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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/07/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Adempimento contrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3727 dell'anno
2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Parte_1
Petrarota, con studio in VO di UG, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
e entrambi rappresentati e CP_1 Controparte_2
difesi dall'avv. Michelangelo Papa, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTI
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE sulle
CONCLUSIONI come precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale dell'udienza del 17.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato l'11.8.2020, il dott. medico specialista Pt_1
in oftalmologia, conveniva davanti a questo Tribunale
[...]
e quali chiamati alla successione CP_1 CP_4
legittima del padre deceduto il 12.7.2016, Persona_1
deducendo quanto segue.
Ha avuto in cura presso il proprio ambulatorio in VO di
UG , affetto da plurime patologie oculari, Persona_1
al quale, fino alla data del suo decesso, per ciò che rileva,
ha praticato nell'arco di un decennio e dunque a decorrere dal luglio 2006: 2 visite di controllo mensili, per un totale quindi di 240 visite;
2 "topografie" annuali, per un totale quindi di 20 "topografie"; 4 "campi visivi" e 4 "o.c.t."
annui, per un totale quindi di 40 "campi visivi" e 40
"o.c.t."; 240 "tonometrie doppie"; 20 "retrobulbari"; 20
"sottocongiuntivali"; 10 "trattamenti laser". Mai nulla l'attore ha ricevuto in corrispettivo di tali prestazioni.
Nessun esito ha avuto la richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta dopo il decesso del cliente ai chiamati alla sua eredità, con raccomandata a.r. del proprio legale del 15.11.2016, i quali non hanno neppure inteso partecipare al procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010
previamente esperito.
Il dott. chiedeva pertanto condannarsi i convenuti, Pt_1
nella qualità di eredi del defunto al Persona_1
2 pagamento in proprio favore, per corrispettivo della predetta attività, della complessiva somma di € 26.000,00,
ovvero della maggiore o minore somma ad accertarsi in giudizio, <
di intimazione di pagamento datata 15.11.2016>>, in sede di precisazione delle conclusioni, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio espletata ai fini della quantificazione del suo compenso, poi adeguando detta richiesta alla maggiore somma di € 46.850,00 stimata a tal fine congrua dal c.t.u.
si è tardivamente costituito in giudizio, ai CP_1
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
166 e 167 c.p.c., con comparsa di risposta depositata il
26.3.2021, oltre la data della prima udienza fissata nell'atto di citazione al 15.12.2020, non disconoscendo la propria qualità di erede di ed eccependo in Persona_1
via preliminare l'estinzione per prescrizione dell'avversa pretesa creditoria, per decorrenza sia dell'ordinario termine decennale stabilito dall'art. 2946 c.c. sia del termine breve triennale di prescrizione presuntiva stabilito dall'art. 2956, n. 2, c.c., e comunque contestando che il defunto padre, ancorché in vita cliente del dott. , Pt_1
avesse in effetti beneficiato di tutte le prestazioni elencate nell'atto di citazione e non avesse già a suo tempo pagato il compenso relativo alle prestazioni effettivamente rese dall'attore in suo favore.
A mente dell'art. 299 c.p.c., la causa è stata dichiarata interrotta con ordinanza ex art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020
conv. in l. n. 77/2020 del 2.4.2021, a seguito del
3 sopravvenuto decesso dell'altra convenuta CP_4
non costituitasi in giudizio, sopravvenuto in data
30.10.2020, nelle more della celebrazione della prima udienza, del quale non risulta ed è incontroverso che l'attore ha avuto conoscenza soltanto a seguito della costituzione in giudizio di che ha dedotto e CP_1
documentato la circostanza;
dopo di che la causa è stata tempestivamente riassunta dal dott. con ricorso ex Pt_1
art. 303 c.p.c. depositato il 21.6.2021, regolarmente notificato nel termine assegnato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, ai chiamati alla successione legittima della defunta e cioè i figli CP_4 [...]
e . CP_2 Controparte_5
Di questi, il secondo ha omesso di costituirsi in giudizio,
sicché ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza resa all'udienza del 13.10.2021; il primo si è invece costituito in giudizio - a mezzo dello stesso difensore di
- con comparsa di risposta depositata CP_1
l'11.10.2021 per l'udienza del 13.10.2021 fissata per la prosecuzione del giudizio nel relativo decreto, proponendo per sé le medesime difese opposte da , senza a CP_1
sua volta negare di essere, insieme al fratello
[...]
erede di e che questa fosse erede CP_5 CP_4
di . Persona_1
Va al riguardo rilevato che: da un lato, il decesso di
[...]
non costituitasi in giudizio, nella cui posizione CP_4
è subentrato per ciò che le è per legge Controparte_2
succeduto mortis causa, è sopravvenuto alla notifica dell'atto di citazione, il 30.10.2020, quando il termine
4 prescritto dall'art. 166 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per la prima comparizione delle parti, nella specie fissata al
15.12.2020, era ancora in corso, andando esso a scadere al
25.11.2020; dall'altro lato, le prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. non possono ritenersi applicabili anche in relazione alla costituzione di per sé del convenuto in riassunzione, considerato che non
è previsto in tal caso che fra la notifica del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione da un canto e tale udienza dall'altro canto debba intercorrere un predeterminato termine, che possa giustificare costituzione anticipata del convenuto, la quale, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, <
del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo,
diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa>> (Cass. 26/07/2018 n. 19835, che richiama Cass.
23.9.2003 n. 14100), è anzi da ritenere superflua allorché
il dante causa si sia già costituito in giudizio.
Consegue che: dacché si è costituito in CP_1
giudizio tardivamente, è senz'altro decaduto, in forza del secondo comma dell'art. 167 c.p.c., dal potere di proporre eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio, qual
è espressamente qualificata l'eccezione di prescrizione dall'art. 2938 c.c.; lo stesso effetto non può invece reputarsi che si sia prodotto anche nei confronti di
[...]
costituitosi in giudizio prima dell'udienza CP_2
5 fissata per la sua prosecuzione, il decesso della cui dante causa è avvenuto quando ancora essa avrebbe potuto tempestivamente costituirsi in giudizio.
Se peraltro deve aversi riguardo alla eccezione di prescrizione opposta dal a mente dell'art. 2946 c.c., CP_2
la fondatezza della eccezione di prescrizione presuntiva, ex art. 2956, n. 2, c.c., dallo stesso altresì sollevata è per contro senz'altro smentita dalla contestuale contestazione dell'avversa pretesa creditoria, la quale, con ciò che l'erede, di cui anche in questo caso si tratta, non si limita ad allegare <
o meno estinto dal suo dante causa>> (Cass.
9.1.2024 n. 683),
ovvero nella specie dal dante causa del suo dante causa, ma ne contesta il titolo, implica necessariamente l'ammissione,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2959 c.c., che il credito azionato non è stato già soddisfatto nella misura richiesta (v. ex plurimis Cass. 17.3.2023 n. 7793).
L'eccezione di prescrizione ordinaria opposta da
[...]
comporta l'estinzione, nei suoi confronti, del CP_2
credito vantato dal dott. per ogni corrispettivo Pt_1
maturato oltre un decennio prima del primo atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione a norma dell'art. 2943 c.c.
Orbene, tale idoneità non può riconoscersi alla missiva del legale dell'attore datata 20.10.2016 - versata in atti in copia informatica unitamente alla copia informatica della ricevuta di ritorno attestante il suo ricevimento da parte di il 16.11.2016 - la quale, recando non CP_4
richiesta di pagamento di determinate somme per determinati
6 titoli, bensì il mero invito a contattare il legale al fine di <> rimasti pendenti fra il professionista e il suo defunto cliente in relazione ad un
<>,
derivante da non meglio specificate < …
oculistiche>>, non vale ad esplicitare alcuna pretesa né ad intimarne l'adempimento (v. da ultimo Cass. 20.5.2025 n.
