Sentenza 18 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 18/01/2021, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00070/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01412/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2015, proposto da
Contarina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Bigaran S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Testa, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per
l’accertamento dell'inadempimento della società Bigaran s.r.l. (gia' SO.ECO.TRE. spa) alla Convenzione 14.9.1990 sottoscritta tra il Consorzio Intercomunale Priula e la società SO.ECO.TRE spa e all'Addendum n. 1 alla Convenzione 14.9.1990 e per la conseguente condanna della società Bigaran srl a versare alla ricorrente la somma di euro 369.243,97, ovvero il diverso importo che risulterà in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bigaran S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2015, la società Contarina Spa chiedeva l’accertamento dell’inadempimento della società Bigaran s.r.l. (già SO.ECO.TRE. spa) alla Convenzione 14.9.1990 sottoscritta tra il Consorzio Intercomunale Priula e la società SO.ECO.TRE spa, chiedendo, altresì, la condanna della suddetta Bigaran srl a versare in proprio favore la somma di euro 369.243,97, ovvero il diverso importo che sarebbe risultato in corso di causa.
Resisteva in giudizio la società Bigaran srl, che eccepiva l’inammissibilità del ricorso e ne chiedeva il rigetto per infondatezza.
In data 24.7.2020, la ricorrente ha depositato in giudizio atto di rinuncia al ricorso, a spese compensate.
In data 29.87.2020, anche la resistente Bigaran srl ha depositato memoria con cui ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio, a spese compensate, giusta rinuncia al ricorso.
Alla Pubblica Udienza del 2 dicembre 2020, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Alla luce della rinuncia al ricorso depositata agli atti dalla società ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 CPA.
Le spese di causa sono compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO