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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3324/2023 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Acireale, via Veneto, n. 42, presso lo studio Parte_1
dell'avv.to Giuseppe D'Agostino, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe
Franchina, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
Sezione di Acireale, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Catania, viale Jonio, n. 30, presso lo studio dell'avv.to Santo Li
Volsi, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta alla memoria.
Resistente
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale CP_2 alle liti del 21.7.2015 Rep. n. 80974 a rogito del Notaio dall'avv. Francesco Velardi Persona_1
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Catania in piazza della Repubblica, 26,
Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
Litisconsorte necessario
Oggetto: differenze retributive – indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto – risarcimento del danno per l'osservanza di orario di lavoro frazionato.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato il 20.3.2023, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione Parte_1 di giudice del lavoro, e, premesso di essere dipendente dell' di Acireale dall'1.3.2010, di CP_3
essere stato inizialmente assunto con la qualifica di telefonista con inquadramento di retribuzione economica di livello A1 e di essersi visto assegnare la qualifica di autista-accompagnatore e la posizione economica B2 a partire dall'1.1.2016, ha dedotto:
- che solo dal 28.12.2019 gli era stato comunicato il riconoscimento del nuovo trattamento retributivo con inquadramento nella posizione economica C1 a partire dal mese di gennaio 2020;
- che l'art. 64 CCNL di categoria prevede «la maggiorazione derivante dalla differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria e la retribuzione iniziale di quella di provenienza» e che tuttavia la datrice di lavoro gli aveva riconosciuto la differenza tra la posizione di cui al livello A1, che esso aveva ante 2016, e quella corrispondente al livello C3, assegnatagli successivamente nell'anno 2020, così corrispondendogli un trattamento economico/contributivo inferiore a quanto legittimamente spettante;
- che inoltre esso aveva svolto la prestazione integrativa al servizio di trasporto, consistente nella pulizia e manutenzione ordinaria dei mezzi assegnatigli, senza ricevere, però, alcuna indennità da parte dell' pur avendone questa stessa, in data 04.3.1992, previsto la corresponsione, da CP_3 quantificarsi nell'equivalente di un'ora lavorativa, con previsione sulla base della quale la stessa era stata condannata al pagamento di detta indennità in favore dei suoi dipendenti, che, in CP_3
possesso della medesima qualifica di esso ricorrente, avevano proposto innanzi all'Autorità
Giudiziaria domanda per il riconoscimento della suddetta indennità, accolta giusta sentenza (passata in giudicato) n. 152/2000 del Tribunale di Catania, resa a definizione del procedimento n. 4602/1997
R.G.;
- che, sin dalla sua assunzione in servizio, aveva svolto e aveva continuato a svolgere, un servizio di semi-internato con orario spezzato 6:15-9:15 e 13:30-16:30, che aveva determinato una occupazione lavorativa superiore alle ore effettivamente lavorate, in quanto gli spazi temporali tra la presa e la ripresa in servizio erano occupati negli spostamenti necessari per e dalla propria abitazione, con aggravio di spese afferenti al trasporto, quattro volte al giorno, con il proprio mezzo;
- che l' non aveva voluto riconoscere l'occupazione lavorativa in itinere; CP_3
- che ad esso ricorrente spettava quindi un risarcimento economico, quantificato in via forfettaria nella somma di euro 10.000.
Tanto premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: « Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme dovute per il corretto inquadramento delle differenze retributive ex art. 64 del CCNL di lavoro di categoria e, per l'effetto, condannare l' CP_3
di Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 12.375,00 a titolo di differenza di retribuzione, E.R.C. e tredicesima come da relazione del Consulente del Lavoro di parte oltre agli interessi legali maturati dalla data del dì dovuto a quella dell'effettivo soddisfo e, comunque, di quell'altra somma che risulterà dovuta in esito alle risultanze processuali o considerata in via equitativa dal giudice;
2) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme riferibili all'indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto, prevista per i dipendenti aventi la specifica qualifica di autista e, per l'effetto, condannare l' di Acireale, in persona del legale CP_3
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 11.768,00 relativa al quinquennio 2017/2022 come da relazione del Consulente del Lavoro di parte e, comunque, di quell'altra somma che risulterà dovuta in esito alle risultanze processuali o considerata in via equitativa dal giudice;
3) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme riferibili all'indennità per la maggiore onerosità e le negatività patite a causa dei “turni di lavoro spezzato”
e, per l'effetto, condannare l' di Acireale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_3
al pagamento in favore del ricorrente della somma forfettariamente quantificata in euro 10.000,00 relativa al quinquennio 2017/2022 e, comunque, di quell'altra somma anche simbolica che risulterà dovuta in esito alle risultanze processuali o considerata in via equitativa dal giudice;
4) Condannare l' di Acireale, nell'ipotesi di accoglimento delle superiori tre domande CP_3 giudiziali, costituenti l'odierno petitum o di alcune di esse, al pagamento di tutto quanto dovuto per le ragioni previdenziali del lavoratore odierno ricorrente in favore dell' con le conseguenti CP_2
rifluenze positive in favore dello stesso.».
