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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 418/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICCIRILLI ED RI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4815/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sarno - Piazza Iv Novembre 84087 Sarno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500026560000 TARI
contro
Comune di Sarno - Piazza Iv Novembre 84087 Sarno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. .07120190119973736000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: com infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia Entrate Riscossioni, all'Agenzia delle Entrate, al comune di Sarno e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 17.10.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso, proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo per diversi tributi 2016 per € 1.258,45 omnia.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica e la prescrizione. Indi chiedeva la nullità dell'atto impugnato con condanna alle spese.
In data 19 novembre 2025 si costituiva il Comune di Sarno in persona del funzionario delegato, controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto e la condanna alle spese.
In data 17 dicembre 2025 si costituiva l'ADER, rappresentata e difesa come da procura in atti, controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 12.01.2026, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visti gli atti rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda la notifica, il Giudice monocratico non intende discostarsi dal consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. n. 1144/2018, S.U. n. 5791/2008, Cass. ordinanza n° 565 del 15.1.2020).
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata risulta la prova della notifica degli atti prodromici, idonei a dimostrare l'avvenuta notificazione, il che fa venir meno anche la doglianza della prescrizione.
La Corte decidendo in merito rigetta il ricorso e condanna parte attorea al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLE
SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO 250,00 OLTRE ONERI SE DOVUTI.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICCIRILLI ED RI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4815/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sarno - Piazza Iv Novembre 84087 Sarno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500026560000 TARI
contro
Comune di Sarno - Piazza Iv Novembre 84087 Sarno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. .07120190119973736000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: com infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia Entrate Riscossioni, all'Agenzia delle Entrate, al comune di Sarno e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 17.10.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso, proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo per diversi tributi 2016 per € 1.258,45 omnia.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica e la prescrizione. Indi chiedeva la nullità dell'atto impugnato con condanna alle spese.
In data 19 novembre 2025 si costituiva il Comune di Sarno in persona del funzionario delegato, controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto e la condanna alle spese.
In data 17 dicembre 2025 si costituiva l'ADER, rappresentata e difesa come da procura in atti, controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 12.01.2026, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visti gli atti rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda la notifica, il Giudice monocratico non intende discostarsi dal consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. n. 1144/2018, S.U. n. 5791/2008, Cass. ordinanza n° 565 del 15.1.2020).
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata risulta la prova della notifica degli atti prodromici, idonei a dimostrare l'avvenuta notificazione, il che fa venir meno anche la doglianza della prescrizione.
La Corte decidendo in merito rigetta il ricorso e condanna parte attorea al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLE
SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO 250,00 OLTRE ONERI SE DOVUTI.