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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/09/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1022/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Giacomo Matteotti, 55 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Fuscà Antonio (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede di Vibo Valentia, via Dante Alighieri con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC: , dell'avvocatura Email_2 interna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: indennità di sostituzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/05/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'indennità sostitutiva di dirigente di struttura sanitaria complessa dal 01/01/2017 al 31/11/2018. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare il diritto del dottor a vedersi riconosciuta l'indennità mensile di euro 1.036,00 prevista Parte_1 dall'articolo 18 numero 7 del vigente CCNL per il periodo dallo 01/01/2017 al 31/11/2018 durante il quale ha svolto ininterrottamente la funzione di dirigente medico responsabile dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero Jazzolino di Vibo Valentia, conseguentemente
1 condannare l in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore con sede in Vibo Valentia via Dante Alighieri, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 23.828,00 oltre interessi e rivalutazione da quando dovuti all'effettivo soddisfo con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Il ricorrente ha dedotto di aver ricoperto l'incarico temporaneo in sostituzione di responsabile di struttura complessa alle dipendenze dell' convenuta, in Controparte_1 forza di atto di conferimento a firma del dirigente sanitario del 29.12.2016 prot n. Cont 0037492, e di non aver ricevuto mensilmente dall' l'indennità mensile sostitutiva per l'importo mensile asseritamente dovuto di € 1.036,00. Quindi agisce in questa sede, al fine di ottenere la menzionata indennità per i periodi in cui ha, di fatto, svolto l'incarico di responsabile, in qualità di sostituto, dal primo mese successivo (1.1.2017) al conferimento di incarico (29.12.2016) a quello di cessazione del rapporto (31.11.2018) con l' convenuta per sopravvenuta quiescenza (1.12.2018). CP_1
3. È pacifico che, così come disposto dall'art. 24 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165, il trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso quello accessorio, è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. Dunque, deve escludersi il ricorso alla previsione di cui all'art. 36 Cost., dato che le parti sociali hanno previsto, in luogo del trattamento accessorio, l'indennità sostitutiva considerando adeguata l'indennità di cui trattasi con riferimento proprio allo svolgimento, in via sostitutiva, dell'incarico di dirigente. Di ciò ne è data conferma dall'orientamento giurisprudenziale, connotato da sostanziale continuità, secondo il quale: “Non trova applicazione la disciplina codicistica dell'art.2103 c.c. in materia di assegnazione di mansioni superiori, atteso che per gli incarichi dirigenziali tale normativa è esclusa esplicitamente dal testo unico sul pubblico impiego D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.19 comma 1. Trova, invece, applicazione, il cit. D. Lgs. n. 165, art. 24 (già presente nel D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni), per il quale il trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso quello accessorio, è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. L'art. 18 del contratto collettivo dell'Area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del quadriennio 1998-2001, rilevante ratione temporis, che disciplina "le sostituzioni", prevede: "1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della
2 struttura complessa, che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessali. 3. ...4. Nel caso in cui l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al D. P. R. n. 483 del 1997 e al D. P. R. n. 484 del 1997 ovvero del D. Lgs. N. 502 del 1992,. 17 bis. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.5. ... 6. ... 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.… Per la disposizione in esame la fattispecie per cui è causa rientra tra le sostituzioni previste dal comma 4, per il quale "nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per lo stretto tempo necessario ad espletare le procedure di cui al D.P.R. n. 483 del 1997 e del D.P.R. n. 484 del 1997 ovvero del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 17 bis. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici". Manca una disposizione che, in caso di mancato rispetto del termine anzidetto (sei e dodici mesi) attribuisca al sostituto il trattamento accessorio del sostituito (tra cui l'indennità di dirigente di struttura complessa), nè può farsi ricorso alla previsione di cui all'art. 36 Cost., dato che le parti sociali hanno previsto in luogo del trattamento accessorio l'indennità sostitutiva, considerando adeguata l'indennità di cui trattasi con riferimento proprio allo svolgimento in via sostitutiva dell'incarico di dirigente di direzione di struttura complessa.” (cfr. Cass. 584/2016 cit.).