Con memoria depositata il 9.5.2023, si è costituita l' proponendo contestuale domanda CP_3
riconvenzionale e deducendo quanto segue:
- che fino al mese di settembre del 2014 il ricorrente era inquadrato nel livello A1, ma gli era stato riconosciuto un assegno personale riassorbibile di euro 25,15 a titolo di acconto futuri miglioramenti;
- che, nel mese successivo, ottobre 2014, era stato inquadrato nella posizione A2 con la medesima mansione e un aumento sia della retribuzione base che dell'acconto futuri miglioramenti;
- che, nel mese di dicembre 2015, il aveva percepito euro 1.145,93 per paga di livello ed euro Pt_1
25,92 per acconto riassorbibile;
- che da gennaio 2016 il ricorrente era stato inquadrato nella posizione B2 con la qualifica di autista
– accompagnatore, con retribuzione di livello di euro 1.232,23 ed un acconto futuri miglioramenti di euro 27,94, per complessivi euro 1.260,17; - che, ai sensi dell'art. 64 del c.c.n.l. 2011, il – dall'1.1.2016 – avrebbe dovuto essere Pt_1
inquadrato nella posizione iniziale 1 della categoria B con un assegno riassorbibile denominato ERC, pari alla differenza tra il livello iniziale della categoria di provenienza e quella di destinazione;
- che la differenza tra le categorie B1 e A1 è pari ad euro 67,48 (1.176,67 – 1,109,19);
- che il ricorrente avrebbe dovuto percepire la retribuzione in godimento di euro 1.145,93 oltre ad euro 67,48 a titolo di ERC, per un ammontare complessivo di euro 1.213,41;
- che il ricorrente aveva percepito euro 1.260,17, ricevendo indebitamente la somma di euro 46,76 in più ogni mese a partire dal gennaio 2016 al dicembre 2018 per un totale di 39 mensilità, corrispondente alla complessiva somma di euro 1.823,64;
- che dall'1.1.2019, il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato nella posizione B2 con la retribuzione di livello di euro 1.232,23 e il totale assorbimento dell'ERC;
- che nel 2019 il aveva percepito la somma di euro 1.260,17 al mese;
Pt_1
- che tale somma era maggiore di euro 27,94 rispetto a quella dovutagli, essendo riassorbito anche l'acconto futuri miglioramenti;
- che pertanto il ricorrente aveva maturato un debito di euro 363,22 verso l' per la somma CP_3
indebitamente percepita (pari ad 27,94 x 13 mensilità);
- che a partire dall'1.1.2020 il ricorrente era stato inquadrato, su autonoma iniziativa dell' CP_3
nella categoria C posizione economica 1, mantenendo la medesima mansione promiscua di autista e di accompagnatore;
- che la differenza economica tra le categorie C1 e B1 è di euro 110,12 (euro 1.286,79 – 1.176,67);
- che, al ricorrente, pertanto, spettava con decorrenza 1.1.2020 l'inquadramento nella categoria C1 con la retribuzione in godimento di euro 1.232,23 (B2) maggiorata dell'importo assorbibile di euro
110,12, pari ad euro 1.342,35;
- che al ricorrente era stata tuttavia corrisposta la minor somma di euro 1.315,97 (di cui euro 1.286,79 per retribuzione di livello e 29,18 per acconto futuri miglioramenti), con un credito a suo favore di euro 26,38 al mese, pari ad euro 923,30 per il periodo da gennaio 2020 a settembre 2022, oggetto del ricorso;
- che, compensando le rispettive ragioni di debito e credito, essa risultava creditrice di euro CP_3
[(1.823,64 + 363,22) = 2.186,86 - 923,30 =1.263,56];
- che, inoltre, il ricorrente nel 2015 non aveva espletato le mansioni di autista;
- che l'art. 37 bis del CCNL 2010-2012, in vigore fino al 7.9.2022, data in cui era stato stipulato CP_3
il CCNL in atto vigente, prevedeva che la mansione di autista con patente B fosse inquadrata nella categoria B così come quella di accompagnatore;
- che con la patente B si possono condurre pulmini che contengono fino a nove posti a sedere;
- che i pullman o gli autobus con più di nove posti a sedere possono essere guidati da coloro che sono in possesso della patente D e del certificato (Carta di qualificazione del conducente); NumeroDi_1
- che l'autista munito di patente D e di certificato CQC/Persone è inquadrato nel livello C del ccnl
AIAS;
- che, inoltre, il ricorrente non aveva mai svolto alcuna manutenzione sull'automezzo, né ordinaria né tanto meno straordinaria e che la sentenza invocata, pronunciata nei confronti di altri soggetti, non poteva spiegare effetti nei suoi confronti;
- che l'art. 43 del CCNL applicato al rapporto per cui è causa contempla che, sulla base delle esigenze organizzative datoriali, l'orario di lavoro giornaliero possa essere articolato in modo continuo o frazionato;
- che l'orario di lavoro non aveva causato alcuna limitazione alla vita relazionale extra-lavorativa del ricorrente;
- che ad ogni modo il ricorrente non aveva fornito prova del danno asseritamente patito.
Tanto premesso, parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: « Nel merito si chiede che le domande del ricorrente principale siano rigettate perché infondate in fatto e in diritto e la di lui condanna a pagare all'Associazione, ricorrente in riconvenzionale, la somma di euro 1.263,56, o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre agli interessi maturati e maturandi fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, compreso il rimborso del contributo unificato».
CP_ Con memoria depositata il 4.5.2023, si è costituito l' rassegnando le seguenti conclusioni:
«pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accertamento –in caso di suo accoglimento- della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi omessi e degli accessori di legge sino al CP_2
saldo.
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione come per legge».
Differita l'udienza del 24.5.2023 al 5.7.2023, è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sono stati ammessi ed espletati l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell' e la prova testi richiesta da parte ricorrente, quindi la causa è stata rinviata per CP_3 discussione e decisione all'udienza del 4.12.2024, all'esito della quale è stata ordinata a parte resistente la produzione delle buste paga del ricorrente relative al periodo dall'1.1.2016 sino al
31.12.2019.
All'udienza del 12.3.2025, la causa è stata discussa dai difensori delle parti e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c. 2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa economica di parte ricorrente, dipendente dell' CP_3
dall1.3.2010, a vedersi riconosciute e corrisposte i) le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori;
ii) «la maggiorazione derivante dalla differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria e la retribuzione iniziale di quella di provenienza» di cui all'art. 64 CCNL di categoria, in thesi spettante dal 2015 in conseguenza dell'assegnazione della qualifica di autista- accompagnatore, iii) l'indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto, iv) il risarcimento del danno per aver prestato attività lavorativa in turni frazionati.
Rientra altresì nell'ambito di cognizione del presente giudizio la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente e volta ad ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza al lavoratore per erronea applicazione degli artt. 64 e 37 ter CCNL di riferimento.
3. Per ragioni di ordine logico e di connessione, reputa il Tribunale di esaminare preliminarmente la domanda avente ad oggetto le differenze retributive e contributive correlate all'asserito svolgimento di mansioni superiori e, successivamente, di esaminare congiuntamente la domanda relativa alle differenze retributive e contributive correlate all'applicazione dell'art. 64 CCNL di categoria e la domanda riconvenzionale.
3.1. Pacifico è tra le parti che il ricorrente sia stato assunto in data 1.3.2010 con la qualifica di telefonista inquadrato nel livello A1, che a far data dall'1.1.2016 gli sia stata assegnata la qualifica di autista-accompagnatore con inquadramento nella posizione economica B2 (v. doc. n. 5, fasc. ricorrente) e che con decorrenza dal mese di gennaio 2020 gli sia stata riconosciuta la posizione economica C1 (v. doc. nn. 7 e 8, fasc. ricorrente).
3.2. Al fine di verificare la fondatezza della pretesa attorea occorre dunque indagare se il ricorrente sin dal 2015 abbia espletato la mansione di autista accompagnatore e se l'assegnazione della qualifica di autista-accompagnatore a partire dall'1.1.2016 sia stata accompagnata dall'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della categoria di inquadramento, avendo il ricorrente censurato la scelta datoriale di non variare il trattamento economico retributivo a seguito del mutamento delle mansioni con attribuzione di quelle di autista.
3.3. Al riguardo, osserva il Tribunale che la posizione lavorativa caratterizzata dall'«accompagnamento e custodia [dei disabili], anche se deambulanti, compreso il prelevamento e il riaccompagnamento, dalle/alle abitazioni, accompagnamento nei locali dei terapia ed a tutte le attività riabilitative ed educative, comprese le aule scolastiche pubbliche» e quella caratterizzata dalla
«conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli» è espressamente presa in considerazione dalla declaratoria contrattuale relativa alla categoria B di cui all'art. 37 bis CCNL
2010-2012 in vigore sino al 7.9.2022, applicato al rapporto per cui è causa, laddove appunto CP_3 annovera il richiamato profilo professionale tra quelli esemplificativi dei lavoratori inquadrati nella categoria B.
Analoga posizione lavorativa non si rinviene peraltro nell'elenco di quelle esemplificative dei profili professionali individuati dalle parti sociali come rientranti nella categoria C. Ed invero la posizione lavorativa più affine a quella del ricorrente e ricompresa nell'ambito della categoria C è quella della
«conduzione, piccola manutenzione e pulizia di pulmini e automezzi che richiedono la patente D/K», che tuttavia non risulta riconoscibile per il periodo ricompreso tra il 5.11.2009 e il 30.6.2013, non avendo parte ricorrente provato, né a monte allegato, di essere in possesso sino dal 5.11.2009 della patente D/K e di avere condotto pulmini per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente
Nu
.
3.4. Tanto è sufficiente per evidenziare l'infondatezza della deduzione attorea secondo cui il mutamento di qualifica da ad autista-accompagnatore munito di patente B doveva essere CP_4
accompagnato da un diverso e superiore inquadramento di categoria contrattuale e retributivo.
3.5. Peraltro, sul punto del sostanziale espletamento di mansioni (asseritamente) superiori manca in ricorso qualsivoglia allegazione, nulla avendo l'istante al riguardo specificamente dedotto ed essendosi quest'ultimo limitato ad affermare di avere svolto la mansione di autista.
3.6. Ora, in tema di mansioni superiori, consolidato è l'orientamento giurisprudenziale che pone in capo al lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda e, in particolare, di specificare il contenuto delle mansioni svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro, e di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicato in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli livelli (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006;
Cass. n. 30580/2019).
Condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni e, in caso di mansioni promiscue, la dimostrazione che l'esercizio dei compiti connotanti la qualifica superiore sia prevalente sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da assurgere a mansione primaria e caratterizzante la prestazione lavorativa del dipendente (Cass. n. 9/2001; Cass. n. 4561/1995). 3.7. Ora, parte ricorrente ha omesso in ricorso di allegare già gli elementi costitutivi richiesti dal contratto collettivo nazionale per l'inquadramento sin dall'1.1.2016 nella categoria C, sì come descritti ed enucleati dalla relativa declaratoria contrattuale (che nella versione ratione temporis applicabile prevedeva che «Appartengono a questa categoria i dipendenti che ricoprono posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa, tecnica, di vigilanza e controllo, e/o di carattere assistenziale, tecnico e/o di specializzazione tecnologica, di sostegno, educative e di supplenza alla disabile o al disabile che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per
l'espletamento dei propri compiti»), e nulla ha peraltro allegato in ordine all'effettiva riconducibilità delle mansioni di autista- accompagnatore a quelle proprie del livello preteso, così come delineate dalle norme legali e contrattuali, stante la previsione, contenuta nella declaratoria contrattuale relativa al livello C, secondo cui la sola conduzione di pulmini per i quali è richiesto il possesso della patente
D consente l'inquadramento nel superiore livello C.
3.8. A tali considerazioni, si aggiunge quella per cui la «conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli» e l'«accompagnamento e custodia [dei disabili], anche se deambulanti, compreso il prelevamento e il riaccompagnamento, dalle/alle abitazioni» sono, come accennato, espressamente prese in considerazione dalle parti sociali per individuare uno dei profili professionali esemplificativi della categoria B di cui all'art. 37 bis CCNL applicato al rapporto.
3.9. Tanto basta per evidenziare l'infondatezza dell'assunto attoreo relativo allo svolgimento di mansioni superiori.
3.10. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alle mansioni espletate dal ricorrente nel 2015, non emergendo dagli atti di causa alcuna deduzione e alcun elemento probatorio atto a suffragare lo svolgimento delle mansioni di autista.
3.11. Deve, quindi, essere respinta anche la domanda volta ad ottenere la condanna della parte datoriale al pagamento dei contributi previdenziali.
