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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 64/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marzella Carmela giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mancini Claudia giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza del 28/3/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/1/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto di avere contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario con lo in OL ( FR ) il CP_1
2/8/08; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 18/5/08 ), Per_1
( il 22/6/10 ) e ( l'1/7/13 ); che con decreto di questo Tribunale del _2 Per_3 16/7/19 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi. L'attrice svolgeva allegazioni fattuali sulle condizioni economico-reddituali delle parti e concludeva nel merito come segue: “CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi confermando le stesse condizioni già previste in sede di separazione. In particolare:
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in OL, alla Via Ara del Principe n.11, resterà assegnata alla ricorrente, SI.ra 3. Sarà confermato l'affidamento condiviso dei tre figli minori , e Pt_1 Per_1 _2
, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale di OL, e con facoltà per il Per_3 padre di poter vedere e tenere con sé i figli a week-end alternati, dal sabato mattina alla Controparte_1 domenica sera, nonché per un ulteriore pomeriggio alla settimana in un giorno da concordare compatibilmente con le esigenze lavorative dei due genitori e scolastiche dei figli;
4. I figli continueranno a trascorrere alternativamente, un anno con la madre ed un anno con il padre, le festività di Natale e Santo Stefano, di fine anno ed Epifania, di Pasqua e di Pasquetta, del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre;
5. Durante il periodo delle vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre due settimane anche non continuative, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e previo accordo tra gli stessi;
6.
Il signor verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di euro Controparte_1
550 mensili entro il giorno 25 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. Il signor corrisponderà mensilmente il 50% delle spese straordinarie relative ai tre figli, secondo le modalità CP_1 stabilite nel protocollo del Tribunale di Frosinone;
8. La moglie SI.ra continuerà a percepire Pt_1 interamente gli assegni familiari;
9. I coniugi si conceranno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda divorzile, svolgendo proprie allegazioni fattuali sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti e sul migliore regime di affidamento della prole minorenne delle parti. Concludeva nel merito come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, sentite le parti 1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio tra i coniugi, con conferma di tutte le condizioni già previste in sede di separazione”.
All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 4/3/25
l'attrice tra l'altro formulava domanda di affidamento esclusivo a sé della prole minorenne delle parti e la causa veniva rinviata per prosecuzione di tale prima udienza per consentire il compiuto contraddittorio delle parti su tale domanda giudiziale nuova dell'attrice.
All'esito della successiva udienza di comparizione delle parti il Giudice rel. si riservava sulle istanze ivi formulate dalle parti e con ordinanza emessa in data odierna emanava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22, co. 1,
c.p.c., coi quale tra l'altro affidava i tre figli minorenni delle parti in via esclusiva alla madre, regolamentava la frequentazione padre-figli, confermava le statuizioni di contenuto economico di cui alle condizioni della separazione consensuale delle parti, riservava al prosieguo del giudizio - nei sensi ivi esplicitati - la decisione sulle istanze istruttorie delle parti e infine rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status coniugale delle parti ex art. 473-bis.22, u.co., ultima parte, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, visto il cit. decreto di questo Tribunale del 16/7/19 recante l'omologa della separazione consensuale delle parti ( cfr. i due correlativi documenti senza numeri di cui alle produzioni documentali dell'attrice ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione dalla loro comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione in data 10/7/19 in poi - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra le parti è ormai definitivamente cessata.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite al definitivo.
La causa va rimessa al Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
OL ( FR ) il 2/8/08 da e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OL dell'anno 2008, Atto n. 3, Parte II, Serie A;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) spese di lite al definitivo;
d) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del presente giudizio.
Così deciso in Frosinone, il 9/4/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 64/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marzella Carmela giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mancini Claudia giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza del 28/3/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/1/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e . A tal fine ha esposto di avere contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario con lo in OL ( FR ) il CP_1
2/8/08; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 18/5/08 ), Per_1
( il 22/6/10 ) e ( l'1/7/13 ); che con decreto di questo Tribunale del _2 Per_3 16/7/19 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi. L'attrice svolgeva allegazioni fattuali sulle condizioni economico-reddituali delle parti e concludeva nel merito come segue: “CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi confermando le stesse condizioni già previste in sede di separazione. In particolare:
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in OL, alla Via Ara del Principe n.11, resterà assegnata alla ricorrente, SI.ra 3. Sarà confermato l'affidamento condiviso dei tre figli minori , e Pt_1 Per_1 _2
, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale di OL, e con facoltà per il Per_3 padre di poter vedere e tenere con sé i figli a week-end alternati, dal sabato mattina alla Controparte_1 domenica sera, nonché per un ulteriore pomeriggio alla settimana in un giorno da concordare compatibilmente con le esigenze lavorative dei due genitori e scolastiche dei figli;
4. I figli continueranno a trascorrere alternativamente, un anno con la madre ed un anno con il padre, le festività di Natale e Santo Stefano, di fine anno ed Epifania, di Pasqua e di Pasquetta, del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre;
5. Durante il periodo delle vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre due settimane anche non continuative, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e previo accordo tra gli stessi;
6.
Il signor verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di euro Controparte_1
550 mensili entro il giorno 25 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. Il signor corrisponderà mensilmente il 50% delle spese straordinarie relative ai tre figli, secondo le modalità CP_1 stabilite nel protocollo del Tribunale di Frosinone;
8. La moglie SI.ra continuerà a percepire Pt_1 interamente gli assegni familiari;
9. I coniugi si conceranno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda divorzile, svolgendo proprie allegazioni fattuali sulle condizioni economico- patrimoniali delle parti e sul migliore regime di affidamento della prole minorenne delle parti. Concludeva nel merito come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, sentite le parti 1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio tra i coniugi, con conferma di tutte le condizioni già previste in sede di separazione”.
All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 4/3/25
l'attrice tra l'altro formulava domanda di affidamento esclusivo a sé della prole minorenne delle parti e la causa veniva rinviata per prosecuzione di tale prima udienza per consentire il compiuto contraddittorio delle parti su tale domanda giudiziale nuova dell'attrice.
All'esito della successiva udienza di comparizione delle parti il Giudice rel. si riservava sulle istanze ivi formulate dalle parti e con ordinanza emessa in data odierna emanava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22, co. 1,
c.p.c., coi quale tra l'altro affidava i tre figli minorenni delle parti in via esclusiva alla madre, regolamentava la frequentazione padre-figli, confermava le statuizioni di contenuto economico di cui alle condizioni della separazione consensuale delle parti, riservava al prosieguo del giudizio - nei sensi ivi esplicitati - la decisione sulle istanze istruttorie delle parti e infine rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status coniugale delle parti ex art. 473-bis.22, u.co., ultima parte, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. in L. 162/14.
Nello specifico, visto il cit. decreto di questo Tribunale del 16/7/19 recante l'omologa della separazione consensuale delle parti ( cfr. i due correlativi documenti senza numeri di cui alle produzioni documentali dell'attrice ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è protratta senza interruzione dalla loro comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione in data 10/7/19 in poi - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra le parti è ormai definitivamente cessata.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
Spese di lite al definitivo.
La causa va rimessa al Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
OL ( FR ) il 2/8/08 da e Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OL dell'anno 2008, Atto n. 3, Parte II, Serie A;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) spese di lite al definitivo;
d) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del presente giudizio.
Così deciso in Frosinone, il 9/4/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )