Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02952/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2952 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Carlo Licci Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 01/09/2025), a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata da -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
- della nota del -OMISSIS-della Questura di Torino e della nota del -OMISSIS- del Commissariato di Pubblica Sicurezza, citati nel provvedimento anzidetto, non conosciute dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, co. 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 24/10/2025, -OMISSIS- è insorto avverso la determinazione – meglio individuata in epigrafe – con cui la Questura di Torino ha respinto la sua istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo;
Considerato che, all’esito dell’integrazione del contraddittorio procedimentale, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e ha conseguentemente sospeso gli effetti esecutivi della determinazione impugnata, ai fini del riesame dell’istanza proposta ex art. 26 d.lgs. 286/1998 (TAR Piemonte, Sez. I, ord. 27/11/2025 n. 562);
Considerato altresì che, in adempimento del dictum cautelare, l’Amministrazione ha disposto la riapertura dell’istruttoria e, riesaminata la documentazione lavorativa e reddituale prodotta dal ricorrente, ha annullato ex art. 21- nonies legge n. 241/1990 la determinazione impugnata e ha rinnovato il titolo di soggiorno per lavoro autonomo già rilasciato in favore di -OMISSIS- (n. -OMISSIS-, cfr. nota Ministero dell’Interno del -OMISSIS-);
Ritenuto che per effetto della determinazione sopravvenuta, la materia del contendere sia venuta a cessare, giacché le istanze avanzate dal ricorrente ex art. 26 d.lgs. 286/1998 hanno trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, determinando il venir meno della posizione di contrasto tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto che, a fronte dell’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa e del complessivo contegno delle parti, sussistano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite, fermo il rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, fermo il rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AE ER, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | AE ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.