4. Così accertata la correttezza dell'inquadramento contrattuale assegnato al ricorrente dall'1.1.2016
e dovendo comunque vagliare l'adeguatezza del trattamento retributivo riconosciuto al ricorrente, posto che quest'ultimo ha lamentato la violazione dell'art. 64 CCNL di categoria e che la parte resistente ha richiesto in via riconvenzionale la restituzione della somma di euro 1.263,56 per l'inesatta applicazione della medesima norma contrattuale oltre che dell'art. 37 ter CCNL, occorre ora verificare se l'inquadramento del ricorrente nella categoria retributivo-economica B2 a partire dall'1.1.2016 e nella categoria retributivo-economica C1 a partire dall'1.1.2020 siano conformi o meno alle previsioni del contratto collettivo di categoria.
4.1. Ora, l'art. 64 CCNL di categoria invocato dal ricorrente, rubricato «Trattamento economico al passaggio alla categoria superiore», stabilisce che «In caso di passaggio a categoria superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con l'attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria e la retribuzione iniziale di quella di provenienza.
La differenza, denominata “Erc”, deve intendersi riassorbibile ai sensi dell'art.37-ter».
4.2. La lettera della norma contrattualcollettiva richiamata è chiara nel prevedere che, a fronte del passaggio alla categoria superiore, il nuovo trattamento retributivo si determina sommando la differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria di assegnazione e la retribuzione iniziale di quella di provenienza (denominata dalle parti sociali ERC) alla retribuzione in godimento.
4.3. Pertanto e posto che il CCNL di categoria pacificamente applicato al rapporto per cui è causa individua all'interno di ciascuna categoria (quali le categorie A, B, C, D, E, F) sei diversi livelli di inquadramento retributivo (quali da A1 ad A6, da B1 a B6, da C1 a C6 e così via), appare chiaro che la retribuzione spettante al ricorrente a seguito del passaggio alla categoria superiore è quella ottenuta sommando alla retribuzione B2 in godimento la differenza tra la retribuzione prevista per il livello
C1 e quella prevista per il livello B1 (cd. ERC).
4.4. Così inquadrata la disciplina contrattuale di riferimento, va rilevato che il ricorrente a partire dal mese di ottobre 2014 è stato inquadrato nella posizione economica A2, percependo un assegno riassorbibile (ai sensi di quanto previsto dall'accordo territoriale del 12.6.2013, doc. n. 4, fasc. resistente) di euro 25,15.
Inoltre il ricorrente nel mese di dicembre 2015 ha percepito la somma di euro 1.145,93 quale paga base, oltre euro 25,92 a titolo di acconto riassorbibile.
Tali circostanze non sono state contestate dal ricorrente.
Dal mese di gennaio 2016 l'istante è stato, come detto, inquadrato nella posizione economica B2, ricevendo euro 1.232,23 a titolo di retribuzione di livello ed euro 27,92 a titolo di acconti per futuri miglioramenti, per complessivi euro 1.260,17.
Ora, alla luce della previsione di cui all'art. 64 CCNL, il ricorrente – a partire dall'1.1.2016 - a differenza di quanto conteggiato da parte resistente avrebbe dovuto percepire a titolo di retribuzione la somma di euro 1213,41, ottenuta sommando: i) la retribuzione in godimento all'atto del passaggio alla categoria superiore – pari ad euro 1.171,85 (sì come quantificata facendo riferimento sia alla retribuzione di livello A2 di ammontare pari ad euro 1.145,93, sia alla somma di euro 25,92 egualmente in godimento a titolo di assegno riassorbibile, per come allegato dalla stessa parte resistente) – e ii) il cd. ERC – pari ad euro 67,48 (=1.176,67-1.109,19) – ottenuto sottraendo dalla retribuzione prevista per il livello B1– pari ad euro 1.176,67 – la retribuzione prevista per il livello
A1 – pari ad euro 1.109,19 (v. tabelle retributive di cui al CCNL di categoria, doc. n. 2, fasc. ricorrente); nonché iii) riassorbendo l'assegno di euro 27,92 nell'ERC migliorativo. 4.3.1. Parte ricorrente ha, tuttavia, percepito, per come risulta dalle buste paga in atti e per come non contestato dal ricorrente medesimo, la somma di euro 1.260,17, di cui euro 1.232,23 a titolo di minimo tabellare ed euro 27,94 a titolo di assegno per futuri miglioramenti (v. produzione del 31.1.2025, nn.
1 fasc. resistente).
4.3.2. In sostanza, al ricorrente, per il periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2018, è stata corrisposta al mese la maggior somma di euro 46,76, con la conseguenza che lo stesso ha ricevuto la complessiva somma
– non dovuta – di euro 1823,64, ottenuta moltiplicando la somma di euro 46.76, ricevuta in più ciascun mese, per il numero delle mensilità, inclusa la tredicesima, ricomprese nell'arco temporale dall'1.1.2016 al 31.12.2018 (pari, quindi, a 39 mensilità).
4.4. Ciò chiarito in ordine alla determinazione dell'ammontare della retribuzione spettante al ricorrente dall'1.1.2016 al 31.12.2018 e vertendo poi la materia controversa del presente giudizio anche in ordine al profilo della progressione economica, occorre prendere in considerazione il disposto dell'art. 37 ter CCNL di categoria, il quale al riguardo stabilisce che «L'inquadramento del personale nelle posizioni economiche superiori rispetto a quella di primo inquadramento, nell'ambito della medesima categoria, si potrà realizzare in stretto rapporto con la realtà effettiva dell'organizzazione aziendale e nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie aziendali, sulla base dei percorsi lavorativi formativi di riqualificazione e di aggiornamento. La progressione economica interna alla categoria, verrà disciplinata dalla contrattazione integrativa a livello aziendale».
Con precipuo riferimento alla progressione economica interna alle categorie A, B e C è inoltre stato prescritto dalle parti sociali che « il passaggio dalla posizione economica 1 (cui saranno inquadrati
i nuovi assunti) alla posizione economica 2 avverrà dopo tre anni di servizio effettivamente prestato con inquadramento nella medesima posizione;
- il passaggio dalla seconda alla terza posizione economica avverrà dopo quattro anni di servizio effettivamente prestato con inquadramento nella medesima posizione».
4.5. Ebbene, in applicazione di tale previsione contrattuale, il ricorrente a partire dall'1.1.2019, decorsi tre anni dall'inquadramento nella posizione economica B, avrebbe dovuto acquisire il livello retributivo B2 e percepire – a differenza di quanto dedotto da parte resistente – la retribuzione di euro
1.244,15, ottenuta sommando: i) alla retribuzione propria della posizione economica B2, pari ad euro
1.232,23 (maggiore di quella propria della posizione B1, pari ad euro 1.176,67), comportante quindi un aumento retributivo di euro 55,56 rispetto alla retribuzione del livello iniziale di categoria (euro
Parte 1.176,79), ii) l' – originariamente pari ad euro 67,48 – sì come ridotto di un ammontare pari all'aumento contrattuale conseguente il passaggio dalla posizione economica B1 alla posizione economica B2 – pari a 55,56, ossia la minor somma di euro 11,92 (v. tabelle retributive di cui al
CCNL di categoria, doc. n. 2, fasc. resistente).
Il ricorrente ha tuttavia percepito la somma di euro 1.260,17 al mese, di cui euro 1.232,23 a titolo di minimo tabellare ed euro 27,94 a titolo di assegno per futuri miglioramenti (v. produzione del
31.1.2025, nn. 1 fasc. resistente).
La somma ricevuta dal ricorrente è maggiore di quella in astratto dovutagli, pari, come visto, ad euro
1.244,15.
L'istante ha pertanto ricevuto al mese indebitamente la somma di euro 16,02.
Da tanto deriva che il , in relazione all'annualità 2019, ha effettivamente maturato un debito Pt_1 nei confronti dell' di euro 208,26, ottenuto moltiplicando per le 13 mensilità l'importo di euro CP_3
16,02 indebitamente percepito ciascun mese.
4.6. Nel 2020 il ricorrente è stato poi inquadrato nella categoria C.
4.6.1. Ora, l'art. 64 del CCNL AIAS 2010-2012 in vigore sino al 7.9.2022 prevede che, a fronte del passaggio alla categoria superiore, il nuovo trattamento retributivo si determina sommando la differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria di assegnazione e la retribuzione iniziale di quella di provenienza (denominata dalle parti sociali ERC) alla retribuzione in godimento.
Pertanto, la retribuzione spettante al ricorrente per effetto del passaggio alla categoria superiore va calcolata sommando alla retribuzione B2 in godimento (che, come visto, doveva essere pari ad euro
1.244,15) la differenza tra la retribuzione prevista per il livello C1 e quella prevista per il livello B1
(cd. ERC).
4.6.2. Ora, nel caso di passaggio dalla categoria B alla categoria C, l'ERC risulta pari ad euro 110,12, somma quest'ultima ottenuta sottraendo dalla retribuzione prevista per il livello C1– pari ad euro
1.286,79 – la retribuzione prevista per il livello B1 – pari ad euro 1.176,67 (v. tabelle retributive di cui al CCNL di categoria, doc. n. 2, fasc. resistente e ricorrente).