13430).
Lo stesso è a dire per la convocazione davanti all'organismo di mediazione datata 10.6.2019 - parimenti agli atti in copia informatica – di cui non è per di più neppure documentato che l'abbia ricevuta. CP_4
Discende che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione di cui v'è prova è costituito dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che risulta notificato a l'11.8.2020: donde l'estinzione CP_4
per prescrizione, nei confronti di della Controparte_2
parte di credito vantato dall'attore afferente ad ogni corrispettivo relativo a prestazioni eseguite anteriormente alla data dell'11.8.2010.
Ciò posto, è peraltro inveterata statuizione della Suprema
Corte, che, conformemente al disposto dell'art. 2697 c.c.,
<… per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>> (Cass.,
7 SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Ebbene, al di là di alcuni certificati rilasciati dal dott.
in favore del suo cliente - offerti in comunicazione Pt_1
in via telematica con l'atto di citazione, per l'esattezza in numero di nove, il primo datato 6.6.2007 - i quali null'altro provano oltre al fatto, incontestato dai convenuti costituiti in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., che era in cura Persona_1
dal dott. per plurime patologie oculari da cui era Pt_1
affetto, la dimostrazione del titolo della pretesa creditoria avanzata, e cioè della esecuzione delle prestazioni di cui il professionista reclama il corrispettivo, è unicamente affidata alle testimonianze rese da due suoi dipendenti, i quali hanno concordemente confermato che:
- < ha svolto in successione di Parte_1
tempo dal 2011 al 2016 attività medica di consulenza ed assistenza specialistica oculistica in favore del sig.
[...]
nel suo studio in VO di UG>>; Per_1
- < ha svolto nel suo studio in VO di Pt_1
UG nel periodo temporale dal 2011 al 2016 e sino alla data del decesso in favore del numerose Persona_1
prestazioni specialistiche tra le quali: 240 visite in studio, ossia 2 controlli al mese per 120 mesi;
20 topografie
(finalizzate a verificare e/o controllare la mappa della curvatura corneale) ossia n. 2 topografie per ogni singolo anno;
40 campi visivi, ossia 4 campi visivi annui;
40 o.c.t.,
ossia 4 o.c.t. annui;
240 tonometrie doppie;
20 retrobulbari
20 sottocongiuntivali 10 trattamenti laser uer>>.
8 Ora, fra il 2011, al più da gennaio, e luglio 2016, allorché
il giorno 12 è venuto a mancare, ci sono non Persona_1
già i 120 mesi di attività per i quali il dott. Pt_1
chiede di essere remunerato, bensì 67 mesi soltanto, durante i quali è materialmente impossibile, per stessa prospettazione dell'attore, che siano state effettivamente eseguite le prestazioni che i testi hanno invece univocamente e convintamente asserito di avere visto eseguire o di avere collaborato ad eseguire.
Tanto rende i testi escussi complessivamente inattendibili.
Di modo che: la prova del titolo della pretesa azionata come sopra incombente sull'attore, e cioè nella specie la puntuale dimostrazione della precisa consistenza dell'attività
espletata dal professionista in favore di Persona_1
imprescindibile presupposto di qualsivoglia quantificazione del corrispettivo richiesto, non può dirsi raggiunta;
e pertanto la domanda attorea va rigettata, con condanna del dott. al pagamento delle spese di causa in favore Pt_1
dei convenuti costituiti in giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
Nulla va liquidato per spese di causa in favore del convenuto contumace, che non ha sostenuto spese di difesa.
La spesa della c.t.u. espletata va definitivamente posta a carico dell'attore per il suo intero ammontare.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
9 e degli eredi di OR Vincenza, e Controparte_2 [...]
, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra Per_2
istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dell'attore per il suo intero ammontare;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di patrocinio in favore dei convenuti costituiti in giudizio, che liquida per ciascuno di essi nella complessiva somma di € 5.077,00
per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 9.7.2025
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3727 dell'anno
2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Parte_1
Petrarota, con studio in VO di UG, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
e entrambi rappresentati e CP_1 Controparte_2
difesi dall'avv. Michelangelo Papa, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliati all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTI
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE sulle
CONCLUSIONI come precisate dalle parti costituite in giudizio a verbale dell'udienza del 17.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato l'11.8.2020, il dott. medico specialista Pt_1
in oftalmologia, conveniva davanti a questo Tribunale
[...]
e quali chiamati alla successione CP_1 CP_4
legittima del padre deceduto il 12.7.2016, Persona_1
deducendo quanto segue.
Ha avuto in cura presso il proprio ambulatorio in VO di
UG , affetto da plurime patologie oculari, Persona_1
al quale, fino alla data del suo decesso, per ciò che rileva,
ha praticato nell'arco di un decennio e dunque a decorrere dal luglio 2006: 2 visite di controllo mensili, per un totale quindi di 240 visite;
2 "topografie" annuali, per un totale quindi di 20 "topografie"; 4 "campi visivi" e 4 "o.c.t."
annui, per un totale quindi di 40 "campi visivi" e 40
"o.c.t."; 240 "tonometrie doppie"; 20 "retrobulbari"; 20
"sottocongiuntivali"; 10 "trattamenti laser". Mai nulla l'attore ha ricevuto in corrispettivo di tali prestazioni.
Nessun esito ha avuto la richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta dopo il decesso del cliente ai chiamati alla sua eredità, con raccomandata a.r. del proprio legale del 15.11.2016, i quali non hanno neppure inteso partecipare al procedimento di mediazione di cui al d.l.vo n. 28/2010
previamente esperito.
Il dott. chiedeva pertanto condannarsi i convenuti, Pt_1
nella qualità di eredi del defunto al Persona_1
2 pagamento in proprio favore, per corrispettivo della predetta attività, della complessiva somma di € 26.000,00,
ovvero della maggiore o minore somma ad accertarsi in giudizio, <
di intimazione di pagamento datata 15.11.2016>>, in sede di precisazione delle conclusioni, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio espletata ai fini della quantificazione del suo compenso, poi adeguando detta richiesta alla maggiore somma di € 46.850,00 stimata a tal fine congrua dal c.t.u.
si è tardivamente costituito in giudizio, ai CP_1
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
166 e 167 c.p.c., con comparsa di risposta depositata il
26.3.2021, oltre la data della prima udienza fissata nell'atto di citazione al 15.12.2020, non disconoscendo la propria qualità di erede di ed eccependo in Persona_1
via preliminare l'estinzione per prescrizione dell'avversa pretesa creditoria, per decorrenza sia dell'ordinario termine decennale stabilito dall'art. 2946 c.c. sia del termine breve triennale di prescrizione presuntiva stabilito dall'art. 2956, n. 2, c.c., e comunque contestando che il defunto padre, ancorché in vita cliente del dott. , Pt_1
avesse in effetti beneficiato di tutte le prestazioni elencate nell'atto di citazione e non avesse già a suo tempo pagato il compenso relativo alle prestazioni effettivamente rese dall'attore in suo favore.
A mente dell'art. 299 c.p.c., la causa è stata dichiarata interrotta con ordinanza ex art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020
conv. in l. n. 77/2020 del 2.4.2021, a seguito del
3 sopravvenuto decesso dell'altra convenuta CP_4
non costituitasi in giudizio, sopravvenuto in data
30.10.2020, nelle more della celebrazione della prima udienza, del quale non risulta ed è incontroverso che l'attore ha avuto conoscenza soltanto a seguito della costituzione in giudizio di che ha dedotto e CP_1
documentato la circostanza;
dopo di che la causa è stata tempestivamente riassunta dal dott. con ricorso ex Pt_1
art. 303 c.p.c. depositato il 21.6.2021, regolarmente notificato nel termine assegnato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, ai chiamati alla successione legittima della defunta e cioè i figli CP_4 [...]
e . CP_2 Controparte_5
Di questi, il secondo ha omesso di costituirsi in giudizio,
sicché ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza resa all'udienza del 13.10.2021; il primo si è invece costituito in giudizio - a mezzo dello stesso difensore di
- con comparsa di risposta depositata CP_1
l'11.10.2021 per l'udienza del 13.10.2021 fissata per la prosecuzione del giudizio nel relativo decreto, proponendo per sé le medesime difese opposte da , senza a CP_1
sua volta negare di essere, insieme al fratello
[...]
erede di e che questa fosse erede CP_5 CP_4
di . Persona_1
Va al riguardo rilevato che: da un lato, il decesso di
[...]
non costituitasi in giudizio, nella cui posizione CP_4
è subentrato per ciò che le è per legge Controparte_2
succeduto mortis causa, è sopravvenuto alla notifica dell'atto di citazione, il 30.10.2020, quando il termine
4 prescritto dall'art. 166 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per la prima comparizione delle parti, nella specie fissata al
15.12.2020, era ancora in corso, andando esso a scadere al
25.11.2020; dall'altro lato, le prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. non possono ritenersi applicabili anche in relazione alla costituzione di per sé del convenuto in riassunzione, considerato che non
è previsto in tal caso che fra la notifica del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione da un canto e tale udienza dall'altro canto debba intercorrere un predeterminato termine, che possa giustificare costituzione anticipata del convenuto, la quale, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, <
del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo,
diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa>> (Cass. 26/07/2018 n. 19835, che richiama Cass.
23.9.2003 n. 14100), è anzi da ritenere superflua allorché
il dante causa si sia già costituito in giudizio.
Consegue che: dacché si è costituito in CP_1
giudizio tardivamente, è senz'altro decaduto, in forza del secondo comma dell'art. 167 c.p.c., dal potere di proporre eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio, qual
è espressamente qualificata l'eccezione di prescrizione dall'art. 2938 c.c.; lo stesso effetto non può invece reputarsi che si sia prodotto anche nei confronti di
[...]
costituitosi in giudizio prima dell'udienza CP_2
5 fissata per la sua prosecuzione, il decesso della cui dante causa è avvenuto quando ancora essa avrebbe potuto tempestivamente costituirsi in giudizio.
Se peraltro deve aversi riguardo alla eccezione di prescrizione opposta dal a mente dell'art. 2946 c.c., CP_2
la fondatezza della eccezione di prescrizione presuntiva, ex art. 2956, n. 2, c.c., dallo stesso altresì sollevata è per contro senz'altro smentita dalla contestuale contestazione dell'avversa pretesa creditoria, la quale, con ciò che l'erede, di cui anche in questo caso si tratta, non si limita ad allegare <
o meno estinto dal suo dante causa>> (Cass.
9.1.2024 n. 683),
ovvero nella specie dal dante causa del suo dante causa, ma ne contesta il titolo, implica necessariamente l'ammissione,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2959 c.c., che il credito azionato non è stato già soddisfatto nella misura richiesta (v. ex plurimis Cass. 17.3.2023 n. 7793).
L'eccezione di prescrizione ordinaria opposta da
[...]
comporta l'estinzione, nei suoi confronti, del CP_2
credito vantato dal dott. per ogni corrispettivo Pt_1
maturato oltre un decennio prima del primo atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione a norma dell'art. 2943 c.c.
Orbene, tale idoneità non può riconoscersi alla missiva del legale dell'attore datata 20.10.2016 - versata in atti in copia informatica unitamente alla copia informatica della ricevuta di ritorno attestante il suo ricevimento da parte di il 16.11.2016 - la quale, recando non CP_4
richiesta di pagamento di determinate somme per determinati
6 titoli, bensì il mero invito a contattare il legale al fine di <> rimasti pendenti fra il professionista e il suo defunto cliente in relazione ad un
<>,
derivante da non meglio specificate < …
oculistiche>>, non vale ad esplicitare alcuna pretesa né ad intimarne l'adempimento (v. da ultimo Cass. 20.5.2025 n.
13430).
Lo stesso è a dire per la convocazione davanti all'organismo di mediazione datata 10.6.2019 - parimenti agli atti in copia informatica – di cui non è per di più neppure documentato che l'abbia ricevuta. CP_4
Discende che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione di cui v'è prova è costituito dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che risulta notificato a l'11.8.2020: donde l'estinzione CP_4
per prescrizione, nei confronti di della Controparte_2
parte di credito vantato dall'attore afferente ad ogni corrispettivo relativo a prestazioni eseguite anteriormente alla data dell'11.8.2010.
Ciò posto, è peraltro inveterata statuizione della Suprema
Corte, che, conformemente al disposto dell'art. 2697 c.c.,
<… per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>> (Cass.,
7 SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
Ebbene, al di là di alcuni certificati rilasciati dal dott.
in favore del suo cliente - offerti in comunicazione Pt_1
in via telematica con l'atto di citazione, per l'esattezza in numero di nove, il primo datato 6.6.2007 - i quali null'altro provano oltre al fatto, incontestato dai convenuti costituiti in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., che era in cura Persona_1
dal dott. per plurime patologie oculari da cui era Pt_1
affetto, la dimostrazione del titolo della pretesa creditoria avanzata, e cioè della esecuzione delle prestazioni di cui il professionista reclama il corrispettivo, è unicamente affidata alle testimonianze rese da due suoi dipendenti, i quali hanno concordemente confermato che:
- < ha svolto in successione di Parte_1
tempo dal 2011 al 2016 attività medica di consulenza ed assistenza specialistica oculistica in favore del sig.
[...]
nel suo studio in VO di UG>>; Per_1
- < ha svolto nel suo studio in VO di Pt_1
UG nel periodo temporale dal 2011 al 2016 e sino alla data del decesso in favore del numerose Persona_1
prestazioni specialistiche tra le quali: 240 visite in studio, ossia 2 controlli al mese per 120 mesi;
20 topografie
(finalizzate a verificare e/o controllare la mappa della curvatura corneale) ossia n. 2 topografie per ogni singolo anno;
40 campi visivi, ossia 4 campi visivi annui;
40 o.c.t.,
ossia 4 o.c.t. annui;
240 tonometrie doppie;
20 retrobulbari
20 sottocongiuntivali 10 trattamenti laser uer>>.
8 Ora, fra il 2011, al più da gennaio, e luglio 2016, allorché
il giorno 12 è venuto a mancare, ci sono non Persona_1
già i 120 mesi di attività per i quali il dott. Pt_1
chiede di essere remunerato, bensì 67 mesi soltanto, durante i quali è materialmente impossibile, per stessa prospettazione dell'attore, che siano state effettivamente eseguite le prestazioni che i testi hanno invece univocamente e convintamente asserito di avere visto eseguire o di avere collaborato ad eseguire.
Tanto rende i testi escussi complessivamente inattendibili.
Di modo che: la prova del titolo della pretesa azionata come sopra incombente sull'attore, e cioè nella specie la puntuale dimostrazione della precisa consistenza dell'attività
espletata dal professionista in favore di Persona_1
imprescindibile presupposto di qualsivoglia quantificazione del corrispettivo richiesto, non può dirsi raggiunta;
e pertanto la domanda attorea va rigettata, con condanna del dott. al pagamento delle spese di causa in favore Pt_1
dei convenuti costituiti in giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
Nulla va liquidato per spese di causa in favore del convenuto contumace, che non ha sostenuto spese di difesa.
La spesa della c.t.u. espletata va definitivamente posta a carico dell'attore per il suo intero ammontare.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Nicola Milillo,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
9 e degli eredi di OR Vincenza, e Controparte_2 [...]
, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra Per_2
istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dell'attore per il suo intero ammontare;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di patrocinio in favore dei convenuti costituiti in giudizio, che liquida per ciascuno di essi nella complessiva somma di € 5.077,00
per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Si comunichi.
Trani, 9.7.2025
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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