Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00619/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02756/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2756 del 2025, proposto da
Beckman Coulter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento ex art. 117, c.p.a.,
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Catania sulla richiesta del 22.11.2024, avente ad oggetto “Adeguamento dei prezzi – Richiesta di avvio del procedimento istruttorio di accertamento della misura della revisione dei prezzi delle forniture erogate dalla sola Beckman Coulter S.r.l. in esecuzione dei contratti di fornitura di sistemi diagnostici, reagenti, calibratori, controlli e consumabili stipulati a seguito di aggiudicazione della gara “Fornitura, in service, di reagenti e materiale di consumo per le UU.OO. Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale di questa ASP CT. Numero gara 5597543 – Lotto n. 9 “Ematologia” CIG 5755959F9D”, con conseguente accertamento dell’obbligo della medesima Azienda Sanitaria Provinciale di provvedere sulla domanda mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AN PR e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 22 novembre 2024 la società ricorrente ha chiesto all’ASL resistente di ottenere l’adeguamento dei prezzi per il periodo dal maggio 2023 al novembre 2024, avuto riguardo all’esecuzione dei contratti relativi alla gara per la “ Fornitura, in service, di reagenti e materiale di consumo per le UU.OO. Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale di questa ASP CT. Numero gara 5597543 – Lotto n. 9 “Ematologia” CIG 5755959F9D ”.
Non avendo ottenuto alcun riscontro dall’Amministrazione resistente la parte privata ha proposto l’odierno ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 117, del codice di rito amministrativo.
2. Si è costituita in giudizio l’ASP resistente che ha precisato di aver avviato il procedimento, mediante richiesta di integrazione documentale (fatture) inviata alla parte privata e che, una volta ottenuti i documenti chiesti, avrebbe ritenuto i medesimi non utili al fine di potersi assentire alla richiesta di adeguamento prezzi della società ricorrente, per i motivi precisati nella medesima memoria difensiva.
In ragione di ciò, l’Azienda non avrebbe fornito alcun riscontro all’istanza “ configurandosi in tal caso l’ipotesi di silenzio diniego ”.
3. Con memoria di replica del 14 febbraio 2026 parte ricorrente ha dedotto in ordine al fatto che tutte le motivazioni poste a fondamento dell’ipotetico rigetto della sua istanza, riportate nella memoria difensiva di controparte, avrebbero piuttosto dovuto essere compendiate in un provvedimento di rigetto in sede amministrativa, mai adottato nel caso in esame, come ammesso dalla stessa p.a., con conseguente perduranza dello stato di illegittimità inerzia da parte dell’Amministrazione.
4. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. Ai sensi dell’art. 2 della l.n. 241/90 “ 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ”, con disposizione riproposta dall’omonimo articolo della l.r. n. 7/2019.
L’azione di cui all’art. 117, c.p.a. è un rimedio previsto a favore del privato che, una volta presentata un’istanza ad una p.a., non abbia avuto riscontro nel termine previsto mediante l’adozione di un provvedimento espresso, anche di segno negativo, venendo in rilievo un’ipotesi di silenzio-inerzia che rappresenta, dunque, il presupposto processuale per la valida proposizione della domanda giudiziale in commento.
La prospettazione della parte pubblica, secondo cui la sussistenza di ragioni per il mancato accoglimento della richiesta avanzata dal privato integrerebbe valida ragione per l’omesso riscontro con un provvedimento espresso non può essere avallata dal Collegio, tenuto conto che le ipotesi di silenzio significativo (silenzio-rigetto e silenzio-assenso) sono tassativamente previste dalla legge, dovendosi rilevare come, al di fuori di tali fattispecie tipizzate dal legislatore, che non ricorrono nel caso in esame, il silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte di istanze dei privati si configuri alla stregua di silenzio-inadempimento, e non di silenzio-rigetto, risolvendosi in uno stato di inerzia che si protrae in maniera indebita nella vigenza del prefato obbligo normativo di provvedere che grava in capo alle Amministrazioni.
6. In definitiva, non essendosi concluso il procedimento avviato su istanza del privato e non essendosi formato alcun silenzio-rigetto nel caso in specie, ad onta di quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, il ricorso va accolto, con conseguente obbligo dell’ASP resistente di pronunciarsi (positivamente o negativamente) sull’istanza del privato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della società ricorrente, se anteriore.
7. In caso di perdurante inerzia da parte dell’Amministrazione resistente, si nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale dell’ASP di Messina che, con facoltà di delega ad un dirigente ovvero ad un funzionario munito di adeguata professionalità, provvederà entro i successivi 120 (centoventi) giorni decorrenti dall’insediamento, previa richiesta di parte.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’ASP di Catania di pronunciarsi sull’istanza presentata dalla parte ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione della presente sentenza, se più breve;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale dell’ASP di Messina il quale, con facoltà di delega, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione intimata, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrente dall’insediamento, previa richiesta di parte.
Condanna l’ASP di Catania al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR LE, Presidente
AN PR, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PR | OR LE |
IL SEGRETARIO