4.6.3. Pertanto, al ricorrente, a partire dall'1.1.2020, spettava a titolo di retribuzione la somma di euro
1.342,35, ottenuta sommando i) la retribuzione che doveva essere riconosciuta in godimento al ricorrente per il livello B2, pari ad euro 1.244,15 e ii) l'ERC assorbibile di euro 110,12, nonché iii) assorbendo l'ERC residuo di euro 11,92 relativo al passaggio dalla categoria A alla categoria B, nell'ERC relativo al passaggio dalla categoria B alla categoria C.
4.6.4. La resistente ha tuttavia ammesso che a parte ricorrente è stata corrisposta la minor somma di euro 1.315,97 (di cui euro 1.286,79 per retribuzione di livello e 29,18 per acconto futuri miglioramenti).
4.6.5. L'istante ha quindi maturato un credito a suo favore di euro 26,38(=1342,35-1315,97) al mese come dedotto da parte resistente e ciò per l'intero periodo ricompreso tra il mese di gennaio 2020 e il mese di settembre 2022, per un totale complessivo di euro 923,3, ottenuto moltiplicando la somma di euro 26,38 per le mensilità ricomprese nel suddetto periodo, inclusa, quindi, anche la tredicesima mensilità, pari a 35.
4.7. Ora, posto, che come visto, al ricorrente, per il periodo gennaio 2020-settembre 2022 è stata corrisposta la minor somma complessiva di euro 923,3 e posto che, per contro, nelle annualità dal
2016 al 2018 e nel 2019, ha ricevuto le maggior somme, rispettivamente, di euro 1.823,64 e di euro
208,26, il credito dell' ammonta ad euro 1.108,6 [= (1.823,64 +208,26)-923,3]. CP_3
4.8. Tali conteggi, elaborati da parte resistente e verificabili mediante il raffronto tra il CCNL di categoria e le buste paga versate in atti, così come adeguati a quanto accertato al superiore § 4.5. ss., non sono stati contestati specificamente da parte ricorrente, con la conseguenza che gli stessi possono essere posti a fondamento della decisione in ordine alla quantificazione delle differenze retributive richieste dal ricorrente (Cass. n. n. 9285 /2003; Cass. n. 4051/2011; Cass. n. 10116/2015).
4.9. La domanda riconvenzionale è dunque parzialmente fondata e il ricorrente deve essere condannato a versare all' la somma di euro 1.108,6. CP_3
4.10. Dal superiore accertamento deriva peraltro l'infondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere le differenze contributive dovute sulle differenze retributive in thesi dovutegli in forza dell'asserita erronea applicazione dalla parte datoriale dell'art. 64 CCNL.
5. Così affrontate la domanda riconvenzionale e quella attinente all'adeguatezza del trattamento retributivo riconosciuto al ricorrente e venendo, quindi, ora all'esame della domanda avente ad oggetto l'indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto, osserva il Tribunale che tale indennità non risulta dovuta alla parte ricorrente per i seguenti ordini di ragioni.
In primo luogo, la disposizione del 4.3.1992 non può trovare applicazione in favore dell'istante, CP_3 in quanto quest'ultimo è stato assunto alle dipendenze dell' l'1.3.2010 e, quindi, in momento di CP_3
gran lunga successivo a quello in cui è stata adottata la menzionata disposizione, operante con riguardo ai dipendenti all'epoca in servizio.
In secondo luogo e in senso contrario all'inapplicabilità della disposizione del 4.3.1992 al rapporto per cui è causa, non giova la sentenza n. 152/2000 resa dall'intestato Tribunale a definizione del procedimento n. 4602/1997, in quanto ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'autorità di cosa giudicata fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa, ma non anche nei confronti di soggetti terzi estranei al giudizio e che, come nel caso di specie, non siano qualificabili né come eredi, né come aventi causa.
In terzo luogo, appare assorbente la considerazione per cui il tipo di manutenzione espletata dal ricorrente, per come dallo stesso allegata, è invero una piccola manutenzione, come tale rientrante nelle mansioni previste dalla declaratoria contrattuale. Ed invero, la declaratoria contrattuale di riferimento ingloba nella stessa figura professionale colui che è addetto alla «conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli».
La pur ammessa prova per testi non ha infatti aggiunto nulla al quadro risultante dagli atti di causa e da quello tracciato dal contratto collettivo di riferimento (v. verbale del 25.10.2023).
In quarto e ultimo luogo, l'indennità invocata dal ricorrente non può essere riconosciuta neppure sulla scorta del vigente CCNL, in quanto non si rinviene nell'ambito dello stesso alcuna disposizione volta a riconoscere detta indennità; con una soluzione che appare peraltro coerente con la scelta delle parti sociali di ricomprendere nel profilo professionale della conduzione anche l'attività di piccola manutenzione e pulizia dei veicoli.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto è, quindi, infondata e deve essere respinta.
6. Non resta che esaminare la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti per avere prestato attività lavorativa con turni spezzati.
6.1. Al riguardo, osserva in primo luogo il Tribunale che l'art. 43 CCNL AIAS 2010-2012, in vigore fino al mese di agosto 2022, applicato al rapporto per cui è causa prevede che «Sulla base delle esigenze organizzative del datore di lavoro, l'orario di lavoro giornaliero può essere articolato in modo continuo o frazionato.
In caso di orario frazionato, cioè distribuito nel corso della giornata, l'intervallo tra i turni di lavoro non può superare le 7 ore», di tal guisa contemplando espressamente l'orario di lavoro frazionato, come modalità di articolazione oraria della prestazione lavorativa.
6.2. In secondo luogo e vertendosi in tema di risarcimento danni non patrimoniali, rileva il Tribunale che consolidato è l'orientamento della Corte di cassazione nel ritenere che «il lavoratore oggetto di demansionamento/dequalificazione può invocare il danno professionale, biologico o esistenziale ma tale danno non è in re ipsa gravando sullo stesso lavoratore l'onere della prova in merito, il quale può essere soddisfatto per testimoni ma anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione» (così Cass. n. 2122/2023; Cass. n.
20253/2021).
L'applicazione del suesposto principio di diritto al caso di specie conduce al rigetto della domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Se, infatti, il lavoratore ha allegato: i) che gli spazi temporali tra la presa e la ripresa di servizio erano dallo stesso impiegati per gli spostamenti per raggiungere la propria abitazione;
ii) che più volte al giorno percorreva il percorso casa-lavoro in auto;
iii) che tale modulazione oraria limitava il tempo da dedicare alla propria vita relazionale;
iv) che tale modulazione oraria aggravava i costi per il trasferimento dalla propria abitazione sino al luogo di lavoro;
diversamente, il ricorrente non ha chiesto di provare, mediante prove orali, né ha prodotto documenti da cui poter desumere l'esistenza dei fatti allegati e riassunti ai punti i), ii), iii) e iv), che sono rimasti mera affermazione labiale.
Inoltre, se può ritenersi comprovata l'articolazione frazionata dei ritmi lavorativi dell'istante, lo svolgimento di lavoro in turni frazionati, per quanto maggiormente penoso e gravoso, non può ritenersi in sé fonte di danno, tenuto anche conto che, nell'ottica sinallagmatica, lo stesso è remunerato con indennità fissate dai contratti collettivi e non richieste in questa sede.
Il nodo della questione concerne piuttosto, alla luce della prospettazione attorea, l'alterazione delle abitudini della vita relazionale e privata tenute dall'istante precedentemente all'assegnazione dell'avversato orario di lavoro frazionato.
L'istante ha tuttavia omesso di descrivere sia il contenuto della propria vita quotidiana, che lo stile di vita e le attività extra-lavorative espletate nel periodo antecedente all'imposizione dell'orario di lavoro frazionato, sia ancora il contenuto della solo asserita alterazione della propria quotidianità, non avendo esso specificato come si fosse concretata detta alterazione, né indicato gli interessi extra- lavorativi non più coltivati o le relazioni non più curate oppure ancora le attività sportive, culturali o intellettuali o di altro tipo non più praticate. Di tal guisa, l'istante non ha fornito al Tribunale gli elementi fattuali sulla base dei quali valutare l'esistenza del danno conseguenza esistenziale lamentato in ricorso. Né il ricorrente ha articolato capitoli di prova per testi o prodotto documenti da cui poter desumere l'esistenza e la consistenza del danno esistenziale lamentato.
6.3. Pertanto, anche la domanda di risarcimento danni volta ad ottenere il ristoro del danno non patrimoniale non può trovare accoglimento.
7. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale, limitatamente alla somma di euro 1.108,6, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
8. Alla luce della complessità e della novità delle questioni oggetto del presente procedimento, della qualità delle parti, nonché tenuto conto di quanto affermato da Corte cost. n. 77/2018 in relazione alla posizione delle parti del contenzioso lavoristico, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_3
CP_ Le spese di lite devono essere compensate anche nei rapporti tra parte ricorrente l' stante la natura accessoria della domanda volta a conseguire la condanna della parte datoriale al pagamento dei contributi previdenziali e alla luce degli esistenti contrasti giurisprudenziali sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 pagamento in favore dell' della somma di euro 1.108,6, oltre interessi dalla CP_3
maturazione al saldo;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l' CP_3
CP_
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l'
Così deciso in Catania, il 12 marzo 2025
La giudice
Federica Porcelli