposito – e brevemente – la proposta di modifica delle condizioni contrattuali inviata da a il 3.5.2022 (doc. 1 depositato da attrice con II memoria ex art. 183 c. VI c.p.c), CP_1 Parte_1
differentemente da quanto affermato dall'attrice, non rileva nel presente giudizio e mai è stata applicata perchè non accettata da L'applicazione ai consumi esorbitanti quelli preventivati non è Parte_1 avvenuta per modifica di condizioni contrattuali (che, per l'appunto ai consumi preventivati hanno continuato ad applicarsi), ma per mancata previsione di tariffe e quindi secondo il prezzo normalmente praticato dal venditore ex art. 1474 c.c.
pagina 11 di 14 In considerazione del mancato pagamento delle somme fatturate per consumi effettivi, l'intimata risoluzione da parte di avvenuta con comunicazione del 10.5.2022 risulta essere legittima (v. CP_1
Doc. 16 di parte attice). Nella stessa si legge:
"Gentile Cliente, facendo seguito ai precedenti tutti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e in ragione del vostro inadempimento siamo con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto in essere, a manifestare la nostra volontà di risolvere il rapporto in oggetto con esclusivo riferimento al/ai POD IT001E00206653 a causa del "ritardo in un pagamento da parte del Cliente che si protragga oltre 20 (venti) giorni/reiterato ritardato pagamento
e/o pagamento parziale delle fatture per forniture".
Deve qui evidenziarsi che già il mancato pagamento di somme così rilevanti (ulteriormente aumentate nel prosieguo del rapporto fino alla sua patologica cessazione in seguito all'intimata risoluzione) già di per sè costituisce un inadempimento di gravità tale da giustificare l'intimata risoluzione, ed inoltre trova una sua giustificazione contrattuale con la previsione ex ante della gravità dell'inadempimento nella clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9, lett. b
A tali ragioni, già di per sè pienamente giustificanti l'avvenuta risoluzione del contratto, si aggiunge la violazione dello stesso art. 9 lett. h come affermato dalla convenuta in comparsa di costituzione a pag. 16:
"in ogni caso, è imprescindibile aggiungere che la condotta di oltre a quanto rilevato Parte_1 nella comunicazione di risoluzione del Contratto, ha integrato anche l'ipotesi di cui all'Art. 9 lett. h del Contratto che viene ad ogni buon conto espressamente in questa sede invocata da in quanto CP_1
è indubbio che ha fornito ad dati non veritieri, popolando la Richiesta di Fornitura Parte_1 CP_1
con dati sui consumi previsionali annuali drasticamente inferiori a quelli reali, così violando
pagina 12 di 14 frontalmente la garanzia rilasciata all'Art. 1 del Contratto e, in questo modo, impedendo ad sia CP_1 di valutare correttamente l'opportunità commerciale di mantenere il Contratto, sia di organizzarsi sul mercato, stipulando i necessari contratti “a termine”, per far fronte alla fornitura ad a Parte_1
prezzo fisso dei volumi di energia attesi (enormemente superiori rispetto a quelli falsamente dichiarati dalla ricorrente)”.
In proposito, richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di clausola risolutiva espressa, la dichiarazione del creditore della prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto di cui all'art.1456 cod. civ. non deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla lite, potendo essa per converso manifestarsi, del tutto legittimamente, con lo stesso atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato”
(Cass. 9275/2005), deve concludersi nella fattispecie che si è legittimamente avvalsa anche CP_1 della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 lett. h) ad integrazione dei motivi già di per sé sufficienti a giustificare la già intimata risoluzione.
Dalla legittimità della risoluzione comunicata da deriva il rigetto della domanda attorea. CP_1
3. La domanda riconvenzionale
Da quanto appena esposto deriva anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata da CP_1
Il contratto ha avuto esecuzione sino al 30.5.2022 quando la fornitura è stata disattivata.
Per quanto riguarda i consumi preventivati (3.651.115 kWh), sono state pacificamente applicate le tariffe contrattuali ed ha già corrisposto regolarmente il dovuto. Deve esservi il pagamento Parte_1
per quanto consumato in eccedenza rispetto al dovuto, considerato un consumo effettivo nel 2021 di
8.472.282 kWh (v. Doc. 16 e 6 di parte convenuta) e nel 2022 di 9.555.833 kWh. La ricostruzione dei consumi e delle somme dovute è stata precisata mese per mese nella già citata tabella doc. 28 di parte convenuta non specificamente contestata che ha portato, tra l'altro, ad una riduzione dell'iniziale domanda riconvenzionale da € 2.847.238,11 a 2.716.065,63. Tale ultima somma è quindi dovuta a conguaglio dei maggiori consumi per l'anno 2021 e 2022. Sono dovuti gli interessi moratori commerciali dall'emissione delle singole fatture al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in pagina 13 di 14 applicazione dei parametri medi (e minimi per quanto riguarda la fase di trattazione/istruttoria non essendo stata espletata alcuna prova)
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 4.000.001 a € 8.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 10.122,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 6.677,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 14.867,00
Fase decisionale, valore medio: € 17.605,00
Compenso tabellare € 49.271,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 49.271,00
pqm
Il Tribunale di Genova, in persona della dott.ssa Patrizia Cazzato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
• in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di Controparte_1
accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il pagamento da parte di Parte_1 Controparte_1 dei consumi di energia elettrica di quest'ultima dall'1.1.2021 al 30.5.2022 oltre la Parte_1
soglia di consumo previsionale annuo indicata nel contratto e per l'effetto condanna Parte_1
al pagamento della somma di € 2.716.065,63 oltre interessi commerciali dalla scadenza
[...]
delle singole fatture al saldo;
• condanna a rifondere ad le spese del presente giudizio che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 49.271,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, Iva e cpa.
Genova, 7 febbraio 2025
La Giudice
dott. ssa Patrizia Cazzato pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “A partire dal gennaio 2022, sui volumi eccedenti quelli dichiarati e contrattualizzati verrà dunque applicata la media aritmetica del Prezzo Unico Nazionale – PUN del mese di riferimento [maggiorato di un corrispettivo per la gestione dell'operatività del Fornitore per gli acquisti di tali volumi eccedenti sulla borsa elettrica italiana pari a 4 €/MWh]”. 3 e in proposito ha prodotto ai docc. 25 e 26 la tabella di sintesi mensile e gli studi di settore mensili sull'andamento CP_1 del PUN del 2021 e 2022 pubblicati su www.mercatoelettrico.org pagina 10 di 14