TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 2277/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:26 sono presenti l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:32 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2277 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. VIVIAN CRISTIANA
- resistente - oggetto: assegni al nucleo familiare conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/02/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere titolare della pensione cat. SO n.003-550020096580, e di avere in data06/06/2022 presentato alla sede dell' di Palermo domanda intesa ad CP_2
ottenere i ratei maturati e non riscossi degli assegni per il nucleo familiare dal
2017, rimasta priva di riscontro;
2 -che con lettera del 18/07/2023 l' le comunicava la riliquidazione della CP_2
pensione sopra citata, senza gli assegni richiesti;
-che presentava ricorso avverso tale mancanza,
conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto alla CP_2
prestazione richiesta e, conseguentemente, sentirlo condannare al pagamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che la parte ricorrente aveva presentato: domanda n°
2120736500110 del 01/03/17, rigettata per carenza documentale;
domanda n°
2120772100264 del 20/02/18, rigettata per decadenza ex art 47 del d.p.r. n°
639/70; domanda n° 2120918700223 del 25/02/2022, rigettata anch'essa; domanda n. 2120928800135 del 6.6.2022, rigettata per silenzio rigetto;
domanda n° 2120959900199 del 13/04/23, non accolta.
Aggiungendo che a far data dal 1.3.2022 la ricorrente otteneva l'assegno unico universale, sostitutivo della precedente prestazione;
contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va infatti accolta l'eccezione di decadenza ai sensi dell'articolo 47, comma III, del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come modificato dall'art. 4 del D.L. 19.9.1992 n.
384, convertito dalla legge n. 438 del 14.11.1992.
La reiterazione della medesima domanda infatti non può ritenersi utile a far slittare il termine di decadenza di un anno e trecento giorni dalla domanda di prestazione;
diversamente opinando infatti, il termine decadenziale (posto per esigenze di ordine pubblico e in sé inderogabile, se non per provvedimento di legge) potrebbe essere reso vano dalla riproposizione della stessa domanda.
La parte ricorrente allega che, per mero errore è stato indicato in ricorso, e prodotto in atti la domanda del 6.6.2022 e non quella del 13.4.2023, in base alla quale nessuna decadenza sarebbe maturata.
Orbene posto che il ricorso è stato proposto sulla scorta della reiezione di una
3 specifica domanda e la domanda medesima è stata allegata agli atti e, per questo, la statuizione giudiziale non può che avvenire sulla domanda medesima e non su altre successive, va rilevato che a tale “correzione”, non è seguita alcuna produzione della domanda successiva né alcuna domanda di autorizzazione alla produzione.
Anche ipoteticamente pretermettendo la preclusione di una mutatio libelli, da ritenere inammissibile anche in materia previdenziale, deve tenersi in debito conto quanto sopra evidenziato;
ossia che la reiterazione della medesima domanda, già rigettata, non può produrre l'aggiramento di una decadenza già maturata.
Osservando sul punto che la variazione del dies a quo della decorrenza, per motivi legati alla prescrizione quinquennale dei ratei di prestazione, non è sufficiente a considerare la domanda altra e diversa da quella originaria.
E così posta la domanda del 6.6.2022, per cui è proposta azione giudiziaria, che non è altro che la riproposizione della domanda del 25.2.2022, è quantomenno da tale ulima data che va computata la eccepita decadenza (25.2.2022 + 1 anno =
25.2.2023 + 300 giorni = 22.12.2023).
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/02/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 2277/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:26 sono presenti l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:32 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2277 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. VIVIAN CRISTIANA
- resistente - oggetto: assegni al nucleo familiare conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/02/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere titolare della pensione cat. SO n.003-550020096580, e di avere in data06/06/2022 presentato alla sede dell' di Palermo domanda intesa ad CP_2
ottenere i ratei maturati e non riscossi degli assegni per il nucleo familiare dal
2017, rimasta priva di riscontro;
2 -che con lettera del 18/07/2023 l' le comunicava la riliquidazione della CP_2
pensione sopra citata, senza gli assegni richiesti;
-che presentava ricorso avverso tale mancanza,
conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto alla CP_2
prestazione richiesta e, conseguentemente, sentirlo condannare al pagamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che la parte ricorrente aveva presentato: domanda n°
2120736500110 del 01/03/17, rigettata per carenza documentale;
domanda n°
2120772100264 del 20/02/18, rigettata per decadenza ex art 47 del d.p.r. n°
639/70; domanda n° 2120918700223 del 25/02/2022, rigettata anch'essa; domanda n. 2120928800135 del 6.6.2022, rigettata per silenzio rigetto;
domanda n° 2120959900199 del 13/04/23, non accolta.
Aggiungendo che a far data dal 1.3.2022 la ricorrente otteneva l'assegno unico universale, sostitutivo della precedente prestazione;
contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va infatti accolta l'eccezione di decadenza ai sensi dell'articolo 47, comma III, del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come modificato dall'art. 4 del D.L. 19.9.1992 n.
384, convertito dalla legge n. 438 del 14.11.1992.
La reiterazione della medesima domanda infatti non può ritenersi utile a far slittare il termine di decadenza di un anno e trecento giorni dalla domanda di prestazione;
diversamente opinando infatti, il termine decadenziale (posto per esigenze di ordine pubblico e in sé inderogabile, se non per provvedimento di legge) potrebbe essere reso vano dalla riproposizione della stessa domanda.
La parte ricorrente allega che, per mero errore è stato indicato in ricorso, e prodotto in atti la domanda del 6.6.2022 e non quella del 13.4.2023, in base alla quale nessuna decadenza sarebbe maturata.
Orbene posto che il ricorso è stato proposto sulla scorta della reiezione di una
3 specifica domanda e la domanda medesima è stata allegata agli atti e, per questo, la statuizione giudiziale non può che avvenire sulla domanda medesima e non su altre successive, va rilevato che a tale “correzione”, non è seguita alcuna produzione della domanda successiva né alcuna domanda di autorizzazione alla produzione.
Anche ipoteticamente pretermettendo la preclusione di una mutatio libelli, da ritenere inammissibile anche in materia previdenziale, deve tenersi in debito conto quanto sopra evidenziato;
ossia che la reiterazione della medesima domanda, già rigettata, non può produrre l'aggiramento di una decadenza già maturata.
Osservando sul punto che la variazione del dies a quo della decorrenza, per motivi legati alla prescrizione quinquennale dei ratei di prestazione, non è sufficiente a considerare la domanda altra e diversa da quella originaria.
E così posta la domanda del 6.6.2022, per cui è proposta azione giudiziaria, che non è altro che la riproposizione della domanda del 25.2.2022, è quantomenno da tale ulima data che va computata la eccepita decadenza (25.2.2022 + 1 anno =
25.2.2023 + 300 giorni = 22.12.2023).
Il ricorso va dunque rigettato.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13/02/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4