4. L'Azienda sanitaria contesta l'infondatezza della domanda e conseguentemente la nn debenza dell'emolumento domandato: a) nel diritto. Per violazione, del procedimento di conferimento di incarico in favore del ricorrente, della disposizione contenuta nell'art. 18 del CCNL vigente dell'8 giugno 2000 (come modificato dall'art.11 del CCNL 3/11/2005) e, b) nella misura, perché ai sensi della medesima disposizione contrattuale l'emolumento richiesto spetterebbe in misura diversa (€. 535,05/mese) da quella domandata. Per come confermato da consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civile del 17.03.2025 n. 7045), neppure l'assenza di formale conferimento di incarico non può essere preclusiva ai fini del riconoscimento dell'indennità di sostituzione “Nel pubblico impiego sanitario, al dirigente medico di fatto preposto a struttura complessa non spetta l'integrale trattamento economico previsto per chi risulta legalmente incaricato di tale direzione, ma solo il trattamento dirigenziale già spettante al sostituto, integrando il dovuto con l'indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL.“ 5. Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del d.lgs. 502/1992: “Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione”.
3 La contrattazione collettiva applicabile al caso di specie (art. 18 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 11 CCNL 3.11.2005, art. 37, comma 4, CCNL 10.2.2004 e da ultimo contratto collettivo CCNL 19.12.2019, art. 22, comma 4) prevede che al dirigente di struttura semplice, incaricato delle funzioni di sostituzione di Direttore di Struttura complessa, spetta l'indennità di sostituzione per un importo pari a € 535,05, (successivamente adeguato con il CCNL del 19/11/2019 in € 600,00). Dal periodo compreso dall'01/05/2017 al 31/11/2018, vanno decurtati i primi due mesi come dedotto dall' , in quanto non dovuti nell'ipotesi di specie. Controparte_1
Deve essere quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione, da parte del resistente, dell'importo mensile pari a € 535,05 per il periodo da 01/05/2017 al 31/11/2018 a titolo di indennità sostitutiva di Direttore di Struttura Complessa.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dell'accoglimento solo parziale delle domande del ricorrente..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente alla corresponsione, da parte dell' , Controparte_1 delle indennità sostitutive di dirigente si struttura complessa per i periodi compresi dall' 1.1.2017 al 31.11.2018 e condanna, l' , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 delle indennità sostitutive di dirigente si struttura complessa per i periodi compresi 01/05/2017 al 31/11/2018, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta, nel resto;
- condanna, l al pagamento delle spese di Controparte_1 lite liquidate in complessivi euro 1.200,00 oltre rimborso forfettario per spese generali
,IVA e CPA come per legge
Vibo Valentia, 17/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Giacomo Matteotti, 55 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Fuscà Antonio (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede di Vibo Valentia, via Dante Alighieri con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC: , dell'avvocatura Email_2 interna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: indennità di sostituzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/05/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'indennità sostitutiva di dirigente di struttura sanitaria complessa dal 01/01/2017 al 31/11/2018. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare il diritto del dottor a vedersi riconosciuta l'indennità mensile di euro 1.036,00 prevista Parte_1 dall'articolo 18 numero 7 del vigente CCNL per il periodo dallo 01/01/2017 al 31/11/2018 durante il quale ha svolto ininterrottamente la funzione di dirigente medico responsabile dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero Jazzolino di Vibo Valentia, conseguentemente
1 condannare l in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore con sede in Vibo Valentia via Dante Alighieri, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 23.828,00 oltre interessi e rivalutazione da quando dovuti all'effettivo soddisfo con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Il ricorrente ha dedotto di aver ricoperto l'incarico temporaneo in sostituzione di responsabile di struttura complessa alle dipendenze dell' convenuta, in Controparte_1 forza di atto di conferimento a firma del dirigente sanitario del 29.12.2016 prot n. Cont 0037492, e di non aver ricevuto mensilmente dall' l'indennità mensile sostitutiva per l'importo mensile asseritamente dovuto di € 1.036,00. Quindi agisce in questa sede, al fine di ottenere la menzionata indennità per i periodi in cui ha, di fatto, svolto l'incarico di responsabile, in qualità di sostituto, dal primo mese successivo (1.1.2017) al conferimento di incarico (29.12.2016) a quello di cessazione del rapporto (31.11.2018) con l' convenuta per sopravvenuta quiescenza (1.12.2018). CP_1
