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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE FALLIMENTARE 10-2/2024 P.U.
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 10-2/2024, avente ad oggetto il ricorso promosso da per la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
(P.IVA/C.F. ) con sede in Roma, Via Gaurico Luca n. 9-11, avente
[...] P.IVA_1 prevalentemente ad oggetto attività di lavori edili;
* * * * * esaminato il ricorso promosso dal creditore e finalizzato ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della;
Controparte_1 vista la documentazione prodotta dal ricorrente nonché le produzioni offerte dalla parte debitrice;
esaminate le risultanze delle informative trasmesse dalle Pubbliche Amministrazioni;
udito il relatore in camera di consiglio;
rilevato che
- il Tribunale risulta competente ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I.;
- invero, seppur il centro degli interessi principali si presuma coincidente “per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante”, pur nondimeno, nella fattispecie in esame, emerge da un esame della documentazione allegata dalla società debitrice nel procedimento unitario (cfr. proc. n. 10- 1/2024) che la “sede effettiva dell'attività abituale” della debitrice sia localizzata nel circondario di Termini Imerese, nel cui ambito risultano registrate tutte le operazioni commerciali (cfr. elenco atti di vendita ed elenco concessioni), risultano aperti i rapporti bancari intestati alla resistente nonché gestita la relativa contabilità (cfr. elenco banche e commercialista), risultano assunti ed impiegati i dipendenti (cfr. elenco lavoratori ed elenco buste paga), nonché risultano situati tutti i beni immobili di proprietà della (cfr. Controparte_1 elenco immobili);
- il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
- il ricorrente assume di vantare nei confronti della debitrice un credito complessivo di € 2.341.322,54 risultante dall'estratto conto di cui alle scritture contabili ex art. 50, T.U.B. (cfr. allegati al ricorso del creditore);
- all'udienza del 10.9.2024 il Giudice delegato, visto il mancato delle informative provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, ha rinviato alla data del 22.10.2024, nel corso della quale, preso atto della pendenza di trattative tra le parti, è stato disposto un rinvio al 17.12.2024;
- all'udienza di cui sopra, vista l'apertura di un procedimento di concordato preventivo promosso dalla , il Giudice delegato ha rinviato Controparte_1 all'udienza del 25.3.2025, cui è seguita, per le medesime ragioni, l'udienza del 14.10.2025;
- con decreto del 8.11.2025 il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta concordataria formulata dalla debitrice (cfr. proc. n. 10-4/2024);
- all'udienza tenutasi in data 2.12.2025 mediante modalità di scambio di note scritte, parte creditrice, dopo aver rappresentato l'esito negativo della proposta transattiva in ultimo trasmessa dalla resistente, ha insistito nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I., stante l'ammontare del credito vantato dall'istante;
- ai fini dell'accertamento in ordine alla fondatezza della presente istanza, volta alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, giova poi verificare, da un lato, se la società resistente rispetta i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. e, dall'altro lato, se la stessa si trovi, al contempo, in uno stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I.;
- quanto al primo requisito, esso comporta che sia soggetto alla liquidazione giudiziale l'imprenditore commerciale il cui attivo patrimoniale sia superiore a € 300.000,00 o abbia realizzato ricavi lordi superiori a € 200.000,00 o, infine, abbia debiti complessivi per oltre € 500.000,00;
- a tenore dell'art. 121, C.C.I.I., grava sul debitore l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui al citato art. 2, comma 1, lettera d), (cfr. tra le tante Cass. n. 13542/2012, secondo la quale “ciò che la norma stabilisce con chiarezza è che spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità. Tanto, del resto, in piena coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento”);
- con riferimento alla fattispecie in esame, deve preliminarmente osservarsi come parte debitrice, costituitasi nel presente procedimento, nulla abbia rilevato per contestare l'insussistenza dei requisiti dimensionali sopra citati, il cui raggiungimento appare, all'opposto, non solo manifestamente provato dai bilanci allegati, ma altresì implicitamente confermato e dimostrato dalla proposizione, ad opera della stessa resistente, di un piano di concordato preventivo, il cui procedimento è stato dichiarato aperto con decreto del 3.12.2024 ed il quale si è definito con l'inammissibilità dello stesso;
- risulta, inoltre, sussistere lo stato di insolvenza della convenuta, così come definito all'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I., in quanto:
• sussiste una rilevante esposizione debitoria della società debitrice, come attestato, in particolare, dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 (cfr. allegato alla comparsa di costituzione), rispetto al quale emerge che, al 31.12.2023, il patrimonio netto registrato presentava un valore negativo per oltre € 2.600.000,00, cui deve aggiungersi, per lo stesso periodo, una differenza pari a quasi € 103.000,00 tra i costi della produzione ed i relativi ricavi;
• simile squilibrio appare peraltro confermato dalle scritture contabili allegate dalla medesima società debitrice in sede di costituzione, risultando, alla data del 31.12.2024, una perdita di esercizio superiore a € 1.190.000,00 ed un patrimonio netto negativo rimasto oltre € 2.600.000,00 (cfr. allegato alla comparsa di costituzione);
• sussiste, del pari, un significativo credito del ricorrente (superiore a € 2.000.000,00), rispetto al quale la società convenuta, pur precedentemente accordatasi, non risulta essere stata in grado di ottemperare ai pagamenti pattuiti;
• l'esito negativo della procedura di concordato, conclusasi per mancato deposito della debitrice in tale sede ricorrente del piano concordatario aggiornato entro i termini assegnati dal Tribunale (cfr. decreto di inammissibilità, cit.);
- alla luce di tali elementi deve quindi escludersi il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- risulta, pertanto, necessario dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice convenuta;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della
(P.IVA/C.F. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Gaurico Luca n. 9-11, avente prevalentemente ad oggetto attività di lavori edili;
nomina Giudice delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi;
nomina Curatore Avv. Alessandra Bonanno che risulta in possesso dei requisiti soggettivi contemplati dall'art. 213 C.C.I.I. e dotato della necessaria competenza, invitandolo:
1) a procedere all'accettazione entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126 CCII L. Fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII;
2) a comunicare telematicamente alla Cancelleria e al Registro delle Imprese il domicilio digitale della procedura;
3) a procedere, ai sensi dell'art. 193 CCII, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, procedendo a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute (cui allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati), e invitare il debitore, prima di chiudere l'inventario, a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere in esso, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327 CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione;
5) a comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, CCII per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario): a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, comma 3, lett. e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura;
6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e delle disponibilità eventualmente manifestate, un elenco di creditori tra i quali nominare i membri del comitato dei creditori secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, ex art. 130, comma 1, CCII (impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII);
8) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità, per sopravvenute esigenze, di presentare supplementi del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213), con la precisazione che, in base al comma 1 della disposizione in argomento, il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni, senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore;
Ordina al debitore di:
- depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, e I.V.A. degli ultimi tre esercizi, nonché dell'elenco dei CP_2 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
- indicare al curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, CCII, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause a lui imputabili, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Stabilisce il giorno 15.4.2026, ore 11.00, nei locali del Tribunale, davanti al giudice delegato, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto che precede per la presentazione delle relative domande di insinuazione, con le modalità indicate nell'art. 201 CCII;
Dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore, al pubblico ministero e al curatore nominato, nonché per la trasmissione per estratto al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente (dott.ssa Giovanna Debernardi) (dott. Giuseppe Rini)
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE FALLIMENTARE 10-2/2024 P.U.
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 10-2/2024, avente ad oggetto il ricorso promosso da per la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
(P.IVA/C.F. ) con sede in Roma, Via Gaurico Luca n. 9-11, avente
[...] P.IVA_1 prevalentemente ad oggetto attività di lavori edili;
* * * * * esaminato il ricorso promosso dal creditore e finalizzato ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della;
Controparte_1 vista la documentazione prodotta dal ricorrente nonché le produzioni offerte dalla parte debitrice;
esaminate le risultanze delle informative trasmesse dalle Pubbliche Amministrazioni;
udito il relatore in camera di consiglio;
rilevato che
- il Tribunale risulta competente ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I.;
- invero, seppur il centro degli interessi principali si presuma coincidente “per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante”, pur nondimeno, nella fattispecie in esame, emerge da un esame della documentazione allegata dalla società debitrice nel procedimento unitario (cfr. proc. n. 10- 1/2024) che la “sede effettiva dell'attività abituale” della debitrice sia localizzata nel circondario di Termini Imerese, nel cui ambito risultano registrate tutte le operazioni commerciali (cfr. elenco atti di vendita ed elenco concessioni), risultano aperti i rapporti bancari intestati alla resistente nonché gestita la relativa contabilità (cfr. elenco banche e commercialista), risultano assunti ed impiegati i dipendenti (cfr. elenco lavoratori ed elenco buste paga), nonché risultano situati tutti i beni immobili di proprietà della (cfr. Controparte_1 elenco immobili);
- il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
- il ricorrente assume di vantare nei confronti della debitrice un credito complessivo di € 2.341.322,54 risultante dall'estratto conto di cui alle scritture contabili ex art. 50, T.U.B. (cfr. allegati al ricorso del creditore);
- all'udienza del 10.9.2024 il Giudice delegato, visto il mancato delle informative provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, ha rinviato alla data del 22.10.2024, nel corso della quale, preso atto della pendenza di trattative tra le parti, è stato disposto un rinvio al 17.12.2024;
- all'udienza di cui sopra, vista l'apertura di un procedimento di concordato preventivo promosso dalla , il Giudice delegato ha rinviato Controparte_1 all'udienza del 25.3.2025, cui è seguita, per le medesime ragioni, l'udienza del 14.10.2025;
- con decreto del 8.11.2025 il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta concordataria formulata dalla debitrice (cfr. proc. n. 10-4/2024);
- all'udienza tenutasi in data 2.12.2025 mediante modalità di scambio di note scritte, parte creditrice, dopo aver rappresentato l'esito negativo della proposta transattiva in ultimo trasmessa dalla resistente, ha insistito nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I., stante l'ammontare del credito vantato dall'istante;
- ai fini dell'accertamento in ordine alla fondatezza della presente istanza, volta alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, giova poi verificare, da un lato, se la società resistente rispetta i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. e, dall'altro lato, se la stessa si trovi, al contempo, in uno stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I.;
- quanto al primo requisito, esso comporta che sia soggetto alla liquidazione giudiziale l'imprenditore commerciale il cui attivo patrimoniale sia superiore a € 300.000,00 o abbia realizzato ricavi lordi superiori a € 200.000,00 o, infine, abbia debiti complessivi per oltre € 500.000,00;
- a tenore dell'art. 121, C.C.I.I., grava sul debitore l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui al citato art. 2, comma 1, lettera d), (cfr. tra le tante Cass. n. 13542/2012, secondo la quale “ciò che la norma stabilisce con chiarezza è che spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità. Tanto, del resto, in piena coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento”);
- con riferimento alla fattispecie in esame, deve preliminarmente osservarsi come parte debitrice, costituitasi nel presente procedimento, nulla abbia rilevato per contestare l'insussistenza dei requisiti dimensionali sopra citati, il cui raggiungimento appare, all'opposto, non solo manifestamente provato dai bilanci allegati, ma altresì implicitamente confermato e dimostrato dalla proposizione, ad opera della stessa resistente, di un piano di concordato preventivo, il cui procedimento è stato dichiarato aperto con decreto del 3.12.2024 ed il quale si è definito con l'inammissibilità dello stesso;
- risulta, inoltre, sussistere lo stato di insolvenza della convenuta, così come definito all'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I., in quanto:
• sussiste una rilevante esposizione debitoria della società debitrice, come attestato, in particolare, dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 (cfr. allegato alla comparsa di costituzione), rispetto al quale emerge che, al 31.12.2023, il patrimonio netto registrato presentava un valore negativo per oltre € 2.600.000,00, cui deve aggiungersi, per lo stesso periodo, una differenza pari a quasi € 103.000,00 tra i costi della produzione ed i relativi ricavi;
• simile squilibrio appare peraltro confermato dalle scritture contabili allegate dalla medesima società debitrice in sede di costituzione, risultando, alla data del 31.12.2024, una perdita di esercizio superiore a € 1.190.000,00 ed un patrimonio netto negativo rimasto oltre € 2.600.000,00 (cfr. allegato alla comparsa di costituzione);
• sussiste, del pari, un significativo credito del ricorrente (superiore a € 2.000.000,00), rispetto al quale la società convenuta, pur precedentemente accordatasi, non risulta essere stata in grado di ottemperare ai pagamenti pattuiti;
• l'esito negativo della procedura di concordato, conclusasi per mancato deposito della debitrice in tale sede ricorrente del piano concordatario aggiornato entro i termini assegnati dal Tribunale (cfr. decreto di inammissibilità, cit.);
- alla luce di tali elementi deve quindi escludersi il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- risulta, pertanto, necessario dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice convenuta;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della
(P.IVA/C.F. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Gaurico Luca n. 9-11, avente prevalentemente ad oggetto attività di lavori edili;
nomina Giudice delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi;
nomina Curatore Avv. Alessandra Bonanno che risulta in possesso dei requisiti soggettivi contemplati dall'art. 213 C.C.I.I. e dotato della necessaria competenza, invitandolo:
1) a procedere all'accettazione entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126 CCII L. Fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII;
2) a comunicare telematicamente alla Cancelleria e al Registro delle Imprese il domicilio digitale della procedura;
3) a procedere, ai sensi dell'art. 193 CCII, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, procedendo a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute (cui allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati), e invitare il debitore, prima di chiudere l'inventario, a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere in esso, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327 CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione;
5) a comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, CCII per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario): a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, comma 3, lett. e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura;
6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e delle disponibilità eventualmente manifestate, un elenco di creditori tra i quali nominare i membri del comitato dei creditori secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, ex art. 130, comma 1, CCII (impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII);
8) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità, per sopravvenute esigenze, di presentare supplementi del predetto programma, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 213), con la precisazione che, in base al comma 1 della disposizione in argomento, il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni, senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore;
Ordina al debitore di:
- depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, e I.V.A. degli ultimi tre esercizi, nonché dell'elenco dei CP_2 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
- indicare al curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, CCII, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause a lui imputabili, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Stabilisce il giorno 15.4.2026, ore 11.00, nei locali del Tribunale, davanti al giudice delegato, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto che precede per la presentazione delle relative domande di insinuazione, con le modalità indicate nell'art. 201 CCII;
Dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore, al pubblico ministero e al curatore nominato, nonché per la trasmissione per estratto al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente (dott.ssa Giovanna Debernardi) (dott. Giuseppe Rini)