3. È pacifico che, così come disposto dall'art. 24 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165, il trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso quello accessorio, è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. Dunque, deve escludersi il ricorso alla previsione di cui all'art. 36 Cost., dato che le parti sociali hanno previsto, in luogo del trattamento accessorio, l'indennità sostitutiva considerando adeguata l'indennità di cui trattasi con riferimento proprio allo svolgimento, in via sostitutiva, dell'incarico di dirigente. Di ciò ne è data conferma dall'orientamento giurisprudenziale, connotato da sostanziale continuità, secondo il quale: “Non trova applicazione la disciplina codicistica dell'art.2103 c.c. in materia di assegnazione di mansioni superiori, atteso che per gli incarichi dirigenziali tale normativa è esclusa esplicitamente dal testo unico sul pubblico impiego D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.19 comma 1. Trova, invece, applicazione, il cit. D. Lgs. n. 165, art. 24 (già presente nel D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni), per il quale il trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso quello accessorio, è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. L'art. 18 del contratto collettivo dell'Area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del quadriennio 1998-2001, rilevante ratione temporis, che disciplina "le sostituzioni", prevede: "1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della
2 struttura complessa, che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessali. 3. ...4. Nel caso in cui l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al D. P. R. n. 483 del 1997 e al D. P. R. n. 484 del 1997 ovvero del D. Lgs. N. 502 del 1992,. 17 bis. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.5. ... 6. ... 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.… Per la disposizione in esame la fattispecie per cui è causa rientra tra le sostituzioni previste dal comma 4, per il quale "nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per lo stretto tempo necessario ad espletare le procedure di cui al D.P.R. n. 483 del 1997 e del D.P.R. n. 484 del 1997 ovvero del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 17 bis. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici". Manca una disposizione che, in caso di mancato rispetto del termine anzidetto (sei e dodici mesi) attribuisca al sostituto il trattamento accessorio del sostituito (tra cui l'indennità di dirigente di struttura complessa), nè può farsi ricorso alla previsione di cui all'art. 36 Cost., dato che le parti sociali hanno previsto in luogo del trattamento accessorio l'indennità sostitutiva, considerando adeguata l'indennità di cui trattasi con riferimento proprio allo svolgimento in via sostitutiva dell'incarico di dirigente di direzione di struttura complessa.” (cfr. Cass. 584/2016 cit.).
4. L'Azienda sanitaria contesta l'infondatezza della domanda e conseguentemente la nn debenza dell'emolumento domandato: a) nel diritto. Per violazione, del procedimento di conferimento di incarico in favore del ricorrente, della disposizione contenuta nell'art. 18 del CCNL vigente dell'8 giugno 2000 (come modificato dall'art.11 del CCNL 3/11/2005) e, b) nella misura, perché ai sensi della medesima disposizione contrattuale l'emolumento richiesto spetterebbe in misura diversa (€. 535,05/mese) da quella domandata. Per come confermato da consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civile del 17.03.2025 n. 7045), neppure l'assenza di formale conferimento di incarico non può essere preclusiva ai fini del riconoscimento dell'indennità di sostituzione “Nel pubblico impiego sanitario, al dirigente medico di fatto preposto a struttura complessa non spetta l'integrale trattamento economico previsto per chi risulta legalmente incaricato di tale direzione, ma solo il trattamento dirigenziale già spettante al sostituto, integrando il dovuto con l'indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL.“ 5. Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del d.lgs. 502/1992: “Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione”.
3 La contrattazione collettiva applicabile al caso di specie (art. 18 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 11 CCNL 3.11.2005, art. 37, comma 4, CCNL 10.2.2004 e da ultimo contratto collettivo CCNL 19.12.2019, art. 22, comma 4) prevede che al dirigente di struttura semplice, incaricato delle funzioni di sostituzione di Direttore di Struttura complessa, spetta l'indennità di sostituzione per un importo pari a € 535,05, (successivamente adeguato con il CCNL del 19/11/2019 in € 600,00). Dal periodo compreso dall'01/05/2017 al 31/11/2018, vanno decurtati i primi due mesi come dedotto dall' , in quanto non dovuti nell'ipotesi di specie. Controparte_1
Deve essere quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione, da parte del resistente, dell'importo mensile pari a € 535,05 per il periodo da 01/05/2017 al 31/11/2018 a titolo di indennità sostitutiva di Direttore di Struttura Complessa.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dell'accoglimento solo parziale delle domande del ricorrente..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente alla corresponsione, da parte dell' , Controparte_1 delle indennità sostitutive di dirigente si struttura complessa per i periodi compresi dall' 1.1.2017 al 31.11.2018 e condanna, l' , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 delle indennità sostitutive di dirigente si struttura complessa per i periodi compresi 01/05/2017 al 31/11/2018, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta, nel resto;
- condanna, l al pagamento delle spese di Controparte_1 lite liquidate in complessivi euro 1.200,00 oltre rimborso forfettario per spese generali
,IVA e CPA come per legge
Vibo Valentia, 17/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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